N. 319 ORDINANZA 7 - 16 luglio 1999
Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Opinioni espresse da un parlamentare nei confronti di un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Ricorso per conflitto tra poteri del giudice per le indagini parlamentari presso il Tribunale di Reggio Calabria, in relazione a detta deliberazione, nel corso del procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa promosso nei confronti del parlamentare - Preliminare delibazione di ammissibilita' - Sussistenza della legittimazione attiva e passiva della parte ricorrente e della controparte, nonche' dell'oggetto del conflitto - Ammissibilita' del conflitto - Conseguente comunicazione dell'ordinanza al ricorrente, a cura della cancelleria, e onere di notificazione e deposito del ricorso, a cura del ricorrente, nei termini fissati. (Deliberazione della Camera dei deputati 9 dicembre 1998). (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma).(GU n.29 del 21-7-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 dicembre 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Amedeo Matacena jr. nei confronti del dott. Vincenzo Macri', promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, con ricorso depositato il 5 marzo 1999 e iscritto al n. 111 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti del deputato Amedeo Matacena per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, commi secondo e terzo, cod. pen., in relazione agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria ha proposto, con ordinanza del 19 febbraio 1999, depositata il successivo 5 marzo, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione, adottata il 9 dicembre 1998, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il ricorrente giudice per le indagini preliminari sostiene che la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere, affermando arbitrariamente la sussistenza del collegamento tra i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale - consistenti nell'iniziativa della pubblicazione di un articolo di stampa con contenuti diffamatori nei confronti del dottor Vincenzo Macri', magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia - e la funzione parlamentare, facendo richiamo ad atti di sindacato ispettivo presentati dal deputato Matacena anteriormente alla pubblicazione che si assume diffamatoria; che ad avviso del ricorrente il tenore della pubblicazione esprime viceversa una polemica strettamente personale, coinvolgente anche il padre del deputato, e dunque attiene a una vicenda del tutto estranea all'ambito della funzione parlamentare svolta, cosicche' la deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati risulta incongrua e non plausibile e deve essere annullata, per riportare il fatto dedotto in giudizio sotto il dominio delle regole comuni. Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita' al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione; che, del pari, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione rispetto a un proprio componente, e' legittimata a essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare definitivamente la volonta' del potere ch'essa rappresenta; che, quanto all'oggetto del conflitto, il giudice per le indagini preliminari lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, ricorrente; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui sub-a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella 99C0777