N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1998
N. 455 Ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Ferrari Secondo ed altri e il comune di Roma Contenzioso tributario - Controversie in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Proponibilita' dell'azione giudiziaria - Subordinazione al previo esperimento dei ricorsi amministrativi - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20). (Cost., artt. 24 e 113).(GU n.38 del 22-9-1999 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 57257 r.g.a.c. dell'anno 1995 vertente tra Ferrari Secondo, Ferrari Daniela, Ferrari Augusto, quali eredi di Ferrari Gualtiero, Ortofrutticola Di Lanno S.r.l., in persona del legale rappresentante, Prevenzano di Prevenzano Bruna C. S.n.c., in persona del legale rappresentante F.lli Nicolai di Nicolai Renato S.a.s. in persona del legale rappresentante La Mercante S.r.l. in persona del legale rappresentante Frutta Bella S.r.l., in persona del legale rappresentante Diba Distribuzione Ingrosso Banane S.r.l., in persona del legale rappresentante Societa' Commercio Ortofrutticolo Europeo, in persona del legale rappresentante A.CO.R. Azienda Commerciale Romana, in persona del legale rappresentante Zambrini S.r.l., in persona del legale rappresentante, D'Acunto Frutta S.r.l. in persona dei legali rappresentanti, Donati Luigi S.n.c., in persona del legale rappresentante, La Fiorente S.r.l., in persona del legale rappresentante, Gregori e Marri S.n.c., in persona del legale rappresentante, tutti elettivamente domiciliati in Roma, v. Marco Polo n. 43, presso l'avv. S. Serra, che li rappresenta e difende per delega in atti; attori, comune di Roma, in persona del sindaco, convenuto; In fatto Con citazione notificata in data 2 ottobre 1995, i prevenuti suindicati, premesso di essere tutti concessionari nel mercato ortofrutticolo di Roma, sito in v. Ostiense, dell'uso di porzioni di fabbricato denominati posteggi formati da magazzino per il deposito e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli per l'istallazione delle celle frigorifere e da uno spiazzo antistante sotto tettoia, la cui ampiezza media era di 55 mq. circa, che il mercato ortofrutticolo di proprieta' del comune di Roma risultava formato da un complesso immobiliare articolato in diversi edifici, corpi di fabbricato tettoie, aree pertinenziali etc. all'interno di un perimetro chiuso, che all'interno di ciascuna costruzione erano stati realizzati dei posteggi per la vendita dei prodotti ortofrutticoli dotati di locale di deposito di cella frigorifera per la conservazione dei prodotti, che il comune concedeva l'uso particolare di detti posteggi secondo i criteri indicati nella legge 27 luglio 1967, n. 622, contro il versamento di un canone, che il comune medesimo aveva ritenuto applicabile oltre al pagamento del canone anche la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, che avverso gli atti di accertamento i ricorrenti avevano proposto ricorso all'Intendenza di finanza di Roma ed a seguito della definitivita' dell'atto avevano adito il giudice ordinario, che l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche era atto illegittimo pr mancanza dei presupposti impositivi, in base agli artt. 192 e segg. r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, hanno chiesto dichiararsi illegittimi gli atti impositivi e non dovuta la tassa in questione. Il comune di Roma costituitosi, ha eccepito la tardivita' ed inammissibilita' della domanda, poiche' l'art. 20 del d.P.R. n. 638/1972 prevedeva prima di adire il giudice ordinario, l'esperimento di ricorsi amministrativi, deducendo che le societa' e ditte ricorrenti non avevano percorso l'intero iter procedurale ivi previsto, omettendo di impugnare dinanzi al Ministero delle finanze il silenzio serbato dall'Intendente di finanza; che inoltre le stesse erano decadute dall'impugnativa, avendo fatto trascorrere i termini massimi ivi previsti per ricorre all'AGO; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea. Nell'indicata fattispecie, ritiene il giudicante, d'ufficio, di dover rimettere all'esame ella Corte costituzionale la valutazione sulla conformita' dell'art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, alle norme degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in materia di controversie sull'accertamento relativo a tributi di enti locali, in quanto esso non consente che si adisca direttamente la sede giurisdizionale, in mancanza ed indipendentemente dall'esperimento del ricorso amministrativo. In diritto In base all'art. 20 del citato d.P.R. n. 638/1972, contro gli atti di accertamento dei comuni relativi a tributi, va proposto ricorso all'Intendente di finanza ed in seconda istanza, al Ministro delle finanze; decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente, senza notifica della sua decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro; l'azione giudiziaria puo' essere proposta entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro, ovvero, in mancanza di essa, dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro. La questione di costituzionalita' dell'art. 20 in esame e' rilevante nel presente giudizio: invero ove la disposizione fosse ritenuta in contrasto con la norma costituzionale, il giudice ordinario potrebbe superare le questioni proposte dal comune, d'inammissibilita' della domanda per mancato percorso dell'intero iter dei ricorsi amministrativi e per mancata impugnazione entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iter; diverrebbe anzi irrilevante la proposizione dei ricorsi amministrativi e la tempestivita' della proposizione, ed il giudice potrebbe passare a decidere il merito della questione ad esso sottoposta. La rilevanza della questione, altresi', attiene al merito della domanda, che appare fondato, avendo la Corte di cassazione recentemente deciso questioni analoghe a quella proposta dagli attori, stabilendo il principio che il godimento di un fabbricato, insistente su area originariamente destinata alla viabilita' pubblica, non e' occupazione tassabile dell'area stessa secondo le disposizioni degli artt. 192 e segg. r.d. n. 1175 del 1931 (sent. nn. 253 e 6666 del 1998). La questione, inoltre, risulta anche non manifestamente infondata: invero, la stessa Corte, in altre decisioni nella specifica materia tributaria (sent. n. 406 del 1993; n. 360 del 1994; n. 56 del 1995), ha affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi, con differimento della proponibilita' dell'azione all'esito degli stessi, ovvero dopo un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o superiori finalita' di giustizia, circostanze che non sembrano sussistenti nel caso in esame.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto non consente che l'azione di contestazione del fondamento di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia proposta direttamente in sede giurisdizionale, indipendentemente dall'esperimento dei ricorsi amministrativi e dei relativi termini; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti dello stesso alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai presidenti delle due camere del Parlamento. Roma, addi' 21 dicembre 1998. Il giudice: Giancola 99C0884