N. 22 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 luglio 1999

                               N. 22
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in  cancelleria  il
 27 luglio 1999 (della provincia autonoma di Bolzano)
 ANAS - Beni gia' di proprieta' dello Stato e dell'ANAS sul territorio
    della  provincia  di  Bolzano e trasferiti per legge alla stessa -
    Esecuzione unilaterale, da parte di detto ente,  senza  la  previa
    intesa,  delle  norme  di  attuazione dello statuto concernenti la
    delega alla provincia di competenze in materia di strade statali -
    Mancata redazione di un eventuale elenco integrativo dei  beni  da
    trasferire  alla  provincia  e  conseguente mancata consegna degli
    stessi    -    Mantenimento   nel   territorio   provinciale   del
    "Compartimento ANAS di Trento con sede a  Bolzano"  con  la  nuova
    denominazione  di  "Ente  nazionale  per  le  strade  - Ufficio di
    Bolzano"  -  Prosecuzione  della  riscossione   dei   canoni   per
    concessioni  ed  autorizzazioni  su  strade statali attualmente di
    competenza provinciale -  Mancata  consegna  della  documentazione
    relativa  alle  occupazioni  di terreni non ancora espropriati, ai
    procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti  e  agli
    appalti   di  lavori  pubblici  aggiudicati  o  affidati  all'ANAS
    precedentemente alla data del  1  luglio  1998  -  Mancata  previa
    intesa  con la provincia per la quantificazione del rimborso delle
    somme ad essa spettanti per i  lavori  relativi  agli  appalti  da
    eseguirsi  a  decorrere dal 1 luglio 1998 - Violazione della sfera
    di competenza provinciale e del principio di leale collaborazione.
 (Nota 20 maggio 1999, n.  2169,  Ente  nazionale  strade  -  ANAS  di
    Bolzano e n. 1117 Dir. Gen. di Roma).
 (Legge  regione  Trentino-Alto  Adige, artt. 8, nn. 5, 17 e 22, e 16;
    Cost., art. 5).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 Presidente   pro-tempore   della   Giunta   provinciale   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n.  2775/99
 del  28  giugno 1999, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto
 disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 29 giugno 1999,  rogata
 dal    dott.  Hermann Berger, vicesegretario generale della Giunta ed
 ufficiale rogante (rep.  n.  19056),  dagli  avv.ti  proff.ri  Sergio
 Panunzio  e  Roland  Riz  e  presso  il  primo  di essi elettivamente
 domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284, ricorrente;
   Contro la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  persona  del
 Presidente  del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza
 in relazione al  comportamento,  anche  omissivo,  del  Ministro  dei
 lavori  pubblici e dell'Ente nazionale per le strade (Anas) in ordine
 agli atti,  alle  procedure  ed  alle  previe  intese  necessari  per
 consentire   alla   provincia   autonoma  di  Bolzano  di  esercitare
 pienamente le proprie attribuzioni in materia di viabilita' stradale;
 ed in particolare alla nota dell'ente nazionale per le strade -  ANAS
 -  Direzione  generale di Roma,  prot. n. 1117 dd. 20 maggio 1999, ed
 alla nota dell'ente nazionale per le  strade  -  ANAS  -  Ufficio  di
 Bolzano,  prot. n. 2169 dd. 20 maggio 1999.
                               F a t t o
   1.  -  In  base  all'art.  8  nn.  5, 17 e 22, ed all'art. 16 dello
 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31  agosto  1972,
 n.  670),  e  relative  norme  d'attuazione, la provincia autonoma di
 Bolzano  ha  competenze  legislative  ed  amministrative   di   rango
 esclusivo   in  materia  di  "urbanistica  e  piani  regolatori",  di
 "viabilita', acquedotti e lavori pubblici d'interesse provinciale"  e
 di  "espropriazione  per  pubblica  utilita'  per tutte le materie di
 competenza provinciale".  Ad integrazione di tali competenze proprie,
 le norme d'attuazione statutarie contenute nel   d.lgs.  2  settembre
 1997,  n.  320  (modificando  quanto  gia' stabilito nelle precedenti
 norme d'attuazione di cui specialmente agli artt. 19,  27  e  29  del
 d.P.R.  22  marzo  1974, n.   381, in materia di urbanistica ed opere
 pubbliche) hanno delegato alla  provincia  autonoma  le  funzioni  in
 materia   di  viabilita'  stradale  che  erano  rimaste  allo  Stato;
 attribuendo inoltre ad essa anche i relativi poteri di pianificazione
 e di esproprio (art. 19); conseguentemente disponendo la soppressione
 del  compartimento  ANAS  di  Trento  con  sede in Bolzano (art. 27);
 trasferendo ope legis alla provincia la proprieta' di  tutti  i  beni
 immobili e mobili esistenti nel territorio provinciale utilizzati dal
 compartimento   ANAS   e  strumentali  all'esercizio  delle  funzioni
 delegate, e disponendo la successione della provincia allo  Stato  ed
 all'ANAS  in tutti i rapporti giuridici in atto con terzi inerenti le
 funzioni delegate (art. 29).
   2. - Piu' specificamente, l'art. 19 del d.P.R. 22  marzo  1974,  n.
 381, lett. b), primo comma, come modificato dall'art. 1 del d.lgs.  2
 settembre  1997,  n. 320, dispone che: "a decorrere dal 1 luglio 1998
 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano,  per  il
 rispettivo  territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale
 dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
 strade  (ANAS);  comprese  quelle  di  cui all'art. 2 del d.lgs.   26
 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade".
   In forza dell'art. 19, quarto comma dello stesso d.P.R. n. 381/1974
 (nel testo modificato dall'art. 1 del  d.lgs. n. 320/1997):  "I  beni
 immobili  espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
 secondo le procedure di cui alle  rispettive  normative  provinciali,
 per  la  costruzione,  l'ampliamento,  la rettifica e la manutenzione
 delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato
 -   ramo   strade.   Sono   intavolati   alla   provincia    autonoma
 territorialmente  competente, su istanza del rispettivo presidente, i
 relitti stradali gia' facenti parte del demanio dello  Stato  -  ramo
 strade, derivanti dagli interventi predetti".
   Pertanto,  spetta  fra  l'altro  alla provincia autonoma di Bolzano
 anche di  procedere  agli  espropri  dei  terreni  necessari  per  la
 costruzione,  l'ampliamento,  la  rettifica  e  la manutenzione delle
 strade statali, che sono poi da intavolare a favore del demanio dello
 Stato.
   3. - Ancora,  secondo  l'espresso  disposto  dell'art.  27,  ottavo
 comma,   dello  stesso  d.P.R.  n.  381/1974  (nel  testo  modificato
 dall'art. 2, del d.lgs. n. 320/1997) il compartimento ANAS di Trento,
 con sede in Bolzano, doveva essere "soppresso con effetto dalla  data
 di  cui  all'art.  19,  secondo comma" (cio' con effetto dal 1 luglio
 1998).
   A sua volta il successivo art. 29, quarto,  quinto  e  sesto  comma
 dello stesso d.P.R. n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 3 del
 d.lgs.  n.  320/1997)  dispone  che:  "In  deroga  a  quanto disposto
 dall'art. 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre  1996,  n.
 662,  i  beni  immobili,  i  beni  mobili registrati e gli altri beni
 mobili esistenti nel territorio delle province autonome di  Trento  e
 di   Bolzano,  strumentali  all'esercizio  delle  funzioni  delegate,
 utilizzati alla data del 30 giugno 1998  dal  compartimento  ANAS  di
 Trento,  sono  trasferiti  direttamente  in proprieta' alla provincia
 autonoma territorialmente competente.
   I beni di cui al comma precedente nonche' le strade statali di  cui
 all'art.  19  e  le  relative  pertinenze sono consegnati, secondo le
 procedure di cui agli artt. 7 e 8, secondo e terzo comma,  e  11  del
 d.P.R.   20   gennaio   1973,      n.  115,  alle  province  autonome
 territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in  ordine
 al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di
 una   provincia,   ma  destinati  al  servizio  della  rete  stradale
 insistente  sui  territori  di  entrambe  le  province.  Gli  elenchi
 descrittivi di cui all'art.  8, secondo comma, del citato  d.P.R.  n.
 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.
   Secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  precedente  e' altresi'
 consegnata  alle  province  autonome  rispettivamente  competenti  la
 documentazrone  amministrativa,  concernente  gli  affari  non ancora
 esauriti".
   4. - Inoltre, l'art. 29, settimo  comma,  dello  stesso  d.P.R.  n.
 381/1974  (nel  testo  modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 320/1997)
 dispone che: "le province autonome di Trento e di  Bolzano  succedono
 allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla
 data del 1 luglio 1998, inerenti le funzioni delegate".
   Ed  ai  sensi  dei successivi ottavo e nono comma dello stesso art.
 29 del d.P.R. n. 381/1974  (nel  testo  modificato  dall'art.  3  del
 d.lgs.    n.  320/1997):  "Per  quanto concerne gli appalti di lavori
 pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1 luglio
 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di  Trento  e  di
 Bolzano,   le   medesime   province   subentrano,  senza  vincolo  di
 solidarieta', nei rapporti  giuridici,  con  effetto  dalla  medesima
 data.  Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti
 maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1  luglio
 1998 in attuazione dei suddetti appalti.
   Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese
 nel programma triennale per la viabilita' 1997-1999, l'ANAS provvede,
 altresi',  al  rimborso  alle  province delle somme corrispondenti ai
 lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio  1998,  nei  limiti  dei
 fondi  comunque  impegnati  e  non erogati in attuazione dei medesimi
 appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non  ricompresi  nel
 programma  triennale  1997-1999. Ai fini di cui al presente comma, le
 province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per
 ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori,  le  obbligazioni
 in capo all'ANAS e le modalita' di rimborso dei relativi oneri. Della
 ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il
 limite di responsabilita' dell'ANAS".
   5.  -  Contrariamente  a  quanto stabilito dalle anzidette norme di
 attuazione dello statuto speciale di autonomia TN-AA, lo Stato e  per
 esso  l'ANAS  (che,  com'e'  noto,  in base al d.lgs. n. 143/1994, e'
 l'ente pubblico che, sotto  la  vigilanza  del  Ministro  dei  lavori
 pubblici,  gestisce le strade ed autostrade di proprieta' dello Stato
 e svolge tutti gli altri compiti, relativi ad esse, che sono elencati
 dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 143/94):
     non hanno provveduto a  consegnare  alla  provincia  autonoma  di
 Bolzano  la  documentazione  completa  relativa  alle  occupazioni di
 terreni  non  ancora   espropriati   nonche'   quella   relativa   ai
 procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti;
     non  hanno  provveduto  a  sopprimere  il  compartimento  ANAS dl
 Trento, con sede in Bolzano, che e' tuttora operante (salvo ad  avere
 formalmente   assunto   la   diversa  denominazione  di  "ufficio  di
 Bolzano"), diretto dal dott. Giuseppe Serra, e  alle  cui  dipendenze
 lavorano costantemente da otto a quindici impiegati;
     non  hanno  consegnato  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano la
 documentazione relativa agli appalti di lavori pubblici aggiudicati o
 affidati dall'ANAS precedentemente  alla  data  del  1  luglio  1998,
 documentazione  questa necessaria a garantire il corretto svolgimento
 dei  lavori  stessi, generando cosi' notevoli ritardi nelle procedure
 o, addirittrra il blocco delle stesse;
     non  hanno  effettuato  il  rimborso  spettante  alla   provincia
 autonoma  di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativi ai
 predetti appalti,  da  eseguirsi  a  decorrere  dal  1  luglio  1998,
 riconoscendo  solo  cifre  del  tutto  inadeguate  e,  comunque,  non
 suffragate da dati e documenti ufficiali di carattere finanziario  ed
 economico (quali il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo),
 impossibilitando  cosi' la provincia autonoma di Bolzano a verificare
 l'esattezza della quantificazione unilateralmente fissata dall'ANAS;
     non hanno trasferito i canoni di concessioni e autorizzazioni  su
 strade statali, spettanti alla provincia autonoma di Bolzano;
     hanno  consegnato  alla provincia autonoma di Bolzano (verbale di
 consegna di data 30 giugno 1998) soltanto parte dei beni  immobili  e
 mobili,  e  delle  stesse  strade  statali,  ad essa trasferiti dalle
 citate norme  d'attuazione  del  1997,  e  precisamente  solo  quelli
 individuati    tramite   elenchi   descrittivi   formati,   peraltro,
 unilateralmente dall'ANAS.  In particolare, del tutto arbitrariamente
 l'ANAS ha classificato alcuni beni come non strumentali,  o  soltanto
 parzialmente  strumentali,  nonostante  che  essi  siano  in  realta'
 assolutamente strumentali  (ex  art.  29,  quarto  comma,  d.P.R.  n.
 381/74)  rispetto  alle  funzioni  delegate,  e  per  cio'  non li ha
 consegnati alla provincia  (in  particolare  i  beni  indicati  dalla
 provincia stessa con la riserva apposta in sede di sottoscrizione del
 citato verbale di consegna 30 giugno 1998).  Non solo, ma a tutt'oggi
 non e' stata consegnata alla provincia autonoma di Bolzano neppure la
 completa  documentazione  amministrativa relativa ai beni che secondo
 le  norme  di  attuazione  dovevano  essere   trasferiti   ad   essa.
 Soprattutto,  ed  e' su questo aspetto che in particolare si richiama
 l'attenzione di codesta ecc.ma Corte, lo Stato  e  l'ANAS  non  hanno
 fatto  precedere la consegna dei beni di cui al quarto e quinto comma
 dell'art. 29 del d.P.R.  n.  381/1974  dalla  previa  intesa  con  la
 provincia,  che  e' invece prescritta - a tutela dell'autonomia della
 provincia medesima - dall'art. 29, quinto comma, dello stesso  d.P.R.
 n.  381/74  e dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1973,
 n. 115.  Analogamente non vi sono state neppure le intese  prescritte
 dall'ottavo e nono comma del d.P.R. n. 381/1974 per cio' che concerne
 la quantificazione dei rimborsi spettanti alla provincia per i lavori
 di appalto ivi contemplati.
   6.  -  La  provincia autonoma di Bolzano si sta assumendo tutti gli
 obblighi derivanti dal proprio subentro  nei  rapporti  giuridici  in
 atto  con  i  terzi alla data del 1 luglio 1998, con notevoli oneri a
 carico del bilancio provinciale, ma ogni  iniziativa  le  viene  resa
 difficile da questa condotta dello Stato e dell'ANAS.
   In  questa  situazione,  il  Presidente della Giunta provinciale di
 Bolzano, con nota prot. n. RvG/32.02/ANAS/6420 del 15  ottobre  1998,
 indirizzata    al    Ministro    dei    lavori    pubblici    nonche'
 all'Amministrazione dell'ente nazionale  per  le  strade  (ANAS),  ha
 invitato  l'ANAS  a  desistere  da ogni azione volta alla riscossione
 della tassa di concessione afferente le strade statali, che e'  ormai
 di  competenza  della  provincia  (art. 29 settimo comma,   d.P.R. n.
 381/74).  Con successiva nota, prot. n. 3.1.7.00/PP/ML/parere/89/2705
 del 19 ottobre 1998, indirizzata all'Ente  nazionale  per  le  strade
 (ANAS),  l'assessore  provinciale ai lavori pubblici, al patrimonio e
 all'urbanistica di Bolzano, invitava l'Ente ANAS  a  provvedere  alla
 consegna  dei  beni  immobili  spettanti  alla  provincia  in  quanto
 strumentali rispetto alle  funzioni  delegate  ed  ancora  trattenuti
 dall'ANAS.  Con tale nota si denunziava, in particolare, il fatto che
 l'ANAS aveva provveduto alla  classificazione  degli  immobili  senza
 procedere  alla previa intesa prescritta dalle norme d'attuazione.  I
 suddetti inviti e richieste sono pero' rimasti senza risultato.   Ne'
 lo  Stato,  ne' l'ANAS, hanno preso alcuna iniziativa atta a superare
 la situazione descritta, e meno che mai per realizzare finalmente una
 intesa con la provincia al fine  della  individuazione  dei  beni  di
 spettanza  provinciale  (non  compresi  nel  precedente elenco del 30
 giugno 1998) che dovrebbero essere inseriti in un successivo  "elenco
 integrativo"  ai  sensi  del  primo  comma dell'art. 11 del d.P.R. n.
 115/1973 (espressamente richiamato dal quinto comma dell'art. 29  del
 d.P.R. n. 381/1974).
   7.  -  A  distanza di un anno dalla data a partire dalla quale sono
 state  delegate  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  le  funzioni
 amministrative in materia di viabilita' stradale (ed ancor piu' dalla
 data  del  31  marzo  1998  entro  cui  -  ai  sensi del quinto comma
 dell'art. 29 del d.P.R. n. 381/74 -  dovevano  essere  completati,  a
 seguito  dell'intesa  fra  Stato e provincia, gli elenchi descrittivi
 dei beni trasferiti), la mancata adozione  da  parte  dello  Stato  -
 previa  intesa  - dei provvedimenti ed atti da esso dovuti pregiudica
 pesantemente il regolare esercizio delle funzioni di competenza della
 provincia.  Per queste ragioni il Presidente della provincia autonoma
 di Bolzano dott. Luis Durnwalder ha notificato,  in  data  21  aprile
 1999,  un  atto  di diffida all'On.le dott. Enrico Micheli, nella sua
 veste di Ministro pro-tempore dei lavori pubblici, al dott.  Giuseppe
 D'Angiolino,  nella sua veste di Amministratore pro-tempore dell'Ente
 nazionale per le strade (ANAS) e al dott. Giuseppe Serra,  nella  sua
 veste  dirigente  amministrativo  pro-tempore del compartimento della
 viabilita' per il Trentino-Alto  Adige  dell'Ente  nazionale  per  le
 strade  ANAS), invitando gli stessi a provvedere all'esecuzione della
 gia' richiamata disciplina del d.P.R. n. 381/74 entro il  termine  di
 30  giorni.    A tale atto di diffida non ha risposto direttamente il
 Ministro dei lavori pubblici, ma ha pero' risposto  l'Ente  nazionale
 per  le  strade - ANAS - Direzione generale con la nota prot. n. 1117
 dd.  20 maggio 1999 e l'Ente nazionale per le strade - ANAS - Ufficio
 di Bolzano con la  nota  n.  2169,  anch'essa  del  20  maggio  1999.
 Peraltro  da parte dell'ANAS, e con esso da parte dello Stato, con le
 suddette note viene in sostanza espresso un  rifiuto  alle  richieste
 della  provincia autonoma di Bolzano. In particolare nella nota della
 Direzione generale ANAS del 20 maggio 1999 si afferma fra l'altro che
 continua  ad  essere  operante  un  "ufficio  ANAS  di  Bolzano"  per
 esercitare  nel  territorio  provinciale  le  funzioni  asseritamente
 residue (non delegate) che l'Ente  non  potrebbe  dismettere,  e  per
 svolgere la vigilanza "sulla rete autostradale delle regioni del Nord
 Est";  e  che  l'ANAS  ha  mantenuto nella propria disponibilita' gli
 immobili "utili alle funzioni  residue,  e  quindi  strumentali  alle
 attivita'  dell'ente  tuttora  esercitate  e non delegate dal decreto
 legislativo n.  329/1997".  I  contenuti  della  nota  in  pari  data
 dell'Ufficio  di Bolzano dell'ANAS, gia' citato, sono sostanzialmente
 analoghi a quella della nota della direzione generale.
   8. - Tutto cio' premesso, poiche' lo Stato (in particolare Ministro
 dei  lavori  pubblici  ed  ANAS) non ha dato piena e leale esecuzione
 alla  disciplina  stabilita  dalle  nuove  norme  d'attuazione  dello
 statuto T.-A.A. (di cui al d.lgs. n. 320/1997 modificativo del d.P.R.
 n.    381/1974)  in  particolare  col mantenere i propri uffici nella
 provincia di Bolzano; con il continuare ad  esercitare  competenze  e
 conservare  beni  che  invece  le norme d'attuazione hanno trasferito
 alla  provincia;  con  l'omettere  di  procedere  alle  intese   pure
 prescritte   dalle  norme  d'attuazione  -  e  cosi'  impedisce  alla
 provincia di esercitare pienamente le sue  competenze,  la  provincia
 autonoma  di  Bolzano  si  vede costretta a sollevare il conflitto di
 attribuzioni, per i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   Violazione delle attribuzioni della provincia autonoma  di  Bolzano
 di  cui  all'art. 8, n. 5, n. 17 e n. 22 ed all'art. 16 dello statuto
 speciale T.N.-A.A. (d.P.R. n. 670, del 1972) ed alle  relative  norme
 d'attuazione:  d.P.R.  22 marzo 1974, n. 381 (spec. artt. 19, 27 e 29
 come modificati dal d.lgs. 2 settembre  1997,  n.  320),  20  gennaio
 1973,  n.  115  (spec.  artt. 7, 8 e 11). Violazione del principio di
 leale cooperazione di cui all'art. 5 della Costituzione.
    1. - Preliminarmente conviene fare alcune premesse,  per  chiarire
 il  contenuto  del presente ricorso e per prevenire sterili eccezioni
 avversarie.
   Al di la'  di  piu'  particolari  aspetti  di  contestazione  e  di
 doglianza  della  provincia  autonoma  di  Bolzano, che emergono gia'
 dalla  citata  diffida  del  21  aprile  1999  e  che   saranno   qui
 ulteriormente  ripresi,  cio'  che  -  prima di tutto e soprattutto -
 determina il presente conflitto e costituisce il fondamentale oggetto
 della controversia e' il comportamento complessivamente tenuto  dallo
 Stato (e dall'ANAS) nei suoi vari aspetti sia attivi che omissivi.
   Un  comportamento che ha determinato, prima ancora della violazione
 di specifiche competenze provinciali (che pure v'e' stata), una grave
 ed  evidente  violazione  del  principio  costituzionale   di   leale
 cooperazione:  principio che - come affermato da codesta ecc.ma Corte
 (sent.  n.    242  del  1997)  trova  fondamento  nell'art.  5  della
 Costituzione ed e' il principio davvero fondamentale  di  regolazione
 dei rapporti fra Stato, regioni e province autonome, sicche' esso "va
 al  di  la'  del  mero  riparto  costituzionale  delle competenze per
 materia,  ed  opera  dunque   su   tutto   l'arco   delle   relazioni
 istituzionali  fra  Stato e regioni, senza che a tal proposito assuma
 rilievo diretto la distinzione fra competenze legislative  esclusive,
 ripartite,  e  integrative, o fra competenze amministrative proprie e
 delegate".
   La violazione (ed ancor prima il totale  misconoscimento)  di  quel
 principio  da parte dello Stato emerge in relazione a tutti i singoli
 atti e comportamenti denunciati  dalla  provincia  ricorrente,  ma  -
 ovviamente  -  essa  emerge  con  maggiore evidenza in relazione alla
 circostanza, gia' illustrata, che lo Stato  e  l'ANAS  non  intendono
 tuttora  procedere alle intese che pure sono espressamente prescritte
 dalle norme d'attuazione (art.  29  d.P.R.  n.  381/1974,  quinto  ed
 ottavo comma citati). In particolare, per quanto riguarda gli elenchi
 descrittivi  dei beni trasferiti (di cui al quinto comma dell'art. 29
 d.P.R. n.  381/74), sino ad oggi essi sono stati redatti dallo  Stato
 senza  procedere  alla  prescritta  previa  intesa e, anche da ultimo
 (successivamente  alla  diffida  della  provincia); lo Stato e l'ANAS
 mostrano di non volere procedere ad una intesa per redigere un  nuovo
 elenco  "integrativo" dei beni in questione (ex art. 11, primo comma,
 d.P.R. n. 115/73).
   Per quanto  specificamente  riguarda  il  problema  dei  "beni"  in
 discussione  - strade ex statali, beni mobili ed immobili strumentali
 alle funzioni delegate - va qui  anche  preliminarmente  sottolineato
 che  la provincia ricorrente, in questa sede, non rivendica quei beni
 od il titolo di proprieta' dei medesini. Quei beni, infatti, le  sono
 gia'  stati  trasferiti  in  proprieta'  ope legis (art. 29, quarto e
 quinto comma d.P.R. n. 381/74) cio' che qui si contesta e'  il  fatto
 che lo Stato (e per esso anche l'ANAS) pretenda di potere individuare
 unilateralmente  -  senza  la  previa  intesa  prescritta dalle norme
 d'attuazione dello Statuto speciale -  i  beni  gia'  trasferiti  ope
 legis.
   Gia'  in  passato  la  eliminazione  della  previa fase d'intesa, e
 quindi   l'estromissione   della   provincia   dalla   procedura   di
 individuazione  dei  beni che ne e' conseguita, ha fatto si' che alla
 provincia sia stato presentato da  un  rappresentante  del  Ministero
 delle  finanze  (v. citato verbale di consegna del 30 giugno 1999) un
 elenco descrittivo dei beni redatto  unilateralmente  dallo  Stato  e
 dall'ANAS,  che  la  provincia  poteva solo "prendere o lasciare" (da
 cui, appunto la sottoscrizione  con  riserva  del  verbale  da  parte
 dell'assessore provinciale ai lavori pubblici.
   Il  perseverare  in  questo  atteggiamento  da  parte  dello  Stato
 perpetua la violazione del principio di leale  cooperazione  e  delle
 competenze  provinciali;  e  la  relativa  azione  della provincia, a
 tutela   delle   proprie   attribuzioni   e   della   sua   posizione
 costituzionale  nei  confronti  dello  Stato,  non  puo'  che  essere
 esercitata nella sede del  giudizio  sui  conflitti  di  attribuzione
 (come  del  resto gia' affermato da codesta ecc.ma Corte per analoghe
 controversie: sentenza n. 444 del 1994).
   2. - Infine, proprio la circostanza che  il  tema  di  fondo  della
 presente   controversia   e'  il  rispetto  del  principio  di  leale
 cooperazione  rende,  a  ben  vedere,  non  determinante  -   secondo
 l'insegnamento  di  codesta ecc.ma Corte gia' ricordato in precedenza
 (sentenza n. 242  del  1997)  -  il  carattere  "proprio"  od  invece
 "delegato" delle competenze provinciali in questione.
   Comunque,  anche a volere prendere in considerazione questo profilo
 della questione, non  vi  e'  dubbio  che  la  presente  controversia
 rientra  appieno  nella  cognizione di codesta ecc.ma Corte. E' noto,
 infatti, che secondo una ormai consolidata giurisprudenza (a  partire
 dalla  sentenza n. 559/1988; piu' di recente, per tutte, sentenza  n.
 245/1996)  il  conflitto  di  attribuzioni  puo'   riguardare   anche
 competenze  "delegate"  dallo  Stato  alle  regioni  od alle province
 autonome, purche' sussistano  alcuni  presupposti  che  nel  caso  in
 questione certamente sussistono.
   Infatti,  quella  disposta dal d.lgs. n. 320 del 1997 e' certamente
 una delega "devolutiva" o "traslativa", caratterizzata da  stabilita'
 e  dalla  mancanza  di  poteri  concorrenti  rimasti allo Stato; essa
 costituisce  inoltre  una   necessaria   integrazione   di   funzioni
 provinciali  "proprie", come quelle in materia di viabilita' e lavori
 pubblici d'interesse provinciale, di urbanistica e di  espropriazione
 per  pubblica utilita' (cosicche' le competenze delegate si "saldano"
 con  quelle  proprie).    Inoltre,  merita  anche sottolineare che le
 competenze in questione, oltre che saldarsi con  quelle  direttamente
 attribuite alla provincia dalle norme dello statuto speciale, le sono
 state  successivamente attribuite non gia' da semplici norme primarie
 (che comunque fanno sistema con le norme statutarie), ma da  speciali
 "norme  d'attuazione"  dello  statuto:  cioe'  da  una fonte di rango
 "superprimario", dotata  di  una  "forza"  differenziata  rispetto  a
 quella  della  legge ordinaria (e quindi di una peculiare garanzia di
 stabilita' a maggiore tutela dell'autonomia provinciale).
   3. - Fatte queste premesse generali e fondamentali,  opportune  per
 chiarire  il  senso e l'oggetto del presente ricorso, esso - a questo
 punto - puo' essere svolto esaminando analiticamente i singoli  punti
 di contestazione secondo un ordine che corrisponde ai contenuti della
 disciplina  inserita nel d.P.R. n. 381 del 1974 dal successivo d.lgs.
 n. 320 del 1977.
   Come gia' si e' detto,  a  seguito  dell'emanazione  del  d.lgs.  2
 settembre  1977, n. 320, alla provincia autonoma di Bolzano spettano,
 a partire dal 1 luglio 1998, le funzioni  in  materia  di  viabilita'
 stradale  dello  Stato  quale Ente proprietario e dell'Ente nazionale
 per le strade (ANAS) comprese quelle di cui all'art. 2 del d.lgs.  26
 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade (art. 19, secondo comma,
 d.P.R.  n. 381/74).
   A  partire  da  tale  data tutte le competenze in tale materia sono
 passate alla provincia autonoma di Bolzano, mentre non  e'  stabilito
 che allo Stato e all'ANAS debbano rimanere delle competenze residue.
   A  partire  dalla  data  del 1 luglio 1998 la provincia autonoma di
 Bolzano si e' assunta (come previsto nel d.lgs. 2 settembre 1997,  n.
 320)  tutti  gli obblighi derivanti dal proprio subentro nei relativi
 rapporti e nelle relative attivita' gestionali.  In  particolare,  la
 provincia  autonoma  di  Bolzano  si  sta  assumendo  tutte  le spese
 inerenti alle funzioni delegate in materia di viabilita' stradale, ma
 e' tuttora in parte impossibilitata ad esercitare le funzioni  che  a
 sensi  delle norme d'attuazione dello statuto le spetterebbero, visto
 che il Governo e l'ANAS continuano a non trasferire una  parte  delle
 funzioni e dei beni.
   Cio',  in  primo luogo, perche' ai sensi del quarto comma dell'art.
 19 del d.P.R. n. 381/74  spetta  alla  provincia  di  procedere  agli
 espropri  dei  beni  necessari "per la costruzione, l'ampliamento, la
 rettifica  e  la  manutenzione  delle  strade   statali",   per   poi
 intavolarli  a  nome dello Stato. A tal fine va pero' consegnata alla
 stessa provincia  tutta  la  documentazione  completa  relativa  alle
 occupazioni   di  terreni  non  ancora  espropriati,  nonche'  quella
 relativa  ai  procedimenti  espropriativi  non  ancora   esauriti   o
 definiti.
   Ma  fino  ad  ora  tale documentazione non e' stata consegnata alla
 provincia, perche' l'ANAS "sta continuando a dar corso  autonomamente
 al  perfezionamento degli atti ablativi, relativamente alle procedure
 espropriative" (cosi' la nota dell'ANAS, Direzione generale 20 maggio
 1999, prot n. 1117, pag.  2),  esercitando  in  tal  modo  competenze
 (quella  di  espropriazione  beni) che ex lege sono invece, ormai, di
 piena competenza della provincia.
   4. - Lo Stato, inoltre, era obbligato in forza dell'art.  2,  primo
 comma, del d.lgs. n. 320/97 (art. 27, ottavo comma, d.P.R. n. 381/74)
 a  "sopprimere il compartimento ANAS di Trento, con sede in Bolzano",
 con effetto dal 1 luglio 1998. A tutt'oggi tale compartimento  esiste
 e continua ad operare in provincia di Bolzano, ed alle sue dipendenze
 lavorano costantemente da otto a quindici impiegati.
   Non  vale  sostenere  che  il compartimento ANAS di Bolzano sarebbe
 stato soppresso e che oggi sarebbe operante solo "l'ufficio  ANAS  di
 Bolzano"  (come  scrive l'ANAS - Direzione generale nella sua nota 20
 maggio 1999, prot. n. 1117 a pag. 3). Non basta "cambiare nome" ad un
 ufficio per potere dire che esso e' stato soppresso. Il fatto che  si
 mantenga  in vita l'ufficio l'ANAS di Bolzano, violando una specifica
 norma d'attuazione, costituisce una palese  lesione  della  sfera  di
 competenza provinciale.
   In  effetti  la soppressione del compartinento ANAS di Trento, sede
 di Bolzano, costituiva un obbligo ineludibile per lo Stato, e nessuna
 norma d'attuazione prevede la possibilita'  del  mantenimento  di  un
 ufficio  ANAS  a Bolzano sotto altra denominazione. Non lo prevede, e
 comunque  la  norma  d'attuazione  e'  violata  perche'  manca   ogni
 presupposto  per  tale  mantenimento,  non  esistendo  affatto  delle
 "funzioni residue" (non delegate) che quel  suo  ufficio  di  Bolzano
 debba  gestire,  come  vorrebbe  invece  sostenere l'ANAS - Direzione
 generale "l'ente mantiene le funzioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
 143/94, che non puo' istituzionalmente dimettere"  (cosi'  la  citata
 nota 20 maggio 1999, prot. n. 1117, pag. 3).
   Come  gia'  si  e' detto, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del
 d.P.R. n. 381/74 (art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 settembre 1997,
 n. 320) tutte le funzioni in  materia  di  viabilita  stradale  dello
 Stato e dell'ANAS nel territorio provinciale, "comprese quelle di cui
 all'art.  2  del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143" sono state delegate
 alla provincia autonoma di Bolzano, escluse solo "le autostrade".  Ma
 poiche'  nella  provincia  di  Bolzano   attualmente   non   esistono
 autostrade  statali  (l'autostrada  del  Brennero  non  e' statale ma
 privata,  appartenendo  ad  una  s.pa.  cui  partecipa  la  provincia
 ricorrente:  cfr.  legge provincia Bolzano 5 luglio 1963, n. 7) dal 1
 luglio 1998  non  sussiste  alcuna  funzione  residua  dell'ANAS  nel
 territorio della provincia.
   Cio'  anche  senza  considerare  che  la  norma  d'attuazione dello
 statuto prescrive la soppressione  dell'ufficio  ANAS  di  Bolzano  a
 prescindere da eventuali sue funzioni residue (comunque inesistenti).
   Parimenti  lesivo  delle  competenze  provinciali  e' l'istituzione
 nella provincia di Bolzano di una sede staccata del suddetto  ufficio
 con il compito della "vigilanza sulla rete autostradale delle regioni
 del  Nord-Est  (come  si  legge  sempre  nella  suddetta  nota  della
 Direzione generale dell'ANAS del 20 maggio 1999), dal momento  che  -
 come  sopra  gia'  si  e' detto - in provincia di Bolzano non ci sono
 autostrade statali ed e' certo fuori luogo  istituire  a  Bolzano  la
 sezione  di  controllo  delle  autostrade delle regioni del Nord-Est,
 quando si sa che il  punto  piu'  vicino  di  collegamento  con  tali
 autostrade  (l'intersezione  con l'autostrada del Brennero) dista ben
 155 km da Bolzano³
   5. -  Un'altra  grave  violazione  delle  attribuzioni  provinciali
 deriva dal fatto che - come si e' gia' detto piu' volte in precedenza
 -  alla provincia autonoma di Bolzano e' stata consegnata (verbale di
 consegna di data 30 giugno 1998, gia' citato) soltanto una parte  dei
 beni  ad  essa trasferiti ope legis (ex art. 29, d.P.R. n. 381/74), e
 precisamente solo  quelli  individuati  tramite  elenchi  descrittivi
 formati  unilateralmente  dallo  Stato  e  dall'ANAS  senza la previa
 intesa  con  la  provincia.  Del  tutto  arbitrariamente  l'ANAS   ha
 classificato   alcuni   beni   come   non   strumentali  (o  soltanto
 parzialmente strumentali), mentre in  realta'  essi  sono  certamente
 strumentali.
   Tali,  per  esempio le numerose "case cantoniere" relative a strade
 ex statali, che sicuramente ne costituiscono pertinenze e  sono  beni
 strumentali  assolutamente  necessari  per  la  gestione  della  rete
 stradale di competenza della  provincia,  e  che  invece  sono  state
 indebitamente trattenute dall'ANAS.
   Dunque,  non sono stati ancora consegnati alla provincia di Bolzano
 beni ad essa spettanti (in larga parte indicati nella riserva in sede
 di sottoscrizione  del  verbale  di  consegna  30  giugno  1998).  Il
 trasferimento  dei  beni  e  previsto  dall'art.  29, quarto e quinto
 comma, del d.P.R. n. 381/743 (art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997,  n.
 320):    "In  deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma 115 e
 seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i  beni  immobili,  i
 beni  mobili  registrati  e  gli  altri  beni  mobili  esistenti  nel
 territorio  delle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,
 strumentali  all'esercizio  delle  funzioni delegate, utilizzati alla
 data del 30 giugno  1998  dal  compartimento  ANAS  di  Trento,  sono
 trasferiti   direttamente   in  proprieta'  alla  provincia  autonoma
 territorialmente  competente".
   La consegna di tutti i suddetti beni (la semplice consegna, poiche'
 il trasferimento della proprieta' e' ope legis) doveva avvenire -  ai
 sensi  del  quinto  comma  del suddetto art. 29 del d.P.R. n. 381/74,
 secondo le procedure di cui agli artt. 7, 8, secondo e terzo comma, e
 11 del d.P.R.  20  gennaio  1973,  n.  115,  alle  province  autonome
 territorialmente  competenti, previa intesa con le medesime in ordine
 al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di
 una  provincia,  ma  destinati  al  servizio  della   rete   stradale
 insistente  sui  territori  di  entrambe  le  province.  Gli  elenchi
 descrittivi di cui all'art.  8, secondo comma, del citato  d.P.R.  n.
 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998". Come gia' si e'
 detto,  a  sua volta l'art.   11, primo comma, del d.P.R. n. 115/1973
 prevede anche la successiva redazione - ma sempre previa intesa -  di
 uno  o  piu'  "elenchi integrativi" comprendenti i beni trasferiti ma
 non ricompresi negli elenchi originari.
   L'intesa e' dunque il presupposto essenziale di queste procedure, a
 tutela dell'autonomia provinciale. Ma sino ad oggi  una  tale  intesa
 tra  le  Amministrazioni  statali  e la provincia autonoma di Bolzano
 (come prevista dall'art. 8, secondo comma del d.P.R. n.  115/73)  non
 ha  avuto  luogo,  in quanto l'Amministrazione statale ha formato gli
 elenchi unilateralmente ed ha trattenuto una serie di beni (che  sono
 stati  elencati nell'atto di diffida 19 aprile 1999) che dovevano sin
 dal 1 luglio  1998  essere  consegnati  alla  provincia  autonoma  di
 Bolzano.
   Soprattutto,  come  risulta  dal  comportamento  del  Ministero dei
 lavori pubblici e dalle note dell'ANAS del 20 aprile 1999, tuttora lo
 Stato non intende procedere  ad  una  intesa  per  esaminare  insieme
 (Stato   e  provincia)  la  situazione  dei  beni  in  questione,  ed
 eventualmente procedere alla redazione di un elenco integrativo.
   6.  -  Non  solo,  ma  a  tutt'oggi  non  e'  stata consegnata alla
 provincia   autonoma   di   Bolzano   la   completa    documentazione
 amministrativa  relativa  ai  beni trasferiti ai sensi delle norme di
 attuazione, come invece e' prescritto dall'art. 29, sesto comma,  del
 d.P.R. n. 381/74: "Secondo le modalita' di cui al comma precedente e'
 altresi' consegnata alle province autonome rispettivamente competenti
 la  documentazione  amministrativa, concernente gli affari non ancora
 esauriti".
   Anche  questa  mancata  consegna  impedisce  il  pieno  e  corretto
 svolgimento delle competenze provinciali.
   7.  - Dalla data del 1 luglio 1998 spettava alla provincia autonoma
 di Bolzano le entrate  derivanti  dalla  riscossione  di  canoni  per
 concessioni e autorizzazioni su strade statali, anche quelli maturati
 prima  del  1  luglio  1998, purche' non riscosse a suo tempo. Accade
 invece che  l'ANAS  di  Bolzano  continua  a  riscuotere  i  relativi
 importi,  ancorche'  gli uffici dell'ANAS di Bolzano avrebbero dovuto
 essere gia' da tempo soppressi (e se pure  l'ANAS ritenesse di  poter
 vantare  pretese  in  ordine  a  canoni scaduti essa si dovrebbe oggi
 rivolgere alla provincia di Bolzano e non direttamente agli utenti).
   In realta' l'ANAS anche dopo il 1 luglio 1998 continua ad  emettere
 bollettini  di  pagamento,  cosi'  determinando  una  ulteriore grave
 violazione delle attribuzioni provinciali.
   8. - Altra violazione delle attribuzioni provinciali e'  costituita
 dal  fatto  che  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  non e' stata
 consegnata la completa documentazione relativa agli appalti di lavori
 pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente  alla  data
 del 1 luglio 1998 - documentazione, questa, necessaria a garantire il
 corretto  svolgimento  dei  lavori  stessi - generando cosi' notevoli
 ritardi nelle procedure, o addirittura il blocco delle stesse.
   L'art. 29, ottavo comma, del d.P.R. n. 381/1974 dispone a tal  fine
 che:  "per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati
 o affidati dall'ANAS precedentemente al 1 luglio  1998  da  accertare
 d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime
 province  subentrano,  senza  vincolo  di  solidarieta', nei rapporti
 giuridici, con  effetto  dalla  medesima  data.  Rimangono  a  carico
 esclusivo  dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai
 lavori eseguiti fino alla data del 1 luglio 1998  in  attuazione  dei
 suddetti appalti".
   Ma  l'ANAS  ha  consegnato  alla provincia autonoma di Bolzano solo
 parte della documentazione relativa agli appalti di  lavori  pubblici
 aggiudicati  o  affidati  dall'ANAS  precedentemente  alla data del 1
 luglio 1998. Essa giustifica il suo rifiuto di consegnare la  residua
 documentazione   con  il  fatto  che  doveva  "individuare  gli  atti
 necessari al subentro della provincia nei lavori aggiudicati,  ovvero
 in esecuzione alla predetta data" (cfr. nota ANAS, Direzione generale
 20 giugno 1999, prot. n. 1117 a pag. 5).
   Una  simile  giustificazione  non  puo'  essere accettata visto che
 l'ANAS deve consegnare tutta la documentazione esistente e  non  solo
 gli  atti  che  essa,  unilateralmente, ritiene necessari al subentro
 della provincia autonoma di Bolzano.
   In particolare (e per fare un esempio  del  tipo  di  comportamento
 dell'Amministrazione  statale)  l'ANAS ammette di non aver consegnato
 parte della documentazione relativa al  corpo  stradale  e  pertienza
 s.s.  12,  44, 508, e quella relativa alla S.S. 241 Val d'Ega e passo
 Costalunga -  lavori  urgenti  di  completamento  sistemazione  opere
 danneggiate da evento franoso - progetto esecutivo (cfr. nota ANAS 20
 maggio  1999,  n.  1117,  pag.  5):  essa  non  ha  adempiuto  a tale
 incombente, pur conoscendo la pericolosita' e la franosita'  di  tale
 strada  che  merita  particolari  ed  urgenti accertamenti tecnici ed
 accorgimenti operativi.
   9. - Alla provincia autonoma di Bolzano spetta  il  rimborso  delle
 somme  corrispondenti  ai  lavori  relativi  ai  predetti appalti, da
 eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998 come previsto  dell'art.  29,
 nono  comma, del d.P.R. n. 381/1974: "fatto salvo quanto previsto per
 le spese di investimento ricomprese nel programma  triennale  per  la
 viabilita'  1997-1999,  l'ANAS  provvede,  altresi', al rimborso alle
 province  delle  somme  corrispondenti  ai  lavori  da  eseguirsi   a
 decorrere  dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati
 e non erogati in attuazione dei medesimi appalti  affidati  dall'ANAS
 prima  di  detta  data  e  non  ricompresi  nel  programma  triennale
 1997-1999. Ai fini di cui al presente comma, le  province  e  l'ANAS,
 entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa per ciascun appalto, lo
 stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le
 modalita'  di  rimborso  dei relativi oneri. Della ricognizione viene
 redatto  verbale  le  cui  risultanze  costituiscono  il  limite   di
 responsabilita'  dell'ANAS".
   Ai  sensi  di  tale  disposizione  la  quantificazione del rimborso
 spettante  alla   provincia   autonoma   di   Bolzano   delle   somme
 corrispondenti  al  lavori  relativi  al predetti appalti deve essere
 eseguita d'intesa  fra  Stato  e  provincia.  Essa  e'  stato  invece
 definita  unilateralmente  dall'ANAS  e  (oltre  ad  essere del tutto
 inadeguata) comunque non e' suffragata da dati e documenti  ufficiali
 di  carattere finanziario ed economico, il che rende impossibile alla
 provincia  autonoma  di  Bolzano  di  verificare  l'esattezza   della
 quantificazione unilateralmente fissata dall'ANAS.
   Nonostante  le  reiterate  richieste,  lo  Stato tuttora rifiuta di
 procedere  ad  un  riesame  di  questa  situazione  d'intesa  con  la
 provincia.    Anche  cio'  costituisce  una  palese  violazione delle
 competenze ed attribuzioni della provincia in materia, visto  che  la
 stessa, a causa della mancanza dei rimborsi che le spettano, incontra
 grosse difficolta'
  l'esercizio delle funzioni trasferitele.
                               P. Q. M.
   Voglia  l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso:
     a) dichiarare che non spetta allo  Stato  (e  per  esso  all'Ente
 nazionale  per  le  strade - ANAS), senza avere attivato procedure di
 cooperazione ed avere effettuato le prescritte previe intese  con  la
 provincia  autonoma  di Bolzano, dare unilateralmente esecuzione alle
 norme d'attuazione dello statuto concernenti la delega all  provincia
 di competenze in materia di strade statali;
     b)  in  particolare  dichiarare  che non spetta allo Stato (e per
 esso all'ANAS);
     b1) di non procedere alla previa intesa per la  redazione  di  un
 eventuale  elenco  integrativo dei beni trasferiti alla provincia (ex
 art. 29, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 381/1974), e cosi'  di  non
 consegnare  alla  provincia  beni  ex  statali  ed ANAS esistenti sul
 territorio provinciale con la relativa documentazione amministrativa;
     b2)  di  mantenere  nel  territorio provinciale il "compartimento
 ANAS  di  Trento  con  sede  in  Bolzano"  sia  pure  con  la   nuova
 denominazione di "Ente nazionale per le strade - ufficio di Bolzano";
     b3)   di  continuare  a  riscuotere  canoni  per  concessioni  ed
 autorizzazioni su strade statali oggi di competenza provinciale;
     b4) di non consegnare e  trattenere  la  documentazione  relativa
 alle  occupazioni  di  terreni non ancora espropriati, nonche' quella
 relativa  al  procedimenti  espropriativi  non  ancora   esauriti   o
 definiti;
     b5)  di non consegnare la documentazione relativa agli appalti di
 lavori pubblici aggiudicati o  affidati    dall'ANAS  precedentemente
 alla data del 1 luglio 1998;
     b6)  di  non  procedere  alla  prescritta  previa  intesa  per la
 quantificazione circa il rimborso spettante alla  provincia  autonoma
 di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativi agli appalti
 da eseguirsi a decorrere dal  1 luglio 1998 (per la quale intesa alla
 provincia deve essere fornita la documentazione giustificativa);
     c) e per l'effetto annullare le note dell'ANAS impugnate.
     Bolzano-Roma, addi' 16 luglio 1999.
           Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio
 99C0885