N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 1999

                               N. 460
  Ordinanza  emessa  il  4  maggio  1999  dal  Pretore di Camerino nel
 procedimento penale a carico di Di Nella Armando
 Processo penale - Procedimento  davanti  al  pretore  -  Dibattimento
    conseguente  ad opposizione a decreto penale di condanna - Mancata
    previsione di previo invito all'imputato a comparire  per  rendere
    interrogatorio  -  Disparita'  di  trattamento rispetto ad analoga
    situazione processuale.
 (C.P.P. 1988, artt. 429, commi 1 e 2, 456, commi 1, 3 e 5, 464, comma
    1, 555, comma 2, 565, comma 1, comb. disp.).
 (Cost., art. 3, secondo comma).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
                              IL PRETORE
   Decidendo  sulle  questioni  preliminari  sollevate  dalla   difesa
 dell'imputato Di Nella Armando, meglio qualificato in atti.
   Acquisito il parere del pubblico ministero.
   Rilevato  che,  nella  fattispecie,  il  Di  Nella  Armando risulta
 imputato del delitto di cui all'art. 361 c.p. e  che,  a  seguito  di
 richiesta  dell'Ufficio  del p.m. in sede, in data 15 ottobre 1998 il
 g.i p.  presso la pretura circondariale di Camerino emetteva  decreto
 penale,  iscritto al n. 160/1998 r. dec. pen., con cui il prefetto Di
 Nella veniva condannato alla pena  di  L.  200.000  (duecentomila  di
 multa).
   Considerato  che  il presente dibattimento, instaurato a seguito di
 opposizione   a   decreto   penale   di   condanna,   ritualmente   e
 tempestivamente   formalizzata   dall'imputato   per  il  tramite  di
 procuratore  speciale,  non  e'   stato   preceduto,   per   espresso
 riconoscimento  del pubblico ministero, da comunicazione all'imputato
 dell'invito  a  rendere  interrogatorio  ai  sensi  del  terzo  comma
 dell'art. 375 c.p.p.
   Preso  atto  della  circostanza  che, in effetti, l'art. 565, primo
 comma,  c.p.p.,  nell'operare  richiamo  alle   norme   relative   al
 procedimento  per  decreto  per  i reati di competenza del Tribunale,
 deve  intendersi   nel   senso   che   il   richiamo   recepisce   la
 regolamentazione  dettata  soltanto  dai  commi  1, e 2 dell'art. 429
 c.p.p., siccome, a sua volta, richiamato dal  tenore  dell'art.  464,
 comma  primo,  c.p.p.  con  rinvio  alla normativa dei commi 1, 3 e 5
 dell'art. 456 c.p.p.
   Ritenuto che, alla stregua del disposto del secondo comma dell'art.
 429 c.p.p., non e' preveduta nullita'  del  decreto  che  dispone  il
 giudizio  ove  lo  stesso  non  sia  preceduto  dall'invito a rendere
 interrogatorio alla stregua dell'art. 375, comma terzo, c.p.p. e che,
 quindi,  tale  normativa  dovrebbe  trovare  applicazione  anche   al
 giudizio  conseguente  ad opposizione a decreto penale che si celebri
 dinanzi al Pretore.
   Considerato  peraltro,  che  tale  pedissequa  applicazione   della
 vigente   normativa   comporterebbe   violazione   del  principio  di
 eguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma  dell'art.  3  della
 Costituzione,  in quanto all'imputato del processo instaurato ex art.
 565 c.p.p. non viene garantita adeguata  ed  eguale  possibilita'  di
 difesa  rispetto  all'imputato di processo conseguente all'emanazione
 da parte del p.m., del decreto di cui  all'art.  555  c.p.p.  e  gia'
 appare   tanto   piu'   grave   e  lesivo  del  richiamato  principio
 costituzionale  ove  si  ponga  mente  alla  considerazione  che   la
 situazione  processuale del soggetto appare tutt'affatto assimilabile
 a quella dell'altro (la scelta del rito monitorio, specie  per  reati
 di  competenza  pretorile,  e'  rimessa  a  valutazioni  di  politica
 giudiziaria del p.m. che esulano al di la' dei limiti  concessi  alla
 pena   edditale,  da  possibilita'  di  sindacato  alcuno,  tanto  da
 risultare sostanzialmente discrezionali) ed all'ulteriore riflessione
 che scopo evidente  della  novella  introdotta  con  il  terzo  comma
 dell'art.  2  legge  16  luglio  1997, n. 234, e quello di imporre al
 pubblico  ministero,  prima  dell'esercizio  dell'azione  penale,  la
 considerazione   e   la   valutazione  degli  elementi  probatori  di
 chiarimento  e  discolpa  che  la  persona  sottoposta  ad   indagine
 preliminare possa fornire.
   Ritenuto  che  tale  finalita'  non  possa  essere  conculcata alla
 stregua di una scelta procedimentale che, come  gia'  segnalato,  per
 situazioni  tutt'affatto conformi, sfugga a possibilita' di controllo
 alcuno.
   Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante nel giudizio
 presente la questione di legittimita'  costituzionale  nel  combinato
 disposto  degli  artt. 565, primo comma, 464, primo comma, 456, commi
 primo, terzo e  quinto,  429,  commi  primo  e  secondo,  555,  comma
 secondo,  c.p.p.  per  violazione  del  disposto dell'art. 3, secondo
 comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono  che,  nel
 giudizio  pretorile,  il  dibattimento  conseguente  ad opposizione a
 decreto  penale   sia   preceduto   da   comunicazione   all'imputato
 dell'invito  a  comparire  per rendere interrogatorio di cui all'art.
 375, comma terzo, c.p.p.;
   Dispone trasmettersi gli atti  alla  Corte  costituzionale  per  la
 decisione  sulla  sollevata  questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la
 comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati  e
 del Senato della Repubblica.
     Camerino, addi' 4 maggio 1999.
                          Il pretore: Semeraro
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