N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 marzo 1999

                                N.  12
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18
 marzo 1999 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
 Finanza  pubblica  allargata  -  Regolamento  recante  norme  per  le
 modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1,
 comma 126, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662  -  Previsione  del
 versamento  alle  sezioni  di tesoreria provinciale dello Stato degli
 importi derivanti  dalla  riduzione  dei  compensi  attribuiti  dalle
 pubbliche  amministrazioni (ivi compresi quelli effettuati dagli enti
 e aziende del servizio sanitario e dagli enti  locali)  a  dipendenti
 pubblici  componenti  di organi di amministrazione, di revisione e di
 collegi sindacali -  Applicabilita'  anche  alle  regioni  a  statuto
 speciale  -  Violazione  della  potesta'  legislativa  della  regione
 Friuli-Venezia Giulia in materia di autorganizzazione,  di  autonomia
 finanziaria e di ordinamento degli enti.
 (D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, art. 2, comma 2).
 (Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, nn. 1 e 1-bis)).
(GU n.31 del 4-8-1999 )
   Ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  proposto  dalla  regione
 autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del  Presidente  della
 Giunta regionale pro-tempore dott. Roberto Antonione, rappresentata e
 difesa - come da  delibera della Giunta regionale 26 febbraio 1999 n.
 575  e  da  procura  speciale  in calce al presente atto -  dall'avv.
 Renato Fusco, avvocato della regione con elezione di domicilio presso
 l'ufficio di rappresentanza  della  regione  stessa,  sito  in  Roma,
 piazza Colonna n. 355;
   Contro   il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
 rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato,
 in riferimento all'art. 2, comma 2 del  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  del  Ministri  16  ottobre  1998,  n.  486, concernente il
 "Regolamento recante norme per le modalita'  di versamento all'erario
 dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre
 1996, n. 662" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  gennaio  1999,
 n.  10), il quale stabilisce che i versamenti degli importi derivanti
 dalla riduzione (dei compensi
  attribuiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma
 2  del  d.lgs. n. 29/1993 a dipendenti pubblici, che siano componenti
 di organi di amministrazione, di revisione e  di  collegi  sindacali)
 sono  effettuati  alle  sezioni  di tesoreria provinciale dello stato
 territorialmente competenti con imputazione al capo X, capitolo 3397,
 ovvero mediante versamento in conto corrente postale  intestato  alla
 tesoreria  medesima,  con l'indicazione, nella causale dei versamento
 degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397);
   Per la dichiarazione che  non  spetta  allo  stato  incamerare  gli
 importi  corrispondenti alla riduzione dei compensi sopraindicati per
 la parte riconducibile ai versamenti effettuati dagli enti ed aziende
 del  servizio  sanitario  e   dagli   enti   locali   della   regione
 Friuli-Venezia  Giulia;  per  violazione  della  podesta' legislativa
 esclusiva in  materia di autorganizzazione, di autonomia  finanziaria
 e   di   ordinamento  degli  enti  locali,  attribuita  alla  regione
 Friuli-Venezia Giulia dall'art.  4, n. 1 e n. 1-bis dello statuto  di
 autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).
                            I n  f a t t o
   Appare  preliminarmente  opportuno  illustrare  il quadro normativo
 statale e regionale, sul quale si innesca il sollevato  conflitto  di
 attribuzione.
   A)  Alla  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia (costituita con
 legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, approvativa dello statuto
 speciale di autonomia) e' attribuita competenza legislativa esclusiva
 in  materia  di  "ordinamento  degli  uffici  e  stato  giuridico  ed
 economico  del  personale", ai sensi dell'art. 4, n. 1, dello statuto
 stesso, stabilendo il capoverso di detto art. 4 che nello svolgimento
 di  detta  potesta'  legislativa  esclusiva  la  regione   e   tenuta
 unicamente  al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
 norme fondamentali delle riforme  economico-sociali,  degli  obblighi
 internazionali  dello  Stato  e  degli  interessi nazionali di quelli
 delle altre regioni.
   Il successivo art. 4, n. 1-bis (introdotto con legge costituzionale
 n. 2/1993) affida alla regione  stessa  uguale  potesta'  legislativa
 esclusiva  in  materia  di  "ordinamento  degli  enti  locali e delle
 relative circoscrizioni".
   Infine l'art. 5 n. 16 attribuisce potesta' legislativa  concorrente
 in materia di "igiene e sanita'".
   L'ordinamento  finanziario della regione e' invece disciplinato dal
 Titolo IV di detto statuto; le cui disposizioni, in  forza  dell'art.
 63,  comma  2, possono essere modificate con leggi ordinarie, sentita
 la regione.
    A seguito della succitata legge costituzionale n  2/1993,  e'  poi
 stato  emanato  il  d.lgs.  2  gennaio  1997,  n. 9 recante "Norme di
 attuazione dello  statuto  speciale  per  la  regione  Friuli-Venezia
 Giulia  in  materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
 circoscrizioni".  Con riguardo all'ordinamento della finanza  locale,
 detto decreto stabilisce all'art. 9, comma 2, che la regione finanzia
 gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio.
   B)  Con  la  legge  23  dicembre  1996,  n. 662 venivano promulgate
 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".  E  nell'ambito
 di  esse,  l'art. 1, comma 126 disponeva che: "I compensi corrisposti
 da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs.  3
 febbraio  1993,  n.  29,  spettanti  ai dipendenti pubblici che siano
 componenti di organi di amministrazione, di revisione  e  di  collegi
 sindacali  sono  ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per
 cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui,  al  10
 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi
 annui,  al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20
 milioni lordi annui. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri   sono   definite  le  modalita'  di  versamento  all'erario
 dell'importo corrispondente alla riduzione per  prestazioni  comunque
 rese  a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
 legge".
   A tale ultima disposizione e' stata data attuazione con il D.P.C.M.
 16 ottobre 1998, n. 486, concernente  il "Regolamento  recante  norme
 per  le  modalita'  di  versamento  all'erario  dell'importo previsto
 dall'art.   1,   comma 126, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662"
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio 1999, n. 10), il
 quale disciplina appunto le modalita'  di  versamento  degli  importi
 dovuti a titolo di riduzione dei compensi.
   In  particolare  detto regolamento ha disposto al comma 2 dell'art.
 2 che "I versamenti degli  importi  derivanti  dalla  riduzione  sono
 effettuati   alle   sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato
 territorialmente competenti, con  imputazione  al  capo  X,  capitolo
 3397,  ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato
 alla   tesoreria  medesima;  con  l'indicazione,  nella  causale  dei
 versamento degli estremi dell'imputazione (Capo X, capitolo 3397)".
   C) Unitamente a tali riportate disposizioni vanno considerate anche
 le seguenti ulteriori norme legislative statali:
     l'art.  1, comma 144, della legge n. 662/1996, il quale stabiliva
 che "A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario
 nazionale a carico del bilancio dello Stato a  favore  della  regione
 Friuli-Venezia  Giulia, che provvede al finanziamento dell'assistenza
 sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e  con  risorse  del
 proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello
 Stato   derivanti  dai  mutui  non  ancora  stipulati  dalla  regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  a  copertura  dei  disavanzi  delle  aziende
 sanitarie  per  gli  anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla
 regione medesima";
     l'art. 1, comma 146, della legge n. 662/1996, il quale  prevedeva
 che  "Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello
 statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia,  approvato  con
 legge   costituzionale   31   gennaio   1963,   n.  1,  e  successive
 modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo  5
 della  legge  costituzionale  23 settembre 1993, n. 2, al primo comma
 dell'art.  49 del citato statuto speciale, ai n.  1),  3)  e  4),  le
 parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi"
 e,  al  numero  2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle
 seguenti: "quattro decimi e mezzo";
     il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale,  in  attuazione  dei
 principi  di  cui  all'articolo  3, commi da 143 a 152 della medesima
 legge  n.  662/1996,  ha  provveduto  all'"Istituzione   dell'imposta
 regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni delle
 aliquote   e   delle  detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione  di  una
 addizionale  regionale  a  tale  imposta   nonche'   riordino   della
 disciplina  dei  tributi  locali".   Tale decreto, sostituendo alcuni
 tributi e contributi, come i contributi sanitari  e  la  tassa  sulla
 salute,  ha  disposto  la  devoluzione  dell'Irap  e dell'addizionale
 regionale all'IRPEF alle regioni, collegandola in maniera diretta  al
 finaziamento della sanita';
     infine, e' stato inoltre emanato il d. lgs. 28 settembre 1998, n.
 360  (in  attuazione della legge delega contenuta nell'art. 48, comma
 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come  modificato  dall'art.
 1,  comma  10  della  legge  16  giugno  1998, n. 191), in materia di
 addizionale comunale all'Irpef, da attribuirsi alla regione ai  sensi
 dell'art.    31,  comma  2,  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448,
 affinche' questa eserciti le proprie funzioni in materia  di  finanza
 locale.
                          I n  d i r i t t o
   Alla   luce   del   riportato   quadro   legislativo   la   regione
 Friuli-Venezia Giulia solleva il presente conflitto  di  attribuzioni
 avverso  l'art.   2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio
 dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, recante il "Regolamento recante
 norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto
 dall'art.    1,  comma  126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" il
 quale  risulta   illegittimamente   invasivo   delle   competenze   e
 dell'attuale  assetto  finanziario-contabile della ricorrente regione
 Friuli-Venezia Giulia.
   1. -  Preliminarmente e' opportuno puntualizzare, alla  luce  della
 consolidata   giurisprudenza   di  codesta  ecc.ma  Corte,  la  piena
 ammissibilita' del presente sollevato conflitto di attribuzione.
   1.1. - In primo luogo deve essere evidenziato che nei  giudizi  per
 conflitto  di attribuzione promossi dalle regioni o province autonome
 nei confronti dello Stato, le norme che rilevano ai fini del giudizio
 sulla lesivita' degli atti sono quelle  relative  alla  distribuzione
 delle competenze (sent. n. 61/1997 e n. 357/1996).
   In  secondo luogo, pure va sottolineato che le recenti; sentenze n.
 467/1997 e n. 472/1995 di codesta ecc.ma  Corte  hanno  ribadito  che
 puo'  sorgere  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato  e  le regioni
 allorche' un atto sia invasivo dell'altrui competenza ed allorche' la
 negazione o lesione della  competenza  sia  compiuta  immediatamte  e
 direttamente  con  quell'atto. Quest'ultimo, qualora sia preceduto da
 altro atto che ne costituisca il precedente logico e giuridico,  deve
 essere  ritenuto  nei  confronti dello stesso autonomo, nel senso che
 non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera  e
 necessaria esecuzione (sent. n. 206/1975).
   Perche'  si  dia  la  materia  di  un conflitto di attribuzione fra
 regione (o provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima  lamenti
 la  lesione  della propria "sfera di competenza costituzionale" (art.
 39, comma 1, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e che la  lesione  sia
 riferibile all'atto dello Stato da cui sorge il conflitto.
   Si  deve invece escludere che il conflitto, diretto a lamentare una
 lesione  di  competenza  costituzionale  discendente   da   un   atto
 legislativo  dello  Stato,  possa essere instaurato contro un atto di
 mera  esecuzione  di  quest'ultimo:  altrimenti  lo   strumento   del
 conflitto  potrebbe  essere  impiegato  per  eludere  il termine e le
 condizioni, a cui l'art.  2  della  legge  costituzionale  n.  1/1948
 subordina  la  proposizione,  da  parte  della  regione  o  provincia
 autonoma,   della questione di  legittimita'  costituzionale  in  via
 principale   (sentenze  n.  78/1971,  n.  206/1975,  n.  28/1979,  n.
 245/1988, n.  337/1989,  n.  126  del  1990,  n.  472  del  1995,  n.
 215/1996).  In tale ipotesi materia del contendere sarebbe in realta'
 la disposizione legislativa di cui l'atto  impugnato  e'  esecuzione,
 esaurendosi  per  intero  la  censura  relativa  al  conflitto in una
 censura d'incostituzionalita' della disposizione medesima.
   1.2. - Alla luce di tali premesse la ricorrente regione ritiene che
 il regolamento in argomento e'  autonomamente  lesivo  dell'autonomia
 finanziaria  della  regione nella parte in cui prevede il versamento,
 allo Stato delle somme risultanti dalle riduzioni  disposte  anche  a
 parte  di  enti  locali  della  regione  e  le  Aziende  del servizio
 sanitario regionale, le cui finanze dipendono ormai unicamente   -  a
 decorrere  dal  1997 - delle risorse trasferite a carico del bilancio
 regionale; e che tale pregiudizio non potrebbe in alcun  modo  essere
 riconducibile  alle  previsioni della disposizione legislativa di cui
 il regolamento impugnato e' attuazione.
   1.3. - A tale proposito e' sufficiente solo sottolineare la portata
 applicativa dell'art. 1, comma 2, del d.lgs.  n. 29/1993 (al quale fa
 riferimento  l'art.  1,  comma  126,  della  legge  n. 662/1996), dal
 momento che la sua pacifica interpretazione esclude  l'applicabilita'
 del  medesimo alla regione, sia dal punto di vista soggettivo sia dal
 punto di vista oggettivo.
   Infatti, per quanto attiene al primo profilo soggettivo, le regioni
 a statuto speciale e le province autonome  sono  escluse  dal  novero
 delle  pubbliche  amministrazioni  indicate  all'art.  1, comma 2 del
 d.lgs. n. 29/1993.
   Sul punto deve essere considerato che con la sent. 383/1994 codesta
 ecc.ma Corte  ha  dato  puntuale  interpretazione  e  conferma  della
 salvaguardia  della  autonomia  della  regioni speciali sancita dalla
 legge  n.  421/1992,  recante  la   "Delega   al   Governo   per   la
 razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline  in materia di
 sanita',  di  pubblico  impiego,   di   previdenza   e   di   finanza
 territoriale".
   L'art.  2 di detta legge-delega al comma 1, prevedeva i principi ai
 quali  doveva  attenersi  il  Governo  ai  fini  dell'emanazione  dei
 successivi decreti legislativi. E correttamente al comma 2, stabiliva
 da  un  lato che "le disposizioni del presente articolo e dei decreti
 legislativi in esso previsti costituiscono principi  fondamentali  ai
 sensi  dell'art.  117  della  Costituzione"  per le regioni a statuto
 ordinario titolari di competenza, legislativa concorrente in  materia
 di  personale  dipendente;  e  dall'altro  che "i principi desumibili
 dalle disposizioni del presente articolo costituiscono  altresi'  per
 le  regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
 Bolzano  norme  fondamentali  di  riforma   economico-sociale   della
 Repubblica",  in  puntuale  osservanza  delle  prerogative in materia
 fissate dallo statuto delle regioni ad  autonomia  differenziata,  in
 ragione  della  riconosciuta  competenza  legislativa  primaria nella
 stessa materia.
   Ed altrettanto correttamente, mantenendosi nei limiti imposti dalla
 legge delega n. 421/1992, il governo emanava il d.lgs. n. 29/1993, il
 quale all'art. 1, comma 2, identificava le  amministrazioni  statali,
 le regioni ordinarie, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
 quali  destinatari  diretti  ed  immediati  della normativa delegata;
 mentre al successivo comma 3, riproduceva con un  formulazione  quasi
 identica  il  richiamato  art.  2,  comma 2, della legge n. 421/1992,
 ribadendo che i principi desumibili anche da detto d.lgs. n.  29/1993
 costituivano  norme  fondamentali di riforma economico-sociale per le
 regioni speciali.
   Con la citata sent. n. 383/1994 la Corte costituzionale ha ribadito
 che "la posizione delle regioni a statuto speciale e  delle  province
 autonome  con riferimento ai vincoli derivanti dalla nuova disciplina
 in tema di pubblico impiego e' stata differenziata  da  qualle  delle
 regioni a statuto ordinario..., intendendo il legislatore palesemente
 preservare il carattere esclusivo della competenza riconosciuta dagli
 statuti  alle  regioni  speciali  dalle  province autonome in tema di
 ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto".
   Dal momento che  nell'ambito  della  medesima  pronuncia  la  Corte
 medesima  ha  anche  pienamente  riconosciuta  la  piena  conformita'
 dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 29/1993 alla differenziazione
 delle autonomie regionali sancita dall'art. 2, comma 2,  della  legge
 n.  241/1992,  risulta  pacifico ritenere escluse le regioni speciali
 dall'ambito   dell'art.   1,   commi  2,  del  d.lgs.  n.  29/1993  e
 conseguentemente nell'ambito delle disposizioni  che  definiscono  la
 propria portata applicativa con rinvio ad esso.
   (Tale   precisazione  interpretativa  e  anche  stata  puntualmente
 illustrata  dalla  ricorrente  regione  nell'ambito  del   presentato
 ricorso  relativo alla questione di legittimita' costituzionale della
 legge n. 537/1993, con particolare riferimento all'eccepito  comma  5
 della medesima, e oggetto di parziale accoglimento).
   2.  -  Entrando  nel  merito del sollevato conflitto, la ricorrente
 regione ritiene - ripetesi - che il contestato regolamento  determini
 una   autonoma   e  diretta  lesione  delle  evidenziate  prerogative
 regionali nella parte in cui prevede il versamento allo  Stato  delle
 somme  risultanti  dalle  riduzioni  disposte  anche da parte di enti
 quali gli enti  locali  della  regione  e  le  aziende  del  servizio
 sanitario  regionale  le  cui  finanze dipendono ormai unicamente - a
 decorrere dal 1997 - dalle risorse trasferite a carico  del  bilancio
 regionale.
   Ad  avviso  della ricorrente la lamentata lesione dipende dal fatto
 che il  regolamento  e'  stato  adottato  (a  distanza  di  due  anni
 dall'emanazione della legge n. 662/1996), senza tenere in alcun conto
 il  mutato  quadro  di  riferimento normativo che nel frattempo aveva
 sostanziato un diverso assetto delle attribuzioni tra Stato e regione
 autonoma Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento dei settori della
 sanita' e delle autonomie locali.
   Con la medesima legge n. 662/1996 si era infatti disposto:
     all'art. 1, comma  144,  la  completa  assunzione  a  carico  del
 bilancio    regionale   degli   oneri   relativi   al   finanziamento
 dell'assistenza sanitaria;
     all'art. 1, comma 146 (tramite una modifica  dell'art.  49  dello
 statuto  di  autonomia), la devoluzione di maggiori compartecipazioni
 all'Irpef,  all'Irpeg  ed  all'I.V.A.  per  il  finanziamento   delle
 funzioni  in materia di finanza locale trasferite, in forza dell'art.
 4, n.   1-bis dello Statuto di autonomia,  con  il  citato  d.lgs.  2
 gennaio   1997,   n.  9,  a  decorrere  dalla  data  di  acquisizione
 dell'efficacia di quest'ultimo (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
 del 29 gennaio 1997, n. 23);
     all'art.  3,  commi  da  143  a  152,  l'emanazione  dei principi
 costituenti la legge delega che ha portato all'emanazione del  d.lgs.
 n. 446/1997:  il quale, sostituendo alcuni tributi e contributi, come
 i  contributi  sanitari  e  la  tassa  sulla  salute,  ha disposto la
 devoluzione dell'Irap e  dell'addizionale  regionale  all'Irpef  alle
 regioni,  collegandolo  in  maniera  diretta  al  finanziamento della
 sanita'.
   Inoltre, come gia' ricordato, con il d.lgs. 28 settembre  1998,  n.
 360   e'  stata  attribuita  l'addizionale  comunale  all'Irpef  alla
 regione, ai sensi dell'art. 31, comma  2,  della  legge  23  dicembre
 1998,  n.  448,  affinche'  questa  eserciti  le  proprie funzioni in
 materia di finanza locale.
   Il delineato quadro normativo, che si e' concretato successivamente
 all'emanazione della disposizione dell'art. 1, comma 126, della legge
 n. 662/1996, porta ad evidenziare una completa  assunzione  a  carico
 del  bilancio  regionale  dei  costi  relativi  alla  sanita'  e alle
 autonomie locali.
   Pertanto  nella regione Friuli-Venezia Giulia i costi relativi alla
 corresponsione dei compensi di cui trattasi  da  parte  delle  ASL  e
 degli  Enti  locali  sono sostenuti dalla regione stessa, e non dallo
 Stato.
   Di tale aspetto fondamentale l'impugnato decreto  ministeriale  non
 ha  in  alcun  modo  tenuto conto, nella parte in cui non ha previsto
 l'attribuzione  alla   regione   stessa   delle   risorse   derivanti
 dall'applicazione  del  medesimo  da  parte degli enti locali e delle
 aziende e dei enti del servizio  sanitario  della  regione  dovendosi
 ribadire che tali risorse sono di provenienza regionale.
   3.  -  La censurata disposizione dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M.
 n. 468/1998 evidenzia  inoltre  un  aspetto  di  irrazionalita'  (con
 specifico   riferimento  all'ambito  della  censura  formulata),  dal
 momento che non puo' essere in alcun modo  giustificato  -  sotto  un
 profilo logico prima ancora che giuridico - il fatto che le riduzioni
 dei  compensi  erogati  attingendo  a  risorse  regionali debbano poi
 confluire all'erario statale.
   Tuttavia  la  lesivita'  della  previsione  regolamentare  di   cui
 trattasi  risulta  ancor  piu' evidente e ingiustificata considerando
 che, a fronte di costi certi (quali quelli relativi al  finanziamento
 della   sanita'  e  delle  autonomie  locali),  il  provvedimento  in
 questione determina un decremento delle  entrate  regionali,  per  la
 parte  di  risorse altrimenti da attribuirsi in tutto o in parte alla
 regione a titolo di Irap, di addizionale  regionale  all'Irpef  e  di
 compartecipazione al gettito Irpef.
   Inoltre  la  disposizione  statale  medesima  arreca  un danno alle
 finanze comunali e regionali, in quanto tale  disposizione  determina
 altresi'   un  decremento  del  gettito  delle  addizionali  comunali
 all'Irpef di cui al d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, da  attribuirsi
 alla  regione ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 23 dicembre
 1998, n.  448.
   I compensi di cui trattasi rientrano nelle previsioni di  cui  agli
 articoli  47,  comma  1,  lettera  f)  e 49, comma 2, lettera a), del
 d.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917, t.u. delle imposte sui  redditi,  e
 sono  soggetti  all'Irpef,  al  cui  gettito,  come  noto, la regione
 compartecipa per i sei decimi ai sensi dell'art. 49 dello statuto.
   La  medesima  norma  regolamentare  comporta  un  ulteriore   grave
 pregiudizio  finanziario  alla  regione, in quanto la riduzione "alla
 fonte" dei  compensi  di  cui  trattasi  (applicata  da  parte  della
 pubblica  amministrazione  tenuta  a  versare  il compenso medesimo),
 determina, nei confronti dei percettori dei compensi,  un  decremento
 della base imponibile ai fini Irpef; e giacche' questa e' la medesima
 anche  per  le  addizionali  regionale  e comunali all'Irpef, viene a
 determinarsi anche un decremento dei gettiti  di  queste  ultime.  Il
 decremento  della base imponibile, per quanto attiene all'Irpef, puo'
 portare anche all'applicazione di una  aliquota  inferiore  a  quella
 applicabile  altrimenti, accentuando l'effetto negativo nei confronti
 del gettito del tributo.
   Come dinanzi ricordato i compensi di cui trattasi  rientrano  nelle
 previsioni  di  cui agli artt. 47, comma 1, lettera f) e 49, comma 2,
 lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, t.u.  delle  imposte
 sui  redditi;  ed  in  quanto  tali,  rientrano nella base imponibile
 dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  della  pubblica
 amministrazione  tenuta  a  corrispondere  tali  compensi,  ai  sensi
 dell'art. 10 del d.lgs.   n.  446/1997.  La  riduzione  da  applicare
 ridonda  quindi  anche  in  questo  caso  in un decremento della base
 imponibile del tributo in questione e quindi in un minor gettito alla
 regione relativo all'Irap.
   4. - In sostanza  lo  Stato,  applicando  le  disposizioni  di  cui
 trattasi,   bilancia  il  decremento  finanziario    derivante  dalla
 diminuzione del gettito Irpef con l'entrata prevista  dalla  medesima
 disposizione;  mentre  la regione vede invariati i costi a suo carico
 (giacche' l'esborso da parte delle pubbliche amministrazioni  per  la
 corresponsione  dei  compensi  resta  il medesimo), registrando delle
 minori  entrate  ai  fini  Irpef,  addizionale  regionale  all'Irpef,
 addizionali comunali al medesimo tributo ed ai fini dell'lrap.
   Si  noti  inoltre che tale meccanismo non sembra potersi ricondurre
 alla fattispecie delle c.d. "Riserve all'erario",  come  disciplinate
 dall'art.  4,  comma  1,  del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, come da
 ultimo sostituito dall'art. 2  del  d.lgs.  2  gennaio  1997,  n.  8:
 giacche'  in  questo  caso  lo  Stato  non  dispone "maggiorazioni di
 aliquote o altre modificazioni in ordine  ai  tributi  devoluti  alla
 regione"  per il risanamento della finanza pubblica o per altri scopi
 determinati,  ma  interviene  "a  monte"  determinando  comunque   un
 decremento delle risorse regionali.
   Pertanto  il  regolamento  di cui trattasi avrebbe dovuto prevedere
 meccanismi di attribuzione alla regione  delle  quote  delle  risorse
 recuperate   a   seguito  dell'applicazione  del  disposto  normativo
 dell'art.   1, comma 126, della  legge  n.  662/1996,  per  la  parte
 riconducibile  ai  versamenti  effettuati  dagli  enti ed aziende del
 servizio sanitario e deli enti locali della regione.
                               P. Q. M.
   Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale adita  voglia  in
 riferimento  al  comma 2, dell'art. 2 del decreto, del Presidente del
 Consiglio dei Ministri  16  ottobre  1998,  n.  486,  concernente  il
 "Regolamento  recante norme per le modalita' di versamento all'erario
 dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre
 1996, n. 662", il quale stabilisce che: "I versamenti  degli  importi
 derivanti  dalla  riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria
 provinciale dello Stato territorialmente competenti, con  imputazione
 al  capo  X,  capitolo  3397,  ovvero  mediante  versamento  in conto
 corrente   postale   intestato   alla   tesoreria    medesima,    con
 l'indicazione,   nella   causale   del   versamento   degli   estremi
 dell'imputazione (capo X, capitolo 3397);
   Dichiarare  che  non  spetta  allo  Stato  incamerare  gli  importi
 corrispondenti  alla  riduzione  dei compensi attribuiti a dipendenti
 pubblici, che siano  componenti  di  organi  di  amministrazione,  di
 revisione  e  di  collegi  sindacali,  per  la parte riconducibile ai
 versamenti effettuati dagli enti ed aziende del servizio sanitario  e
 dagli enti locali della regione.
     Trieste-Roma, addi' 9 marzo 1999
                                L'avvocato della regione: Renato Fusco
 99C0296