N. 468 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 1999

                               N. 468
  Ordinanza  emessa  il  10  giugno  1999 dalla Commissione tributaria
 regionale di Perugia sul ricorso proposto da Donati Enrico  ed  altra
 contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gubbio
 Contenzioso   tributario   -  Sentenza  d'appello  della  Commissione
    tributaria regionale -  Esecuzione  in  pendenza  di  ricorso  per
    Cassazione  -  Possibilita'  di  sospensione a norma dell'art. 373
    cod. proc civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa di cui
    e' espressione la tutela cautelare - Violazione del  principio  di
    eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ai processi in
    materia   tributaria   devoluti  alla  giurisdizione  del  giudice
    ordinario.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data  6
 maggio 1999, con la quale Donati Enrico e Tisza Eva Maria chiedevano,
 ai  sensi  dell'art.  373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della
 sentenza 878/01/97 con cui la  Commissione  tributaria  regionale  di
 Perugia aveva accolto l'appello dell'ufficio avverso la decisione del
 7 marzo 1996 della Commissione tributaria provinciale di Perugia.
   Gli  istanti, avendo ritualmente e tempestivamente proposto ricorso
 per Cassazione avverso la predetta sentenza, ritengono applicabile ex
 art. 62 d.lgs. 546/92, il disposto dell'art.  373  c.p.c.  e  poiche'
 dall'esecuzione  della  sentenza  puo'  derivare  un  danno  grave ed
 irreparabile chiedono al giudice tributario  che  ha  pronunciato  la
 sentenza di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia
 della  adita  suprema Corte di cassazione.  All'udienza del 10 giugno
 1999 il difensore dei contribuenti avv. Salvatore  Catanese,  assente
 il rappresentante
  dell'Ufficio   imposte   dirette   di  Gubbio,  ribadisce  la  piena
 applicabilita'  al  processo   tributario   del   rimedio   cautelare
 endoprocessuale  di  cui all'art. 373 c.p.c. prospettando altresi' la
 eventuale illegittimita' costituzionale  degli  artt.  47  e  49  del
 d.lgs.  546/92  in  quanto  limiterebbero  la  sospensione  dell'atto
 impositivo  al  giudizio  di  1  grado  e  non   consentirebbero   di
 sospendere,  negli ulteriori gradi del giudizio l'efficacia immediata
 della sentenza impugnata.
   La Commissione osserva quanto segue:
     prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire  in
 via preliminare se l'art. 373 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle
 sentenze   delle  Commissioni  tributarie  regionali,  ai  sensi  del
 richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92 che,
 in assenza di una disciplina diversa,  rende  operanti  nel  processo
 tributario  le  disposizioni del c.p.c., cio' che per le impugnazioni
 risulta specificamente ribadito dall'art. 49.
   Orbene, secondo questa  Commissione  si  dovrebbe  pervenire,  come
 recentemente  stabilito  anche dalla Commissione tributaria regionale
 di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione  negativa  e  quindi
 dichiarare  inammissibile  l'istanza  di  sospensione  ostandovi  due
 motivi,  uno  di  ordine  formale  e l'altro di ordine sistematico in
 quanto:  a) ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 546/92 e'  espressamente
 esclusa  l'applicabilita' al processo tributario dell'art. 337 c.p.c.
 e quindi anche dalle norme da quest'ultimo  richiamate,  tra  cui  in
 particolare   l'art.   373   c.p.c.,   b)ove  il  legislatore  volle,
 espressamente previde la speciale sospensione per l'atto impugnato di
 cui all'art. 47 citato d.lgs. laddove  nulla  e'  disposto  circa  il
 giudizio  di  appello,  dovendosi  da  tale  esclusione  desumere una
 precisa  scelta  legislativa  volta  ad  escludere  la   possibilita'
 dell'inibitoria in appello.
   Pur  tuttavia  la Commissione si e' posto il problema di verificare
 se  la  disciplina  concernente  gli  effetti  delle  sentenze  delle
 Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle
 che  giustificano  i  provvedimenti  sospensivi previsti nel processo
 civile e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi  in
 senso  positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimita'
 costituzionale per violazione  dell'art.  24  della  Costituzione  in
 quanto  l'esclusione  di  ogni  possibilita'  di tutela cautelare nei
 confronti  della  immediata  e  completa  efficacia  esecutiva  della
 sentenza  di  secondo grado in pendenza del giudizio di legittimita',
 arrecherebbe una lesione al diritto di difesa,  definito  inviolabile
 in  ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario,
 e del quale, indiscutibilmente  l'azione  cautelare  costituisce  una
 sicura espressione.
   Sussisterebbe  inoltre  violazione  dell'art.  3 della Costituzione
 laddove emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento  del
 contribuente    in   relazione   soltanto   alla   diversita'   della
 giurisdizione qualora  si  tratti  di  processi,  aventi  ad  oggetto
 imposte  e  tasse,  e quindi riconducibili alla comune matrice di cui
 all'art. 53 Cost., i quali non siano pero' devoluti  alla  cognizione
 del  giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario
 ex art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del principio
 di uguaglianza in quanto  l'azione  cautelare  in  un  caso  (giudice
 ordinario)  sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c. e sempre
 negata, in linea di principio nel processo  tributario,  o  perlomeno
 nella fase del secondo grado di giudizio.
   Il  sospetto  di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49 del d.lgs.
 546/92 appare quindi fondato.
   Visti gli artt. 134 Cost. e 23, comma 3, legge 11 marzo 1953 n.  87
 la Commissione tributaria regionale di Perugia.
                                P. Q. M.
   Giudica rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 546/92 in
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica;
   Sospende la presente fase di  giudizio  e  si  riserva  ogni  altra
 pronuncia in rito ed in merito;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la  presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 nonche'  comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
 Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Perugia, il 10 giugno 1999.
                          Il presidente: Salvi
                                                Il relatore: Temperini
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