N. 21 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 luglio 1999

                               N. 21
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 15 luglio 1999 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Regione Veneto - "Lettera d'intenti" costituente  accordo  tra  detta
    regione  ed  il  Ministero  per  il commercio internazionale della
    Repubblica Argentina,  siglato  a  Venezia  il  31  marzo  1999  -
    Lamentata mancanza del preventivo assenso del governo - Violazione
    del  principio  di  leale  collaborazione - Lesione della sfera di
    competenza statale in materia di politica estera  con  riferimento
    all'art.  4,  d.P.R.    24  luglio  1977, n. 616 - Omessa espressa
    indicazione  dei  parametri  costituzionali  -  Riferimenti   alle
    sentenze   della  Corte  costituzionale  nn.  179/1987,  472/1992,
    204/1993, 425/1995, 343/1996 e 332/1998.
 (Lettera di intenti 14  maggio  1999,  della  regione  Veneto  e  del
    Ministero   per   il  commercio  internazionale  della  Repebblica
    Argentina).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  Generale dello Stato domiciliataria in Roma,
 via dei Portoghesi n. 12;
   Contro la regione Veneto, in persona del  presidente  della  giunta
 regionale  pro-tempore,  nel  conflitto di attribuzioni riguardo alla
 "lettera di intenti" costituente accordo  stipulato  fra  la  regione
 Veneto   ed  il  Ministero  per  il  commercio  internazionale  della
 Repubblica Argentina (e pervenuta al Dipartimento affari regionali in
 data 14 maggio 1999) in mancanza del preventivo assenso del Governo e
 comunque in violazione della competenza dello  Stato  in  materia  di
 politica  estera,  con  riferimento  all'art.  4 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616.
   La lettera di intenti in epigrafe, sottoscritta senza il preventivo
 assenso del Governo, ha  per  oggetto    "il  comune  intendimento  a
 ulteriormente  sviluppare e rinsaldare i legami storico, culturali ed
 economici esistenti tra la Repubblica italiana ed in  particolare  la
 regione del Veneto e la "Repubblica Argentina".
   Come  mezzo al fine, le parti contraenti hanno quindi convenuto "di
 promuovere, nell'osservanza  dei  rispettivi  ordinamenti  giuridici,
 l'adozione dei provvedimenti necessari a sviluppare la collaborazione
 istituzionale,  economica  e culturale tra la regione del Veneto e la
 Repubblica Argentina favorendo attivita' di interscambio nei  settori
 culturale, economico e sociale, quali:
     l'apertura  di  una  "Casa del Veneto" nella Repubblica Argentina
 per  offrire  servizi  di  assistenza,  informazione   e   promozione
 economica  alle imprese venete interessate ad avviare e/o consolidare
 rapporti di  cooperazione;
     l'interesse al progetto di cooperazione economica  internazionale
 "Mercosur-Unione  Europea.  Programma di cooperazione per lo sviluppo
 dei distretti industriali" finalizzato alla  crescita  dei  distretti
 industriali  del  Mercosur giovandosi del know-how dell'imprenditoria
 veneta, simbolo del sistema di sviluppo del Nord-Est italiano;
     lo sviluppo di rapporti di cooperazione finalizzati ad illustrare
 ed   implementare   le   reciproche  opportunita'  commerciali  e  di
 investimento offerte dalla regione  del  Veneto  e  dalla  Repubblica
 Argentina  alle  piccole  e  medie  imprese, nonche' l'attivazione di
 corsi formativi destinati  a  sviluppare  la  professionalita'  degli
 imprenditori  del  settore  socio-sanitario  e  delle piccole e medie
 imprese".
   In tale situazione, a  parte  la  evidente  violazione  procedurale
 sopra enunciata, la lesione delle competenze statali e' configurabile
 sotto diversi aspetti.
   La   preventiva   comunicazione  al  Governo,  da  effettuarsi  con
 tempestivita' e completezza di informazione, delle iniziative che  si
 intendono   intraprendere,   attraverso   l'indicazione   precisa   e
 dettagliata del loro oggetto e dei  documenti  relativi  ad  accordi,
 protocolli, intese o atti similari eventualmente da sottoscrivere, e'
 finalizzata   alla   verifica   della  conformita'  delle  iniziative
 regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non  solo,
 quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilita' delle
 stesse  nell'ambito  della  competenza  regionale,  la cui arbitraria
 dilatazione risulta nella specie evidente.
   Codesta Corte ha precisato in piu' occasioni (sentenze n. 179/1987;
 nn. 472/1992; 204/1993; 425/1995, 343/1996 e 332/1998) che  l'obbligo
 della  preventiva  comunicazione  discende  dal  principio  di  leale
 cooperazione tra Stato e regioni e che sussiste ogni qualvolta queste
 ultime si apprestino ad incontrare organi rappresentativi esteri.
   In realta' la stipulazione del protocollo e' avvenuta fra enti  non
 omologhi,  arrogandosi  la  regione  il ruolo proprio dello Stato nei
 rapporti con l'Argentina.
   Le materie oggetto della lettera di intenti rientrano,  del  resto,
 nella  competenza  statale  piuttosto che in quella regionale, atteso
 che l'accordo mira ad instaurare  tra  regione  Veneto  e  Repubblica
 Argentina  una  vera e propria collaborazione sul piano, tra l'altro,
 "istituzionale ed economico".
                               P. Q. M.
   Chiede di dichiarare lesiva delle attribuzioni statali la  "lettera
 di  intenti"  oggetto  del presente ricorso e che, quindi, non spetta
 alla regione Veneto il potere di stipulare l'atto  in  epigrafe,  con
 conseguente annullamento di tale atto;
   Saranno  depositate copia della delibera del Consiglio dei Ministri
 e della lettera di intenti.
     Roma, addi' 2 luglio 1999.
                    Avvocato dello Stato: Caramazza
 99C0785