N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 1999

                               N. 420
 Ordinanza emessa il 26 maggio 1999  dal  pretore  di  Vibo  Valentia,
 sezione  distaccata  di  Tropea  nel  procedimento penale a carico di
 Vecchio Giovanni
 Processo penale - Dibattimento -  Incompatibilita'  del  giudice  che
 abbia,  in  precedenza,  in  funzione  di  g.i.p.,  emesso decreto di
 citazione a giudizio a  seguito  di  opposizione  a  decreto  penale,
 pronunciato da giudice, persona fisica diversa - Mancata previsione -
 Violazione  dei  principi di imparzialita' e indipendenza dell'organo
 giudicante.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.36 del 8-9-1999 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti e sentite le parti;
                             O s s e r v a
   Giovanni Vecchio e' tratto a giudizio a seguito di  opposizione  ad
 un  decreto  penale  emesso  nei suoi confronti dal g.i.p., presso la
 pretura di Vibo Valentia in data 21 gennaio 1997.
   A seguito di quella opposizione, infatti, in data  17  marzo  1997,
 questo  giudice,  che  allora  svolgeva  funzioni di g.i.p. ha emesso
 decreto di citazione a giudizio.
   Va sottolineato che, pero', il decreto penale e'  stato  emesso  da
 altro  magistrato dell'Ufficio, che ha preceduto questo giudice nella
 trattazione del procedimento.
   In altri termini, il giudice del dibattimento, pur non  coincidendo
 con  quello  che  ha  emesso  decreto penale di condanna, e' tuttavia
 quello che ha emesso decreto di citazione a giudizio a seguito  della
 opposizione a quel decreto penale.
   L'ipotesi  si  presenta singolare rispetto a quelle contemplate dal
 comma 2 dell'art. 34 c.p.p. in quanto il giudice del dibattimento non
 e' lo stesso che ha emesso il decreto penale (in qualita' di g.i.p.),
 essendosi limitato a provvedere in ordine alla citazione  a  giudizio
 conseguente  alla opposizione; ma non e' neanche quello che ha emesso
 il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, in quanto,  pur
 essendo  vero  che in entrambi i casi quel giudice (del dibattimento)
 ha in  precedenza  emesso  un  decreto  di  citazione  nei  confronti
 dell'imputato,  e'  altresi'  vero  che  nella  ipotesi espressamente
 prevista dall'art. 34, comma 2,  quel  decreto  di  citazione  e'  un
 provvedimento  che conclude l'udienza preliminare, dove si e' formata
 la decisione in ordine alla  fondatezza  dell'accusa,  mentre  quello
 emesso  nel  caso presente, da un lato, non e' l'esito di una udienza
 che ha ad oggetto la  valutazione  dell'accusa,  dall'altro,  non  e'
 emesso  dal  giudice che, attraverso la decisione di emettere decreto
 penale, una valutazione della accusa ha comunque compiuto.
   ll caso, quindi, in  cui  il  giudice  del  dibattimento  abbia  in
 precedenza  emesso  decreto  di  citazione  a  giudizio, a seguito di
 opposizione  a  decreto  penale,   emesso   quest'ultimo   da   altro
 magistrato, non pare essere contemplato dall'art. 34 c.p.p.
   E   nonostante   cio'   sembra   che   esso  sia  tale  da  imporre
 l'incompatibilita' di giudizio. E' vero infatti che, a seguito  della
 opposizione  a  decreto  penale,  il rinvio a giudizio e' un atto che
 puo' sembrare obbligato, e cio'  renderebbe  infondata  l'idea  della
 incompatibilita',  in  quanto  si  potrebbe  dire  che il giudice del
 dibattimento non ha avuto modo di conoscere della  imputazione  nella
 precedente  fase del procedimento:  egli ha solamente firmato un atto
 dovuto, senza necessita' di giudicare sulla fondatezza della  accusa,
 e  quindi  senza  compromettere  l'indipendenza  del  giudizio  della
 successiva fase dibattimentale.
   Cio' e' vero, ma e' anche vero che il fatto che sia stata  proposta
 una  opposizione  a decreto penale non implica l'automatica emissione
 del decreto di citazione a giudizio, in quanto il  g.i.p.  ha  sempre
 l'obbligo  di  valutare se esistano cause di proscioglimento ai sensi
 dell'art. 129 c.p.p. (Cass. 10 giugno 1992, n. 979;  Cass.  10  marzo
 1992, n. 444).
   E  dunque,  se quel giudice ha emesso il decreto di citazione, vuoI
 dire che ha ritenuto insussistenti quelle cause  di  proscioglimento,
 compiendo  cosi'  una valutazione sul merito della accusa che codesta
 Corte ritiene essere un elemento di pregiudizio per l'indipendenza  e
 l'imparzialita'  della  decisione  (v. Corte cost. 24 aprile 1996, n.
 131).
   L'omessa previsione  della  incompatibilita'  del  giudice  per  le
 indagini  preliminari  che,  pur  non avendo emesso decreto penale di
 condanna, ha tuttavia emesso il decreto di citazione conseguente alla
 opposizione,  sembra  dunque  violare  gli  artt.  3   e   24   della
 Costituzione,  che  garantiscono  l'imparzialita' ed indipendenza del
 giudice.
   Il procedimento va dunque sospeso e gli atti trasmessi  alla  Corte
 costituzionale.
   La  questione e' altresi' rilevante, essendo pregiudiziale rispetto
 alla decisione della causa.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge n. 1 del 1948 e 23 della legge n.  87
 del 1953;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante  ai fini del
 giudizio la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34
 c.p.p.,  nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt.
 3 e 24 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso ed ordina la  immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone   che   copia   della  presente  ordinanza,  a  cura  della
 Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri
 e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.
     Tropea, addi' 26 maggio 1999.  Il pretore: Cricenti
 99C0811