N. 313 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1999
N. 313 Ordinanza emessa l'11 febbraio 1999 dalla Corte militare di appello, sezione distaccata di Verona nel procedimento penale a carico di Nicotra Carmelo Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziche' a quella militare - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di mancanza alla chiamata. (Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3). (Cost., artt. 3 e 103, terzo comma).(GU n.22 del 2-6-1999 )
LA CORTE MILITARE DI APPELLO Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Nicotra Carmelo, nato a Roma, il 29 maggio 1976 (atto di nascita n. 01742 p. 1, s. A13) e residente a Mentana (Roma), in via della Rimessa n. 11. Eletto domicilio presso i difensori di fiducia. Gia' militare dell'11, Btg. "Casale" in Casale Monferrato (Alessandria). Libero. In seguito all'appello proposto dai difensori avverso la sentenza in data 14 luglio 1998. Sentito il pubblico ministero, il quale ha eccepito la illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge 230/1998, a tenore della quale appartiene alla competenza del pretore la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare previsto dal comma 2 dell'anzidetta disposizione, con riferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione. Sentita la difesa che si e' opposta per manifesta infondatezza della prospettata questione. O s s e r v a 1. - Svolgimento del processo con sentenza pronunciata il 14 luglio 1998 dal tribunale militare di Torino, Nicotra Carmelo veniva dichiarato colpevole del reato di rifiuto del servizio militare di leva, commesso il 14 marzo 1995 in Casale Monferrato, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. Avverso la sentenza interponeva tempestivo appello la difesa dell'imputato, deducendo la irrituale dichiarazione di contumacia, la insussistenza di prove sufficiente per una dichiarazione di penale responsabilita' e l'illegittimo rifiuto della sospensione condizionale della pena.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 311/1999). 99C0536