N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 1998
N. 206 Ordinanza emessa il 23 dicembre 1998 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra Greco Rocco e Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi Procedimento civile - Competenza del giudice di pace - Competenza a conoscere delle cause in materia di contributi consortili - Esclusione, attesa la natura tributaria di tali contributi, affermata dalla Corte di cassazione - Conseguente ricomprensione delle cause di cui trattasi, nella competenza del Tribunale - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione dei principi di capacita' contributiva - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/1998. (C.P.C., artt. 7 e 9, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25, 53 e 113).(GU n.15 del 14-4-1999 )
IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio n. 2485/98 r.g. promosso da Greco Rocco, da Frigole (Lecce), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Guglielmi giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio, attore; Contro il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del presidente sig. Guido Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Carlo giusta delega a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. Vittorio De Carlo, convenuto; Premessa Con atto di citazione notificato il 15 giugno 1998 il sig. Greco Rocco conveniva davanti al g. di p. di Lecce il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir dichiarare che l'immobile di proprieta' dell'istante, gravato dell'onere di cui alle prodotte cartelle esattoriali, non e' assoggettabile al contributo di bonifica preteso e riscosso dal Consorzio convenuto. Instauratosi il contraddittorio, quest'ultimo eccepiva l'incompetenza per materia al g. di p., essendo invece competente il tribunale, avendo i contributi consortili natura di entrate "tributarie" perche' assimilabili alle "imposte e tasse" di cui e' cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c. In pendenza della lite innanzi descritta le s.u. della Cass. civ., con sentenza n. 9493/98 hanno dichiarato e affermato la competenza del tribunale, ex art. 9, comma 2 c.p.c., sul presupposto che i detti contributi sono qualificabili come "prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, pur se l'ente impositore e' diverso dall'Amm.ne finanziaria", e quindi di competenza del tribunale.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicato in precedenza (Reg. ord. n. 205/1999). 99C0331