N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1999

                                N. 207
  Ordinanza  emessa  il  12 gennaio 1999 dal pretore di Milano sezione
 distaccata di Cassano D'Adda nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Corradi Dell'Acqua Valentino
 Pena  -  Violazioni concernenti la pubblicita' dei medicinali per uso
    umano - Trattamento sanzionatorio - Pena  congiunta dell'arresto e
    dell'ammenda - Contrasto  con  i  criteri  stabiliti  dalle  legge
    delega  che  ha previsto la pena congiunta solo "per le azioni che
    espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto".
 (D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  541,  artt.  13, comma 1, combinato
    disposto, 14 e 15, comma 1).
 (Cost., art. 76; legge 19 dicembre 1992, n. 489, art. 2, lett. d)).
(GU n.15 del 14-4-1999 )
                              IL PRETORE
   Sull'eccezione di  illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  13
 commi  1  e  15,  comma  1  del  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 541, in
 relazione all'art. 2, lett. d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 e
 all'art.  76 della Costituzione sollevata dal  difensore  di  Corradi
 Dell'Acqua Valentino, osserva quanto segue;
                               F a t t o
   L'imputato  e'  stato  citato a giudizio dinanzi a questo pretore a
 seguito di opposizione a decreto penale, quale presidente del  C.d.A.
 della  soc.  IMO S.r.l. di Trezzano Rosa con la seguente imputazione:
 "reato di cui all'art. 201 T.U.LL.SS. perche', nella qualita' di  cui
 sopra,  pubbilcizzava  i  prodotti  omeopatici  - capsule, compresse,
 polveri, soluzioni, supposte, granuli, globuli  -  della  IMO  S.r.l.
 inviandoli  per  posta  direttamente  ai  farmacisti, in violazione a
 quanto prescritto dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 541/1992  e  dall'
 art.  1,  comma  5,  d.lgs. n. 185/1995, che prevede la distribuzione
 solo ai medici. In Trezzano Rosa, acc. il 29 maggio 1997".
   Negli  atti  preliminari  al  dibattimento  il  p.m.  d'udienza  ha
 provveduto  alla necessaria integrazione del capo di imputazione, cui
 la difesa dell'imputato non si e' opposta, inserendovi il  comma  14,
 dell'art.   13 e l'art. 15, comma 1 del citato d.lgs. n. 541/1992 che
 richiama l'art. 201  T.U.LL.SS.  quale  norma  sanzionatoria.  Sempre
 negli  atti  preliminari  il  difensore  chiedeva  il proscioglimento
 dell'imputato sostenendo l'inapplicabilita' del d.lgs. n. 541/1992 ai
 prodotti  omeopatici  e  formulava  alternativamente  l'eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  di  cui  sopra,  gia'  sollevata  con
 memoria depositata in cancelleria il 18 dicembre  1998.  Il  p.m.  si
 rimetteva.
   Premesso  che  questo  pretore  non  ritiene di poter prosciogliere
 l'imputato,  allo  stato,  ex  art.  129  c.p.p.  la   questione   di
 illegittimita' costituzionale e' rilevante ai fini del decidere.
   L'art.  13,  comma 1 del d.lgs. stabilisce che "I campioni gratuiti
 di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai  medici
 autorizzati a prescriverlo"; ex art. 15, comma 1 della medesima legge
 la  violazione della norma di cui sopra "comporta l'irrogazione delle
 sanzioni  penali  previste  dall'art.  201  del  t.u.   delle   leggi
 sanitarie",   norma   quest'ultima  che  commina  la  pena  congiunta
 dell'arresto fino a tre mesi  e  dell'ammenda  da  L.  200.000  a  L.
 1.000.000.
   E'  evidente  la  rilevanza  della  questione di legittimita' della
 norma sanzionatoria da applicarsi alla condotta in esame.  La  stessa
 questione non appare, altresi', manifestamente infondata.
                             D i r i t t o
   Il  d.lgs.  n.  541/1992 e' stato emanato dal governo in esecuzione
 della delega conferitagli con la  legge  n.  489/1992,  a  sua  volta
 emanata in esecuzione della direttiva 92/98/CEE.
   Secondo  il  disposto  dell'art.  2,  lett.  d)  della legge delega
 dovevano  essere  previste  norme  contenenti   sanzioni   penali   e
 amministrative  per  le  infrazioni  alle  disposizioni  dei  decreti
 legislativi emanandi; venivano altresi'  indicati  i  limiti  massimi
 dell'ammenda  e dell'arresto da comminare ed era statuito che avrebbe
 dovuto essere prevista una graduazione e articolazione delle sanzioni
 (amministrative  e  penali,  con  pena  alternativa  o congiunta). La
 sanzione penale  doveva  avere,  comunque,  carattere  residuale,  ed
 essere  comminata  "solo  nei casi in cui le infrazioni alle norme di
 attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento
 interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli artt.  34  e
 35  della  legge 24 novembre 1981, n. 689"; infine veniva prevista la
 pena della sola ammenda per le infrazioni  formali,  mentre  la  pena
 dell'arresto  e  dell'ammenda  doveva  riguardare  le infrazioni "che
 espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto".
   Il d.lgs. n. 541/1992,  emanato  come  detto  in  esecuzione  della
 citata  legge  delega,  ha  tuttavia  previsto la stessa sanzione per
 tutte le violazioni in materia di pubblicita', richiamando l'art. 201
 T.U.LL.SS.    che  stabilisce  la  pena  congiunta   dell'arresto   e
 dell'ammenda.
   Alla  luce di quella che era la volonta' del legislatore delegante,
 ritiene questo pretore che la  scelta  di  sanzionare  penalmente  la
 condotta  di chi viola il disposto dell' art. 13, comma 1, d.lgs.  n.
 541/1992, distribuendo campioni  gratuiti  di  prodotti  omopatici  a
 soggetti  diversi  dai medici, sia del tutto rispondente alla delega,
 mirando la norma a tutelare l'interesse generale a che la pubblicita'
 di tali prodotti venga correttamente svolta. Tuttavia  la  previsione
 della  pena  congiunta  (arresto e ammenda) non appare rispondente al
 dettato della legge delega, che aveva previsto la pena congiunta solo
 "per le azioni che espongono a pericolo grave o a  danno  l'interesse
 protetto".
   Ebbene,  non pare a questo pretore che la distribuzione di campioni
 gratuiti di prodotti omeopatici  ai  farmacisti  esponga  a  pericolo
 grave o a danno l'interesse protetto, tenuto conto della qualita' dei
 soggetti   (farmacisti)   destinatari   della  distribuzione  di  cui
 l'imputato e' accusato, soggetti qualificati ed inoltre legittimati a
 vendere gli stessi prodotti omeopatici acquistandoli dai  produttori;
 sanzionare  con  la pena congiunta tale violazione appare dunque come
 una   evidente   violazione    della    delega,    con    conseguente
 incostituzionalita'  dell'art.  15, comma 1 d.lgs. 541/1992 in quanto
 contrastante con il dettato dell'art. 76 della Costituzione.
   La medesima questione risulta gia' all'esame  di  codesta  Corte  a
 seguito  di  ordinanza  di rimessione emessa dal pretore di Genova in
 data 26 maggio 1998 (in atti).
                               P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la  questione  di
 illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  13,
 comma 1, 14 e 15, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541,
  in  relazione  all'art.  2 lett. d) della legge 19 dicembre 1992, n.
 489 e all'art. 76 della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  procedimento  penale  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la  presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti
 della Camera e del Senato.
   Si  da'  atto che la presente ordinanza viene notificata alle parti
 mediante lettura in udienza.
     Cassano d'Adda, addi' 12 gennaio 1999
                         Il pretore: Manfredini
 99C0332