N. 312 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1999

                                N. 312
  Ordinanza  emessa  l'8  marzo  1999 dalla Corte militare di appello,
 sezione distaccata di Verona nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Roberto Alessandro
 Servizio  militare  -  Obiezione  di  coscienza - Reato di rifiuto di
    prestare servizio militare per motivi  di  coscienza  -  Lamentata
    soggezione alla giurisdizione ordinaria anziche' a quella militare
    -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  a quanto previsto per il
    reato di mancanza alla chiamata.
 (Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 103, terzo comma).
(GU n.22 del 2-6-1999 )
                     LA CORTE MILITARE DI APPELLO
   Ha pronunciato  in  pubblica  udienza  la  seguente  ordinanza  nel
 procedimento penale a carico di Roberto Alessandro, nato a Milano, il
 3  dicembre  1978  (atto  di  nascita n. 4 p. 1, s. A) e residente in
 Bresso (Milano), in via S. De Gatti n. 21. Recluta, libero.
   In seguito all'appello proposto dal p.m.  avverso  la  sentenza  in
 data 14 gennaio 1998 emessa dal tribunale militare di Padova.
   Sentito   il   pubblico   ministero,   il   quale  ha  eccepito  la
 illegittimita' costituzionale della  norma  contenuta  nell'art.  14,
 comma  3,  della  legge  n. 230/1998, a tenore della quale appartiene
 alla competenza del pretore la cognizione del reato  di  rifiuto  del
 servizio  militare  previsto dal comma 2 dell'anzidetta disposizione,
 con riferimento ai parametri costituiti dagli artt.  3  e  103  terzo
 comma, secondo periodo, della Costituzione.
   Sentito il difesore che si e' rimesso.
                             O s s e r v a
   1.  -  Con  sentenza  pronunciata  il 14 gennaio 1998 dal tribunale
 militare di Padova, Roberto Alessandro veniva assolto  dal  reato  di
 rifiuto  del  servizio militare di leva, asseritamente commesso il 18
 giugno 1997 in Udine, con la formula perche' il fatto non sussiste.
   Avverso la sentenza interponeva tempestivo  appello  la  competente
 procura militare della Repubblica, rilevando che il primo giudice non
 aveva  dato  il giusto peso alle risultanze del foglio matricolare ed
 aveva erroneamente considerato come privo di adeguata prova un  fatto
 sulla  cui  storicita' non vi erano dubbi di sorta. Rilevava altresi'
 il  rappresentante  della  Pubblica  accusa  che  il  tribunale,  ove
 persuaso  della  insufficienza  dei  documenti  acquisiti ai fini del
 giudizio di colpevolezza,  avrebbe  dovuto  far  uso  dei  poteri  di
 integrazione  probatorio  di  cui  all'art.  507 del codice di rito e
 disporre la citazione,  cosi'  come  dallo  stesso  p.m.  di  udienza
 sollecitato, del comandante del reparto cui l'imputato avrebbe dovuto
 presentarsi   per  lo  svolgimento  del  servizio  di  leva  e  cosi'
 completare le risultanze del foglio matricolare.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 311/1999).
 99C0535