N. 121 SENTENZA 24 marzo - 2 aprile 1999

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
 
 Sanita'  pubblica  -  Multitrattamento  Di Bella - Disposizione della
 trasmissione degli elenchi  dei  pazienti  neoplastici  ammessi  alla
 sperimentazione   per  l'accertamento  medico-legale  di  dati  certi
 sull'efficacia e i limiti di validita' della terapia  -  Utilizzo  da
 parte  del  pretore,  a  fini  del  tutto  impropri,  di  un istituto
 processuale  in   concorrenza   con   la   complessa   procedura   di
 sperimentazione  prevista  dai  decreti-legge  in materia - Esercizio
 abnorme del potere  giurisdizionale  -  Indebita  interferenza  nella
 sfera   delle  attribuzioni  spettanti  al  potere  esecutivo  -  Non
 spettanza  al  pretore  di  Lecce,  sezione  distaccata  di   Maglie,
 procedere   all'espletamento   di  consulenza  tecnica  d'ufficio  su
 pazienti diversi dai singoli ricorrenti  nel  giudizio  di  merito  -
 Annullamento  dell'ordinanza pretorile del 28-29 luglio 1998, e degli
 atti ad essa conseguenziali.
 
(GU n.15 del 14-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione fra poteri dello Stato
 sorto a seguito dell'ordinanza  del  28-29  luglio  1998  emessa  dal
 pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con la quale e' stata
 disposta  una consulenza medico-legale d'ufficio sui pazienti in cura
 con  il  "multitrattamento  Di  Bella"  anche  al  di   fuori   della
 sperimentazione   ufficiale;   conflitto  promosso  con  ricorso  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 dicembre 1998,
 depositato in cancelleria il 18 successivo e iscritto al  n.  33  del
 registro conflitti 1998.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  pretore  di  Lecce - sezione
 distaccata di Maglie;
   Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi l'avvocato dello Stato Felice Pagano per  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e il pretore di Lecce, sezione distaccata di
 Maglie, Carlo Madaro.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e
 difeso   dall'Avvocatura   dello  Stato,  ha  promosso  conflitto  di
 attribuzione fra poteri dello Stato  nei  confronti  del  pretore  di
 Lecce, sezione distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29
 luglio  1998,  con  la quale il Pretore, adito ai sensi dell'art. 700
 del codice di procedura civile, ha disposto l'audizione del Direttore
 dell'Istituto superiore di sanita' e la  trasmissione  degli  elenchi
 dei   pazienti   neoplastici   ammessi   alla   sperimentazione   del
 "multitrattamento Di Bella", riservandosi "all'esito di stabilire  le
 modalita'  di  un  accertamento  medico-legale  d'ufficio, a mezzo di
 esperti  da   nominare,   finalizzato   ad   acquisire   dati   certi
 sull'efficacia  e  sui  limiti  di  validita'  della  multiterapia Di
 Bella". L'ordinanza violerebbe gli articoli 23, 95, 97  e  102  della
 Costituzione,   in   relazione   alle   norme   che  disciplinano  la
 sperimentazione dei farmaci, l'autorizzazione alla loro immissione in
 commercio e gli oneri a carico del servizio sanitario nazionale.
   Dopo aver ricordato il contenuto del d.-l. 17 febbraio 1998, n.  23
 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo
 oncologico  e  altre  misure  in  materia sanitaria), convertito, con
 modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94,  e  del  d.-l.    16
 giugno  1998,  n. 186 (Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita
 di medicinali antitumorali in corso di  sperimentazione  clinica,  in
 attuazione  della  sentenza  della Corte costituzionale n. 185 del 26
 maggio 1998), convertito, con modificazioni, nella  legge  30  luglio
 1998,  n.  257,  il  ricorrente  si sofferma sulle quattro fasi della
 sperimentazione dei farmaci, richiamando poi la  sentenza  di  questa
 Corte n. 185 del 1998, cui si e' data attuazione con il d.-l. n.  186
 del  1998, con il risultato di ammettere negli "studi osservazionali"
 tutti i pazienti oncologici per i quali risultavano inefficaci  altre
 terapie.
   Secondo il Presidente del Consiglio, l'ordinanza del pretore non e'
 strumentale  all'accertamento  di situazioni soggettive, ma si palesa
 quale  cura  di  interessi  pubblici  in  sostituzione  degli  organi
 competenti    dell'amministrazione;   essa   dispone,   infatti,   un
 accertamento medico-legale con riguardo  a  una  sfera  di  patologie
 indefinita,   assumendo  valenza  generale;  eccede  l'interesse  del
 singolo ricorrente  nel  procedimento  d'urgenza  pendente  ai  sensi
 dell'art.  700  del  codice  di procedura civile; e si concreta in un
 indebito controllo dell'azione amministrativa  svolta  dal  Ministero
 della sanita' e dalle altre autorita' sanitarie.
   La  Corte  costituzionale  -  prosegue  il ricorrente - ha messo in
 luce, nella citata sentenza n. 185, l'importanza  degli  accertamenti
 espletati dagli organi tecnico-scientifici, affermando che il giudice
 delle  leggi non puo' sostituire il proprio giudizio alle valutazioni
 demandate a tali organi, e ha cosi' enunciato un principio  che  vale
 per  se',  e  per  ogni  altro  giudice,  sulla  inammissibilita'  di
 valutazioni giudiziarie sostitutive di quelle  assunte  dagli  organi
 tecnico-scientifici dell'amministrazione.
   Il  pretore  -  e',  questa,  la  conclusione  del  Presidente  del
 Consiglio - non avrebbe dunque il potere di ordinare  una  consulenza
 medico-legale  d'ufficio sui pazienti sottoposti al "multitrattamento
 Di Bella" anche al di  fuori  della  sperimentazione  ufficiale,  ne'
 quello  di  disporre  atti  istruttori  a  essa  finalizzati; si' che
 l'ordinanza dovrebbe essere annullata.
   2. - Con  l'ordinanza  n.  385  del  1998  il  conflitto  e'  stato
 dichiarato ammissibile.
   3.  -  Si  e' costituito il pretore di Lecce, sezione distaccata di
 Maglie,  che  ha  chiesto  il   rigetto   del   ricorso,   osservando
 innanzitutto  che  il  provvedimento  giurisdizionale  denunciato dal
 Governo va qualificato quale mero "atto endoprocedimentale", in vista
 di un successivo accertamento medico-legale, disciplinato dalle norme
 del codice di procedura civile e preordinato  alla  eterointegrazione
 delle  conoscenze del giudice, senza alcuna pretesa di realizzare una
 "controsperimentazione". La prospettiva sarebbe, percio',  quella  di
 un accertamento incidentale.
   Se  e' consentito al giudice ordinario, quale "giudice dei diritti"
 ai sensi dell'art. 5 della  legge  n.  2248  del  1865,  allegato  E,
 disapplicare   un  atto  amministrativo  con  effetti  limitati  alla
 fattispecie concreta, a maggior ragione  non  si  puo'  ostacolare  -
 secondo il pretore - la tutela di tale diritto soggettivo laddove non
 vi   sia   ancora   un  atto  amministrativo  espressione  di  potere
 autoritativo, ma la sussistenza in astratto di detto potere  in  capo
 all'autorita'  amministrativa.  Tanto piu' che al momento di adozione
 dell'ordinanza pretorile la soglia di garanzia del diritto soggettivo
 non era condizionata dall'esistenza formale di un atto amministrativo
 contrario. Vi sarebbe, allora, piena conformita' alle disposizioni di
 cui all'art. 1, comma 1, del citato d.-l. n. 186  del  1998;  e  cio'
 perche' l'accertamento qui in esame ha la medesima natura incidentale
 che e' possibile attribuire, in generale, alla cognizione del giudice
 ordinario.  L'ordinanza pretorile non e', dunque, "indice rivelatore"
 di  una  volonta'  volta  a   contestare,   in   capo   all'autorita'
 amministrativa  competente,  l'esistenza  del  potere  di  verificare
 l'efficacia terapeutica di un medicinale innovativo;  e,  d'altronde,
 l'accertamento  cosi' perseguito non puo' estendersi in alcun modo al
 di fuori del procedimento civile iscritto al n.  7565/1998,  attivato
 contro  l'azienda  sanitaria  locale  Lecce/2  e  il  Ministero della
 sanita'. Il contestato accertamento medico-legale  intende,  infatti,
 verificare  l'efficacia del trattamento in esame sui pazienti ammessi
 alla sperimentazione ministeriale, in vista  della  decisione  finale
 del giudice che avra' a oggetto la singola fattispecie segnalata, per
 confermare,  modificare o revocare i provvedimenti adottati in via di
 urgenza, inaudita altera parte.
   La difesa del pretore allega quindi alla  memoria  di  costituzione
 cinque  documenti:  copia di un ricorso presentato ai sensi dell'art.
 700  del  codice  di  procedura  civile,  con  cui   si   chiede   la
 somministrazione  di  farmaci  a  base  di  somatostatina; il decreto
 adottato  il  17  giugno  1998,  secondo  quanto  previsto  dall'art.
 669-sexies, comma 2; il verbale di udienza del 15 luglio 1998, con il
 provvedimento  pretorile,  redatto in quella sede, di proroga "in via
 provvisoria" dell'efficacia dei decreti  emessi  in  sede  cautelare;
 l'ordinanza del 28-29 luglio 1998 (che e' l'atto impugnato); una nota
 della  cancelleria  con  cui  si  attesta  che  l'ordinanza da ultimo
 menzionata inerisce al procedimento civile n. 7565/1998;  infine,  il
 verbale  di  udienza  del  7  ottobre  1998, nel corso della quale il
 pretore ha rivolto ai consulenti tecnici i quesiti per l'espletamento
 della  consulenza,  disponendo  altresi'  l'acquisizione  di   alcune
 cartelle cliniche pervenute.
   4.  - Nell'imminenza dell'udienza ha presentato memoria in nome del
 Presidente del Consiglio  l'Avvocatura  dello  Stato,  rilevando  che
 l'ordinanza  impugnata,  per  il  suo  carattere dispositivo, e' atto
 immediatamente idoneo a determinare il conflitto di  attribuzione,  e
 non  puo'  essere  configurata quale "atto endoprocedimentale", quasi
 che con essa il  pretore  si  sia  limitato  a  manifestare  un  mero
 proposito.    L'accertamento  ha  per  oggetto  484 cartelle cliniche
 relative ad ammalati, diversi  dai  ricorrenti,  affetti  dalle  piu'
 svariate  neoplasie,  peraltro  in  numero  superiore  a  quello  dei
 pazienti ammessi alla sperimentazione ufficiale; di modo che  sarebbe
 evidente   l'esorbitanza   rispetto  all'oggetto  del  giudizio,  con
 invasione delle attribuzioni dell'autorita' sanitaria.
                         Considerato in diritto
   1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso conflitto
 di   attribuzione   nei  confronti  del  pretore  di  Lecce,  sezione
 distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29  luglio  1998,
 prima  descritta,  che  dispone  la  trasmissione  degli  elenchi dei
 pazienti    neoplastici    ammessi    alla    sperimentazione     del
 "multitrattamento   Di   Bella",   in   vista   di   un  accertamento
 medico-legale che acquisisca "dati certi sull'efficacia e sui  limiti
 di validita'" di tale terapia. I parametri invocati sono gli articoli
 23,  95,  97 e 102 della Costituzione, e le norme che disciplinano la
 sperimentazione dei farmaci e la loro immissione in commercio.
   2. - Va confermata l'ammissibilita'  del  conflitto  (ordinanza  n.
 385  del  1998); e qui basta sottolineare la capacita' dell'ordinanza
 del  pretore  di  recare  lesione  a  un   ambito   di   attribuzioni
 costituzionalmente   protette.   Essa   ha  contenuto  determinato  e
 immediata  efficacia,  non  prevedendo  le  norme  sul   procedimento
 cautelare  la  possibilita'  di  impugnativa  e, inoltre, ha ricevuto
 puntuale esecuzione, come risulta sia  dall'audizione  del  Direttore
 dell'Istituto  superiore  di sanita' (e dall'acquisizione dell'elenco
 dei pazienti ammessi alla sperimentazione) sia dall'esame degli atti,
 successivi, prodotti dalla difesa del  pretore,  che  ne  hanno  dato
 attuazione.
   3. - Occorre dunque accertare se la consulenza disposta dal pretore
 con   l'atto  impugnato  produca  un'illegittima  interferenza  nelle
 attribuzioni del potere esecutivo esercitate  attraverso  l'attivita'
 degli  organi tecnico-scientifici dell'amministrazione della sanita',
 con specifico riferimento alla sperimentazione del  "multitrattamento
 Di Bella" prevista dai decreti-legge nn. 23 e 186 del 1998.
   Espressione del potere del giudice, al quale e' rimessa la facolta'
 di  valutarne  la  necessita' o l'opportunita', la consulenza tecnica
 d'ufficio e' strumento sovente indispensabile per  l'esercizio  della
 giurisdizione, quando bisogna attingere a conoscenze scientifiche per
 dirimere  le  controversie  che  il  giudice  e' chiamato a decidere.
 Tuttavia, nella vicenda in esame l'ordinanza emessa dal pretore  mira
 ad  acquisire,  in  via  generale,  "dati  certi sull'efficacia e sui
 limiti di validita' terapeutica" della cura Di  Bella,  che  dovranno
 essere  desunti dall'esperienza dei pazienti neoplastici; percio', il
 pretore ha ordinato al Ministro  della  sanita'  di  trasmettere  gli
 elenchi   di   tutti   coloro   i   quali  sono  stati  ammessi  alla
 sperimentazione (v.  il numero 2 dell'ordinanza). Ma vi e'  di  piu':
 la  consulenza  riguarda  anche  i  pazienti  che hanno usufruito del
 "multitrattamento Di Bella" (e, in ogni caso, di farmaci  a  base  di
 somatostatina) "al di fuori della sperimentazione ufficiale".
   Si prefigura, cosi', un accertamento finalizzato alla rivalutazione
 dei   giudizi   resi   dagli  organi  tecnico-scientifici  che  hanno
 coordinato la sperimentazione: la consulenza tecnica d'ufficio non e'
 infatti circoscritta alle patologie tumorali di cui  sono  affetti  i
 ricorrenti  nel  processo,  si'  che i consulenti dovranno analizzare
 tutti i casi  vagliati  durante  la  sperimentazione.  Con  modalita'
 tenute  invero  nel  vago,  la consulenza si estende a ogni possibile
 caso ulteriore, estraneo alle procedure  della  sperimentazione  come
 delineate  dai  due  decreti-legge  del  1998,  nn.  23  e  186. Tale
 carattere dello strumento peritale emerge dagli stessi atti  prodotti
 in  giudizio  dal  pretore  e,  in  particolare, dai quesiti posti ai
 consulenti nonche' dai poteri loro attribuiti in ordine alle cartelle
 trasmesse dal Ministero e  quelle  "comunque  pervenute"  all'ufficio
 giudiziario,  con  il  compito  di  riscontrare "per ciascuna di esse
 eventuali   carenze   di  documentazione"  e  di  accertare  altresi'
 attraverso "colloqui  di  parenti  stretti"  (ove  i  pazienti  siano
 deceduti) se si siano ottenuti attraverso la terapia "benefici per la
 qualita'  della  vita".  Emblematico in questo senso e' il verbale di
 udienza del 7 ottobre 1998 che si conclude con l'ordine  del  pretore
 di  acquisire  ulteriori 37 cartelle cliniche inviate da un medico di
 Perugia, e altre giunte per posta o consegnate da un legale. Da  tali
 elementi risulta che e' stato demandato ai consulenti un accertamento
 assai  ampio  circa  gli  effetti  prodotti  dal "multitrattamento Di
 Bella" sia sui pazienti ammessi alla sperimentazione  sia  su  quelli
 che  in qualsiasi modo, e in ogni parte d'Italia, si siano sottoposti
 alla cura per scelta autonoma.
   Il pretore utilizza cosi', a fini del tutto impropri,  un  istituto
 del processo in modo da farlo risultare obiettivamente in concorrenza
 con  la  complessa  procedura  di  sperimentazione  prevista  dai due
 decreti-legge piu' volte citati.
   4. - L'esercizio abnorme del potere giurisdizionale  e'  dimostrato
 anche  dalle  anomalie  che  si  riscontrano  sul  piano procedurale.
 Perche' dinanzi  a  una  domanda  cautelare,  volta  a  ottenere  una
 prestazione  di  facere dalla pubblica amministrazione, il pretore ha
 ritenuto di avviare una consulenza che per dimensioni,  materiale  da
 esaminare,  pertinenza  di  esso  al processo, trascende l'ambito del
 giudizio, per porsi quale momento di verifica e controllo dell'intera
 sperimentazione effettuata in base al d.-l. n. 23 del  1998,  se  non
 addirittura   quale   sperimentazione   alternativa  (il  che  esula,
 ovviamente, dalla sfera delle sue attribuzioni).  E,  infatti,  nella
 vicenda  in  esame  non  si  riscontra  quel  necessario  rapporto di
 congruenza fra gli accertamenti peritali e i  casi  concreti  rimessi
 alla  cognizione  del  giudice  che e' limite naturale della funzione
 giurisdizionale, pure con riguardo ai procedimenti  civili  in  corso
 (nella specie, l'art. 669-sexies del codice di procedura civile parla
 di  "atti  di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e
 ai fini del provvedimento richiesto").
   Con riferimento ai dati  che  si  sono  messi  in  luce,  non  vale
 osservare  -  e'  quanto  sostiene invece la difesa del pretore - che
 l'accertamento  ha  carattere  incidentale   con   effetti   che   si
 esauriscono  nel  giudizio  di  merito,  come risulterebbe dalla nota
 della cancelleria prodotta in giudizio, nella quale  si  attesta  che
 l'ordinanza  impugnata  attiene  al procedimento civile n. 7565/1998.
 Bastera' qui  ricordare  che  le  usurpazioni  o  le  menomazioni  di
 un'attribuzione  spettante  ad altro potere dello Stato non dipendono
 dalle sole  conseguenze  concretamente  prodotte  dagli  atti  o  dai
 comportamenti  contestati, ma si misurano alla luce della "intrinseca
 entita' delle pretese"  che  abbiano  determinato  la  situazione  di
 conflitto,  come  questa Corte ha precisato nella sentenza n. 150 del
 1981. Onde si deve affermare che non spetta al  pretore  di  ordinare
 l'espletamento  di  una  consulenza  tecnica  d'ufficio  su pazienti,
 diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito, finalizzata ad
 accertare, in via generale, la validita' della "cura Di Bella".
   Non e' certo in discussione il ruolo essenziale assolto dal giudice
 nella  tutela  dei  diritti,  anche  nei  confronti  della   pubblica
 amministrazione;  ma nel caso in esame l'anomalo esercizio dei poteri
 istruttori dell'organo  giurisdizionale  ha  determinato  un'indebita
 interferenza  nella  sfera  delle  attribuzioni  spettanti  al potere
 esecutivo   e,   in   particolare,   nelle  competenze  degli  organi
 tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione  dei  farmaci.  Si'
 che  l'ordinanza  pretorile del 28-29 luglio 1998 va annullata, e con
 essa gli atti conseguenziali.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spetta al pretore di Lecce, sezione distaccata  di
 Maglie,  di  procedere  all'espletamento  di  una  consulenza tecnica
 d'ufficio sui pazienti, diversi dai singoli ricorrenti  nel  giudizio
 di  merito,  che  si  sono  avvalsi  del "multitrattamento Di Bella",
 finalizzata ad accertare in via  generale  la  validita'  terapeutica
 della  medesima;  conseguentemente  annulla l'ordinanza pretorile del
 28-29  luglio  1998,  di  cui  in  epigrafe,  e  gli  atti  ad   essa
 conseguenziali.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0360