N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1998- 16 aprile 1999

                                N. 245
  Ordinanza   emessa   il   18   maggio  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  16  aprile  1999)  dalla  commissione  tributaria
 provinciale  di Padova sul ricorso proposto da Progetto Gulliver soc.
 coop. a r.l. contro l'ufficio del registro di Padova.
 Imposta di registro - Pagamento dell'imposta - Prevista  solidarieta'
    delle  parti in causa - Mancata previsione, a favore delle stesse,
    del diritto di surrogazione  nelle  ragioni,  azioni  e  privilegi
    spettanti  all'amministrazione  finanziaria  -  Irragionevolezza -
    Disparita' di trattamento rispetto alle parti di  un  contratto  -
    Lesione  del  principio di eguaglianza - Violazione del diritto di
    difesa.
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 57, comma 1, e 58, comma 1).
 (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma).
(GU n.19 del 12-5-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4551/1995 spedito il
 27 novembre 1995,  avverso  avv.  di  liquidazione,  registro  contro
 registro di Padova, da Progetto Gulliver soc. coop. a r.l. e per essa
 il  procuratore  dott.  Andrea  Passini,  residente  a  Padova in via
 Altinate, 47;
                               F a t t o
   La   Societa'   Cooperativa  a  responsabilita'  limitata  Progetto
 Gulliver, con sede in Padova, via dei Colli, 4, in  persona  del  suo
 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
 Emanuele  Spata e dal dott. Andrea Passini, giusta procura a margine,
 con ricorso alla Commissione tributaria di 1 grado di Padova, spedito
 a mezzo raccomandata il 27 novembre 1995, ha  impugnato,  chiedendone
 l'annullamento,  l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione
 delle sanzioni dell'Ufficio del Registro di Padova del  13  settembre
 1995,  notificato  il  27  settembre 1995, relativo alla sentenza del
 pretore di Padova n.  1010/1994  Sent.    in  data  6  ottobre  1994,
 pronunciata   nella  causa  promossa  dalla  stessa  cooperativa  nei
 confronti di "Hit Comunicazione e Marketing S.r.l."    per  pagamento
 somma.
   Premette    la    ricorrente   che   l'ufficio,   con   l'avversato
 provvedimento, pretende da essa, vittoriosa nella causa anzidetta, il
 pagamento dell'imposta  di  registro  per  la  citata  sentenza,  per
 l'ammontare  di  L.  310.000, a seguito del fallimento della societa'
 convenuta, dichiarato con sentenza del tribunale di Milano in data 16
 maggio 1995.
   Esplicita, di conseguenza, i seguenti motivi di impugnativa:
     1) eccezione di costituzionalita'  dell'art.  57,  punto  l,  del
 d.P.R. 26 aprile 1986 per contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost.
   La  norma  dell'art. 57, punto l, del d.P.R. n. 131/1986 stabilisce
 la solidarieta' nel pagamento dell'imposta di registro, a carico, tra
 l'altro, delle parti in causa.
   Cio' sarebbe pero' in contrasto con l'art. 24, primo  comma,  della
 Cost.,  nell'ipotesi in cui la parte soccombente risulti notoriamente
 insolvente, come in caso di fallimento dell'impresa commerciale.   In
 effetti,  la  parte vittoriosa, non solo non verrebbe soddisfatta del
 suo credito, ma sarebbe altresi' gravata del pagamento della tassa di
 registro: l'esercizio di un diritto costituzionalmente  garantito  si
 tradurrebbe dunque in un'occasione di danno e comunque in un ingiusta
 penalizzazione;
     2)  esclusione  del  diritto dell'ufficio al recupero, non avendo
 coltivato diligentemente l'insinuazione nel passivo del fallimento.
   L'ufficio non si sarebbe ancora  attivato  per  l'insinuazione  nel
 passivo  del  fallimento della societa' convenuta e soccombente nella
 causa anzidetta. Pertanto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., non  avrebbe
 titolo a recuperare l'imposta dalla parte attrice vittoriosa, odierna
 ricorrente.
   Conclude  la ricorrente perche' la Commissione tributaria, rinviata
 alla   Corte   costituzionale   la   questione   della    legittimita
 costituzionale  dell'art.  57,  1  punto,  del  d.P.R.  n.  131/1986,
 dichiari, in via principale, la non applicabilita'  alla  fattispecie
 di  detta  norma  e, in via subordinata, il non assoggettamento della
 ricorrente medesima al pagamento ex art. 1227 c.c.; con la  rifusione
 delle spese.
   L'ufficio,  nelle  deduzioni  depositate  il 30 aprile 1998, faceva
 rilevare di aver notificato l'avviso di liquidazione a tutte le parti
 in causa, in quanto solidali nel  pagamento  delle  imposte  a  norma
 dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, ed insisteva quindi per il
 rigetto del ricorso.
   L'avv.to  A.  Passini,  per  la ricorrente, con istanza prodotta in
 data 7 maggio 1998, chiedeva la discussione della causa  in  pubblica
 udienza.
   Alla  pubblica  udienza  del  18  maggio  1998,  la ricorrente, con
 l'avv.to A. Pasini, ed il rappresentante dell'Ufficio si  riportavano
 alle rispettive conclusioni. La causa era quindi spedita in decisione
 in camera di consiglio.
                        Motivi della decisione
   La  Commissione rileva che la prospettata questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 57, comma 1, d.P.R. 131/1986 e' rilevante  e
 non manifestamente infondata.
   In  effetti,  detta  norma, invocata dall'Ufficio, sancisce che "le
 parti in causa" sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta
 in questione. La solidarieta',  poi,  comporta  che  l'ufficio  possa
 rivolgersi  indifferentemente  ad  una  qualsiasi  delle parti, senza
 dover dare conto delle ragioni di tale scelta (c.f.r.  artt.  1292  e
 ss.,  c.c.). In buona sostanza, la solidarieta' passiva non comporta,
 per  il  creditore,  l'onere  della  preventiva  escussione  di   uno
 piuttosto  che  un  altro  debitore  e,  nemmeno, di doversi attivare
 tempestivamente  e  diligentemente   nei   confronti   del   debitore
 principale,  cosi'  come  e'  invece previsto per il diverso istituto
 della fidejussione (c.f.r.  artt. 1944 e 1955 e ss. c.c.).
   Ne deriva che, in applicazione della norma in  parola,  il  ricorso
 dovrebbe  essere  respinto,  anche  per quanto riguarda la domanda in
 subordine.
   Per quel che attiene quindi alla non manifesta  infondatezza  della
 questione, non si puo' non evidenziare come essere parte di una causa
 non  equivale  ad  essere parte di un contratto: notevolmente diverse
 sono le dinamiche e le implicazioni.
   In particolare, nel contenzioso, sia l'individuazione  del  proprio
 contradditore  che la determinazione del contenuto della domanda sono
 il piu' delle volte correlate  a  fatti  che  trascendono  le  libere
 scelte   degli   interessati   (si   pensi  al  caso  dell'azione  di
 risarcimento danni da illecito extracontrattuale).
   Nell'ambito di un rapporto  contrattuale,  invece,  le  parti  sono
 sovrane   nella  disciplina  dei  loro  interessi,  ivi  compresa  la
 possibilita'  di  precostituirsi  delle  garanzie  per  il  caso   di
 inadempienza o insolvenza dei propri partners.
   Dunque,  la solidarieta', agli effetti dell'imposta di registro, se
 puo' ritenersi ragionevole e coerente tra le parti di  un  contratto,
 deve reputari ingiusta e penalizzante tra le parti di una causa.
   In  questo  caso,  invero,  la  solidarieta'  finisce  per incidere
 negativamente sull'esercizio del diritto di  difesa,  che  l'art.  24
 Cost., invece, dichiara inviolabile e vuole garantito in ogni stato e
 grado  del  procedimento.  La  conseguenza  indotta  e' che, prima di
 intraprendere un'azione giudiziaria, occorre essere ben  certi  della
 solvibilita'  finale  della propria controparte, dovendo, altrimenti,
 farsi carico altresi' delle spese di registrazione.
   L'ingiustizia  di  un  siffatto  sistema  e'  poi  risaltata  nella
 fattispecie  dalla  mancata previsione ed anzi dall'esclusione di una
 qualche forma di riequilibrio e ridistribuzione in favore di  chi  si
 e' trovato nella necessita' di pagare in forza della solidarieta'.
   In  effetti,  il  successivo  art. 58 della stessa legge prevede la
 surrogazione all'amministrazione nei soli casi di cui  al  precedente
 art.   l0,   lettere  b)  notai,  ufficiali  guidiziari,  etc;  e  c)
 cancellieri e segretari per le sentenze.
   Ne deriva che il rimedio della surrogazione va escluso per le altre
 ipotesi di solidarieta' nel pagamento dell'imposta di registro ed  in
 particolare in quella delle parti in causa. In questo senso, la norma
 considerata  prevale,  quale  lex specialis, sulla normativa generale
 del codice civile (c.f.r. art. 1203 c.c.).
   Cio', del resto, senza che ne consegua  una  qualche  utilita'  per
 l'Amministrazione   finanziaria   e   per   il   pubblico   interesse
 all'esazione dei tributi.
   La questione di legittimita'  costituzionale  involge,  dunque,  il
 combinato  disposto  dagli  artt.  57,    comma 1, e 58, comma 1, del
 d.P.R.   n. l31/1986, per contasto con  l'art.  24,  sul  diritto  di
 difesa,  nonche'  con  l'art.  3,  commi  1  e 2, rispettivamente per
 disparita' di trattamento (assimilazione delle differenti  situazioni
 delle  parti  in causa e delle parti di un contratto) e per manifesta
 illogicita'.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9  febbraio  1948
 n. 1, e 23, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta  la  rilevanza  ai  fini  del  decidere e la non manifesta
 infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 art. 57, comma 1 e 58, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986,
 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone l'invio degli atti alla
 Corte costituzionale, alla quale  rimette  l'anzidetta  questione  di
 legittimita' costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
 Senato.
   Cosi' deciso in Padova, il 18 maggio 1998.
                          Il presidente: Asole
                                      Il relatore-estensore: De Simone
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