N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1999
N. 463 Ordinanza emessa il 28 maggio 1999 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Ramelli Arturo Processo penale - Procedimento per decreto penale davanti al pretore - Opposizione - Decreto che dispone il giudizio - Necessita', a pena di nullita', di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso nel procedimento in forma ordinaria. (C.P.P. 1988, art. 555, comma 2). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 22-9-1999 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza: Visti gli atti del procedimento n. 6887/97 r.g. pret., nei confronti di Radelli Arturo nato a Palazzolo il 22 febbraio 1964 Premesso in fatto Con decreto penale emesso ex art. 565 c.p.p. veniva condannato dal g.i.p. di questa pretura per il reato di cui alla rubrica alla pena di L. 450.000 di multa oltre le spese processuali. L'imputato proponeva rituale opposizione avverso tal decreto penale di condanna chiedendo la celebrazione del rito ordinario instauratosi a seguito di emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari. All'udienza dibattimentale questo pretore provvedeva con la presente ordinanza. Ritenuto in diritto Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata dalla difesa atteso che si tratta di stabilire in via generale la applicabilita' dell'art. 555, comma 2 c.p.p. anche nell'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga di adottare il procedimento per decreto disciplinato dall'art. 459 c.p.p. dal quale conseguirebbe la previsione per il pubblico ministero a pena di nullita' nelle ipotesi di richiesta di decreto penale di condanna di emettere l'invito a presentarsi ex art. 375, comma 3, c.p.p. per rendere l'interrogatorio. Il legislatore con la novella introdotta dalla legge n. 234 del 16 luglio 1997 si e' limitato a prevedere l'obbligatorieta' per il pubblico ministero nell'ambito del rito ordinario pretorile di invitare nella fase delle indagini preliminari la persona sottoposta ad indagini a rendere l'interrogatorio; il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 234 del 1997 dianzi indicata ha introdotto il secondo comma dell'art. 555 c.p.p. che testualmente recita. "Il decreto e' nullo se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. con la conseguenza processuale che la mancata notifica dell'invito a presentarsi determina la nullita' del decreto di citazione a giudizio. Il legislatore tuttavia, non ha correlato e coordinato il suddetto principio di indubbia portata generale, con la normativa prevista nell'ambito del rito pretorile che regola il procedimento per decreto previsto negli artt. 459 e ss. del c.p.p. con la conseguenza che il legislatore nella legge n. 234 del 16 luglio 1997 non ha previsto l'obbligatorieta' per il pubblico ministero nell'ipotesi in cui richieda al g.i.p. di adottare decreto penale di condanna di invitare nella fase delle indagini preliminari l'indagato a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p. La mancata previsione nella legge succitata delle norme previste negli artt. 459 e ss. del codice di procedura penale induce a ritenere l'omesso invito a presentarsi da parte del pubblico ministero che abbia scelto di percorrere il procedimento per decreto non costituisca causa di nullita' del decreto penale di condanna. Alla luce di tali rilievi la mancata previsione normativa dell'obbligo per il pubblico ministero di invitare l'indagato a rendere l'interrogatorio nel procedimento per decreto induca a ritenere fondata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario e sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24, della costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza con conseguente pregiudizio delle garanzie di difesa dell'imputato il quale nell'ambito del procedimento per decreto ed in particolare nell'ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna disciplinata dal secondo comma dell'art. 565 del codice di procedura penale in concreto si e' trovato nella impossibilita' di eccepire nullita' del giudizio instauratosi nei suoi confronti in quanto preclusa la possibilita' di eccepire la mancata notificazione dell'avviso a rendere l'interrogatorio a differenza di quanto previsto nei confronti dell'imputato in giudizio con il rito ordinario ai sensi del disposto di cui al secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura penale. Per tutti i rilievi svolti secondo questo giudicante e' innegabile che la questione sollevata nei termini suindicati deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, della legge costituzionale n. 1, del 9 febbraio 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', ai sensi dell'art. 3, della Costituzione, dell'art. 555, comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che anche il decreto che dispone il giudizio emesso dal g.i.p. ai sensi dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale sia nullo ove non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, del codice di procedura penale; Dispone la sospensione del procedimento in epigrafe e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Brescia, addi' 28 maggio 1999. Il pretore: Toselli 99C0907