N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1999
N. 236 Ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal pretore di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Consorzio per l'Area di sviluppo industriale e Mililli Salvatore ed altri Impiego pubblico - Regione siciliana - Dipendenti soggetti a procedimenti di responsabilita' civile, penale o amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio - Diritto al rimborso di tutte le spese legali sostenute, qualora dichiarati esenti da responsabilita' - Estensione di tale diritto anche ai funzionari o amministratori, per fatti ed atti connessi all'esercizio delle loro funzioni, pur in assenza di un rapporto di dipendenza - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza. (Legge regione siciliana, 29 dicembre 1980, n. 145, art. 39). (Cost., art. 3).(GU n.18 del 5-5-1999 )
IL PRETORE F a t t o Mililli Salvatore ed altri, gia' componenti del comitato direttivo del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa, ottenevano da questo pretore decreto ingiuntivo a carico del Consorzio medesimo per il rimborso delle spese legali sostenute per la loro difesa avanti al tribunale di Ragusa, in un processo che li vedeva imputati per fatti commessi nell'esercizio della citata qualita' di amministratori e che si era concluso con la loro piena assoluzione. Contro il decreto proponeva opposizione il Consorzio obiettando che la norma in virtu' della quale gli opposti reclamavano il rimborso della parcella, art. 39 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 in combinazione con l'art. 19 del d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, prevedeva un tale diritto solo per i dipendenti, non anche per gli amministratori della regione siciliana (similmente all'art. 19 del d.P.R. n. 509/1979 per gli impiegati dello Stato), ne' sussistevano i presupposti per un'estensione analogica del dettato normativo, come del resto gia' rilevato dall'ufficio legislativo della regione siciliana con il suo parere del 4 febbraio 1997. Di contro, osservavano gli opposti che cospicua giurisprudenza, soprattutto amministrativa e contabile, si era espressa per la interpretazione piu' lata. La causa era spedita a sentenza, insistendo le parti nelle rispettive tesi. D i r i t t o E' da escludere che la fattispecie in questione dia spazio ad una interpretazione analogica, in quanto l'omessa previsione normativa della rimborsabilita' delle spese di difesa legale dell'amministratore regionale non corrisponde ad un vuoto legislativo, ma semplicemente alla inesistenza di un tale diritto. Percio', la pretesa creditoria di cui si discute non puo' che collocarsi all'interno della stessa disposizione dell'art. 39 della L.R.S. n. 145/1980 cercando di attribuire al legislatore regionale, nell'uso dell'espressione "dipendenti", il piu' ampio intento di ricomprendervi figure collegate all'ente pubblico da un diverso rapporto, fra cui gli amministratori. A parte il pericolo di innescare con siffatta interpretazione una reazione a catena incontrollabile in cui figure perfino esterne all'Ente, come il libero professionista e l'appaltatore, potrebbero reclamare lo stesso diritto, il termine "dipendente", peraltro sistematicamente ripetuto in tutte le normative consimili, e' troppo specifico e troppo tecnico e, diciamo, troppo ben circoscritto nella sua accezione giuridica per potervi includere la figura dell'amministratore, che e' nettamente distinta dal dipendente, e scolasticamente opposta. La prima e' uno status, la seconda una qualita'. E francamente, pur nelle evidenti ragioni di equita' del caso, lo scrivente non si sente autorizzato ad una tale forzatura della lettera della legge, che gli stessi opposti chiamano "interpretazione evolutiva (adeguamento) del diritto", atteso peraltro che la norma che si vorrebbe adeguare non e' affatto vecchia, e che l'amministratore pubblico poteva incappare in una emergenza di questo genere venti anni fa come oggi; il "nuovo" e' che forse oggi v'incappa piu' spesso. A questo punto, tuttavia, non puo' sfuggire che la disparita' di trattamento relativamente al diritto in questione, fra il dipendente e il funzionario o amministratore non dipendente, non appare giustificabile, ne' la diversita' strutturale fra le due figure soggettive basta a spiegarla. E' evidente che la ratio iuris che puo' avere determinato il legislatore a tenere indenne il dipendente processato ingiustamente per la sua attivita' di dipendente, e che e' da ricercare sicuramente non tanto nel vincolo di subordinazione, quanto nella imputabilita' sostanziale del suo operato all'Ente per il quale ha agito ed e' stato processato, si adatta perfettamente all'amministratore che, senza essere dipendente, abbia per effetto della sua funzione subito l'ingiusto aggravio di un processo. Sotto questo profilo la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e' seriamente prospettabile e merita il giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge della regione siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il diritto alla assistenza legale riconosciuto ai dipendenti che siano soggetti a procedimenti di responsabilita' civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, sia esteso ai funzionari o amministratori per fatti e atti connessi all'esercizio delle loro funzioni pur in assenza di un rapporto di dipendenza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente della Giunta della regione siciliana, e di comunicarla al Presidente dell'Assemblea della regione siciliana e alle parti in causa. Ragusa, addi' 25 febbraio 1999. Il consigliere pretore dirigente: Occhipinti 99C0406