N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1999
N. 203 Ordinanza emessa il 18 gennaio 1999 dal magistrato di sorveglianza di Varese nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Della Torre Gabriele Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilita' del condannato - Sanzione sostitutiva della liberta' controllata - Violazione del principio della responsabilita' penale personale. Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilita' - Possibilita' per il giudice di disporre l'applicazione della sanzione sostitutiva della liberta' controllata a fronte della richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo - Violazione del principio della responsabilita' penale personale. Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilita' del condannato - Lavoro sostitutivo - Lamentata previsione di un tetto massimo di durata di sessanta giorni - Lamentata previsione, altresi', di applicabilita' della sanzione sostitutiva condizionata alla previa stipulazione di speciali convenzioni con enti - Lesione del principio di inderogabilita' della pena. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102, primo e secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27, primo comma).(GU n.15 del 14-4-1999 )
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Premesso: che nei confronti di Della Torre Gabriele, nato l'8 gennaio 1941 a Milano, residente in Sesto San Giovanni, via Vittorio Veneto n. 115, e' eseguibile la pena pecuniaria di L. 116.000.000 di multa determinata con provvedimento di cumulo della procura generale di Milano n. 530/92 RES del 30 maggio 1994; che, attesi il mancato pagamento e l'infruttuosita' degli atti esecutivi, la procura generale di Milano ha richiesto a questo magistrato di sorveglianza la conversione della pena pecuniaria; che, esperita la necessaria istruttoria ed iniziato procedimento di sorveglianza, all'odierna udienza, comparendo l'interessato, il p.m. e la difesa concludevano come in atti; Osserva quanto segue: A) sussiste la competenza di questo magistrato; la richiesta di conversione e' stata formulata dalla procura generale di Milano quando Della Torre si trovava detenuto presso la casa circondariale di Como. Sussistono altresi' le condizioni per procedere alla richiesta conversione. Infatti il condannato non ha provveduto al pagamento della pena pecuniaria, l'attivita' esecutiva esperita nei suoi confronti si e' rivelata infruttuosa e le informazioni in questa sede assunte attestano lo stato di obbiettiva insolvibilita' del medesimo. All'odierna udienza l'interessato ha eccepito l'incostituzionalita' della conversione delle pene pecuniarie in liberta' controllata per insolvibilita' per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; ha, in via subordinata, richiesto la conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo a norma del secondo comma dell'art. 102, legge n. 689/1981. Il pubblico ministero ha concluso per la conversione della pena pecuniaria, lasciando libero il giudicante di scegliere la sanzione sostitutiva da applicare. E' noto che la Corte costituzionale con la pronuncia n. 206 del 14-21 giugno 1996 ha consentito, in caso di insolvibilita' ed in presenza di specifica richiesta del condannato, la conversione in lavoro sostitutivo anche delle pene pecuniarie superiori ad un milione, sicche' la richiesta subordinata appare ammissibile. Deve, tuttavia, ritenersi che con la ricordata pronuncia la Corte non abbia inteso vincolare il giudicante alla richiesta del condannato, non avendo la declaratoria di incostituzionalita' inciso sul secondo comma dell'art. 102 citato nella parte in cui sancisce la discrezionalita' del magistrato di sorveglianza in materia. Pertanto, nel caso in esame, il giudicante potrebbe convertire la pena pecuniaria in liberta' controllata e disattendere motivatamente la richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo rilevando, per esempio, la sproporzione esistente tra la durata massima del lavoro sostitutivo prevista dall'ultimo comma dell'art. 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari a giorni 60 e l'entita' della multa inflitta e non pagata; potrebbe, al contrario, ritenere adeguato il lavoro sostitutivo e procedere di conseguenza. Dunque si appalesano rilevanti le eventuali questioni di costituzionalita' aventi ad oggetto le norme che, in presenza di richiesta di applicazione del lavoro sostitutivo da parte del condannato, consentono la conversione della pena pecuniaria in liberta' controllata o in lavoro sostitutivo, nonche' le norme che regolano la durata e l'esecuzione di dette sanzioni sostitutive; B) il meccanismo di conversione delle pene pecuniarie ha gia' superato indenne il vaglio di costituzionalita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Esattamente si e' rilevato che lesione al principio di uguaglianza vi sarebbe se il condannato insolvibile potesse sottrarsi all'esecuzione della pena pecuniaria inflittagli; in tal modo infatti risulterebbe irragionevolmente discriminato il condannato solvibile, effettivamente leso l'interesse ad una eguale possibilita' di funzionamento del sistema penale nei confronti di tutti i destinatari e violato il principio di inderogabilita' della pena. Si e' conseguentemente ritenuto non evitabile ne' la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilita', ne' che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittivita'. Proprio con riguardo alla maggiore afflittivita' ed al carattere necessariamente succedaneo di tali misure e' stata specificamente denunciata l'incostituzionalita' della conversione della pena pecuniaria in liberta' controllata per violazione del primo comma dell'art. 27 della Costituzione, rilevando che tale sanzione, a differenza del lavoro sostitutivo, comporta un'ingiustificata limitazione della liberta' personale non funzionale alla sostituzione del sacrificio patrimoniale inesigibile connesso alla pena pecuniaria e non correlata ad alcun comportamento colpevole del condannato. Ebbene la Corte costituzionale con la gia' ricordata pronuncia, pur riconoscendo l'esattezza di tale argomento, ha ancora giustificato la sopravvivenza del ruolo, seppur sussidiario, della liberta' controllata in ragione della facolta' accordata al condannato di optare senza limitazioni per il lavoro sostitutivo, limitandosi quindi a dichiarare l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 102 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione. Il profilo di incostituzionalita' denunciato sembra tuttavia permanere, anche dopo tale intervento. Non pare infatti possa attribuirsi rilevanza al consenso del condannato (per di piu' tacito e presunto in quanto integrato dalla mancata richiesta dell'applicazione del lavoro sostitutivo) laddove questi debba subire un'ingiustificata limitazione della sua liberta' personale non correlata ad alcun suo comportamento colpevole. La norma che prevede tale limitazione resta in contrasto con il principio previsto dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione, inderogabile e sottratto alla disponibilita' del singolo. Si ripropone dunque in questa sede, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalita' del primo comma dell'art. 102 della legge n. 689/1981, nella parte in cui prevede la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' nella pena sostitutiva della liberta' controllata, per violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, violazione che permane ad avviso del giudicante nonostante l'intervento anzidetto della Corte costituzionale; C) permane, comunque, l'incostituzionalita' del secondo comma dell'art. 102 della legge n. 689/1981. Detta norma stabilisce che "nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa puo' essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo". La Corte costituzionale con la gia' ricordata sentenza n. 206 del 14-21 giugno 1996 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tale norma nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione. E' peraltro certo che la pronuncia di incostituzionalita' non ha vincolato il magistrato di sorveglianza alla richiesta del condannato, non avendo inciso sull'ambito di discrezionalita' previsto dalla norma con l'espressione "la stessa puo' essere convertita... in lavoro sostitutivo". Orbene, dubita il giudicante della costituzionalita' del menzionato comma proprio nella parte in cui prevede tale residuo ambito di discrezionalita'. Infatti, seguendo il ragionamento della Corte, appare evidente che, se la sopravvivenza del ruolo sussidiario della liberta' controllata si giustifica, resistendo alle censure di incostituzionalita', solo in ragione della facolta' accordata al condannato di optare senza limitazioni per il lavoro sostitutivo, tale scelta, se effettuata, non potra' che essere vincolante per il giudice della conversione, palesandosi ogni residua discrezionalita' del giudicante al riguardo in contrasto con l'art. 27 della Costituzione. Deve dunque giudicarsi, oltreche' rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione del primo comma dell'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo; D) la sostituzione della pena pecuniaria ineseguibile per insolvibilita' in lavoro sostitutivo e' certamente compatibile con il principio previsto dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione. Infatti tale sanzione comporta un sacrificio della liberta' personale molto modesto e comunque strettamente finalizzato all'esecuzione della prestazione lavorativa sostitutiva di quella in danaro inerente la pena pecuniaria. V'e' tuttavia da chiedersi se le modalita' previste per la sua esecuzione salvaguardino l'inderogabilita' della pena. Il secondo comma dell'art. 103 della legge n. 689/1981 stabilisce che "la durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare in ogni caso i sessanta giorni". Orbene, se da un lato e' pienamente legittima la previsione di limiti massimi in materia di conversione di pene pecuniarie (sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1 aprile 1992), dall'altro lato e' evidente l'inadeguatezza del limite anzidetto stabilito quando la conversione in lavoro sostitutivo era prevista esclusivamente per pene non superiori al milione. Tale limite, in seguito all'estensione dell'ambito di applicabilita' del lavoro sostitutivo, e' divenuto a tal punto irragionevole da pressoche' vanificare il principio dell'inderogabilita' della pena con riguardo alle pene pecuniarie di elevato ammontare. Il primo comma dell'art. 105 della legge n. 689/1981 stabilisce che "Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di una attivita' non retribuita, a favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che puo' delegare il magistrato di sorveglianza. Tale attivita' si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza...." Ancora si deve constatare il contrasto con il principio di inderogabilita' della pena laddove l'applicabilita' ed eseguibilita' di una sanzione penale (la pena pecuniaria e la sanzione sostitutiva originante dalla sua conversione) risultano condizionate ad una fase "contrattuale" con enti che invero potrebbero non condividere gli schemi proposti dal Ministero (lettere circolari del 29 marzo 1985 e del 18 giugno 1998), offrire una disponibilita' inferiore a quella necessaria e persino opporre una comprovata impossibilita'. Tale attivita' "contrattuale", delegata con le ricordate lettere circolari al magistrato di sorveglianza incontra, poi, ostacoli aggiuntivi in quanto estesa ad ambiti territoriali molto vasti non necessariamente coincidenti con la giurisdizione del magistrato di sorveglianza procedente (nel caso in esame, per esempio, il luogo di espiazione della sanzione sostitutiva dovrebbe essere Sesto San Giovanni, citta' della provincia di Milano posta al di fuori degli ambiti territoriali di competenza del magistrato di sorveglianza di Varese). L'inderogabilita' sarebbe salvaguardata solo da una norma che garantisse, quantificasse e regolamentasse in via preventiva la disponibilita' degli enti anzidetti a ricevere le prestazioni indicate dal primo comma dell'art. 105. Dunque, se ogni irragionevole violazione del principio di inderogabilita' della pena si pone come lesiva del principio di uguaglianza, deve giudicarsi, oltreche' rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 103 e del primo comma dell'art. 105 della legge n. 689/1981, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare i 60 giorni e che l'applicabilita' ed eseguibilita' di tale sanzione sostitutiva e' condizionata alla previa stipula di convenzioni con gli enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' nella pena sostitutiva della liberta' controllata per violazione del primo comma dell'art. 27 della Costituzione; Ritenuta comunque rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo, per violazione del primo comma dell'art. 27 della Costituzione; Ritenuta infine rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 103 e del primo comma dell'art. 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare in ogni caso i sessanta giorni e che l'applicabilita' ed eseguibilita' di tale sanzione sostitutiva e' condizionata alla previa stipula di convenzioni con gli enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al difensore, al p.m. in sede, alla procura generale di Milano, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato. Cosi' deciso in Varese, addi' 18 gennaio 1999 Il magistrato di sorveglianza: Giacardi 99C0328