N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1999

                                N. 210
  Ordinanza emessa il 2  febbraio  1999  dal  pretore  di  Genova  nel
 procedimento penale a carico di Merler Mario ed altra
 Sanita'  pubblica  -  Raccolta  e  distribuzione di sangue umano e di
    emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro  -
    Trattamento sanzionatorio - Pena minima edittale e pena accessoria
    -  Eccessiva  afflittivita'  -  Mancata  graduazione  della pena -
    Ingiustificato eguale trattamento di condotte di diverso disvalore
    sociale - Lesione del principio della finalita' rieducativa  della
    pena.
 (Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
(GU n.15 del 14-4-1999 )
                              IL PRETORE
   Gli  imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato
 di cui agli artt. 110, 81 c.p., 17, legge n.  107/1990  in  relazione
 agli  artt.  1, 4, 5 e 6 della medesima legge, perche' nelle qualita'
 di direttore sanitario  dell'ospedale e di primario responsabile  del
 reparto   di   anestesia   e  rianimazione,  realizzavano  un  centro
 trasfusionale per autotrasfusioni, senza rientrare tra  le  strutture
 tassativamente  indicate  dalla legge e non essenso convenzionato con
 alcuna struttura pubblica.
   In particolare risulta contestata agli imputati la violazione della
 riserva introdotta dalla legge in favore delle sole strutture in essa
 specificamente individuate,  di  tutte  le  attivita'  inerenti  alla
 raccolta  e  distribuzione  del  sangue  e, in particolare, di quella
 particolare attivita' costituita dall'autotrasfusione.
   Tale condotta pare rientrare  nella  fattispecie  introdotta  della
 legge  n.  107  del  4  maggio  1990  che  all'art. 17 punisce con la
 reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 400.000 a L. 20.000.000
 "chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue
 umano, o produce e mette in commercio derivati del  sangue  umano  in
 violazione  delle  norme di legge o per fini di lucro" ed aggiunge la
 pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione se
 il colpevole e' persona che esercita la professione sanitaria.
   La  formulazione  della  norma  incriminatrice  che sanziona non le
 violazioni della presente legge ma le violazioni delle norme di legge
 pare  confermare  l'ampiezza  dell'ipotesi  sanzionatoria  in  quanto
 risulterebbero  richiamate  non  solo le disposizioni contenute nella
 legge 107 da cui scaturiscano degli obblighi, ma anche quelle che non
 siano in essa contenute.
   Nel caso specifico, peraltro, e' all'interno della stessa legge  n.
 107/1990  ch  si  rinviene  il  precetto  che si assume violato dagli
 imputati. In particolare e' la legge che agli artt. 4, 5 e  6  impone
 che  le  attivita' trasfusionali possano essere effettuate solo nelle
 strutture ospedaliere dei  centri  trasfusionali  e  dei  servizi  di
 immunoematologia e trasfusione, mentre l'amplissima elencazione delle
 attivita'  di competenza dei suddetti centri, contenuta nell'art. 5 e
 richiamata in buona parte nell'art. 6, che comprendono  tra  l'altro,
 espressamente,  l'autotrasfusione, dimostra come in pratica qualsiasi
 attivita' inerente alla raccolta, conservazione e  distribuzione  del
 sangue, deve obbligatoriamente essere effettuata all'interno di dette
 strutture.
   Non  vi e' dubbio d'altronde che anche l'autotrasfusione, che altro
 non e' che una trasfusione con sangue che e'  stato  prelevato  dallo
 stesso  paziente  cui e' destinato, rienti nella nozione di attivita'
 trasfusionali, sia perche' essa contempla quelle stesse attivita'  di
 raccolta  e  conservazione  del  sangue  umano,  in  vista  della sua
 reimmissione, cui fa riferimento l'art. 1 della  legge  n.  107/1990,
 sia  perche'  ad essa fa specifico riferimento l'art. 16 della citata
 legge, dedicato esclusivamente alle autotrasfusione;
   Evidente, d'altronde, e' l'analogia delle modalita'  operative  tra
 le  pratiche  di  autotrasfusione e le altre pratiche trasfusionali e
 tra le esigenze di cautela che dette attivita' impongono, soprattutto
 per quanto concerne la fase di conservazione e di utilizzazione.
   Significativo d'altronde  e'  che  tra  le  funzioni  espressamente
 attribuite  ai  servizi di immunoematologia e trasfusione e ai centri
 trasfusionali,   vi   sia   quello   di   promuovere   e    praticare
 l'autotrasfusione.
   Che  si tratti di competenza esclusiva lo si ricava tra l'altro dal
 fatto che, per  quei  presidi  ospedalieri  che  non  dispongano  del
 servizio  di  immunoematologia  o  di  centro  trasfusionale,  vi  e'
 l'obbligo di munirsi di frigoemoteca e di collegarsi con il  suddetto
 servizio  o centro territorialmente competente (art. 6, comma 3). Non
 pare quindi dubitabile, che la riserva di competenza  pubblica  operi
 anche   nei  confronti  dell'attivita'  di  autotrasfusione  per  cui
 costituisce violazione dell'art. 17 attuare le relative attivita'  in
 ambienti a cio' non legittimati in forza della medesima legge.
   Tale  interpretazione  e'  stata  d'altronde ribadita in successivi
 decreti, quali il d.m. 1 settembre 1995.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 208/1999).
 99C0335