N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 1999
N. 465 Ordinanza emessa il 6 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico di Limo Guido Reati contro il patrimonio - Fatto commesso in danno del convivente more uxorio - Non punibilita' - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il coniuge non legalmente separato. (C.P., art. 649). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.38 del 22-9-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito della eccezione sollevata all'udienza preliminare dalla difesa nel procedimento n. 273/1998 r.g.n.r. a carico di Limo Guido, nato a Napoli il 13 febbraio 1930, residente a Torre Annunziata via Gelso, 10; Eccezione cui si e' associato il p.m., di incostituzionalita' dell'art. 649 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la procedibilita' a querela di parte anche per i fatti compiuti dal convivente more uxorio. Sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione L'art. 649 c.p. prevede la non punibilita' per i reati contro il patrimonio qualora commessi (per quanto qui interessa) dal coniuge non legalmente separato, ovvero la punibilita' a querela di parte se commessi dal coniuge legalmente separato. Tradizionalmente, tale disposizione normativa trova la sua ragion d'essere in implicazioni di ordine etico-patrimoniale: la comunanza degli interessi economici nell'ambito della famiglia (Cass. n. 88/178968; Mantovano, dir. pen., p. sp., 55), ovvero il grave turbamento alle relazioni familiari che potrebbe derivare dalla punibilita' o perseguibilita' di ufficio dei reati contro il patrimonio commessi in danno dei piu' stretti congiunti (Antolisei, dir. pen., p. sp.; Manzini, tr. dir. pen., IX). Evidentemente, al momento della sua formulazione, la norma in esame non poteva prevedere istituti e situazioni di fatto la cui importanza e' venuta successivamente alla luce: si pensi al rapporto di affiliazione, introdotto posteriormente nel sistema dal codice civile, che - pacificamente - si ritiene rientri nel trattamento privilegiato previsto dalla norma. Non e' qui il caso di ripercorrere le note tappe che hanno condotto, nell'ambito del diritto civile, al riconoscimento di plurimi effetti giuridici alle convivenze more uxorio; preme, piuttosto, sottolineare come tali effetti si stiano ripercuotendo anche nel settore penale: basti pensare alla previsione contenuta nell'art. 199 comma 3 lett. a) del vigente codice di procedura (che, per ovvi motivi temporali, ha recepito le sollecitazioni sociali), norma che parifica al coniuge, agli effetti della facolta' di astensione dei prossimi congiunti dal dovere di testimoniare, "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso". E' evidente la ratio di tale disposizione, che consiste "nella tutela del sentimento familiare, al fine di evitare che colui il quale e' chiamato a testimoniare si trovi nell'alternativa di mentire oppure di nuocere al congiunto (Cass. 26 marzo 1993, Morabito). Non sembra alieno effettuare un parallelo tra le due disposizioni in esame (art. 649 c.p. e art. 199 c.p.p.), poiche' entrambe perseguono l'identico scopo della prevalenza della salvaguardia dell'ambiente familiare rispetto le esigenze di giustizia della collettivita': che anzi, tale preminenza appare ancor piu' giustificata (e necessaria) laddove il reato commesso abbia, quale parte offesa, il proprio congiunto. Se cosi' e', l'eccezione di incostituzionalita' deve, piu' propriamente, riguardare il primo comma dell'art. 649 c.p., poiche' il convivente more uxorio deve parificarsi al coniuge non legalmente separato: apparendo ancor piu' discriminatoria la diversa disciplina, poiche' non sussiste punibilita' tra coniugi e si procede, invece, d'ufficio, tra conviventi. E' indubbio, in ogni caso, che la convivenza debba presentare quelle caratteristiche cui l'ordinamento condiziona il riconoscimento di effetti: stabilita' del legame affettivo, comunanza materiale e spirituale, reciproca assistenza e solidarieta'. Consegue la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione, non ritenendo questo giudice superabile la questione in via analogica, apparendo piuttosto opportuna - anche al fine di evitare contrasti interpretativi giurisprudenziali, manifestatisi anche nella materia in esame - una pronuncia del giudice delle leggi. Sulla rilevanza della questione in giudizio Assolutamente indubbia appare la rilevanza della questione nel procedimento in corso: all'odierno imputato Limo Guido e' contestato il reato di circonvenzione di incapace nei confronti di Cochis Stefanella, con la quale intrattiene un duraturo legame affettivo e convive sin dal 1994, prima in Liguria e poi a Napoli. La p.o. non ha mai sporto alcuna denuncia-querela nei confronti del Limo (come, invece, accaduto nei confronti della di lei sorella, la quale ultima ha concluso il procedimento penale a proprio carico con sentenza di applicazione della pena), affermando, anzi, di aver ottenuto - da tale convivenza - notevoli miglioramenti fisici e psichici (nel periodo immediatamente precedente era ricoverata presso una casa di cura).
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della costituzione, nella parte in cui non prevede la non punibilita' dei fatti commessi dal convivente, per le ragioni esposte in motivazione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda per la notifica all'imputato, ai difensori, al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Si comunichi ai Presidenti delle due Camere. Imperia, addi' 6 maggio 1999. Il giudice: Russo 99C0909