N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 1998

                                N.  206
  Ordinanza  emessa  il  23 dicembre 1998 dal giudice di pace di Lecce
 nel procedimento civile vertente  tra  Greco  Rocco  e  Consorzio  di
 bonifica Ugento e Li Foggi
 Procedimento  civile  - Competenza del giudice di pace - Competenza a
    conoscere delle  cause  in  materia  di  contributi  consortili  -
    Esclusione,  attesa  la  natura  tributaria  di  tali  contributi,
    affermata dalla Corte di cassazione -  Conseguente  ricomprensione
    delle  cause  di  cui  trattasi,  nella competenza del Tribunale -
    Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del  diritto  di
    azione   e   di   difesa  -  Lesione  dei  principi  di  capacita'
    contributiva -  Incidenza sul diritto alla tutela  giurisdizionale
    contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte
    di   cassazione   n.   9493/98   e   alla   sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 26/1998.
 (C.P.C., artt. 7 e 9, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 53 e 113).
(GU n.15 del 14-4-1999 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Nel giudizio n. 2485/98 r.g. promosso da Greco  Rocco,  da  Frigole
 (Lecce),  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Maria Letizia Guglielmi
 giusta  mandato  a  margine  dell'atto  di  citazione,  elettivamente
 domiciliato in Lecce presso il suo studio, attore;
   Contro  il  Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del
 presidente sig. Guido Francesco,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Carlo  De Carlo giusta delega a margine dell'originale della comparsa
 di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Lecce presso
 lo studio dell'avv. Vittorio De Carlo, convenuto; Premessa
   Con atto di citazione notificato il 15 giugno 1998  il  sig.  Greco
 Rocco conveniva davanti al g. di p. di Lecce il Consorzio di Bonifica
 Ugento  e Li Foggi, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
 per sentir dichiarare  che  l'immobile  di  proprieta'  dell'istante,
 gravato  dell'onere di cui alle prodotte cartelle esattoriali, non e'
 assoggettabile al contributo  di  bonifica  preteso  e  riscosso  dal
 Consorzio convenuto.
   Instauratosi     il    contraddittorio,    quest'ultimo    eccepiva
 l'incompetenza per materia al g. di p., essendo invece competente  il
 tribunale,   avendo   i   contributi  consortili  natura  di  entrate
 "tributarie" perche' assimilabili alle "imposte e tasse"  di  cui  e'
 cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c.
   In  pendenza della lite innanzi descritta le s.u. della Cass. civ.,
 con sentenza n. 9493/98 hanno dichiarato e  affermato  la  competenza
 del tribunale, ex art. 9, comma 2 c.p.c., sul presupposto che i detti
 contributi   sono      qualificabili   come  "prestazioni  di  natura
 sostanzialmente tributaria,  pur  se  l'ente  impositore  e'  diverso
 dall'Amm.ne finanziaria", e quindi di competenza del tribunale.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicato  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 205/1999).
 99C0331