N. 130 ORDINANZA 12 - 16 aprile 1999

 
 
 Giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  -  Tribunale di Bergamo e Camera dei
 deputati - On. Vittorio Sgarbi Opinioni espresse nell'esercizio delle
 funzioni parlamentari  -  Sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed
 oggettivi - Ammissibilita'.
 
(GU n.16 del 21-4-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
 sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati in  data  25
 giugno  1998,  relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse
 dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti  della  dott.ssa  Gemma  Cotti
 Cometti,  proposto  dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale,
 con ricorso depositato il 14 novembre 1998 ed iscritto al n. 103  del
 registro ammissibilita' conflitti.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto che nel corso di  un  procedimento  penale,  promosso  nei
 confronti  del  deputato  Vittorio  Sgarbi  per il delitto previsto e
 punito dagli artt. 595, primo secondo e terzo comma, cod.  pen.,  61,
 n.  10,  cod.  pen.,  30,  commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.
 223, anche in relazione all'art. 13 della legge 8 febbraio  1948,  n.
 47, in quanto egli, nel corso di una trasmissione televisiva, avrebbe
 offeso  la  reputazione  ed  il  prestigio  della  dr.ssa Gemma Cotti
 Cometti, magistrato in servizio presso il Tribunale  di  Brescia,  il
 Tribunale  di  Bergamo,  seconda  sezione  penale,  ha  proposto, con
 ordinanza dell'8 ottobre 1998, depositata il 14 novembre  successivo,
 ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri dello Stato in
 ordine alla deliberazione, adottata il 25 giugno 1998, con  la  quale
 la  Camera  dei  deputati,  su  proposta difforme della Giunta per le
 autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali  e'
 in   corso   il  procedimento  penale  concernono  opinioni  espresse
 nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo  comma
 dell'art. 68 della Costituzione;
     che il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati non
 avrebbe  esercitato  in  modo  corretto  il  potere di decidere sulla
 sussistenza del presupposto del collegamento delle opinioni  espresse
 con  la  funzione parlamentare e chiede che la Corte dichiari che non
 spetta  alla  Camera  dei  deputati  la  valutazione  della  condotta
 dell'on.    Vittorio  Sgarbi,  in  quanto  estranea  alla  previsione
 dell'art. 68, primo comma, della  Costituzione  e,  conseguentemente,
 annulli la relativa deliberazione, adottata dalla Camera dei deputati
 il 25 giugno 1998.
   Considerato  che  la  Corte,  in questa fase del giudizio, ai sensi
 dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge  11  marzo  1953,  n.
 87,  e' chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia
 ammissibile e, quindi, se esista la materia di un  conflitto  la  cui
 risoluzione  spetti  alla  sua  competenza  e  sussistano i requisiti
 soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva  decisione  anche
 in ordine all'ammissibilita';
     che,  sotto  il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale di
 Bergamo deve ritenersi  legittimato  a  sollevare  il  conflitto,  in
 quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente
 la  volonta'  del  potere  cui  appartiene,  in  posizione  di  piena
 indipendenza garantita dalla Costituzione (ex plurimis, ordinanze  n.
 60 del 1999 e n. 471 del 1998; sent. n. 289 del 1998);
     che  la  Camera  dei  deputati e' parimenti legittimata ad essere
 parte  del  presente  conflitto,  dato  che  essa  e'  competente   a
 dichiarare   in   modo  definitivo  la  propria  volonta'  in  ordine
 all'applicabilita' ai suoi  componenti  dell'art.  68,  primo  comma,
 della  Costituzione (fra le altre, ordinanze n. 60 del 1999; nn. 469,
 407, 261, 254 del 1998);
     che,   sotto  il  profilo  oggettivo,  sussiste  la  materia  del
 conflitto, poiche' il ricorrente denuncia che  la  propria  sfera  di
 attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente
 menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati;
     che, infine, dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e
 "le  norme  costituzionali  che  regolano  la materia" come richiesto
 dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della  legge  11  marzo
 1953,  n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di
 Bergamo, seconda sezione  penale,  nei  confronti  della  Camera  dei
 deputati, con l'ordinanza in epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria  della Corte dia immediata comunicazione
 della presente ordinanza al Tribunale  di  Bergamo,  seconda  sezione
 penale, ricorrente;
     b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano  notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del suo
 Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
                     Il Presidente: GRANATA
                     Il redattore: CAPOTOSTI
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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