N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1998- 16 aprile 1999
N. 245 Ordinanza emessa il 18 maggio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 aprile 1999) dalla commissione tributaria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Progetto Gulliver soc. coop. a r.l. contro l'ufficio del registro di Padova. Imposta di registro - Pagamento dell'imposta - Prevista solidarieta' delle parti in causa - Mancata previsione, a favore delle stesse, del diritto di surrogazione nelle ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto alle parti di un contratto - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa. (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 57, comma 1, e 58, comma 1). (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma).(GU n.19 del 12-5-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4551/1995 spedito il 27 novembre 1995, avverso avv. di liquidazione, registro contro registro di Padova, da Progetto Gulliver soc. coop. a r.l. e per essa il procuratore dott. Andrea Passini, residente a Padova in via Altinate, 47; F a t t o La Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata Progetto Gulliver, con sede in Padova, via dei Colli, 4, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Emanuele Spata e dal dott. Andrea Passini, giusta procura a margine, con ricorso alla Commissione tributaria di 1 grado di Padova, spedito a mezzo raccomandata il 27 novembre 1995, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni dell'Ufficio del Registro di Padova del 13 settembre 1995, notificato il 27 settembre 1995, relativo alla sentenza del pretore di Padova n. 1010/1994 Sent. in data 6 ottobre 1994, pronunciata nella causa promossa dalla stessa cooperativa nei confronti di "Hit Comunicazione e Marketing S.r.l." per pagamento somma. Premette la ricorrente che l'ufficio, con l'avversato provvedimento, pretende da essa, vittoriosa nella causa anzidetta, il pagamento dell'imposta di registro per la citata sentenza, per l'ammontare di L. 310.000, a seguito del fallimento della societa' convenuta, dichiarato con sentenza del tribunale di Milano in data 16 maggio 1995. Esplicita, di conseguenza, i seguenti motivi di impugnativa: 1) eccezione di costituzionalita' dell'art. 57, punto l, del d.P.R. 26 aprile 1986 per contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost. La norma dell'art. 57, punto l, del d.P.R. n. 131/1986 stabilisce la solidarieta' nel pagamento dell'imposta di registro, a carico, tra l'altro, delle parti in causa. Cio' sarebbe pero' in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Cost., nell'ipotesi in cui la parte soccombente risulti notoriamente insolvente, come in caso di fallimento dell'impresa commerciale. In effetti, la parte vittoriosa, non solo non verrebbe soddisfatta del suo credito, ma sarebbe altresi' gravata del pagamento della tassa di registro: l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito si tradurrebbe dunque in un'occasione di danno e comunque in un ingiusta penalizzazione; 2) esclusione del diritto dell'ufficio al recupero, non avendo coltivato diligentemente l'insinuazione nel passivo del fallimento. L'ufficio non si sarebbe ancora attivato per l'insinuazione nel passivo del fallimento della societa' convenuta e soccombente nella causa anzidetta. Pertanto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., non avrebbe titolo a recuperare l'imposta dalla parte attrice vittoriosa, odierna ricorrente. Conclude la ricorrente perche' la Commissione tributaria, rinviata alla Corte costituzionale la questione della legittimita costituzionale dell'art. 57, 1 punto, del d.P.R. n. 131/1986, dichiari, in via principale, la non applicabilita' alla fattispecie di detta norma e, in via subordinata, il non assoggettamento della ricorrente medesima al pagamento ex art. 1227 c.c.; con la rifusione delle spese. L'ufficio, nelle deduzioni depositate il 30 aprile 1998, faceva rilevare di aver notificato l'avviso di liquidazione a tutte le parti in causa, in quanto solidali nel pagamento delle imposte a norma dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, ed insisteva quindi per il rigetto del ricorso. L'avv.to A. Passini, per la ricorrente, con istanza prodotta in data 7 maggio 1998, chiedeva la discussione della causa in pubblica udienza. Alla pubblica udienza del 18 maggio 1998, la ricorrente, con l'avv.to A. Pasini, ed il rappresentante dell'Ufficio si riportavano alle rispettive conclusioni. La causa era quindi spedita in decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione La Commissione rileva che la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57, comma 1, d.P.R. 131/1986 e' rilevante e non manifestamente infondata. In effetti, detta norma, invocata dall'Ufficio, sancisce che "le parti in causa" sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta in questione. La solidarieta', poi, comporta che l'ufficio possa rivolgersi indifferentemente ad una qualsiasi delle parti, senza dover dare conto delle ragioni di tale scelta (c.f.r. artt. 1292 e ss., c.c.). In buona sostanza, la solidarieta' passiva non comporta, per il creditore, l'onere della preventiva escussione di uno piuttosto che un altro debitore e, nemmeno, di doversi attivare tempestivamente e diligentemente nei confronti del debitore principale, cosi' come e' invece previsto per il diverso istituto della fidejussione (c.f.r. artt. 1944 e 1955 e ss. c.c.). Ne deriva che, in applicazione della norma in parola, il ricorso dovrebbe essere respinto, anche per quanto riguarda la domanda in subordine. Per quel che attiene quindi alla non manifesta infondatezza della questione, non si puo' non evidenziare come essere parte di una causa non equivale ad essere parte di un contratto: notevolmente diverse sono le dinamiche e le implicazioni. In particolare, nel contenzioso, sia l'individuazione del proprio contradditore che la determinazione del contenuto della domanda sono il piu' delle volte correlate a fatti che trascendono le libere scelte degli interessati (si pensi al caso dell'azione di risarcimento danni da illecito extracontrattuale). Nell'ambito di un rapporto contrattuale, invece, le parti sono sovrane nella disciplina dei loro interessi, ivi compresa la possibilita' di precostituirsi delle garanzie per il caso di inadempienza o insolvenza dei propri partners. Dunque, la solidarieta', agli effetti dell'imposta di registro, se puo' ritenersi ragionevole e coerente tra le parti di un contratto, deve reputari ingiusta e penalizzante tra le parti di una causa. In questo caso, invero, la solidarieta' finisce per incidere negativamente sull'esercizio del diritto di difesa, che l'art. 24 Cost., invece, dichiara inviolabile e vuole garantito in ogni stato e grado del procedimento. La conseguenza indotta e' che, prima di intraprendere un'azione giudiziaria, occorre essere ben certi della solvibilita' finale della propria controparte, dovendo, altrimenti, farsi carico altresi' delle spese di registrazione. L'ingiustizia di un siffatto sistema e' poi risaltata nella fattispecie dalla mancata previsione ed anzi dall'esclusione di una qualche forma di riequilibrio e ridistribuzione in favore di chi si e' trovato nella necessita' di pagare in forza della solidarieta'. In effetti, il successivo art. 58 della stessa legge prevede la surrogazione all'amministrazione nei soli casi di cui al precedente art. l0, lettere b) notai, ufficiali guidiziari, etc; e c) cancellieri e segretari per le sentenze. Ne deriva che il rimedio della surrogazione va escluso per le altre ipotesi di solidarieta' nel pagamento dell'imposta di registro ed in particolare in quella delle parti in causa. In questo senso, la norma considerata prevale, quale lex specialis, sulla normativa generale del codice civile (c.f.r. art. 1203 c.c.). Cio', del resto, senza che ne consegua una qualche utilita' per l'Amministrazione finanziaria e per il pubblico interesse all'esazione dei tributi. La questione di legittimita' costituzionale involge, dunque, il combinato disposto dagli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del d.P.R. n. l31/1986, per contasto con l'art. 24, sul diritto di difesa, nonche' con l'art. 3, commi 1 e 2, rispettivamente per disparita' di trattamento (assimilazione delle differenti situazioni delle parti in causa e delle parti di un contratto) e per manifesta illogicita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli art. 57, comma 1 e 58, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, alla quale rimette l'anzidetta questione di legittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Padova, il 18 maggio 1998. Il presidente: Asole Il relatore-estensore: De Simone 99C0426