N. 442 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1999

                               N. 442
  Ordinanza emessa il 5  maggio  1999  dal  pretore  di  Macerata  nel
 procedimento civile vertente tra De Luca Pierino ed altra e l'INPS
 Previdenza   e   assistenza   sociale  -  Pensioni  INPS  -  Rimborsi
    conseguenti  alle  sentenze  della  Corte  costituzionale   numeri
    495/1993  e  240/1994  -  Modalita'  di pagamento - Estinzione dei
    giudizi pendenti alla data di entrata in  vigore  della  normativa
    impugnata  -  Imposizione  agli  eredi,  non  aventi  titolo  alla
    pensione ai superstiti, dei pensionati deceduti  anteriormente  al
    30  marzo  1996  dell'onere  di  presentazione  di  domanda in via
    amministrativa entro un anno dall'entrata in  vigore  della  legge
    impugnata  -  Incidenza  sul  diritto  di  difesa, sui principi di
    eguaglianza,  del  giudice  naturale,  della  retribuzine   (anche
    differita)    proporzionata   ed   adeguata   e   della   garanzia
    previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato  dalla
    legge  23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1, 3 e 5; legge 28
    maggio 1997, n. 140, art. 3-bis)).
 (Cost., artt. 3, 23, 24, 36 e 38).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta a verbale di udienza
 28 aprile 1999;
                             O s s e r v a
   I  ricorrenti  Pierino De Luca e Pierina De Luca, eredi della madre
 Assunta Ciammella gia'  titolare  della  pensione  di  reversibilita'
 quale  coniuge  superstite del defunto marito Agostino De Luca, e che
 aveva gia' adito la sede amministrativa  affinche',  in  applicazione
 della  sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale detta pensione
 le fosse ricostituita tenendo conto dell'integrazione al  trattamento
 minimo   della  pensione  diretta  -  hanno  agito  in  giudizio  per
 conseguire la riliquidazione della detta pensione  e  gli  arretrati.
 L'Inps  ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con
 compensazione delle spese, in applicazione della legge  n.  448/1998,
 in  parte  modificativa  dei  commi  181,  182  e  183 della legge n.
 662/1996, alla luce della quale la  Corte  costituzionale,  investita
 della questione di costituzionalita' dell'art. 1 commi 181, 182 e 183
 legge  n.  662/1996,  ha  invitato  i  giudici a quo a riesaminare la
 rilevanza  e  fondatezza   della   questione   di   costituzionalita'
 sollevata.
   I ricorrenti dubitano della legittimita' costituzionale anche della
 normativa  modificata  con  la  legge    n. 448/1998 e della legge n.
 140/1997.
   Ritiene  questo  giudice  che  nonostante  le  modifiche  apportate
 all'art.1,   legge   n.   662/1996   sussistano   alcuni  profili  di
 incostituzionalita' nella legge n.  448/1998,  ove  ha  modificato  i
 commi 181, 182 e 183, legge n. 662/1996 e in quella n. 140/1997, art.
 3-bis,  che  appaiono  rilevanti e non manifestamente infondati per i
 motivi seguenti.
   Per quanto concerne specificamente la  posizione  degli  eredi  dei
 pensionati,  che a norma del comma 2, dell'art. 36, legge n. 448/1998
 sono comunque ricompresi nell'espressione "aventi diritto" di cui  al
 comma  1  dell'art. 181, legge n. 662/1996, anche nei casi di decesso
 dell'avente diritto avvenuto  anteriormente  al  30  marzo  1996,  si
 profila  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 36 comma 3, legge
 n. 448/1998, per contrasto con l'art. 24  della  costituzione,  nella
 parte  in  cui  impone agli eredi, non aventi titolo alla pensione ai
 superstiti, dei pensionati deceduti anteriormente al  30  marzo  1996
 (quindi  anche  agli eredi di titolari di pensione di reversibilita',
 come i ricorrenti De Luca), l'onere di presentare una domanda in  via
 amministrativa  entro  un  anno dall'entrata in vigore della legge n.
 448/1998, imponendo cosi' anche agli eredi, che avevano gia' proposto
 una domanda in sede giudiziaria la presentazione di una domanda  gia'
 nota  all'ente, a pena di decadenza, in modo da creare un ostacolo al
 diritto di azione.
   Nella parte in cui la  normativa  in  esame  prevede  il  pagamento
 esclusivamente  di  una  somma pari al 5% sugli arretrati di pensione
 maturati al 31 dicembre 1995, si profila il contrasto  con  l'art.  3
 della  costituzione,  in  considerazione  del  fatto  che  i  crediti
 previdenziali e assistenziali producono, sino all'entrata  in  vigore
 della  legge  n.  412/1991, il cumulo di interessi e rivalutazione e,
 dopo l'entrata in vigore di  quest'ultima  legge,  e'  sempre  dovuto
 l'eventuale  maggior  danno  da svalutazione rispetto al tasso legale
 degli  interessi,  sicche',  nel  caso  in  esame,  si  creerebbe una
 disparita' di trattamento  pur  in  presenza  di  crediti  di  uguale
 natura.  La  mancata previsione del pagamento degli interessi e della
 rivalutazione dei crediti maturati a tutto dicembre 1995 a titolo  di
 integrazione  al  minimo  comporta  violazione poi dell'art. 38 della
 costituzione, laddove tale integrazione  costituisce  una  componente
 non ancora liquidata della pensione.
   Si  profila  altresi'  contrasto  con l'art. 24 della costituzione,
 nella misura in cui la normativa in oggetto, volta a  depauperare  il
 patrimonio degli interessati negando loro gli accessori del credito e
 l'attribuzione  di una percentuale neppure corrispondente al tasso di
 interesse vigente al 31 dicembre 1995, ne' ad una  misura  equitativa
 di  rivalutazione,  prevedendo  l'estinzione  ope  legis  dei giudizi
 pendenti, lede il diritto di azione costituzionalmente  garantito,  e
 supera i limiti di costituzionalita' posti dalla giurisprudenza della
 Corte  costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 103/1995), che ha
 riconosciuto    legittima    costituzionalmente     la     previsione
 dell'estinzione    ope    legis   del   processo   in   presenza   di
 un'arricchimento del patrimonio degli interessati, arricchimento  che
 qui non si rileva.
   Appare  altresi' costituzionalmente illegittimo l'art. 36, legge n.
 448/1998 nella parte in cui  prevede  l'estinzione  dei  giudizi  con
 compensazione  delle  spese  tra le parti, ponendosi in contrasto con
 gli artt. 23  e  24  della  costituzione,  per  la  previsione  della
 compensazione  delle  spese  della lite, venendo sottratta al giudice
 naturale  la  decisione   di   tale   componente   accessoria   della
 controversia.
   Profili  di  incostituzionalita'  presenta anche l'art. 3-bis della
 legge n. 140/1997, nella parte in cui prevede l'erogazione in  denaro
 contante   (anziche'  in  titoli  di  stato,  come  nella  previgente
 normativa) in pagamento degli arretrati, in sei annualita'.
   La  disposizione  appare  in   contrasto   con   l'art.   3   della
 costituzione,  per la disparita' che si viene a creare, rispetto alla
 generalita' dei creditori, in danno dei destinatari del rimborso, che
 in deroga al diritto comune delle obbligazioni  non  possono  esigere
 tempestivamente  l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza,
 oltre    all'aleatorieta'  nella  determinazione  dell'importo  delle
 singole rate, e prescindendosi del tutto dal consenso del  creditore.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 1, legge n.  448/1998
 nella  parte  in  cui  ha  modificato  il comma 182, art. 1, legge n.
 662/1996, del comma 3 e del comma 5 del citato art.  36  e  dell'art.
 3-bis, legge n. 140/1997, per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 36 e
 38 della costituzione, nei termini prospettati in parte motiva;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai presidenti delle due Camere
 del Parlamento, manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
   Si comunichi.
     Macerata, addi' 5 maggio 1999.
                         Il pretore: De Tommaso
 99C0871