N. 288 ORDINANZA 5 - 9 luglio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Reati - Termine di prescrizione di due anni - Dedotte irragionevolezza e violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta inammissibilita' della questione. (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, secondo comma). (Cost., artt. 3, 97 e 112).(GU n.28 del 14-7-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promossi con sei ordinanze emesse il 17 e il 19 giugno, il 24 aprile, il 17 giugno (due ordinanze) e il 14 luglio 1998 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 569, 596, 597, 669, 679 e 680 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 37, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi. Ritenuto che il tribunale di Udine, investito di procedimenti aventi a oggetto il reato di cui all'art. 90, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con sei ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico menzionato, il quale stabilisce un termine prescrizionale di due anni per tutti i reati ivi contemplati, con cio' derogando all'art. 157 del codice penale; che vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' di disciplina a seconda che il reato sia commesso in occasione delle elezioni politiche nazionali o in quelle amministrative (comunali e provinciali), e per l'intrinseca irragionevolezza del termine prescrizionale di due anni, che vanificherebbe l'esercizio dell'azione penale, con inutile dispendio di attivita' processuali e lesione degli artt. 97 e 112 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilita' e, comunque, dell'infondatezza. Considerato che, per l'identita' della materia, le ordinanze vanno riunite e decise con unica pronuncia; che la questione e' inammissibile, perche' e' rimesso alla ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita'; che questa Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione di favore qui denunciata, assumendo quale termine di raffronto l'art. 157 del codice penale, che e', si', norma di carattere generale, ma non per questo puo' essere considerata come momento necessario di attuazione dei principi costituzionali invocati (sentenza n. 455 del 1998); che non sono addotti, con le ordinanze in esame, motivi nuovi. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella 99C0743