N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1999
N. 207 Ordinanza emessa il 12 gennaio 1999 dal pretore di Milano sezione distaccata di Cassano D'Adda nel procedimento penale a carico di Corradi Dell'Acqua Valentino Pena - Violazioni concernenti la pubblicita' dei medicinali per uso umano - Trattamento sanzionatorio - Pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda - Contrasto con i criteri stabiliti dalle legge delega che ha previsto la pena congiunta solo "per le azioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto". (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, artt. 13, comma 1, combinato disposto, 14 e 15, comma 1). (Cost., art. 76; legge 19 dicembre 1992, n. 489, art. 2, lett. d)).(GU n.15 del 14-4-1999 )
IL PRETORE Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 13 commi 1 e 15, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, in relazione all'art. 2, lett. d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 e all'art. 76 della Costituzione sollevata dal difensore di Corradi Dell'Acqua Valentino, osserva quanto segue; F a t t o L'imputato e' stato citato a giudizio dinanzi a questo pretore a seguito di opposizione a decreto penale, quale presidente del C.d.A. della soc. IMO S.r.l. di Trezzano Rosa con la seguente imputazione: "reato di cui all'art. 201 T.U.LL.SS. perche', nella qualita' di cui sopra, pubbilcizzava i prodotti omeopatici - capsule, compresse, polveri, soluzioni, supposte, granuli, globuli - della IMO S.r.l. inviandoli per posta direttamente ai farmacisti, in violazione a quanto prescritto dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 541/1992 e dall' art. 1, comma 5, d.lgs. n. 185/1995, che prevede la distribuzione solo ai medici. In Trezzano Rosa, acc. il 29 maggio 1997". Negli atti preliminari al dibattimento il p.m. d'udienza ha provveduto alla necessaria integrazione del capo di imputazione, cui la difesa dell'imputato non si e' opposta, inserendovi il comma 14, dell'art. 13 e l'art. 15, comma 1 del citato d.lgs. n. 541/1992 che richiama l'art. 201 T.U.LL.SS. quale norma sanzionatoria. Sempre negli atti preliminari il difensore chiedeva il proscioglimento dell'imputato sostenendo l'inapplicabilita' del d.lgs. n. 541/1992 ai prodotti omeopatici e formulava alternativamente l'eccezione di illegittimita' costituzionale di cui sopra, gia' sollevata con memoria depositata in cancelleria il 18 dicembre 1998. Il p.m. si rimetteva. Premesso che questo pretore non ritiene di poter prosciogliere l'imputato, allo stato, ex art. 129 c.p.p. la questione di illegittimita' costituzionale e' rilevante ai fini del decidere. L'art. 13, comma 1 del d.lgs. stabilisce che "I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo"; ex art. 15, comma 1 della medesima legge la violazione della norma di cui sopra "comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u. delle leggi sanitarie", norma quest'ultima che commina la pena congiunta dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000. E' evidente la rilevanza della questione di legittimita' della norma sanzionatoria da applicarsi alla condotta in esame. La stessa questione non appare, altresi', manifestamente infondata. D i r i t t o Il d.lgs. n. 541/1992 e' stato emanato dal governo in esecuzione della delega conferitagli con la legge n. 489/1992, a sua volta emanata in esecuzione della direttiva 92/98/CEE. Secondo il disposto dell'art. 2, lett. d) della legge delega dovevano essere previste norme contenenti sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanandi; venivano altresi' indicati i limiti massimi dell'ammenda e dell'arresto da comminare ed era statuito che avrebbe dovuto essere prevista una graduazione e articolazione delle sanzioni (amministrative e penali, con pena alternativa o congiunta). La sanzione penale doveva avere, comunque, carattere residuale, ed essere comminata "solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689"; infine veniva prevista la pena della sola ammenda per le infrazioni formali, mentre la pena dell'arresto e dell'ammenda doveva riguardare le infrazioni "che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto". Il d.lgs. n. 541/1992, emanato come detto in esecuzione della citata legge delega, ha tuttavia previsto la stessa sanzione per tutte le violazioni in materia di pubblicita', richiamando l'art. 201 T.U.LL.SS. che stabilisce la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Alla luce di quella che era la volonta' del legislatore delegante, ritiene questo pretore che la scelta di sanzionare penalmente la condotta di chi viola il disposto dell' art. 13, comma 1, d.lgs. n. 541/1992, distribuendo campioni gratuiti di prodotti omopatici a soggetti diversi dai medici, sia del tutto rispondente alla delega, mirando la norma a tutelare l'interesse generale a che la pubblicita' di tali prodotti venga correttamente svolta. Tuttavia la previsione della pena congiunta (arresto e ammenda) non appare rispondente al dettato della legge delega, che aveva previsto la pena congiunta solo "per le azioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto". Ebbene, non pare a questo pretore che la distribuzione di campioni gratuiti di prodotti omeopatici ai farmacisti esponga a pericolo grave o a danno l'interesse protetto, tenuto conto della qualita' dei soggetti (farmacisti) destinatari della distribuzione di cui l'imputato e' accusato, soggetti qualificati ed inoltre legittimati a vendere gli stessi prodotti omeopatici acquistandoli dai produttori; sanzionare con la pena congiunta tale violazione appare dunque come una evidente violazione della delega, con conseguente incostituzionalita' dell'art. 15, comma 1 d.lgs. 541/1992 in quanto contrastante con il dettato dell'art. 76 della Costituzione. La medesima questione risulta gia' all'esame di codesta Corte a seguito di ordinanza di rimessione emessa dal pretore di Genova in data 26 maggio 1998 (in atti).
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, 14 e 15, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, in relazione all'art. 2 lett. d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 e all'art. 76 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento penale e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera e del Senato. Si da' atto che la presente ordinanza viene notificata alle parti mediante lettura in udienza. Cassano d'Adda, addi' 12 gennaio 1999 Il pretore: Manfredini 99C0332