N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1998

                                N. 201
  Ordinanza emessa il 27 ottobre  1998  dalla  Commissione  tributaria
 provinciale di Treviso sul ricorso proposto da Paoletti Anna Maria ed
 altro contro l'Ufficio imposte dirette di Vittorio Veneto
 Imposte  e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari -
    Diachiarazione di  tali  redditi  e  determinazione  dell'imposta,
    anche  in  caso di mancata percezione del reddito (nella specie: a
    causa di fallimento del  conduttore) - Disparita'  di  trattamento
    rispetto  a  quanto  previsto  per  l'imprenditore  commerciale  -
    Lesione del principio di eguaglianza -  Violazione  del  principio
    della capacita' contributiva.
 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.15 del 14-4-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1034/98 depositato
 il 27 febbraio 1998, avverso avviso di accertamento n.  6231001869  -
 Irpef,  1991  contro  Imposte  dirette di Vittorio Veneto da Paoletti
 Anna Maria, residente a Miane (Treviso) in Driovilla, 10,  difesa  da
 Vian  dr. Giustino, residente a Follina (Treviso) in via Martellin n.
 21 e Rizzi Angelo, residente a  Miane  (Treviso)  in  Driovilla,  10,
 difeso  da  Vian  dr.  Giustino, residente a Follina (Treviso) in via
 Martellin n. 21;
   I signori Paoletti Anna  Maria  e  Rizzi  Angelo  ricorrono  contro
 avviso  di accertamento dell'ufficio Imposte dirette assumendo di non
 aver avuto l'obbligo di dichiarare il reddito di fabbricati in quanto
 non percepito, poiche' il conduttore non aveva corrisposto il  canone
 ed era poi stato dichiarato fallito.
   La   Commissione   ritiene  di  dover  sollevare  la  questione  di
 illeggittimita'  costituzionale  dell'art.  23  Tuir.   E'   evidente
 innanzitutto  la  rilevanza  della  questione  nel  presente giudizio
 invocando l'ufficio l'applicazione della norma suddetta  prevede  che
 sia  oggetto che si assume costituzionalmente illegittima. In secondo
 luogo la norma  suddetta  prevede  che  sia  oggetto  di  imposizione
 tributaria  anche  la  somma  non  percepita  e  percio'  si  pone in
 contrasto con il disposto degli  art.  3  e  53  della  Costituzione.
 Infatti,   quanto   al   principio  di  uguaglianza  si  osserva  che
 l'imprenditore commerciale in caso di  assoggettamento  del  debitore
 alla  procedura  fallimentare  puo'  portare in deduzione a titolo di
 perdita  su  crediti  quanto a lui non pagato. Quanto al principio di
 cui all'art. 53 della Costituzione e' evidente  che  la  disposizione
 della   cui  legittimita'  costituzionale  si  dubita  assoggetta  ad
 imposizione un reddito che e' solamente virtuale.
   A sostegno di quanto per ultimo esposto risultano essere presentati
 in Parlamento progetti di legge che dichiarano tale situazione essere
 iniqua e si propongono di modificare la norma in questione.
                               P. Q. M.
   Solleva l'eccezione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23
 Tuir,  approvato  con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per violazione
 degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio  dei
 Ministri.  Ordina  che  la  medesima ordinanza sia comunicata, a cura
 della segreteria, ai Presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del
 Senato.
     Treviso, addi' 27 ottobre 1998
                       Il presidente: De Lorenzi
                                                    Il relatore: Fadel
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