N. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 1999
N. 240 Ordinanza emessa il 15 febbraio 1999 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra Podo Maria Concetta ed altri e Corsorzio di bonifica Ugento e Li Foggi Procedimento civile - Competenza del giudice di pace - Competenza a conoscere delle cause in materia di contributi consortili - Esclusione, attesa la natura tributaria di tali contributi, affermata dalla Corte di cassazione Conseguente ricomprensione delle cause di cui trattasi, nella competenza del tribunale - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione del principio della capacita' contributiva - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/1998. (C.P.C., artt. 7 e 9, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25, 53 e 113).(GU n.18 del 5-5-1999 )
IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio n. 3406/1998 r.g. promosso da Podo Maria Concetta, Quarta Giovanna, Quarta Leonetto, Quarta Maria Antonietta, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Innocente giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati in Lecce alla via Formoso Lubello 9/a presso il suo studio, attore; Contro il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del presidente sig. Guido Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Filograna giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e di delibera n. 239 del 22 settembre 1998, elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Calabria n. 1, convenuto; Premessa Con atto di citazione notificato il 16 luglio 1998 la sig.ra Podo Maria Concetta, Quarta Giovanna, Quarta Leonetto e Quarta Antonietta convenivano davanti al g. di p. di Lecce il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir dichiarare che l'immobile di proprieta' degli istanti, gravato dell'onere di cui alla prodotte cartelle esattoriali, non e assoggettabile al contributo di bonifica preteso e riscosso dal Consorzio convenuto. Instauratosi il contraddittorio, quest'ultimo eccepiva l'incompetenza per materia al g. di p., essendo invece competente il tribunale, avendo i contributi consortili natura di entrate "tributarie" perche' assimilabili alle "imposte e tasse" di cui e' cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c. In pendenza della lite innanzi descritta le s.u. della Cass. civ., con sentenza n. 9493/1998 hanno dichiarato e affermato la competenza del tribunale, ex art. 9, comma 2 c.p.c. sul presupposto che i detti contributi sono qualificabili come "prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, pur se l'ente impositore e' diverso dall'Amm.ne finanziaria", e quindi di competenza del tribunale. 1. - Tale assunto contrasta in modo evidente con quanto statuito, sul punto, dalla ecc.ma Corte costituzionale, massimo organo di legittimita', solo pochi mesi prima, con la sentenza n. 26 del 23 febbraio 1998, nella quale, significativamente, si legge: "... nella giurisprudenza di questa Corte e' ormai principio consolidato quello secondo il quale e' discriminatoria e arbitraria, sotto il profilo dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme che regolano la riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate non tributarie (sentenze n. 318/1995, n. 239/1997 e 272/1997)" e per quanto concerne i contributi di bonifica, "il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non dissimili da quelle poste a base dell'indirizzo di questa Corte". I contributi in questione non sono configurabili, per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali, aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicche' al massimo si puo' riscontrare una loro assimilazione alle entrate tributarie, pertanto solo parziale e limitata, per quanto qui interessa, ai profili proedimentali della riscossione coattiva". Premesse le predette considerazioni, la Corte costituzionale ha stabilito che la scelta legislativa di cui all'art. 21, comma 2 r.d. n. 215/1933, che estende il sistema privilegiato di esazione delle imposte dirette anche ai contributi consortili, esclude, irragionevolmente l'applicabilita' dei poteri di cui gode il G.O. nelle controversie in materia non tributaria ed ha dichiarato incostituzionale la suddetta norma per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Peraltro ai sensi del dichiarato r.d. n. 215/1933 i contributi di bonifica debbono considerarsi estranei alla nozione di tributo in quanto finalizzati solo ed esclusivamente a coprire il costo del servizio prestato dall'Ente impositore (cfr. Cass. I sez., 7511/1993), piuttosto che ad assicurare un provento finanziario all'Ente (cfr. Guarino "natura giuridica dei contributi di bonifica", in arch. civ. 1998, 1 e segg.). In proposito e' da considerare che all'origine i contributi di bonifica non erano coattivi, trattandosi di corrispettivo di un servizio attuato nell'interesse degli associati, e come tali, di certo non rientranti nella categoria dei tributi, per cui la loro natura non puo' essere cambiata per il solo fatto di essere stati resi obbligatori. Il contributo consortile di bonifica pertanto, ha una sua peculiare autonomia rispetto alle imposte e alle tasse, sicche' e' inammissibile una interpretazione estensiva del comma 2 dell'art. 9 c.p.c. poiche' il legislatore con testo approvato successivamente alla legge n. 215/1933 sul Consorzio di bonifica - avrebbe aggiunto anche il termine "contributi" la cui esclusione da una disciplina comune "imposte e tasse" e' confermata dalla enunciazione stabilita proprio dall'art. 2 del d./lgs n. 546/1992. 2. - L'art. 9, comma 2 c.p.c. stabilisce che il tribunale e' competente in materia di "imposte e tasse", ovvero in materie soggette alla riserva di legge fissata dall'art. 23 della Costituzione. Se e' vero che la normativa vigente sui Consorzi di bonifica assegna agli stessi il potere di imporre tributi consortili, e' altrettanto vero che, ai detti contributi - non classificati e non classificabili ne' sulla tipologia delle imposte, ne' in quella delle tasse, perche' non previsti, ne' stabiliti da quella primaria - potesta' di istituire tributi, di competenza esclusiva degli organi legislativi - non e' possibile attribuire valenza di imposizione tributaria al rapporto obbligatorio intercorrente tra l'Ente ed i consociati, anche se tali contributi sono definiti dall'art. 21 r.d. n. 215/1933 "oneri reali .... esigibili con le norme e privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali". Onere reale, dunque che, reso esigibile con le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria, non costituisce pero' obbligazione di natura tributaria, perche' non puo' essere "vicinanza alla tassa" che fa il tributo, ma e' la "legge" e solo "la legge" ad istituirlo, precisandone: la classificazione e gli elementi costitutivi; le guarentigie formali, intese ad evitare arbitrarie imposizioni fiscali o parafiscali al cittadino contribuente. Ne' e' da confondere l'attribuzione delle potesta' di esazione dei contributi "prestate" dallo Stato ai Consorzi al fine di assicurare cogenza alla obbligazione, con la attribuzione di una potesta' impositiva tributaria agli stessi non conferita in mancanza dei formali presupposti giuridici istituzionali. 3. - Il citato r.d. n. 215/1933, si limita a disciplinare, peraltro sommariamente, la natura dei contributi di bonifica nonche' ad indicare i soggetti attivi e passivi, senza comunque specificarne la natura, la procedura di accertamento e di contenzioso e le sanzioni. Aggiungasi che il criterio di quantificazione e ripartizione dei contributi, affidati alla discrezionalita' dell'ente impositore, certamente contrastano con i principi fondamentali che governano la materia tributaria, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 3, 23, 53 e 119 della Carta costituzionale. D'altronde nessuna legge tributaria vigente affida alla discrezionalita' dell'ente impositore il potere di stabilire il parametro di determinazione del quantum del tributo. 4. - Quanto alla competenza, come la Corte cosituzionale afferma in modo univoco e costante, ogni deroga ai criteri generali deve necessariamente trovare fondamento in un qualche apprezzabile interesse pubblico (cfr. Corte cost. 9 marzo 1990, n. 117). A tale criterio si ispirava, fra le altre, la sent. della Corte cost. n. 117/1990 che ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 23 della legge n. 210/1985, la quale disponeva che la trattazione delle controversie di lavoro, relative al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato, fosse devoluta alla competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Cio' perche' tali regole, in assenza di rilevanti ragioni di pubblico interesse che giustificassero la deroga ai criteri generali di riparto della competenza era "effettivamente in grado di rendere piu' gravoso (per le parti private del processo) il costo del giudizio, quando questo abbia a svolgersi in una sede piu' lontana rispetto alla loro residenza". L'applicazione alle controversie in tema di contributi consortili della competenza funzionale del tribunale in materia di imposte e tasse, ex art. 9, comma 2, c.p.c., comporta sicuramente per il cittadino contribuente oneri maggiori rispetto a quelli conseguenti all'applicazione dei criteri ordinari di riparto di competenza. Tale competenza, inoltre, esclude l'applicazione dell'art. 82 c.p.c. che consente davanti al g.d.p., di stare in giudizio senza l'assistenza del difensore. E' evidente, quindi, che l'applicazione della norma di cui all'art. 9, comma 2, c.p.c. alle controversie de quibus, determina una disparita' di trattamento tra i cittadini che azionano pretese nei confronti dei Consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di identico valore contro altri soggetti. Da quanto sopra esposto potendosi ritenere che, relativamente ai contributi di bonifica la deroga ai generali criteri di riparto della competenza determini una disparita' di trattamento che non trova giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico, sorge dubbio di legittimita' costituzionale delle relative norme perche' in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 53 e 113 Cost. La prospettata questione di costituzionalita' e' rilevante nel presente giudizio che non puo' essere definito indipendentemente dalla verifica, sul piano della costituzionalita', della interpretazione, cosi' come risultante dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 9493/1998, che include i contributi di bonifica tra le imposte e le tasse ex art. 9 c.p.c. e, correlativamente esclude la competenza, per materia e valore, del pretore e del giudice di pace.
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza in relazione agli artt. 3, 24, 25, 53 e 113 della Costituzione, il sottoscritto giudice di pace, solleva dubbi di costituzionalita' della interpretazione estensiva dell'espressione "imposte e tasse", di cui all'art. 9 comma 2 c.p.c., datane dalla Corte di cassazione con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493, nonche' della interpretazione restrittiva dell'art. 7 c.p.c., che escluderebbe la competenza del giudice di pace a decidere in materia di contributi di bonifica; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Lecce, addi' 15 febbraio 1999. Il giudice di pace: Mazzotta 99C0410