N. 322 ORDINANZA 7 - 16 luglio 1999
Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Corte dei conti - Controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - Proposizione, da parte della Sezione competente al controllo, di ricorso per conflitto tra poteri avverso il Governo della Repubblica, in relazione ad atti legislativi da quest'ultimo adottati concernenti enti di ricerca - Preliminare delibazione di ammissibilita' - Requisito soggettivo - Insussistenza - Inidoneita' della Sezione a promuovere conflitto - Inammissibilita' del conflitto. (D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, art. 9, comma 3; d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, art. 9, comma 5; d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, art. 11, comma 2). (Cost., artt. 76 e 100, secondo comma (in relazione alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 21 marzo 1958, n. 259, artt. 7 e 8); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37). Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Sezione della Corte dei conti competente al controllo sugli enti, nei confronti del Governo della Repubblica - Contestuale proposizione di questione di legittimita' costituzionale subordinata sugli atti legislativi denunciati in sede di conflitto - Difetto evidente delle condizioni prescritte per l'incidente di costituzionalita'.(GU n.29 del 21-7-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato nei riguardi del Governo della Repubblica, in relazione all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - E.N.E.A., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso dalla Sezione della Corte dei conti competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con ricorso depositato il 19 marzo 1999 e iscritto al n. 113 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. Ritenuto che la Sezione della Corte dei conti competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, convocata dal suo Presidente sull'argomento delle "modalita' del controllo a seguito di recenti decreti legislativi" concernenti tre enti di ricerca (C.N.R., A.S.I. e E.N.E.A.), ha deliberato nell'adunanza del 5 marzo 1999, in via principale, di proporre conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo della Repubblica in relazione all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, con riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, con riferimento agli artt. 7 e 8 della "legge di attuazione" 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria); che nel ricorso si denuncia la menomazione, ad opera delle richiamate norme, delle attribuzioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti, che verrebbero limitate al mero controllo sui bilanci o conti consuntivi escludendosi quello sugli atti di gestione e sulla regolarita' contabile degli enti in questione, nonche' l'inosservanza dei principi ricavabili dalla legge delega n. 59 del 1997 (art. 11, comma 1, lettere b) e d), art. 14, comma 1, e art. 18, comma 1) che non prevede "nulla in merito al controllo", ma anzi richiama (art. 14, comma 1) i principi generali desumibili dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); che in via subordinata la stessa Sezione, ritenuta sussistente l'"incidentalita'", ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni legislative in riferimento ai cennati parametri costituzionali. Considerato che, con determinazione n. 13/1999, la Sezione della Corte dei conti competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), 9, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - E.N.E.A., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), oltre ad avere sollevato, col medesimo atto (al quale peraltro fanno all'evidenza difetto tutte le prescritte condizioni per attivare il giudizio sulle leggi), questione di legittimita' costituzionale "in via incidentale subordinata" sulle medesime norme; che, in questa fase del giudizio su conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilita' del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza"; che la Corte dei conti, quando e' legittimata ad agire nel giudizio per conflitto di attribuzioni, quale organo titolare del potere di controllo previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, lo e' nella sua unita', cosicche' la proposizione del ricorso non puo' che spettare al suo Presidente (sentenza n. 302 del 1995); che, invece, nel caso di specie, il giudizio per conflitto di attribuzioni e' stato promosso dalla Sezione del controllo sugli enti tramite una sua "determinazione" e che il Presidente della Corte dei conti, non come tale ma come Presidente della Sezione stessa (art. 3, comma 10, della legge 14 gennaio 1994, n. 20), rispetto a quella "determinazione" e' stato chiamato a operare al mero scopo di "provvedere ai conseguenti adempimenti"; che, pertanto, non esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte, sotto il profilo soggettivo dell'inidoneita' della Sezione del controllo della Corte dei conti a promuovere il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica con la "determinazione" indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella 99C0780