N. 190 ORDINANZA 13 - 25 maggio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Catasto - Attribuzione della rendita per gli immobili a destinazione
 speciale  ai  fini  I.C.I.  - Base imponibile - Criteri - Sistema dei
 moltiplicatori   fissi   -   Difetto   di   rilevanza   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.Lgs.  30  dicembre  1992, n. 504, art. 5, comma 2;d.P.R. 26 aprile
 1986, n. 131, art. 52, ultimo comma, primo periodo).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
 
(GU n.22 del 2-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma  2,
 del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 (Riordino della
 finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della  legge  23
 ottobre 1992, n. 421), e 52, ultimo comma, primo periodo, del decreto
 del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
 del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   l'imposta   di
 registro),  in  relazione  agli  artt.  34,  comma 1, del decreto del
 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
 del   testo   unico  delle  imposte  sui  redditi),  10  del  decreto
 legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo
 catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione
 e  funzionamento  delle  Commissioni  censuarie) e 29 del decreto del
 Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949,  n.  1142  (Approvazione
 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  4  marzo 1997 dalla Commissione
 tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto dalla SICAMB s.p.a.
 (Soc. Ital. Costruz. Aeronautica Martin Baker) contro UTE di  Latina,
 iscritta  al  n.  700  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto  l'atto di costituzione della SICAMB s.p.a. nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  24  marzo  1999  il  giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto  che  la  Commissione  tributaria  regionale  di Roma, con
 ordinanza emessa il 4 marzo 1997, ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt.   3   e   53  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 5,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
 dicembre   1992,   n.     504  (Riordino  della  finanza  degli  enti
 territoriali, a norma dell'art.  4 della legge 23  ottobre  1992,  n.
 421),  nella  parte  in  cui dispone che la determinazione del valore
 rappresentativo della base  imponibile  dell'imposta  comunale  sugli
 immobili  avvenga  anche  per  gli  immobili  a destinazione speciale
 (gruppo D) ai quali la rendita  catastale  e'  attribuita  per  stima
 diretta,  con  il  sistema  dei  moltiplicatori fissi di cui al primo
 periodo  dell'ultimo  comma  dell'art.  52  del  testo  unico   delle
 disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
 del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
     che  -  secondo  quanto  e'  possibile desumere dall'ordinanza di
 rimessione - il dubbio di  costituzionalita'  sarebbe  originato  dal
 difetto di specularita' tra il coefficiente fisso di moltiplicazione,
 stabilito per gli immobili a destinazione speciale in 50 dal d.m.  14
 dicembre   1991,   ed  il  saggio  di  interesse  sul  valore  venale
 dell'immobile di volta  in  volta  determinato  dall'Ufficio  tecnico
 erariale ai fini del calcolo della rendita catastale;
     che,  ad  avviso  del  rimettente, il difetto di specularita' tra
 coefficiente di moltiplicazione e saggio di interesse  determinerebbe
 in  concreto  divergenze,  anche  di  notevole entita', tra il valore
 reale del bene, accertato dalla stessa amministrazione finanziaria, e
 quello, risultante dall'applicazione del moltiplicatore  di  50  alla
 rendita catastale, da assumere come base imponibile dell'ICI;
     che  tali  divergenze comporterebbero una distorsione del sistema
 tributario tale da violare i principi di eguaglianza e  di  capacita'
 contributiva garantiti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione;
     che  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, intervenuto per
 mezzo   dell'Avvocatura   generale   dello   Stato,    ha    eccepito
 l'inammissibilita'  della  questione,  per difetto di rilevanza, e ha
 comunque concluso, nel merito, per la declaratoria di infondatezza;
     che in effetti, secondo l'Avvocatura, il ricorso al  sistema  dei
 moltiplicatori  sarebbe  imposto,  anche per i beni il cui reddito e'
 determinato per stima diretta, dalla  esigenza  di  individuare,  per
 molte  imposte  e  per  un numero altissimo di contribuenti, un unico
 metodo di determinazione della base imponibile.
   Considerato  che  la  Commissione  tributaria  regionale di Roma ha
 sollevato la questione di legittimita' costituzionale nel corso di un
 giudizio  di  opposizione  all'atto  di  accertamento  della  rendita
 catastale di un immobile a destinazione speciale;
     che  in tale giudizio la Commissione rimettente non e' chiamata a
 fare  applicazione  delle   norme   impugnate   che   riguardano   la
 determinazione  della  base imponibile ai soli fini dell'applicazione
 dell'imposta comunale sugli immobili;
     che   nessuna   censura   e'   d'altro   canto   mossa,   nemmeno
 implicitamente,  alle  norme  - solo richiamate - che stabiliscono la
 determinazione  della  rendita  catastale,   per   gli   immobili   a
 destinazione speciale, con il sistema della stima diretta;
     che   la   questione   va   pertanto   dichiarata  manifestamente
 inammissibile per difetto di rilevanza, non spiegando la soluzione di
 essa alcuna diretta incidenza nel giudizio a quo.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87,  e  n.  9,  secondo  comma, delle norme integrative per i giudizi
 davanti alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  5,  comma  2, del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino  della  finanza  degli
 enti  territoriali,  a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
 n. 421) e 52, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente
 della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico
 delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata,  in
 riferimento  agli  artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
 tributaria regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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