N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1999
N. 210 Ordinanza emessa il 2 febbraio 1999 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Merler Mario ed altra Sanita' pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Trattamento sanzionatorio - Pena minima edittale e pena accessoria - Eccessiva afflittivita' - Mancata graduazione della pena - Ingiustificato eguale trattamento di condotte di diverso disvalore sociale - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. (Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17). (Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).(GU n.15 del 14-4-1999 )
IL PRETORE Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., 17, legge n. 107/1990 in relazione agli artt. 1, 4, 5 e 6 della medesima legge, perche' nelle qualita' di direttore sanitario dell'ospedale e di primario responsabile del reparto di anestesia e rianimazione, realizzavano un centro trasfusionale per autotrasfusioni, senza rientrare tra le strutture tassativamente indicate dalla legge e non essenso convenzionato con alcuna struttura pubblica. In particolare risulta contestata agli imputati la violazione della riserva introdotta dalla legge in favore delle sole strutture in essa specificamente individuate, di tutte le attivita' inerenti alla raccolta e distribuzione del sangue e, in particolare, di quella particolare attivita' costituita dall'autotrasfusione. Tale condotta pare rientrare nella fattispecie introdotta della legge n. 107 del 4 maggio 1990 che all'art. 17 punisce con la reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 400.000 a L. 20.000.000 "chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano, o produce e mette in commercio derivati del sangue umano in violazione delle norme di legge o per fini di lucro" ed aggiunge la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione se il colpevole e' persona che esercita la professione sanitaria. La formulazione della norma incriminatrice che sanziona non le violazioni della presente legge ma le violazioni delle norme di legge pare confermare l'ampiezza dell'ipotesi sanzionatoria in quanto risulterebbero richiamate non solo le disposizioni contenute nella legge 107 da cui scaturiscano degli obblighi, ma anche quelle che non siano in essa contenute. Nel caso specifico, peraltro, e' all'interno della stessa legge n. 107/1990 ch si rinviene il precetto che si assume violato dagli imputati. In particolare e' la legge che agli artt. 4, 5 e 6 impone che le attivita' trasfusionali possano essere effettuate solo nelle strutture ospedaliere dei centri trasfusionali e dei servizi di immunoematologia e trasfusione, mentre l'amplissima elencazione delle attivita' di competenza dei suddetti centri, contenuta nell'art. 5 e richiamata in buona parte nell'art. 6, che comprendono tra l'altro, espressamente, l'autotrasfusione, dimostra come in pratica qualsiasi attivita' inerente alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, deve obbligatoriamente essere effettuata all'interno di dette strutture. Non vi e' dubbio d'altronde che anche l'autotrasfusione, che altro non e' che una trasfusione con sangue che e' stato prelevato dallo stesso paziente cui e' destinato, rienti nella nozione di attivita' trasfusionali, sia perche' essa contempla quelle stesse attivita' di raccolta e conservazione del sangue umano, in vista della sua reimmissione, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 107/1990, sia perche' ad essa fa specifico riferimento l'art. 16 della citata legge, dedicato esclusivamente alle autotrasfusione; Evidente, d'altronde, e' l'analogia delle modalita' operative tra le pratiche di autotrasfusione e le altre pratiche trasfusionali e tra le esigenze di cautela che dette attivita' impongono, soprattutto per quanto concerne la fase di conservazione e di utilizzazione. Significativo d'altronde e' che tra le funzioni espressamente attribuite ai servizi di immunoematologia e trasfusione e ai centri trasfusionali, vi sia quello di promuovere e praticare l'autotrasfusione. Che si tratti di competenza esclusiva lo si ricava tra l'altro dal fatto che, per quei presidi ospedalieri che non dispongano del servizio di immunoematologia o di centro trasfusionale, vi e' l'obbligo di munirsi di frigoemoteca e di collegarsi con il suddetto servizio o centro territorialmente competente (art. 6, comma 3). Non pare quindi dubitabile, che la riserva di competenza pubblica operi anche nei confronti dell'attivita' di autotrasfusione per cui costituisce violazione dell'art. 17 attuare le relative attivita' in ambienti a cio' non legittimati in forza della medesima legge. Tale interpretazione e' stata d'altronde ribadita in successivi decreti, quali il d.m. 1 settembre 1995.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1999). 99C0335