N. 307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1999

                                N. 307
  Ordinanza  emessa  l'8  marzo  1999  dalla Corte militare di appello
 sezione distaccata di Verona nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Caminati Marco
 Servizio  militare  -  Obiezione  di  coscienza - Reato di rifiuto di
    prestare servizio militare per motivi  di  coscienza  -  Lamentata
    soggezione alla giurisdizione ordinaria anziche' a quella militare
    -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  a quanto previsto per il
    reato di mancanza alla chiamata.
 (Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 103, terzo comma).
(GU n.22 del 2-6-1999 )
                     LA CORTE MILITARE DI APPELLO
   Ha  pronunciato  in  pubblica  udienza  la  seguente  ordinanza nel
 procedimento penale a carico di Caminati Marco,  nato  il  19  agosto
 1978  a  Forlimpopoli  (Forli'), (atto di nascita n. 217 p. 1 s. A) e
 residente a Forli' in via Della Grotta n.  8,  recluta  nel  7,  Rgt.
 "Cuneo" in Cuneo. Libero.
   In  seguito  all'appello  proposto  dal p.m. avverso la sentenza in
 data 28 gennaio 1998 emessa dal tribunale militare di Padova;
   Sentito  il  pubblico  ministero,   il   quale   ha   eccepito   la
 illegittimita'  costituzionale  della  norma  contenuta nell'art. 14,
 comma 3, della legge n. 230/1998, a  tenore  della  quale  appartiene
 alla  competenza  del  pretore la cognizione del reato di rifiuto del
 servizio militare previsto dal comma 2  dell'anzidetta  disposizione,
 con  riferimento  ai  parametri  costituiti dagli artt. 3 e 103 terzo
 comma, secondo periodo, della Costituzione;
   Sentito il difensore che si e' rimesso.
                             O s s e r v a
   1. - Con sentenza pronunciata il  28  gennaio  1998  dal  tribunale
 militare  di  Padova,  Caminati  Marco  veniva  assolto  dal reato di
 rifiuto del servizio militare di leva, asseritamente commesso  il  16
 settembre  1997  in  Udine,  con  la  formula  perche'  il fattto non
 sussiste.
   Avverso la sentenza interponeva tempestivo  appello  la  competente
 procura militare della Repubblica, rilevando che il primo giudice non
 aveva  dato  il giusto peso alle risultanze del foglio matricolare ed
 aveva erroneamente considerato come privo di adeguata prova un  fatto
 sulla  cui  storicita' non vi erano dubbi di sorta. Rilevava altresi'
 il  rappresentante  della  pubblica  accusa  che  il  tribunale,  ove
 persuaso  della  insufficienza  dei  documenti  acquisiti ai fini del
 giudizio di colpevolezza,  avrebbe  dovuto  far  uso  dei  poteri  di
 integrazione  probatorio di cui all'articolo 507 del codice di rito e
 disporre la citazione,  cosi'  come  dallo  stesso  p.m.  di  udienza
 sollecitato, dal comandante del reparto cui l'imputato avrebbe dovuto
 presentarsi   per  lo  svolgimento  del  servizio  di  leva  e  cosi'
 completare le risultanze del foglio matricolare.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 306/1999).
 99C0530