N. 313 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1999

                                N. 313
  Ordinanza emessa l'11 febbraio 1999 dalla Corte militare di appello,
 sezione distaccata di Verona nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Nicotra Carmelo
 Servizio  militare  -  Obiezione  di  coscienza - Reato di rifiuto di
    prestare servizio militare per motivi  di  coscienza  -  Lamentata
    soggezione alla giurisdizione ordinaria anziche' a quella militare
    -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  a quanto previsto per il
    reato di mancanza alla chiamata.
 (Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 103, terzo comma).
(GU n.22 del 2-6-1999 )
                     LA CORTE MILITARE DI APPELLO
   Ha  pronunciato  in  pubblica  udienza  la  seguente  ordinanza nel
 procedimento penale a carico di Nicotra Carmelo, nato a Roma,  il  29
 maggio  1976  (atto  di  nascita n. 01742 p. 1, s. A13) e residente a
 Mentana (Roma), in via della Rimessa n. 11. Eletto domicilio presso i
 difensori di fiducia. Gia' militare dell'11, Btg. "Casale" in  Casale
 Monferrato (Alessandria). Libero.
   In  seguito  all'appello proposto dai difensori avverso la sentenza
 in data 14 luglio 1998.
   Sentito  il  pubblico  ministero,   il   quale   ha   eccepito   la
 illegittimita'  costituzionale  della  norma  contenuta nell'art. 14,
 comma 3, della legge 230/1998, a tenore della quale  appartiene  alla
 competenza  del  pretore  la  cognizione  del  reato  di  rifiuto del
 servizio militare previsto dal comma 2  dell'anzidetta  disposizione,
 con  riferimento  ai  parametri costituiti dagli artt. 3 e 103, terzo
 comma, secondo periodo, della Costituzione.
   Sentita la difesa che si  e'  opposta  per  manifesta  infondatezza
 della prospettata questione.
                             O s s e r v a
   1. - Svolgimento del processo con sentenza pronunciata il 14 luglio
 1998  dal  tribunale  militare  di  Torino,  Nicotra  Carmelo  veniva
 dichiarato colpevole del reato di rifiuto del  servizio  militare  di
 leva,  commesso  il  14 marzo 1995 in Casale Monferrato, e condannato
 alla pena di mesi sei di reclusione.
   Avverso la sentenza interponeva tempestivo appello la difesa
   dell'imputato, deducendo la irrituale dichiarazione di  contumacia,
 la insussistenza di prove sufficiente per una dichiarazione di penale
 responsabilita'    e    l'illegittimo   rifiuto   della   sospensione
 condizionale della pena.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 311/1999).
 99C0536