N. 393 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1999
N. 393 Ordinanza emessa il 9 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forli' nel procedimento penale a carico di Sangiorgi Verusca Reato in genere - Reato di indebito utilizzo di carte di credito commesso in danno di sorella convivente - Applicabilita' di causa di non punibilita' - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe. (C.P., art. 649, comma 1). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.28 del 14-7-1999 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il Giudice per le indagini preliminari sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza in data 8 aprile 1999, letti gli atti e sentite le parti; O s s e r v a Il pubblico ministero in sede ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di SANGIORGI Verusca, imputata del delitto p. e p. dall'art. 12, legge 5 luglio 1991, n. 197, per aver indebitamente utilizzato la tessera bancomat intestata alla sorella convivente Sangiorgi Sandra, dopo aver sottratto detta tessera magnetica dal portafogli ove era custodita; All'udienza preliminare del giorno 8 aprile 1999 la difesa sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, legge n. 197/1991, per violazione dell'art. 3 Cost., non avendo il legislatore previsto la applicabilita' della causa di non punibilita' di cui all'art. 649 c.p. rispetto al delitto di indebito utilizzo di carte di credito. Il pubblico ministero aderiva alla eccezione, rilevando la irragionevolezza della evidenziata disparita' di trattamento, laddove si consideri che la causa di non punibilita' di cui all'art. 649 c.p. trova facile applicazione nelle ipotesi di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, cioe' a dire con riguardo a delitti contro il patrimonio mediante frode, posti, a tutela di interessi omologhi a quelli protetti dall'art. 12 citato. La questione in oggetto appare rilevante rispetto al processo in corso ed in particolare con riguardo alla fase della udienza preliminare in cui si versa, anche in considerazione dei possibili epiloghi processuali ex art. 425 c.p.p., in astratto discendenti dalla applicabilita' dell'art. 649 c.p. al caso di giudizio. Conforta l'assunto rilevare che la stessa lettura del capo di imputazione da' contezza del fatto che le condotte in addebito (impossessamento della carta bancomat e successivo indebito utilizzo della tessera in danno della sorella convivente) rientrano nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 649 c.p. sulla scorta di tali considerazioni si giustifica infatti la mancata contestazione alla Sangiorgi del delitto di furto della tessera bancomat in danno della sorella, visto che nel capo di imputazione tale condotta e' pure materialmente descritta. Tanto premesso occorre procedere alla verifica della non manifesta infondatezza della questione di che trattasi. Ritiene questo giudice che il mancato inserimento, tra le altre ipotesi delittuose per le quali l'art. 649 c.p. prevede l'esenzione da pena, del delitto p. e p. dall'art. 12, legge n. 197/1991 collida con il criterio di ragionevolezza, inferibile dal dettato costituzionale sub artt. 3 e 27 comma 3: il diverso trattamento sanzionatorio previsto per chi realizzi uno dei delitti previsti dagli artt. 624-648 c.p. in danno del fratello o della sorella conviventi, rispetto a colui che indebitamente utilizzi la carta di credito di proprieta' del congiunto ed a quest'ultimo sottratta, appare irragionevole, venendosi a differenziare il trattamento di casi tra loro ontologicamente identici; proprio l'inserimento nel titolo XIII, libro secondo del codice penale, delle fattispecie sub artt. 648-bis e 648-ter (e percio' rientranti per tabulas nell'ambito applicativo dellart. 649 c.p.), richiamate le superiori notazioni circa la omogeneita' degli interessi protetti dalle norme contro il riciclaggio e dalla norma di cui all'art. 12 cit., rafforza il convincimento che la mancata applicazione delle cause di non punibilita' di cui all'art. 649 c.p. alle condotte previste dall'art. 12, determini una irragionevole disparita' di trattamento e, conseguentemente, l'illegittimita' costituzionale della norma codicistica. Nei superiori termini la questione di legittimita' costituzinale dell'art. 649, comma 1, c.p., laddove non richiama l'ipotesi di cui all'art. 12 cit., rispetto agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., non sembra manifestamente infondata. Viene pertanto, sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, c.p., invocandosi sentenza additiva da parte del giudice delle leggi, che inserisca nell'art. 649 c.p. il richiamo delle ipotesi di cui all'art. 12, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197. E' appena il caso di osservare che il dubbio di costituzionalita' della norma denunciata e' conseguenza del divieto di analogia in subiecta materia; come noto, il disposto di cui all'art. 14 disposizioni sulla legge in generale, infatti fa divieto al giudice penale di dare regolamentazione ad un caso non disciplinato (nello specifico, l'art. 12, legge n. 197/1991), neppure implicitamente dalla legge, confrontandolo con casi simili oggetto di altra disposizione di legge (i reati ci'ricompresi nel titolo XIII, libro secondo del codice penale, richiamati espressamente dall'art. 649 c.p.).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 649, comma 1, c.p., nella parte in cui non comprende, tra i casi di non punibilita', l'art. 12, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convcertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, all'imputato ed al suo difensore, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso. Forli', addi' 9 aprile 1999. Il giudice per le indagini preliminari: Montagni 99C0708