N. 418 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1999

                               N. 418
 Ordinanza  emessa  il  18  marzo  1999 dal tribunale dei minorenni di
 Palermo nel procedimento penale a carico di M.S.
 Processo  penale   -   Procedimento   a   carico   di   minorenni   -
 Inapplicabilita'   dell'istituto   dell'applicazione  della  pena  su
 richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia maggiorenne  al
 momento  della  richiesta  di  applicazione  della  pena  e non possa
 beneficiare degli istituti tipici del processo minorile -  Disparita'
 di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 8-9-1999 )
                      IL TRIBUNALE DEI MINORENNI
   Con  decreto  del 6 giugno 1996 il giudice dell'udienza preliminare
 presso questo tribunale, in accoglimento della richiesta del pubblico
 ministero, dispose procedersi a giudizio nei confronti di M.  S.  per
 il  reato di tentato furto aggravato, commesso a Palermo il 21 maggio
 1994.
   All'udienza del  1  ottobre  1998,  prima  della  dichiarazione  di
 apertura del dibattimento, l'imputato ha chiesto di essere ammesso ai
 benefici  previsti dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura
 penale e il suo difensore  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  25  d.P.R.  n.  448/88  nella parte in cui
 esclude che l'imputato possa accedere ai detti benefici.
   Il pubblico ministero ha aderito all'eccezione.
   Tanto premesso, osserva il collegio che gia' con sentenza n. 135/95
 la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  25  d.P.R. n. 448/88 - nella
 parte in cui dispone che non si applichino le previsioni di cui  agli
 artt. 444/448 c.p.p. - in relazione all'art. 3 della Costituzione, in
 particolare:
     a) escludendo che la norma sia irragionevole con riferimento alla
 possibilita'    di   ricorso   al   rito   abbreviato,   riconosciuta
 dall'ordinamento  anche  dinanzi  al  tribunale  per   i   Minorenni,
 rilevando la radicale diversita' dei due tipi di procedimento;
     b) negando che vi sia disparita' di trattamento verso maggiorenni
 coimputati    dello    stesso   reato,   poiche'   l'esclusione   del
 patteggiamento nel processo minorile trova  comunque  giustificazione
 per  il  fatto  che  sono  previste  altre  misure  tipiche (perdono,
 sospensione del processo per messa alla prova, sentenza di non  luogo
 a   procedere  per  irrilevanza  del  fatto,  piu'  ampio  ambito  di
 applicazione delle sanzioni  sostitutive),  con  la  conseguenza  che
 l'ammissione   al   patteggiamento   potrebbe   portare  a  risultati
 incoerenti rispetto all'esigenza primaria del recupero del minore.
   Nel  caso  di  specie  la  questione  pone  tuttavia  le   seguenti
 specificita':
     l'imputato  ha  raggiunto  la  maggiore  eta', essendo nato il 17
 febbraio 1978 e avendo avanzato istanza di ammissione ai benefici  di
 cui  agli  artt.  444  e  seguenti  del  codice  di  procedura penale
 all'udienza del 1 ottobre 1998;
     dall'esame degli atti risulta che l'imputato non puo' beneficiare
 degli istituti tipici del processo minorile, in  quanto  non  ricorre
 alcun  elemento  che  renda  opportuno sospendere il procedimento per
 metterlo  alla  prova  e  puo'  escludersi  sia  una   pronunzia   di
 irrilevanza  del  fatto  che  di applicazione del perdono giudiziale,
 tenuto conto  dei  numerosi  procedimenti  penali  pendenti  e  della
 sentenza,  gia'  passata  in  giudicato,  con cui l'imputato e' stato
 condannato a una pena di tre anni di reclusione  e  L.  1.000.000  di
 multa.   Il   piu'   ampio  ambito  di  applicazione  delle  sanzioni
 sostitutive e' poi irrilevante, potendo esse stesse essere oggetto di
 patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
   Ricorrendo tali presupposti -  a  fronte  del  diverso  trattamento
 riservato  per  analogo  fatto  a un maggiorenne - la preclusione del
 ricorso al patteggiamento (che consentirebbe all'imputato  di  uscire
 piu' rapidamente dal circuito penale, ottenere la diminuzione di pena
 per il rito ed eventualmente la successiva estinzione del reato
  ex art. 445, comma 2, c.p.p.) non pare giustificata:
     ne'  dalle argomentazioni delle relazioni al progetto preliminare
 e al testo definitivo del  codice,  che  fanno  leva  sulla  mancanza
 nell'imputato  minorenne  di  "una  capacita'  di  valutazione  e  di
 decisione che richiedono piena maturita' e consapevolezza di scelta",
 posto che allo stesso imputato l'ordinamento riconosce  ormai,  quale
 maggiorenne,  la  capacita' di compiere analoga scelta in relazione a
 fatti commessi dopo il compimento del diciottesimo anno d'eta';
     ne' dall'esistenza di altre misure tipiche del processo minorile,
 alle quali l'imputato non puo' in concreto accedere.
   La  questione  di   legittimita'   costituzionale,   ricorrendo   i
 presupposti   indicati,  non  puo'  quindi  ritenersi  manifestamente
 infondata  e  poiche'   in   considerazione   dell'istanza   avanzata
 direttamente  dell'imputato  il  giudizio  nei confronti di M. S. non
 puo' essere definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  di  tale
 questione,  va  sospeso  il  relativo  procedimento, con trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per la decisione.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  23,
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  - in relazione all'art. 3
 della Costituzione -  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  25  d.P.R.  n. 448/1988 nella parte in cui dispone che nel
 procedimento davanti al tribunale per i minorenni non  si  applichino
 le  previsioni  di cui agli artt. 444/448 c.p.p. allorche' l'imputato
 abbia raggiunto la maggiore  eta'  e,  sulla  base  degli  atti,  non
 sussistono  i presupposti per sospendere il procedimento per la messa
 alla prova ex art.  28,  d.P.R.  n.  448/1988,  ne'  per  pronunziare
 sentenza  di  non  luogo  a  procedere per irrilevanza del fatto o di
 applicazione del perdono giudiziale;
   Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Palermo, addi' 18 marzo 1999
 Il presidente: La Barbera
 99C0809