N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1999

                               N. 463
  Ordinanza  emessa  il  28  maggio  1999  dal  pretore di Brescia nel
 procedimento penale a carico di Ramelli Arturo
 Processo penale - Procedimento per decreto penale davanti al  pretore
    -  Opposizione  -  Decreto che dispone il giudizio - Necessita', a
    pena di nullita', di  previo  invito  a  presentarsi  per  rendere
    interrogatorio  -  Mancata  previsione - Disparita' di trattamento
    rispetto all'ipotesi del decreto di citazione  a  giudizio  emesso
    nel procedimento in forma ordinaria.
 (C.P.P. 1988, art. 555, comma 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza:
   Visti  gli  atti  del  procedimento  n.  6887/97  r.g.  pret.,  nei
 confronti di Radelli Arturo nato a Palazzolo  il 22 febbraio 1964
                           Premesso in fatto
   Con decreto penale emesso ex art. 565 c.p.p. veniva condannato  dal
 g.i.p.  di  questa pretura per il reato di cui alla rubrica alla pena
 di L. 450.000 di multa oltre le spese processuali.
   L'imputato proponeva rituale opposizione avverso tal decreto penale
 di condanna chiedendo la celebrazione del rito ordinario instauratosi
 a seguito di emissione del decreto di citazione a giudizio  da  parte
 del giudice per le indagini preliminari.
   All'udienza   dibattimentale   questo  pretore  provvedeva  con  la
 presente ordinanza.
                          Ritenuto in diritto
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione sollevata dalla difesa atteso che si tratta di stabilire in
 via  generale  la  applicabilita' dell'art. 555, comma 2 c.p.p. anche
 nell'ipotesi in cui il pubblico  ministero  ritenga  di  adottare  il
 procedimento  per decreto disciplinato dall'art. 459 c.p.p. dal quale
 conseguirebbe la previsione per  il  pubblico  ministero  a  pena  di
 nullita'  nelle ipotesi di richiesta di decreto penale di condanna di
 emettere l'invito a presentarsi ex art.  375,  comma  3,  c.p.p.  per
 rendere l'interrogatorio.
   Il  legislatore con la novella introdotta dalla legge n. 234 del 16
 luglio 1997 si e'  limitato  a  prevedere  l'obbligatorieta'  per  il
 pubblico  ministero  nell'ambito  del  rito  ordinario  pretorile  di
 invitare nella fase delle indagini preliminari la persona  sottoposta
 ad  indagini a rendere l'interrogatorio; il comma 3 dell'art. 2 della
 legge n.  234 del 1997 dianzi indicata ha introdotto il secondo comma
 dell'art.  555 c.p.p. che testualmente recita. "Il decreto  e'  nullo
 se   non   e'   preceduto   dall'invito  a  presentarsi  per  rendere
 l'interrogatorio ai sensi  dell'art.  375,  comma  3  c.p.p.  con  la
 conseguenza   processuale  che  la  mancata  notifica  dell'invito  a
 presentarsi  determina  la  nullita'  del  decreto  di  citazione   a
 giudizio.
   Il  legislatore tuttavia, non ha correlato e coordinato il suddetto
 principio di indubbia portata generale,  con  la  normativa  prevista
 nell'ambito del rito pretorile che regola il procedimento per decreto
 previsto  negli  artt. 459 e ss. del c.p.p. con la conseguenza che il
 legislatore nella legge n. 234 del 16 luglio  1997  non  ha  previsto
 l'obbligatorieta'  per  il  pubblico  ministero  nell'ipotesi  in cui
 richieda al g.i.p. di adottare decreto penale di condanna di invitare
 nella   fase   delle   indagini   preliminari  l'indagato  a  rendere
 l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p.
   La mancata previsione nella legge succitata  delle  norme  previste
 negli  artt.  459  e  ss.  del  codice  di  procedura penale induce a
 ritenere  l'omesso  invito  a  presentarsi  da  parte  del   pubblico
 ministero  che abbia scelto di percorrere il procedimento per decreto
 non costituisca causa di nullita' del decreto penale di condanna.
   Alla  luce  di  tali  rilievi  la  mancata   previsione   normativa
 dell'obbligo  per  il  pubblico  ministero  di  invitare l'indagato a
 rendere  l'interrogatorio  nel  procedimento  per  decreto  induca  a
 ritenere  fondata  disparita'  di trattamento rispetto all'ipotesi di
 decreto di citazione a giudizio emesso  dal  pubblico  ministero  nel
 procedimento  ordinario  e  sotto  il  profilo della violazione degli
 artt. 3, 24, della costituzione sotto il profilo della violazione del
 principio di uguaglianza con conseguente pregiudizio  delle  garanzie
 di  difesa  dell'imputato  il  quale nell'ambito del procedimento per
 decreto ed in  particolare  nell'ipotesi  di  opposizione  a  decreto
 penale  di  condanna disciplinata dal secondo comma dell'art. 565 del
 codice  di  procedura  penale  in  concreto  si  e'   trovato   nella
 impossibilita'  di  eccepire  nullita'  del giudizio instauratosi nei
 suoi confronti in quanto preclusa  la  possibilita'  di  eccepire  la
 mancata   notificazione  dell'avviso  a  rendere  l'interrogatorio  a
 differenza di quanto previsto nei confronti dell'imputato in giudizio
 con il rito ordinario ai sensi del disposto di cui al  secondo  comma
 dell'art. 555 del codice di procedura penale.
   Per  tutti i rilievi svolti secondo questo giudicante e' innegabile
 che la questione sollevata  nei  termini  suindicati  deve  ritenersi
 rilevante e non manifestamente infondata.
                                P. Q. M.
   Visti  gli artt. 1, della legge costituzionale n. 1, del 9 febbraio
 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara   non   manifestamente   infondata   la    questione    di
 costituzionalita',   ai   sensi   dell'art.  3,  della  Costituzione,
 dell'art. 555, comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in
 cui non prevede che anche il decreto che dispone il  giudizio  emesso
 dal  g.i.p.  ai sensi dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura
 penale sia nullo ove non  preceduto  dall'invito  a  presentarsi  per
 rendere  l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, del codice
 di procedura penale;
   Dispone  la  sospensione  del  procedimento  in   epigrafe   e   la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alla Presidenza del Consiglio dei   Ministri e  comunicata
 ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
     Brescia, addi' 28 maggio 1999.
                          Il pretore: Toselli
 99C0907