N. 288 ORDINANZA 5 - 9 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Elezioni  -  Elezione  degli  organi delle amministrazioni comunali -
 Reati  -  Termine   di   prescrizione   di   due   anni   -   Dedotte
 irragionevolezza  e  violazione dei principi di eguaglianza e di buon
 andamento dell'amministrazione  -  Manifesta  inammissibilita'  della
 questione.
 
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 97 e 112).
 
(GU n.28 del 14-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 100, secondo
 comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per
 la composizione  e  l'elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
 comunali), promossi con sei ordinanze emesse il 17 e il 19 giugno, il
 24  aprile,  il  17  giugno  (due  ordinanze) e il 14 luglio 1998 dal
 Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn.  569,  596,  597,
 669,  679  e  680  del  registro  ordinanze  1998  e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 37, 39 e 40, prima  serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella Camera di  consiglio  del  10  marzo  1999  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto  che  il  tribunale  di  Udine,  investito di procedimenti
 aventi a oggetto il reato di cui  all'art.  90,  secondo  comma,  del
 testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi
 delle  Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960,
 n. 570, con sei ordinanze  di  analogo  contenuto  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma,  del  testo
 unico  menzionato,  il  quale stabilisce un termine prescrizionale di
 due anni per tutti  i  reati  ivi  contemplati,  con  cio'  derogando
 all'art. 157 del codice penale;
     che  vi  sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione per la
 disparita' di disciplina a seconda  che  il  reato  sia  commesso  in
 occasione   delle   elezioni   politiche   nazionali   o   in  quelle
 amministrative  (comunali  e   provinciali),   e   per   l'intrinseca
 irragionevolezza   del   termine  prescrizionale  di  due  anni,  che
 vanificherebbe l'esercizio dell'azione penale, con inutile  dispendio
 di  attivita'  processuali  e  lesione  degli  artt.  97  e 112 della
 Costituzione;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel
 senso della inammissibilita' e, comunque, dell'infondatezza.
   Considerato che, per l'identita' della materia, le ordinanze  vanno
 riunite e decise con unica pronuncia;
     che  la  questione  e'  inammissibile,  perche'  e'  rimesso alla
 ragionevole ponderazione del legislatore non solo  ogni  aggravamento
 di  pena,  ma  anche  l'inasprimento della disciplina sostanziale che
 attenga alla punibilita';
     che questa Corte non potrebbe comunque sindacare la  disposizione
 di favore qui denunciata, assumendo quale termine di raffronto l'art.
 157  del  codice penale, che e', si', norma di carattere generale, ma
 non per questo puo' essere considerata  come  momento  necessario  di
 attuazione  dei principi costituzionali invocati (sentenza n. 455 del
 1998);
     che non sono addotti, con le ordinanze in esame, motivi nuovi.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  100,  secondo
 comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per
 la  composizione  e  l'elezione  degli  organi  delle Amministrazioni
 comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3,  97  e  112  della
 Costituzione,  dal  Tribunale  di Udine, con le ordinanze indicate in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0743