N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1998

                               N. 455
  Ordinanza  emessa  il  21  dicembre  1998  dal tribunale di Roma nel
 procedimento civile vertente tra Ferrari Secondo ed altri e il comune
 di Roma
 Contenzioso  tributario  -  Controversie  in  materia  di  tasse  per
    l'occupazione   di   spazi  ed  aree  pubbliche  -  Proponibilita'
    dell'azione giudiziaria - Subordinazione al previo esperimento dei
    ricorsi  amministrativi  -  Violazione  del  diritto  alla  tutela
    giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20).
 (Cost., artt. 24 e 113).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 57257 r.g.a.c.
 dell'anno 1995 vertente tra Ferrari Secondo, Ferrari Daniela, Ferrari
 Augusto, quali eredi di Ferrari Gualtiero,  Ortofrutticola  Di  Lanno
 S.r.l.,   in   persona   del  legale  rappresentante,  Prevenzano  di
 Prevenzano Bruna   C. S.n.c., in persona  del  legale  rappresentante
 F.lli  Nicolai  di  Nicolai  Renato  S.a.s.  in  persona  del  legale
 rappresentante   La   Mercante   S.r.l.   in   persona   del   legale
 rappresentante   Frutta   Bella   S.r.l.,   in   persona  del  legale
 rappresentante Diba Distribuzione Ingrosso Banane S.r.l., in  persona
 del  legale rappresentante Societa' Commercio Ortofrutticolo Europeo,
 in persona del legale rappresentante  A.CO.R.    Azienda  Commerciale
 Romana,  in  persona  del  legale  rappresentante Zambrini S.r.l., in
 persona del legale rappresentante, D'Acunto Frutta S.r.l. in  persona
 dei legali rappresentanti, Donati Luigi S.n.c., in persona del legale
 rappresentante,   La   Fiorente   S.r.l.,   in   persona  del  legale
 rappresentante,  Gregori  e  Marri  S.n.c.,  in  persona  del  legale
 rappresentante,  tutti  elettivamente  domiciliati in Roma, v.  Marco
 Polo n. 43, presso l'avv. S. Serra, che li rappresenta e difende  per
 delega  in  atti;  attori,  comune  di  Roma, in persona del sindaco,
 convenuto;
                               In fatto
   Con citazione notificata  in  data  2  ottobre  1995,  i  prevenuti
 suindicati,  premesso  di  essere  tutti  concessionari  nel  mercato
 ortofrutticolo di Roma, sito in v. Ostiense, dell'uso di porzioni  di
 fabbricato denominati posteggi formati da magazzino per il deposito e
 la conservazione dei prodotti ortofrutticoli per l'istallazione delle
 celle  frigorifere  e da uno spiazzo antistante sotto tettoia, la cui
 ampiezza media era di 55 mq. circa, che il mercato ortofrutticolo  di
 proprieta'  del  comune  di  Roma  risultava  formato da un complesso
 immobiliare  articolato  in  diversi  edifici,  corpi  di  fabbricato
 tettoie,  aree pertinenziali etc. all'interno di un perimetro chiuso,
 che all'interno di ciascuna costruzione erano  stati  realizzati  dei
 posteggi  per la vendita dei prodotti ortofrutticoli dotati di locale
 di deposito di cella frigorifera per la conservazione  dei  prodotti,
 che il comune concedeva l'uso particolare di detti posteggi secondo i
 criteri  indicati  nella  legge  27  luglio  1967,  n. 622, contro il
 versamento di un  canone,  che  il  comune  medesimo  aveva  ritenuto
 applicabile   oltre  al  pagamento  del  canone  anche  la  tassa  di
 occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche,  che  avverso  gli  atti  di
 accertamento  i ricorrenti avevano proposto ricorso all'Intendenza di
 finanza di Roma ed a seguito della  definitivita'  dell'atto  avevano
 adito  il  giudice  ordinario,  che  l'applicazione  della  tassa  di
 occupazione spazi ed aree pubbliche era atto illegittimo pr  mancanza
 dei  presupposti  impositivi,  in base agli artt. 192 e segg. r.d. 14
 settembre 1931, n. 1175, hanno chiesto  dichiararsi  illegittimi  gli
 atti impositivi e non dovuta la tassa in questione.
   Il  comune  di  Roma  costituitosi,  ha  eccepito  la tardivita' ed
 inammissibilita' della domanda,  poiche'  l'art.  20  del  d.P.R.  n.
 638/1972 prevedeva prima di adire il giudice ordinario, l'esperimento
 di   ricorsi  amministrativi,  deducendo  che  le  societa'  e  ditte
 ricorrenti  non  avevano  percorso  l'intero  iter  procedurale   ivi
 previsto,  omettendo  di impugnare dinanzi al Ministero delle finanze
 il silenzio serbato dall'Intendente di finanza; che inoltre le stesse
 erano decadute dall'impugnativa, avendo fatto trascorrere  i  termini
 massimi  ivi  previsti  per  ricorre  all'AGO;  nel  merito  deduceva
 l'infondatezza della domanda attorea.
   Nell'indicata fattispecie, ritiene  il  giudicante,  d'ufficio,  di
 dover  rimettere  all'esame  ella Corte costituzionale la valutazione
 sulla conformita' dell'art. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638,  alle
 norme  degli  artt.  24  e  113  della  Costituzione,  in  materia di
 controversie sull'accertamento relativo a tributi di enti locali,  in
 quanto   esso  non  consente  che  si  adisca  direttamente  la  sede
 giurisdizionale, in mancanza  ed  indipendentemente  dall'esperimento
 del ricorso amministrativo.
                              In diritto
   In  base all'art. 20 del citato d.P.R. n. 638/1972, contro gli atti
 di accertamento dei comuni relativi a tributi,  va  proposto  ricorso
 all'Intendente  di  finanza  ed in seconda istanza, al Ministro delle
 finanze; decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione
 del ricorso all'Intendente, senza notifica della  sua  decisione,  il
 contribuente  puo'  ricorrere  al Ministro; l'azione giudiziaria puo'
 essere proposta entro 90 giorni dalla notificazione  della  decisione
 del  Ministro,  ovvero,  in  mancanza  di essa, dopo 180 giorni dalla
 presentazione del ricorso al Ministro.
   La  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  20  in  esame   e'
 rilevante  nel  presente  giudizio:  invero ove la disposizione fosse
 ritenuta  in  contrasto  con  la  norma  costituzionale,  il  giudice
 ordinario   potrebbe  superare  le  questioni  proposte  dal  comune,
 d'inammissibilita' della domanda  per  mancato  percorso  dell'intero
 iter  dei  ricorsi amministrativi e per mancata impugnazione entro il
 termine di 90 giorni dalla  conclusione  dell'iter;  diverrebbe  anzi
 irrilevante   la   proposizione   dei  ricorsi  amministrativi  e  la
 tempestivita' della proposizione, ed il giudice  potrebbe  passare  a
 decidere il merito della questione ad esso sottoposta.
   La  rilevanza  della  questione,  altresi', attiene al merito della
 domanda,  che  appare  fondato,  avendo  la   Corte   di   cassazione
 recentemente  deciso  questioni  analoghe  a  quella  proposta  dagli
 attori, stabilendo il principio che il godimento  di  un  fabbricato,
 insistente   su   area   originariamente  destinata  alla  viabilita'
 pubblica, non e' occupazione tassabile dell'area  stessa  secondo  le
 disposizioni degli artt. 192 e segg. r.d. n. 1175 del 1931 (sent. nn.
 253 e 6666 del 1998).
   La  questione, inoltre, risulta anche non manifestamente infondata:
 invero, la stessa Corte, in altre decisioni nella  specifica  materia
 tributaria  (sent. n. 406 del 1993; n. 360 del 1994; n. 56 del 1995),
 ha affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al  previo
 esperimento   di   rimedi   amministrativi,  con  differimento  della
 proponibilita' dell'azione all'esito degli  stessi,  ovvero  dopo  un
 certo  termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e'
 legittimo solo se giustificato  da  esigenze  di  ordine  generale  o
 superiori  finalita'  di  giustizia,  circostanze  che  non  sembrano
 sussistenti nel caso in esame.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9  febbraio  1948,  n.
 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva  eccezione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 20,
 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, in relazione  agli  artt.  24  e  113
 della   Costituzione,   in   quanto  non  consente  che  l'azione  di
 contestazione del fondamento di tasse per l'occupazione di  spazi  ed
 aree  pubbliche  sia  proposta  direttamente in sede giurisdizionale,
 indipendentemente dall'esperimento dei ricorsi amministrativi  e  dei
 relativi termini;
   Sospende  il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
 dello stesso alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in
 causa,   al   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  ai
 presidenti delle due camere del Parlamento.
     Roma, addi' 21 dicembre 1998.
                          Il giudice: Giancola
 99C0884