N. 388 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 1998
N. 388 Ordinanza emessa il 18 settembre 1998 dal pretore di Foggia nel procedimento civile vertente tra il comune di Candela e Sciretta Angelo Enti locali - Deliberazioni di spesa (nella specie: pagamento di parcella di ingegnere per prestazioni professionali) prive di impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e di attestazione di copertura finanziaria - Nullita' ed inefficacia nei confronti della p.a., secondo la normativa all'epoca vigente (art. 23 d.-l. n. 66/1989 conv. in legge n. 144/1989) applicabile alla fattispecie - Previsione con la legge impugnata della legittimita' delle deliberazioni in questione in caso di acquisizione da parte degli enti di beni e servizi - Mancata previsione dell'efficacia retroattiva della nuova normativa - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sul diritto di difesa. (D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 5). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.28 del 14-7-1999 )
IL PRETORE Letti gli atti ed esaminata la documentazione, rileva: In fatto L'ing. Angelo Sciretta, con ricorso del 3 gennaio 1996 esponendo che, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal comune di Candela, aveva redatto progettazione esecutiva di variante relativa a lavori di demolizione e ricostruzione di complesso immobiliare, e che, ultimata la prestazione nel 1992, l'ente non aveva provveduto al pagamento della relativa parcella ricevuta in data 30 luglio 1994, chiedeva ed otteneva da questo pretore decreto ingiuntivo in danno dello stesso comune di Candela per la somma di L. 39.461.321, oltre accessori di legge e spesa della procedura. Avverso tale decreto, emesso l'8 gennaio 1996 e notificato il 17 gennaio 1996 proponeva opposizione l'ente convenendo l'ing. Sciretta dinanzi alla pretura di Foggia. Deduceva il comune l'illegittimita' della pretesa del professionista sul rilievo che il credito si fosse prescritto ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., e che comunque difettasse la propria legittimazione passiva, rispetto alla pretesa creditoria dello Sciretta, in quanto la deliberazione di conferimento dell'incarico era nulla per effetto della legge n. 142/1990 comportando una spesa (quella del corrispettivo dovuto per l'opera professionale del ricorrente) priva della relativa copertura finanziaria. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali. Resisteva l'ing. Sciretta chiedendo invece il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese. La causa era assegnata a sentenza all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni per gli effetti dell'art. 314 c.p.c. Cio' premesso, osserva: In diritto Sulla base della documentazione proveniente dallo stesso comune opponente (cfr., in particolare, le deliberazioni allegate al suo fascicolo) non sembra potersi dubitare del conferimento dell'incarico all'ing. Sciretta e della sussistenza di un contratto inter partes apparentemente valido anche sul piano formale, che ha ad oggetto le prestazioni d'opera intellettuale del professionista pure in riferimento al progetto di variante da lui poi redatto e debitamente approvato dall'ente. Senonche', come non ha mancato di rilevare quest'ultimo nell'atto di opposizione, l'obbligo di pagamento della relativa parcella, non puo' ritenersi giuridicamente efficace e vincolante, poiche', nella deliberazione autorizzativa, divenuta esecutiva, manca l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990. Infatti, ai sensi dell'art. 23, del d.-l. n. 66/1989 - convertito con modificazioni nella legge n. 144/1989 - le deliberazioni assunte in violazione di detta disciplina sono nulle, e, comunque, inefficaci per la p.a.: previsione, questa, che trova sostanziale conferma nell'art. 35 del d.lgs. n. 77/1995, dettante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali in generale. Il ricorrente, dunque, per il recupero del proprio credito dovrebbe agire personalmente nei confronti degli amministratori comunali, i quali hanno adottato la menzionata deliberazione non vincolante per l'ente (cfr. i citati artt. 23, comma 4, legge n. 144/1989 e 35, comma 4, d.lgs. n. 77/1995), senza, quindi, potersi avvalere della azione sussidiaria ex art. 2041 c.c. in danno del comune che dalla sua prestazione professionale ha tratto utilita' ed arricchimento sicuri attuando la progettazione di variante a proprio beneficio con risparmio della relativa spesa, comprensiva del compenso dovuto all'autore nella misura conforme alla vigente tariffa professionale. Orbene, il legislatore del 1997 si e' reso consapevole della palese ingiustizia della richiamata normativa, che, sia pure nel lodevole intento di prevenire, tra l'altro, il dissesto finanziario degli enti locali e di contenerne gli sprechi, ha penalizzato, da un lato, gli ignari fornitori e prestatori d'opera, i quali hanno fatto o fanno affidamento sull'apparenza giuridica del rapporto con l'ente pubblico, e, dall'altro, gli amministratori, funzionari e dipendenti che, senza alcun tornaconto personale, consentono la fornitura nell'interesse esclusivo del medesimo ente cui, in definitiva, deve ritenersi imputabile il loro operato in virtu': del principio della cosiddetta "immedesimazione organica" (art. 28 Cost.). Sta di fatto che con il d.lgs. 15 settembre, n. 342, all'art. 5, e' stata introdotta, in sostituzione della previsione sub lett. e) del menzionato art. 37 d.lgs. n. 77/1995, concernente una delle ipotesi di legittimita' di debiti fuori bilancio determinata da "fatti e provvedimenti" senza "concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionario dipendenti", la fattispecie, appunto, della "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35" (tra i quali, al comma 1, e' espressamente richiamato quello dell'impegno contabile registrato con "l'attestazione della copertura finanziaria", violato dalla delibera comunale di conferimento dell'incarico all'ing. Sciretta per il progetto di variante), "nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". E' evidente che in tale fattispecie, con cui si e' posto riparo alla palese ingiustizia sopra delineata, rientra il caso in esame, tenendo presente che l'opera progettuale dell'ing. Sciretta e' stata utilmente acquisita e realizzata dal comune di Candela, il quale, non pagando il compenso al professionista nella misura richiesta, in conformita' della tariffa professionale (giusta parere dell'Ordine degli ingegneri di Foggia), ha tratto un indubbio vantaggio economico corrispondente in termini pecuniari all'entita' della parcella non pagata. Ricorre, in altri termini, l'ipotesi di indebito ed ingiustificato arricchimento dell'ente, che in connessione con l'avvenuta utilizzazione dell'opera, avrebbe giustificato, come e' giurisprudenza consolidata, l'azione sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c. in danno della p.a., se la stessa non fosse stata incompatibile con la normativa speciale sopra richiamata in virtu' della quale viene ad instaurarsi comunque un rapporto obbligatorio diretto tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbiano consentito la fornitura (per effetto di tale normativa, nella specie, il contratto di opera professionale e' insorto tra l'ing. Sciretta e gli assessori componenti la Giunta comunale, i quali hanno adottato la delibera non vincolante per il comune). Senonche', la nuova normativa introdotta ex post non trova, ne' puo' trovare, applicazione nel caso specifico, stante la sua chiara portata modificativa, non gia' interpretativa, delle precedenti disposizioni, ragione per cui, nel silenzio del legislatore, deve negarsi qualsiasi sua efficacia retroattiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, disp. prel. al cod. civ., secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire, fatta eccezione, appunto, per leggi emesse a chiarimenti di quelle gia' vigenti, di cui, quindi, non viene modificata o abrogata la portata normativa. E' noto invero, in base ai principi sulla irretroattivita' della legge e sulla successione di leggi nel tempo (art. 15 disp. prel. c.c.), che l'accertamento di fatti o di effetti gia' compiutisi nel passato deve essere operato alla stregua delle norme vigenti all'epoca, mentre la nuova legge non puo' essere applicata per regolare diversamente tali fatti accaduti anteriormente all'entrata in vigore di essa, ovvero per riconoscere agli stessi una determinata rilevanza giuridica che prima (al momento del loro naturale verificarsi) non avevano, essendo attratti nella normativa previgente. In effetti, la delibera di conferimento dell'incarico all'ing. Sciretta, adottata in violazione della disciplina piu' volte richiamata, costituisce un fatto giuridico anteriore alla disposizione introdotta dal d.lgs. del 1997, i cui effetti si sono, comunque, esauriti prima della entrata in vigore di essa. Applicando, peraltro, la nuova disposizione alla fattispecie concreta, si finirebbe per attrarre nella sua regolamentazione il fatto genetico dell'obbligazione, posto che le disposizioni vigenti all'epoca del suo accadimento presupponevano, per il riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio da esso generato, quanto meno l'assenza di qualsiasi concorso, nella determinazione del medesimo fatto, di interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente: evento, questo, irrilevante per la nuova disposizione, che di conseguenza, andando a regolare quel fatto, spiegherebbe efficacia retroattiva. E non puo' dubitarsi, invero, che la decisione della g.c., come documentato in atti, fu presa con il concorso degli assessori, cioe' di amministratori del comune di Candela. Orbene, se il legislatore con l'introduzione della piu' volte citata disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 342/1997 ha inteso porre rimedio ad una palese ingiustizia rappresentata, come detto, dall'esonero dell'ente da qualsiasi obbligazione, malgrado l'utilita' e l'arricchimento tratti con un procedimento formativo di provvedimenti sostanzialmente riconducibili alla volonta' dello stesso ente, appare evidente come l'irretroattivita' di essa si risolva in una ingiustificata e comunque non razionale menomazione delle posizioni soggettive di coloro che, come l'ing. Sciretta, hanno effettuato prestazioni attinte dall'iniqua normativa precedente o che, come gli amministratori che ne hanno consentito l'esecuzione, restano esposti all'azione personale dei primi, pur avendo operato nell'interesse esclusivo della p.a. Si profila, dunque, il dubbio di legittimita' costituzionale della nuova normativa, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante l'ingiustificata disparita' di trattamento in danno delle posizioni soggettive non attinte retroattivamente dalla disciplina che tale normativa ha introdotto, facendo venir meno solo per l'avvenire la palese iniquita' delle disposizioni precedenti che escludono il riconoscimento della legittimita' dei debiti assunti fuori bilancio "nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza", e cio' sicuramente a far tempo dall'entrata in vigore della disciplina di cui al d.-l. n. 66/1989, convertito nella legge n. 144/1989. Peraltro, il dubbio di legittimita' costituzionale si pone anche in relazione all'art. 24 della stessa carta costituzionale, per la parte in cui la disciplina sospettata limita la tutela delle medesime posizioni soggettive facendola decorrere soltanto dalla data della sua entrata in vigore. Sotto il profilo della rilevanza della questione nella presente controversia e' sufficiente osservare che l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, sollevata dal comune appare infondata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2959 c.c.; ma nel merito l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente andrebbe accolta poiche' il comune di Candela, sulla, base della normativa sospettata di illegittimita', inapplicabile retroattivamente alla fattispecie, non ha alcun obbligo di riconoscere la legittimita' del debito fuori bilancio di cui trattasi, ne', a maggior ragione, potrebbe riconoscerla sulla base della pregressa normativa sopra richiamata. Viceversa l'opposizione verrebbe rigettata, se fosse pronunciata l'illegittimita' costituzionale della detta normativa nel senso sopra specificato.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, nella parte in cui non prevede l'efficacia retroattiva, a far tempo dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modifiche, in legge 24 aprile 1989, n. 144, della disposizione contenuta nell'art. 5, introdotta in sostituzione della lettera e), comma 1, dell'art. 37, d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77; Sospende per l'effetto il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Foggia, addi' 18 settembre 1998. Il pretore: Danza 99C0703