N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1998
N. 199 Ordinanza emessa il 16 novembre 1998 dal GIP contro il tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Riccardi Antonio ed altri Processo penale - Incidente probatorio - Esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri - Ricorrenza di particolari condizioni di necessita' ed urgenza - Esclusione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 392, comma 1, lett. c)). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.14 del 7-4-1999 )
IL TRIBUNALE Rilevato che all'odierna udienza e' stato chiesto dalla difesa dell'imputato Selano di dichiarare inammissibile l'incidente probatorio richiesto dal p.m. ai sensi dell'art. 392, lettera c), come novellato dalla legge n. 267/1997; che difensori di Riccardi e di Campana, Ferdeghini, Dal Pino, Lamberti e Franco, cui si sono associati tutti gli altri difensori, hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale di detta norma per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998; Premesso che in sede di udienza preliminare e' stato richiesto ed ammesso incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 lettera c), c.p.p. avente ad oggetto l'esame di imputati che avevano reso al p.m. dichiarazioni nei confronti di altri; che la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante al fine di decidere circa la revoca del provvedimento con il quale e' stato ammesso l'incidente probatorio, revoca oggi richiesta dalla difesa di Selano, osserva quanto segue: La legge 267/1997, intervenendo sulla disciplina contenuta nell'art. 513 c.p.p. con l'introduzione di consistenti limitazioni all'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dall'imputato nei confronti di altri al p.m. o alla p.g. su delega del p.m., ha poi esteso le ipotesi di incidente probatorio, prevedendo senza le limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 392 c.p.p., e quindi in via generale, l'ammissibilita' dell'incidente avente ad oggetto l'esame dell'indagato e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. su fatti concernenti le responsabilita' di altri ed e' inoltre intervenuta sulla disciplina dettata dall'art. 421 c.p.p. per l'udienza preliminare; Tale estensione dell'incidente probatorio era strettamente collegata al particolare regime dettato per le dichiarazioni concernenti la responsabilita' altrui dalla novella del 97, essendo finalizzata a consentire l'utilizzabilita' delle dichiarazioni eventualmente rese dall'imputato in tale sede; la sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, ripristinando la utilizzabilita', con i contemperamenti introdotti dalla Corte, delle dichiarazioni concernenti le responsabilita' altrui, fa quindi venire meno la ragione ispiratrice della riforma del 392 c.p.p.; Da cio' puo' derivare un contrasto tra tale norma e gli artt. 3 e 24 Cost.; Quanto al contrasto con l'art. 24 Cost., si osserva che sotto tale aspetto la questione non appare manifestamente infondata; e' chiaro che il ricorso all'incidente probatorio per l'ipotesi prevista dalla novella del 97 era stato dettato (e di fatto e' stato utilizzato) al fine di consentire che non venisse disperso al dibattimento, in seguito ad una scelta processuale del dichiarante, il materiale acquisito nelle indagini preliminari; una volta venuta meno tale esigenza, la possibilita' di anticipare la formazione della prova in un momento scelto discrezionalmente dalla parte che conduce le indagini puo' infatti costituire una (non piu' giustificata) limitazione del diritto di difesa; in proposito, si osserva anche che, a differenza di quanto avviene al dibattimento, il giudice per le indagini preliminari, nel momento dell'assunzione della prova, ha visione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. con le conseguenze, anche non intenzionali, che da cio' possono derivare quando vengano esercitati i poteri di cui all'art. 506 c.p.p.; Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 Cost., si osserva che la deroga ai principi della concentrazione e dell'immediatezza della formazione della prova al dibattimento appare ora irragionevole; e' vero quanto sostenuto dal p.m. circa il fatto che la normativa contenuta nell'art. 392 c.p.p. deroga a tali principi in altri due casi non dettati dalla non rinviabilita' della prova, ossia per la perizia implicante una prevedibile sospensione del dibattimento per piu' di sessanta giorni e per l'esame del teste minorenne per i reati di violenza sessuale; e' pero' vero anche che in entrambi tali casi la deroga e' giustificata, nel primo caso dall'esigenza di garantire la celerita' del dibattimento, nel secondo dal fine di tutelare la persona del minore; in proposito si osserva che, per lo stesso fine, l'art. 498, comma 4 c.p.p. prevede la deroga all'esame diretto; infine si osserva che, una volta equiparato il regime di utilizzabilita' delle dichiarazioni del coimputato che si rifiuta di rispondere a quello dettato per il testimone reticente, la diversita' di disciplina contenuta nell'art. 392 c.p.p. per le due ipotesi non appare piu' giustificata;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392 comma 1, lett. c) c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Genova, addi' 16 novembre 1998 Il giudice: Ivaldi 99C0324