N. 426 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1999

                               N. 426
 Ordinanza  emessa  il 5 maggio 1999 dal magistrato di sorveglianza di
 Agrigento sul reclamo proposto da Farruggia Antonio
 Ordinamento penitenziario - Detenuto lavoratore - Diritto alle  ferie
 e  alla  relativa  indennita'  sostitutiva  -  Mancata  previsione  -
 Contrasto con il diritto alle ferie annuali retribuite - Lesione  del
 principio della finalita' rieducativa della pena.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 20, sedicesimo comma).
 (Cost., artt. 27 e 36).
(GU n.36 del 8-9-1999 )
                     IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
   Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 5 maggio 1999;
                             O s s e r v a
   Con  atto  del  15  febbraio  1999, Farruggra Antonio, nato a Porto
 Empedocle il 25 ottobre 1961, detenuto nella  Casa  circondariale  di
 Agrigento,  proponeva reclamo ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera
 a), legge n. 354/1975, denunciando l'omesso integrale pagamento degli
 assegni  familiari,  della  tredicesima   e   della   quattordicesima
 mensilita', nonche' il mancato godimento delle ferie e della relativa
 indennita'  sostitutiva,  derivanti  dallo svolgimento dell'attivita'
 lavorativa   di   addetto   alle   pulizie   esercitata   all'interno
 dell'Istituto  carcerario,  con  interruzioni,  dal  settemre 1994 ad
 oggi.
   Emesso decreto di citazione a giudizio ai  sensi  dell'art.  677  e
 segg. c.p.p., ritualmente notificato, ed esteso il giudizio nel corso
 dell'udienza   del   24   marzo  1999  alla  verifica  dell'effettiva
 corresponsione anche  delle  maggiorazione  per  il  lavoro  festivo,
 straordinario  e  dell'indennita' di malattia, questo magistrato dava
 incarico  all'ispettore  del  lavoro  di  Agrigento   di   verificare
 l'effettiva  lesione  dei  diritti  retributivi  ed  assistenali  dal
 detenuto reclamante.
   L'ispettoe  del del lavoro, con informative del 20 marzo 1999 e del
 3 maggio 1999 rispondeva alle richieste inviategli, evidenziando, tra
 l'altro, il mancato riconoscimento, nella legge penitenziaria  e,  in
 particolar  modo  nell'art.  20,  legge n. 354/1975, del diritto alle
 ferie, oppure alla relativa indennita'  sostitutiva,  in  favore  del
 detenuto-lavoratore.   All'udienza   del  5  magggio  1999  le  parti
 concludevano e questo magistrato riservava la decisione.
   La questione di legittimita' costituzionale. Tra le  varie  domande
 formulate  dal  reclamante, e' opportuno, preliminarmente, soffermare
 l'attenzione su quella con la quale viene invocato il  riconoscimento
 del  diritto alle ferie da parte del detenuto-lavoratore, vale a dire
 quel  detenuto  chiamato  a   svolgere,   all'interno   dellIstituto,
 attivita'      lavorativa     "trattamentale"     alle     dipendenze
 dell'Amministrazione penitenziaria in escuzione  di  quanto  previsto
 dall'art.  15,  legge  n.  354/1975.    L'art. 20, comma 16, legge n.
 354/1975, prevede che "la durata  delle  prestazioni  lavorative  non
 puo'  superare  i  limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di
 lavoro e, alla stregua  di  tali  leggi,  sono  garantiti  il  riposo
 festivo e la tutela assicurativa e previdenziale".
   La  norma  pare doversi leggere nel senso che esclua per i detenuti
 che   svolgano   attivita'   lavorativa   all'interno   dell'Istituto
 carcerario  la  possibilita'  di  fruire  delle  ferie,  con le ovvie
 limitazioni  derivanti  dallo  status   detentionis,   oppure   della
 corrispondente indennita'-sostituiva.
   Ne'  vi puo' essere spazio per un'interpretazione estensiva sia del
 comma in considerazione sia di altre disizioni dell'art. 20, al  fine
 di  recuperare il diritto del detenuto-lavoratore; infatti, quando il
 comma 16 dell'art.  20  parla  della  durata  della  prestazione,  fa
 esclusivo  riferimento  all'orario  di lavoro e non a quegli istituti
 che  permettono  al  detenuto  di  reintegrare  le  proprie   energie
 psico-fisiche,   considerate   e   tutelate  soltanto  attraverso  il
 riconoscimento del riposo festivo; inoltre, quando il legislatore  fa
 riferimento, nel comma 5 del medesimo articolo, all'organizzazione ed
 ai  metodi  del  lavoro  penitenziario,  fa esclusivo riferimento a i
 sistemi di gestione, alle tecniche ed  ai  metodi  di  produzione  da
 utilizzarsi,  come  si  evince  dalla lettura dell'art. 45, d.P.R. n.
 431/1976. Pertanto, l'art. 20, comma 16,  legge  n.  354/1975,  nella
 parte  in  cui non prevede, accanto al riposo festivo, il diritto del
 lavoratore-detenuto a  fruire  delle  ferie,  oppure  dell'indennita'
 sostitutiva  delle  stesse, induce questo magistrato a dubitare della
 costituzionalita' della norma in questione ed a  sollevare  d'ufficio
 la  relativa  questione  di  legittita' in rimento agli artt. 36 e 27
 della Costituzione.
   La rilevanza. La risoluzione della quaestio legitimitatis    appena
 prospettata  si  presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla
 decisione sull'istanza relativa al riconoscimento  del  diritto  alle
 ferie  e  del conseguenziale pagamento, da parte dell'Amministrazione
 penitenziaria, dell'indennita' sostitutiva dette  ferie  non  godute,
 nel  senso che ad essa e' collegata la sussistenza o meno del diritto
 invocato dal reclamante.
   La non manifesta infondatezza. L'illegittimita' dell'art. 20, comma
 16, legge n. 354/1975, nella parte in cui non prevede, come detto, il
 diritto del detenuto-lavoratore a fluire  delle  ferie,  si  pone  in
 evidente contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
   Tale  ultimo  articolo,  infatti, riconosce a tutti i lavoratori il
 diritto irrinunciabile ad usufruire di un periodo di riposo,  diverso
 rispetto  a  quello riconosciuto con il riposo settimanale o festivo,
 al fine di ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro  ed
 a soddisfare le loro legittime esigenze personali.
   Tale  diritto  non puo' non essere riconosciuto anche al lavoratore
 che  svolga  la  propria  attivita'  all'interno   di   un   Istituto
 penitenziario,   poiche'   anch'egli  ha  irrinunciabile  diritto  al
 recupero delle energie consumate durante lo svolgimento di  attivita'
 lavorativa  ed  al  soddisfacimento delle proprie esigenze personali;
 ne' tale diritto  puo'  ritenersi  inconciliabile  con  lo  stato  di
 restriuzione.  Infatti anche il detenuto-lavoratore puo', pur con gli
 inevitabili limiti derivanti dalla restrizione carceraria, utilizzare
 il periodo feriale per ritemprare  le  proprie  energie  usurate  dal
 lavoro,  ad  esempio  utilizzando  le  ore nelle quali avrebbe dovuto
 lavorare per recarsi, in biblioteca, per svolgere attivita'  sportiva
 in palestra oppure semplicemente per rimanere nella cella. In un tale
 contesto,    quindi,   e'   del   tutto   illogico   riconoscere   al
 detenuto-lavoratore il diritto  al  riposo  settimanale  e  negargli,
 nello  stesso tempo, il diritto alle fene, nostante che tali istituti
 siano diretti, in sostanza, alle stesse finalita'.
   Inoltre, l'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, nella parte in cui
 non prevede il diritto del detenuto-lavoratore alle ferie, si pone in
 contrasto con l'art. 27, comma 2, della Costituzione. Infatti, negare
 al detenuto che svolga attivita' lavorativa all'interno dell'Istituto
 penitenziario il diritto ad usufruire di un perioao  continuativo  di
 riposo,  rende il lavoro penitenziario sicuramente piu' afflittivo e,
 quindi, impedisce allo stesso di svolgere  appieno  la  sua  funzione
 rieducativa:  il  lavoro  penitenziario  intervallato  da  periodi di
 riposo, viene reso indubbiamente piu'  efficace  a  fini  rieducativi
 proprio  per  la  funzione fondamentale delle ferie, che e' quella di
 permettere al lavoratore di ricaricarsi e di riprendere con  maggiore
 volonta'  e maggiore impegno la propria attivita' lavorativa, a tutto
 vantaggio del trattamente della risocializzazione.
   Quindi, contrasta evidentemente con il principio rieducativo  della
 pena,  da  attuarsi anche attraverso il lavoro, negare al detenuto la
 possibilita' di svolgere con maggiore profitto  una  delle  attivita'
 trattamentali riconosciute dall'art. 15, legge n. 354/1975.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n.
 87;
   Dichiara  rilevante e non maniferstamente infondata la questione di
 legttimita' costituzionale dell'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975,
 in riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione, nella parte  in
 cui  non  riconosce  il  diritto alle ferie ed alla relati indennita'
 sostitutiva nei cofronti del detenuto-lavoratore;
   Sospende il procedimento in corso;
   Dispone  la  trasmissione   immediata   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  il presente provvedimento sia notificato al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, al Procuratore  della  Repubblica  presso
 tribunale  di Agrigento, alla parte reclamante ed al suo difensore di
 fiducia, alla ezione della Casa circondariale di  Agrigento,  nonche'
 comunicato  ai  Presidenti  delle  due  Camere del Parlamento, a cura
 della cancelleria.
     Agrigento,  addi'  5 maggio 1999.   Il magistratodi sorveglianza:
 Bassi
 99C0817