N. 466 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 1999
N. 466 Ordinanza emessa il 19 maggio 1999 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Funaioli Augusto Processo penale - Procedimento per decreto penale dinanzi al pretore - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessita' a pena di nullita' della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul diritto di difesa. (Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 2; c.p.p. 1988, art. 459). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.38 del 22-9-1999 )
IL PRETORE Preso atto dell'eccezione sollevata in via preliminare dal'avv.ssa Sabrina Bolognini, difensore di Funaioli Augusto in atti generalizzato, imputato dei reati di cui agli artt. 186 c.d.s. e 341 c.p. tesa a sollevare la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 234/1997 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede e quindi non estende l'obbligatorieta' dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p. anche prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna. Sentito il parere contrario del p.m. Rilevato che tale questione, come ricordato dal difensore, e' gia' stata sollevata in altro processo ed e' gia' stata rimessa da questo giudicante al vaglio della Corte cotituzionale (vedi ordinanza proc. 3023/1998 imp. Errico del 21 dicembre 1998). Ritenuta in primo luogo la rilevanza della questione posta. Nel caso in esame la richiesta di decreto penale di condanna da parte del p.m. ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e' stata presentata in data 15 novembre 1997 e percio' dopo l'entrata in vigore della legge 234/1997. Non risulta poi che nella fase precedente a tale richiesta l'imputato abbia mai reso o sia stato mai invitato a rendere interrogatorio davanti al p.m. ai sensi dell'art. 375 c.p.p. Nel caso percio' in cui venisse accolta la eccezione di illegittimita' dell'art. 459 c.p.p., come gia' posta, ne deriverebbe, al pari di quanto previsto per gli artt. 416 e 555 c.p.p., diversamente modificati dalla legge 234/1997, la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna e conseguentemente, nel caso di specie la nullita' di tutti gli atti successivi (decreto penale e decreto che dispone il giudizio). Ritenuto che la questione non appare neppure manifestamente infondata come gia' rilevato da questo giudice con l'ordinanza citata - allegata in copia al fascicolo - che si richiama integralmente. Il dubbio di illegittimita' costituzionale, infatti, per il quale il processo citato e' ancora sospeso in attesa della decisione della Corte, non puo' neppure ritenersi venuto meno a seguito della ordinanza 14-23 dicembre 1998 della stessa Corte, che nel frattempo pronunciandosi ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p., sollevata sotto analogo profilo. Invero in tale occasione la Corte ha dichiarato che "la prospettazione del giudice di rinvio, diretta a omologare il procedimento per decreto agli altri schemi processuali sopra detti, e' in contrasto con la specificita' del primo, in particolare sotto il profilo, essenziale e caratterizzante, della sua configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza (...), in cui l'accertamento contenuto nel provvedimento del giudice - non a caso denominato ''decreto'' - viene posto nel nulla, attraverso la revoca del decreto stesso (art. 464 cod. proc. pen.), allorche' l'interessato, con l'opposizione, manifesti di non prestare acquiescenza al provvedimento". Diversamente secondo questo giudice di rinvio "la questione della diversita' di trattamento di posizioni giuridiche identiche si pone proprio nella fase delle indagini preliminari e non in fase di giudizio, perche' e' proprio in tale momento che la legge n. 234 citata ha voluto introdurre questa maggiore garanzia a favore dell'indagato. Nella fase delle indagini non vi e' differenza tra la persona indagata che sara' destinataria di un decreto di citazione a giudizio ed una persona indagata che sara' destinataria di una richiesta di decreto penale di condanna. Entrambe le posizioni sono meritevoli degli stessi diritti di difesa. Anzi, (...), si puo' affermare che a maggior ragione, meritevole di tale diritti e' il destinatario di un decreto penale, cioe' colui che senza contraddittorio subira' un provvedimento di condanna, rispetto al destinatario di una vocatio in jus che ancora dovra' subire un giudizio, nel quale avra' ancora una volta la possibilita' di esercitare i propri diritti di difesa. La mancata previsione legislativa della estensione dell'invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. nella fase delle indagini preliminari sembra tradursi in realta' in una vera e propria disparita' di trattamento di situazioni assolutamente identiche e quindi in una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione" (cfr. ordinanza r.g. 3023/1998, pretura Firenze del 21 dicembre 1998 cit.). Ritenuto pertanto di dover ancora una volta rimettere la questione al giudice di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 479 c.p.p., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 134, 137 Cost.; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, legge 16 luglio 1997, n. 234 e 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta a pena di nullita' dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. come per gli artt. 416, comma 1 e 555, comma 2 c.p.p.; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte cotituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato; Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza. Firenze, addi' 19 maggio 1999. Il pretore: Chiarantini 99C0910