N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 1999
N. 458 Ordinanza emessa il 15 febbraio 1999 dal tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico di Zoccali Vincenzo Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Prevista lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte in altri procedimenti - Preclusione di lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento con diversa composizione del collegio - Disparita' di trattamento rispetto a casi analoghi - Irragionevole dispersione di materiale probatorio acquisito - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 238, 511 e 511-bis). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.38 del 22-9-1999 )
IL TRIBUNALE Ritenuto che nel presente processo la istruttoria dibattimentale e' stata assunta dinanzi a un collegio diversanente composto, peraltro non piu' ricostituibile per il trasferimento ad altra sede di alcuni giudici, rispetto a quello odierno chiamato alla trattazione del processo in esito a un precedente rinvio del dibattimento; Considerato che la difesa dell'imputato ha richiesto la lettura e utilizzazione dei verbali delle prove assunte nelle precedenti udienze dinanzi al collegio diversamente composto, evidenziando cosi' l'interesse difensivo alla utilizzazione di tali atti e che analogo consenso e' stato prestato dal pubblico ministero; Considerato che nella fattispecie cosi' individuata, pur a fronte della esigenza e volonta' manifestata dalla difesa e dal pubblico ministero, la richiesta utilizzazione degli atti non appare consentita salla base della normativa vigente, che prescinde comunque dal consenso o meno delle parti, restando precluso alle stesse di avvalersi delle prove precedentemente assunte e al giudice di utilizzarle per la decisione; Che, infatti, la normativa applicabile alla fattispecie appare essere quella emergente dal combinato disposto degli artt. 525, 238, 511, 511 bis, 512, 513 e 500 c.p.p.; Considerato, in particolare, che l'art. 525 c.p.p., con disposizio'ne univoca e fissando un principio unanimemente condiviso, richiede, a pena di nullita', che il dibattimento, e, quindi, tutto e ogni singola frazione di esso, si svolga dinanzi al giudice chiamato alla deliberazione; Che, pertanto, a fronte di prove legittimamente assunte ma non immediatamente "ricongiungibili e utilizzabili, occorre verilicare se, ai fini di un recupero e di una certamente razionale non dispersione delle stesse, soccorrano le altre norme del codice di procedura penale predisposte, per linea generale di individuazione, al recupero di prove assunte non dinanzi al collegio decidente, ovvero ci si trovi di fronte ad una aporia normativa. O s s e r v a
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 457/1999). 99C0902