N. 319 ORDINANZA 7 - 16 luglio 1999

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Parlamento - Opinioni espresse da un parlamentare nei confronti di un
 magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia - Deliberazione
 di insindacabilita' della Camera di appartenenza, ai sensi  dell'art.
 68,  primo  comma,  della  Costituzione  -  Ricorso per conflitto tra
 poteri del giudice per le indagini parlamentari presso  il  Tribunale
 di Reggio Calabria, in relazione a detta deliberazione, nel corso del
 procedimento  penale  per  il  reato  di  diffamazione a mezzo stampa
 promosso nei confronti del parlamentare - Preliminare delibazione  di
 ammissibilita'  -  Sussistenza  della legittimazione attiva e passiva
 della parte ricorrente e della controparte, nonche' dell'oggetto  del
 conflitto  - Ammissibilita' del conflitto - Conseguente comunicazione
 dell'ordinanza al ricorrente, a cura della cancelleria,  e  onere  di
 notificazione  e  deposito  del  ricorso,  a cura del ricorrente, nei
 termini fissati.
 
 (Deliberazione della Camera dei deputati 9 dicembre 1998).
 
 (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi
 davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma).
 
(GU n.29 del 21-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
 sorto a seguito della delibera del 9 dicembre 1998 della  Camera  dei
 deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
 dall'on.   Amedeo Matacena  jr.  nei  confronti  del  dott.  Vincenzo
 Macri',  promosso  dal  giudice per le indagini preliminari presso il
 tribunale  di Reggio Calabria, con ricorso depositato il 5 marzo 1999
 e iscritto al n.  111 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio  del  23  giugno  1999  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale promosso nei
 confronti del deputato Amedeo Matacena per il reato di diffamazione a
 mezzo stampa  (art.  595,  commi  secondo  e  terzo,  cod.  pen.,  in
 relazione  agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), il
 giudice per le indagini preliminari presso  il  tribunale  di  Reggio
 Calabria  ha proposto, con ordinanza del 19 febbraio 1999, depositata
 il successivo 5 marzo, ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  in  relazione alla deliberazione, adottata il 9
 dicembre 1998, con la quale la Camera dei  deputati,  accogliendo  la
 proposta   della   giunta  per  le  autorizzazioni  a  procedere,  ha
 dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale
 concernono opinioni espresse dal deputato  nell'esercizio  delle  sue
 funzioni, ai sensi dell'art.  68, primo comma, della Costituzione;
     che  il  ricorrente  giudice per le indagini preliminari sostiene
 che la Camera dei deputati  avrebbe  illegittimamente  esercitato  il
 proprio   potere,   affermando  arbitrariamente  la  sussistenza  del
 collegamento tra i fatti per i quali  e'  in  corso  il  procedimento
 penale  -  consistenti  nell'iniziativa  della  pubblicazione  di  un
 articolo di stampa con contenuti diffamatori nei confronti del dottor
 Vincenzo  Macri',  magistrato  addetto   alla   Direzione   nazionale
 antimafia  -  e la funzione parlamentare, facendo richiamo ad atti di
 sindacato ispettivo presentati dal  deputato  Matacena  anteriormente
 alla pubblicazione che si assume diffamatoria;
     che  ad  avviso  del  ricorrente  il  tenore  della pubblicazione
 esprime viceversa una polemica strettamente  personale,  coinvolgente
 anche il padre del deputato, e dunque attiene a una vicenda del tutto
 estranea  all'ambito della funzione parlamentare svolta, cosicche' la
 deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera dei  deputati
 risulta  incongrua  e  non  plausibile  e  deve essere annullata, per
 riportare il fatto dedotto in giudizio sotto il dominio delle  regole
 comuni.
   Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art.  37,
 terzo  e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
 e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se  il  ricorso  sia
 ammissibile,   esistendo   i  presupposti  di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata  ogni
 ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita';
     che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
 Reggio  Calabria  e'  legittimato a sollevare il conflitto, in quanto
 organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
 cui appartiene nell'ambito delle  funzioni  giurisdizionali  da  esso
 esercitate,  in  conformita' al principio, ripetutamente affermato da
 questa Corte, secondo il  quale  i  singoli  organi  giurisdizionali,
 svolgendo  le  loro  funzioni  in  posizione  di  piena indipendenza,
 costituzionalmente garantita, sono  legittimati  a  essere  parti  in
 conflitti costituzionali di attribuzione;
     che,  del  pari,  secondo  la  costante  giurisprudenza di questa
 Corte, anche la Camera dei deputati, in  relazione  alla  definizione
 dell'ambito  di  applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,  della
 Costituzione rispetto a  un  proprio  componente,  e'  legittimata  a
 essere  parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare
 definitivamente la volonta' del potere ch'essa rappresenta;
     che, quanto all'oggetto del conflitto, il giudice per le indagini
 preliminari lamenta, conformemente a quanto richiesto  dall'art.  37,
 primo  comma,  della  legge  n. 87 del 1953, la lesione della propria
 sfera di attribuzioni costituzionalmente  garantita,  in  conseguenza
 dell'esercizio,  ritenuto  illegittimo,  da  parte  della  Camera dei
 deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle  opinioni
 espresse  da  un  proprio  membro  a norma dell'art. 68, primo comma,
 della Costituzione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della  legge  11  marzo
 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
 indagini  preliminari  presso  il  tribunale  di  Reggio Calabria nei
 confronti della Camera  dei  deputati  con  il  ricorso  indicato  in
 epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria  della  Corte  dia  comunicazione  della
 presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari  presso  il
 tribunale di Reggio Calabria, ricorrente;
     b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano  notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del suo
 presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di
 cui sub-a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di
 questa Corte entro il termine di venti  giorni  dalla  notificazione,
 secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
 davanti alla Corte costituzionale.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
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