N. 177 ORDINANZA 10 - 18 maggio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari  -  Determinazione  dello  stipendio  del personale militare
 inquadrato in livelli retributivi superiori all'iniziale - Criteri di
 applicazione delle disposizioni  in  materia  -  Legittimita'  di  un
 differenziato   trattamento  applicato  alla  medesima  categoria  di
 soggetti in momenti diversi nel  tempo  (v.  sentenze  nn.  409/1998,
 311/1995, 243/1993 e 504/1988) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  6  giugno  1981,  n.  283,  art. 17, secondo comma, lett. b),
 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.21 del 26-5-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,  dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,
 prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio   ONIDA,   prof.   Carlo
 MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 17, secondo
 comma, lettera b),  del  d.-l.  6  giugno  1981,  n.  283  (Copertura
 finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
 degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
 Ministeri  e  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
 nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile  e
 militare    escluso    dalla    contrattazione),    convertito,   con
 modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432,  promossi  con  sei
 ordinanze  emesse  il  22  gennaio  1997 dal Tribunale amministrativo
 regionale della Puglia, sezione staccata  di  Lecce,  rispettivamente
 iscritte  ai nn. 813, 814, 815, 816, 817 e 818 del registro ordinanze
 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  48,
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti l'atto di costituzione di Geremia Iurino ed altri nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  14 aprile 1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che il Tribunale amministrativo  regionale  della  Puglia,
 sezione  staccata  di  Lecce, con sei ordinanze di identico contenuto
 emesse il 22 gennaio 1997 (reg. ord. nn. 813, 814, 815,  816,  817  e
 818 del 1997) nel corso di altrettanti giudizi promossi nei confronti
 del  Ministero  della  difesa  da ufficiali della Marina militare che
 chiedevano  il  riconoscimento  del settimo livello retributivo quale
 base iniziale  per  la  valutazione  della  pregressa  anzianita'  di
 servizio,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  17,
 secondo comma, lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura
 finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
 degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
 Ministeri  e  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
 nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile  e
 militare    escluso    dalla    contrattazione),    convertito,   con
 modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in  cui
 limita   l'applicabilita'   dei   criteri   indicati   dalla   stessa
 disposizione per la  determinazione  dello  stipendio  del  personale
 militare inquadrato in livelli retributivi superiori all'iniziale, al
 personale  che  alla  data  del  1 febbraio 1981 si trovi nel secondo
 livello  retributivo   tra   quelli   relativi   alla   carriera   di
 appartenenza;
     che  ad  avviso  del  giudice  rimettente  questa disposizione ha
 carattere transitorio, sia per l'espressa previsione di un discrimine
 temporale, sia perche' a  questa  disciplina  si  contrappone  quella
 prevista  per  la successiva valutazione dell'anzianita' pregressa in
 caso di promozione dopo l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali
 (art. 18 dello stesso d.-l. n. 283 del 1981); sicche' per un verso la
 data del 1 febbraio 1981 non puo' essere considerata come il  momento
 di  entrata  in  vigore della nuova disciplina, costituendo invece il
 riferimento temporale per l'applicazione del criterio transitorio  di
 valutazione  dell'anzianita',  mentre  per altro verso tale criterio,
 pur  ispirato  ad  una  finalita'  perequativa,  determinerebbe   una
 ingiustificata  disparita'  di trattamento tra i militari in servizio
 alla data del 1 febbraio 1981, che si sono giovati di una valutazione
 piu' favorevole dell'anzianita' pregressa, e quelli entrati in  ruolo
 o  inquadrati dopo quella data, i quali, pur svolgendo pari funzioni,
 percepirebbero uno stipendio minore, giacche', secondo la  disciplina
 a regime, non possono fruire, all'atto della promozione, del criterio
 di  valutazione dell'anzianita' di servizio previsto dalla disciplina
 transitoria;
     che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato  anche  il
 principio  di buon andamento della pubblica amministrazione (art.  97
 Cost.), giacche' la disparita' di trattamento stipendiale  causerebbe
 gravi turbative alla funzionalita' dell'amministrazione;
     che  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in  tutti
 i  giudizi ed ha successivamente depositato una memoria per sostenere
 che le questioni di legittimita' costituzionale non sono fondate;
     che, in uno dei giudizi (reg.  ord.  n.  813  del  1997),  alcuni
 ricorrenti hanno depositato l'atto di costituzione oltre venti giorni
 dopo  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza che ha
 sollevato la questione di legittimita' costituzionale, sostenendo  la
 fondatezza della questione stessa.
   Considerato  che  le  sei  ordinanze,  emesse  tutte  dal Tribunale
 amministrativo regionale della Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce,
 investono  le  medesime  disposizioni  ed  hanno  identico contenuto,
 sicche' i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con  unica
 pronuncia;
     che,  preliminarmente,  deve  essere  dichiarata inammissibile la
 costituzione delle parti private, ricorrenti nel giudizio principale,
 in quanto il relativo atto  e'  stato  depositato  oltre  il  termine
 perentorio  stabilito  dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 computato secondo quanto prevede l'art. 3 delle norme integrative per
 i giudizi davanti a questa Corte (da ultimo,  ordinanza  n.  143  del
 1999);
     che  l'art.  17, secondo comma, lettera b) - del d.-l. n. 283 del
 1981 - nella transizione ad  una  nuova  disciplina  del  trattamento
 economico   attribuito   al   personale   militare,   escluso   dalla
 contrattazione collettiva, disciplina che prevede l'inquadramento dei
 diversi gradi nei livelli retributivi gia' previsti per le qualifiche
 funzionali del personale civile  (legge  11  luglio  1980,  n.  312),
 stabilisce  il criterio di valutazione dell'anzianita' di servizio di
 ciascun  militare  all'atto  dell'inquadramento  nei  nuovi   livelli
 stipendiali;  mentre, successivamente, regole diverse disciplinano la
 valutazione, all'atto della promozione  o  della  nomina  a  grado  o
 qualifica  che  comporti  il  passaggio  ad  un  livello  retributivo
 superiore, dell'anzianita' maturata nel livello di provenienza  (art.
 18 dello stesso d.-l. n.  283 del 1981);
     che  non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza
 un differenziato trattamento applicato  alla  medesima  categoria  di
 soggetti in momenti diversi nel tempo (tra le molte, sentenze n.  409
 del 1998, n. 311 del 1995, n. 243 del 1993 e n. 504 del 1988), ne' e'
 in   se'   arbitrario   differenziare   il  criterio  di  valutazione
 dell'anzianita' di servizio, considerandola diversamente nel  momento
 del  passaggio  ad  un  nuovo  regime retributivo e, successivamente,
 nell'ambito di tale nuovo  regime,  ispirato  a  diversi  criteri  di
 progressione retributiva;
     che  neppure  e'  violato  il  principio  di buon andamento della
 pubblica  amministrazione  (art.  97  Cost.),  che  non  puo'  essere
 richiamato  per  conseguire  miglioramenti retributivi (tra le molte,
 ordinanza n.  205 del 1998; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del  1995
 e n. 146 del 1994);
     che, pertanto, le questioni di legittimita' costituzionale devono
 essere dichiarate manifestamente  infondate.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma,
 lettera  b),  del  d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria
 dei decreti del  Presidente  della  Repubblica  di  attuazione  degli
 accordi  contrattuali  triennali  relativi  al  personale  civile dei
 Ministeri e dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
 nonche'  concessione di miglioramenti economici al personale civile e
 militare   escluso    dalla    contrattazione),    convertito,    con
 modificazioni,  nella  legge  6  agosto  1981,  n. 432, sollevate, in
 riferimento agli artt. 3  e  97  della  Costituzione,  dal  Tribunale
 amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con
 le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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