N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1998
N. 201 Ordinanza emessa il 27 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso sul ricorso proposto da Paoletti Anna Maria ed altro contro l'Ufficio imposte dirette di Vittorio Veneto Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Diachiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, anche in caso di mancata percezione del reddito (nella specie: a causa di fallimento del conduttore) - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per l'imprenditore commerciale - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.15 del 14-4-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1034/98 depositato il 27 febbraio 1998, avverso avviso di accertamento n. 6231001869 - Irpef, 1991 contro Imposte dirette di Vittorio Veneto da Paoletti Anna Maria, residente a Miane (Treviso) in Driovilla, 10, difesa da Vian dr. Giustino, residente a Follina (Treviso) in via Martellin n. 21 e Rizzi Angelo, residente a Miane (Treviso) in Driovilla, 10, difeso da Vian dr. Giustino, residente a Follina (Treviso) in via Martellin n. 21; I signori Paoletti Anna Maria e Rizzi Angelo ricorrono contro avviso di accertamento dell'ufficio Imposte dirette assumendo di non aver avuto l'obbligo di dichiarare il reddito di fabbricati in quanto non percepito, poiche' il conduttore non aveva corrisposto il canone ed era poi stato dichiarato fallito. La Commissione ritiene di dover sollevare la questione di illeggittimita' costituzionale dell'art. 23 Tuir. E' evidente innanzitutto la rilevanza della questione nel presente giudizio invocando l'ufficio l'applicazione della norma suddetta prevede che sia oggetto che si assume costituzionalmente illegittima. In secondo luogo la norma suddetta prevede che sia oggetto di imposizione tributaria anche la somma non percepita e percio' si pone in contrasto con il disposto degli art. 3 e 53 della Costituzione. Infatti, quanto al principio di uguaglianza si osserva che l'imprenditore commerciale in caso di assoggettamento del debitore alla procedura fallimentare puo' portare in deduzione a titolo di perdita su crediti quanto a lui non pagato. Quanto al principio di cui all'art. 53 della Costituzione e' evidente che la disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita assoggetta ad imposizione un reddito che e' solamente virtuale. A sostegno di quanto per ultimo esposto risultano essere presentati in Parlamento progetti di legge che dichiarano tale situazione essere iniqua e si propongono di modificare la norma in questione.
P. Q. M. Solleva l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 Tuir, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordina che la medesima ordinanza sia comunicata, a cura della segreteria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Treviso, addi' 27 ottobre 1998 Il presidente: De Lorenzi Il relatore: Fadel 99C0326