N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1999

                                N. 236
  Ordinanza emessa il 25 febbraio  1999  dal  pretore  di  Ragusa  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Consorzio per l'Area di sviluppo
 industriale e Mililli Salvatore ed altri
 Impiego  pubblico  -  Regione  siciliana  -  Dipendenti  soggetti   a
    procedimenti  di  responsabilita' civile, penale o amministrativa,
    in conseguenza di fatti  ed  atti  connessi  all'espletamento  del
    servizio e dei compiti d'ufficio - Diritto al rimborso di tutte le
    spese    legali    sostenute,   qualora   dichiarati   esenti   da
    responsabilita' - Estensione di tale diritto anche ai funzionari o
    amministratori, per fatti ed  atti  connessi  all'esercizio  delle
    loro  funzioni,  pur  in  assenza  di  un rapporto di dipendenza -
    Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza.
 (Legge regione siciliana, 29 dicembre 1980, n. 145, art. 39).
 (Cost., art. 3).
(GU n.18 del 5-5-1999 )
                              IL PRETORE
                               F a t t o
   Mililli Salvatore ed altri, gia' componenti del comitato  direttivo
 del  Consorzio  per l'Area di sviluppo industriale della provincia di
 Ragusa, ottenevano da questo pretore decreto ingiuntivo a carico  del
 Consorzio  medesimo  per il rimborso delle spese legali sostenute per
 la loro difesa avanti al tribunale di Ragusa, in un processo  che  li
 vedeva  imputati  per  fatti  commessi  nell'esercizio  della  citata
 qualita' di amministratori e che si era concluso con  la  loro  piena
 assoluzione.
   Contro il decreto proponeva opposizione il Consorzio obiettando che
 la  norma  in  virtu' della quale gli opposti reclamavano il rimborso
 della parcella, art. 39 della legge regionale siciliana  29  dicembre
 1980,  n.  145  in  combinazione  con l'art. 19 del d.P.R. 16 ottobre
 1979, n. 509, prevedeva un tale diritto solo per  i  dipendenti,  non
 anche  per  gli  amministratori  della  regione siciliana (similmente
 all'art. 19 del d.P.R. n. 509/1979 per gli  impiegati  dello  Stato),
 ne'  sussistevano  i  presupposti  per  un'estensione  analogica  del
 dettato  normativo,  come  del  resto  gia'   rilevato   dall'ufficio
 legislativo  della regione siciliana con il suo parere del 4 febbraio
 1997.
   Di contro, osservavano gli  opposti  che  cospicua  giurisprudenza,
 soprattutto  amministrativa  e  contabile,  si  era  espressa  per la
 interpretazione piu' lata.
   La  causa  era  spedita  a  sentenza,  insistendo  le  parti  nelle
 rispettive tesi.
                             D i r i t t o
   E'  da  escludere che la fattispecie in questione dia spazio ad una
 interpretazione analogica, in quanto  l'omessa  previsione  normativa
 della     rimborsabilita'    delle    spese    di    difesa    legale
 dell'amministratore   regionale   non   corrisponde   ad   un   vuoto
 legislativo,  ma  semplicemente  alla inesistenza di un tale diritto.
 Percio', la pretesa  creditoria  di  cui  si  discute  non  puo'  che
 collocarsi  all'interno  della stessa disposizione dell'art. 39 della
 L.R.S. n. 145/1980 cercando di attribuire al  legislatore  regionale,
 nell'uso  dell'espressione  "dipendenti",  il  piu'  ampio intento di
 ricomprendervi figure  collegate  all'ente  pubblico  da  un  diverso
 rapporto, fra cui gli amministratori.
   A  parte  il pericolo di innescare con siffatta interpretazione una
 reazione a catena  incontrollabile  in  cui  figure  perfino  esterne
 all'Ente,  come  il libero professionista e l'appaltatore, potrebbero
 reclamare  lo  stesso  diritto,  il  termine  "dipendente",  peraltro
 sistematicamente  ripetuto in tutte le normative consimili, e' troppo
 specifico e troppo tecnico e, diciamo, troppo ben circoscritto  nella
 sua   accezione   giuridica   per   potervi   includere   la   figura
 dell'amministratore, che e' nettamente  distinta  dal  dipendente,  e
 scolasticamente  opposta.  La  prima  e'  uno  status, la seconda una
 qualita'.
   E francamente, pur nelle evidenti ragioni di equita' del  caso,  lo
 scrivente  non  si  sente  autorizzato  ad  una  tale forzatura della
 lettera della legge, che gli stessi opposti chiamano "interpretazione
 evolutiva (adeguamento) del diritto", atteso peraltro  che  la  norma
 che   si   vorrebbe   adeguare   non   e'   affatto  vecchia,  e  che
 l'amministratore pubblico poteva incappare in una emergenza di questo
 genere venti anni  fa  come  oggi;  il  "nuovo"  e'  che  forse  oggi
 v'incappa piu' spesso.
   A  questo  punto,  tuttavia, non puo' sfuggire che la disparita' di
 trattamento relativamente al diritto in questione, fra il  dipendente
 e   il  funzionario  o  amministratore  non  dipendente,  non  appare
 giustificabile, ne' la  diversita'  strutturale  fra  le  due  figure
 soggettive basta a spiegarla.
   E'  evidente  che  la  ratio  iuris  che  puo' avere determinato il
 legislatore a tenere indenne il dipendente  processato  ingiustamente
 per la sua attivita' di dipendente, e che e' da ricercare sicuramente
 non  tanto  nel vincolo di subordinazione, quanto nella imputabilita'
 sostanziale del suo operato all'Ente per il  quale  ha  agito  ed  e'
 stato  processato,  si  adatta  perfettamente all'amministratore che,
 senza essere dipendente, abbia per effetto della sua funzione  subito
 l'ingiusto aggravio di un processo.
   Sotto  questo  profilo  la  violazione del principio di uguaglianza
 sancito dall'art. 3 della Costituzione e' seriamente prospettabile  e
 merita il giudizio della Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 39 della  legge  della  regione
 siciliana  29 dicembre 1980, n. 145, per violazione dell'art. 3 della
 Costituzione, nella parte in cui non  prevede  che  il  diritto  alla
 assistenza  legale  riconosciuto  ai  dipendenti che siano soggetti a
 procedimenti di responsabilita' civile, penale  o  amministrativa  in
 conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e
 dei  compiti d'ufficio, sia esteso ai funzionari o amministratori per
 fatti e atti  connessi  all'esercizio  delle  loro  funzioni  pur  in
 assenza di un rapporto di dipendenza;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
   Manda alla cancelleria  di  notificare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente  della Giunta della regione siciliana, e di comunicarla al
 Presidente dell'Assemblea della regione siciliana  e  alle  parti  in
 causa.
     Ragusa, addi' 25 febbraio 1999.
              Il consigliere pretore dirigente: Occhipinti
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