N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 1999

                               N. 465
  Ordinanza  emessa  il  6  maggio  1999  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Imperia nel procedimento penale  a
 carico di Limo Guido
 Reati  contro  il patrimonio - Fatto commesso in danno del convivente
    more uxorio - Non punibilita' - Mancata previsione - Disparita' di
    trattamento rispetto alla disciplina prevista per il  coniuge  non
    legalmente separato.
 (C.P., art. 649).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  a seguito della eccezione
 sollevata all'udienza preliminare dalla difesa  nel  procedimento  n.
 273/1998  r.g.n.r.  a  carico  di  Limo  Guido,  nato  a Napoli il 13
 febbraio 1930, residente a Torre Annunziata via Gelso, 10;
   Eccezione cui si  e'  associato  il  p.m.,  di  incostituzionalita'
 dell'art.   649 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella
 parte in cui non prevede la procedibilita' a querela di  parte  anche
 per i fatti compiuti dal convivente more uxorio.
       Sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione
   L'art.  649  c.p.  prevede la non punibilita' per i reati contro il
 patrimonio qualora commessi (per quanto qui  interessa)  dal  coniuge
 non  legalmente separato, ovvero la punibilita' a querela di parte se
 commessi dal coniuge legalmente separato.
   Tradizionalmente, tale disposizione normativa trova la  sua  ragion
 d'essere  in  implicazioni di ordine etico-patrimoniale: la comunanza
 degli  interessi  economici  nell'ambito  della  famiglia  (Cass.  n.
 88/178968;  Mantovano,  dir.  pen.,  p.  sp.,  55),  ovvero  il grave
 turbamento alle  relazioni  familiari  che  potrebbe  derivare  dalla
 punibilita'    o  perseguibilita'  di  ufficio  dei  reati  contro il
 patrimonio commessi in danno dei piu' stretti  congiunti  (Antolisei,
 dir. pen., p. sp.; Manzini, tr. dir.  pen., IX).
   Evidentemente, al momento della sua formulazione, la norma in esame
 non poteva prevedere istituti e situazioni di fatto la cui importanza
 e'  venuta  successivamente  alla  luce:  si  pensi  al  rapporto  di
 affiliazione,  introdotto  posteriormente  nel  sistema  dal   codice
 civile,  che  -  pacificamente  -  si ritiene rientri nel trattamento
 privilegiato previsto dalla norma.
   Non e' qui  il  caso  di  ripercorrere  le  note  tappe  che  hanno
 condotto,  nell'ambito  del  diritto  civile,  al  riconoscimento  di
 plurimi  effetti  giuridici  alle  convivenze  more  uxorio;   preme,
 piuttosto,  sottolineare  come  tali  effetti si stiano ripercuotendo
 anche nel settore penale:   basti pensare alla  previsione  contenuta
 nell'art. 199 comma 3 lett.  a) del vigente codice di procedura (che,
 per  ovvi  motivi  temporali, ha recepito le sollecitazioni sociali),
 norma che  parifica  al  coniuge,  agli  effetti  della  facolta'  di
 astensione  dei  prossimi congiunti dal dovere di testimoniare, "chi,
 pur non essendo coniuge dell'imputato,  come  tale  conviva  o  abbia
 convissuto  con esso". E' evidente la ratio di tale disposizione, che
 consiste "nella tutela del sentimento familiare, al fine  di  evitare
 che   colui   il   quale   e'   chiamato   a  testimoniare  si  trovi
 nell'alternativa di mentire oppure di nuocere al congiunto (Cass.  26
 marzo 1993, Morabito).
   Non  sembra  alieno effettuare un parallelo tra le due disposizioni
 in esame (art. 649  c.p.  e  art.  199  c.p.p.),    poiche'  entrambe
 perseguono  l'identico  scopo  della  prevalenza  della  salvaguardia
 dell'ambiente familiare  rispetto  le  esigenze  di  giustizia  della
 collettivita':      che  anzi,  tale  preminenza  appare  ancor  piu'
 giustificata (e necessaria)
  laddove il reato commesso abbia,  quale  parte  offesa,  il  proprio
 congiunto.
   Se   cosi'   e',  l'eccezione  di  incostituzionalita'  deve,  piu'
 propriamente, riguardare il primo comma dell'art. 649  c.p.,  poiche'
 il  convivente more uxorio deve parificarsi al coniuge non legalmente
 separato:     apparendo  ancor  piu'   discriminatoria   la   diversa
 disciplina,  poiche'  non  sussiste  punibilita'  tra  coniugi  e  si
 procede, invece, d'ufficio, tra conviventi.
   E' indubbio, in ogni  caso,  che  la  convivenza  debba  presentare
 quelle caratteristiche cui l'ordinamento condiziona il riconoscimento
 di  effetti:  stabilita'  del legame affettivo, comunanza materiale e
 spirituale, reciproca assistenza e solidarieta'.
   Consegue la  dichiarazione  di  non  manifesta  infondatezza  della
 questione,  non  ritenendo  questo giudice superabile la questione in
 via analogica, apparendo piuttosto  opportuna  -  anche  al  fine  di
 evitare  contrasti  interpretativi  giurisprudenziali,  manifestatisi
 anche nella materia in esame - una pronuncia del giudice delle leggi.
              Sulla rilevanza della questione in giudizio
   Assolutamente indubbia appare  la  rilevanza  della  questione  nel
 procedimento  in corso: all'odierno imputato Limo Guido e' contestato
 il reato di  circonvenzione  di  incapace  nei  confronti  di  Cochis
 Stefanella,  con  la quale intrattiene un duraturo legame affettivo e
 convive sin dal 1994, prima in Liguria e poi a Napoli.
   La p.o. non ha mai sporto alcuna denuncia-querela nei confronti del
 Limo  (come,  invece, accaduto nei confronti della di lei sorella, la
 quale ultima ha concluso il procedimento penale a proprio carico  con
 sentenza  di  applicazione  della  pena),  affermando,  anzi, di aver
 ottenuto - da tale  convivenza  -  notevoli  miglioramenti  fisici  e
 psichici (nel periodo immediatamente precedente era ricoverata presso
 una casa di cura).
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 649 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24
 della costituzione, nella parte in cui non prevede la non punibilita'
 dei  fatti  commessi  dal  convivente,  per  le  ragioni  esposte  in
 motivazione;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
   Manda per la notifica all'imputato, ai difensori, al p.m.,  nonche'
 al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Si comunichi ai Presidenti delle due Camere.
     Imperia, addi' 6 maggio 1999.
                           Il giudice: Russo
 99C0909