N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1999

                               N. 475
  Ordinanza emessa il  29  aprile  1999  dal  tribunale  regionale  di
 giustizia  amministrativa  di  Trento  sul  ricorso proposto da Beber
 Franco ed altri contro la regione Trentino-Alto Adige ed altro
 Giustizia amministrativa -  Controversie  di  lavoro  dei  dipendenti
    pubblici  locali  -  Devoluzione  alla  giurisdizione  del giudice
    ordinario - Applicazione  della  normativa  impugnata  anche  alla
    regione   Trentino-Alto   Adige   -   Violazione  della  sfera  di
    giurisdizione del  tribunale  di  giustizia  amministrativa  della
    regione  Trentino-Alto  Adige e del particolare assetto statutario
    della giustizia amministrativa nella regione stessa a tutela delle
    minoranze  linguistiche  -  Incidenza  sui  principi  del  giudice
    naturale  e della tutela giurisdizionale e sul diritto di difesa -
    Lesione  dell'autonomia  regionale  -  Illegittimo  uso,  per   la
    disciplina della materia, di decreto legislativo (fondato su legge
    di  delega  ordinaria)  anziche'  di  norme  di  attuazione  dello
    statuto.
 (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 29, e 45, comma 17; legge 15 marzo
    1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g)).
 (Cost.,  artt.  24,  25,  76,  113,  116  e  125;   statuto   regione
    Trentino-Alto Adige, artt. 90, 103 e 107).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
                        IL TRIBUNALE REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 353 del 1998
 proposto dai signori Beber Franco, Zanon  Loretta,  Rigotti  Gisella,
 Dell'Eva   Giuliano,   Pancheri  Francesco,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv.   Sergio Dragogna ed elettivamente  domiciliati  presso  lo
 stesso in Trento, Galleria Tirrena, 10;
   Contro la regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente in
 carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
 dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, 9 e' pure
 -  per  legge  -  domiciliata;  e  nei  confronti  del  signor Gamper
 Sieghard,  non  costituito  in  giudizio  per  l'annullamento   della
 deliberazione  della  Giunta regionale n. 1034 del 3 luglio 1998, con
 la quale viene affidato provvisoriamente al  signor  Sieghard  Gamper
 l'incarico di direzione dell'Ufficio studi, statistica e rapporti con
 organismi interregionali e del relativa' processo verbale n. 22 della
 seduta  della  Giunta  regionale tenutasi il 3 luglio 1998 a Bolzano,
 nonche' di tutti gli atti con i precedenti  connessi,  presupposti  o
 derivati;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  della  intimata
 Amministrazione;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla pubblica udienza  del  29  aprile  1999  -  relatore  il
 consigliere  Silvio  Ignazio Silvestri - l'avv. Sergio Dragogna per i
 ricorrenti,  l'avvocato  dello  Stato  Pier  Alberto  Trovatelli  per
 l'Amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I  ricorrenti,  dipendenti  della  regione  autonoma  Trentino-Alto
 Adige, impugnano la delibera del 3 luglio  1998  con  cui  la  Giunta
 regionale  ha  affidato  al controinteressato l'incarico di direzione
 dell'Ufficio studi statistica e rapporti con organismi interregionali
 al controinteressato.
   Questi i motivi dedotti:
     1) violazione e falsa applicazione dell'art. 100  del  d.P.R.  31
 agosto   1972,   n.  670,  nonche'  delle  relative  disposizioni  di
 attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n.  752  e  dell'art.  15
 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23;
     2)  violazione  e  falsa  applicazione  degli artt. 25 e 27 della
 legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.
     3) violazione dell'art. 13 della legge regionale 31 luglio  1993,
 n. 13.
   L'Amministrazione   intimata   si   e'   costituita   in   giudizio
 controdeducendo alle argomentazioni dei ricorrenti  e  chiedendo  una
 pronuncia di rigetto.
   In via pregiudiziale, la difesa dell'Amministrazione ha eccepito il
 difetto  di  giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di
 questione che sarebbe devoluta al giudice ordinario.
   All'udienza pubblica del 29 aprile 1999 il ricorso e' stato spedito
 in decisione.
                             D i r i t t o
   La sollevata questione attinente al  difetto  di  giurisdizione  di
 questo  Tribunale  amministrativo  assume carattere determinante e va
 quindi affrontata in via pregiudiziale.
   In concreto la regione autonoma Trentino-Alto Adige, costituita  in
 giudizio a mezzo della Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento,
 rileva  che  la  controversia  in  esame,  riguardante un rapporto di
 lavoro, e' successiva al 30 giugno 1998 ed essa e' ormai devoluta  al
 giudice  ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt.  29 e
 45, comma 17, comma d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
   Invero l'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, nel  sostituire  l'art.  68
 del  d.lgs.  3 febbraio 1993, n. 29, devolve al giudice ordinario, in
 funzione di giudice del lavoro, tutte  le  controversie  relative  ai
 rapporti  di  lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
 il comma 17 dell'art. 45 prevede l'operativita' di tale  disposizione
 per  le  controversie  relative  a questioni attinenti al periodo del
 rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
   La delibera impugnata e' stata adottata il 3 luglio  1998,  percio'
 il  ricorso  riguarda  una fase del rapporto di lavoro dei ricorrenti
 sorta successivamente al 30 giugno 1998; conseguentemente,  ai  sensi
 della  normativa  sopra  richiamata,  la giurisdizione spetterebbe al
 giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 26 agosto 1998, n. 8451; id.
 n. 26 agosto 1998, n. 8454).
   Ritiene,  peraltro,  il  Collegio  che  la  devoluzione  al giudice
 ordinario delle controversie  relative  ai  rapporti  di  lavoro  dei
 pubblici  dipendenti  disposta  dagli articoli 29 e 45, comma 17, del
 d.lgs. 80 del  1998,  ove  riferita  anche  al  Trentino-Alto  Adige,
 sollevi  seri  dubbi  di  legittimita' costituzionale con riferimento
 agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e  125  della  Costituzione,  nonche'
 degli  artt.  90,  103  e  107  del  d.P.R.  31  agosto  1972, n. 670
 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
 lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
   1.  -  Per  un corretto inquadramento della problematica, si impone
 anzitutto  un  breve  profilo  storicocostituzionale  del   peculiare
 ordinamento del Trentino-Alto Adige.
   Secondo  l'art.  116  della  Costituzione,  al Trentino-Alto Adige,
 oltreche' alle altre 4 regioni differenziate,  sono attribuite "forme
 e condizioni  particolari  di  autonomia,  secondo  Statuti  speciali
 adottati con legge  costituzionale".
   In  applicazione di tale norma e rifacendosi all'accordo De Gasperi
 - Gruber del 1946 (Allegato IV del  Trattato di pace fra  le  Potenze
 alleate  e  l'Italia), la stessa Assemblea Costituente ha approvato -
 ai sensi della XVII Disp. trans.  della  Costituzione  -  lo  Statuto
 speciale  per  il  Trentino-Alto Adige con la legge costituzionale 26
 febbraio 1948, n. 5, Statuto  che  e'  stato  poi  significativamente
 modificato  con  la  legge  costituzionale  10  novembre  1971,  n. 1
 (attuativa  del  c.d.  "pacchetto"  predisposto  per   risolvere   la
 controversia esistente tra il Governo  italiano e quello austriaco in
 relazione appunto al citato accordo De Gasperi - Gruber): ed il tutto
 e' poi  confluito nel citato d.P.R. n. 670 del 1972.
   Il  nuovo Statuto, intervenuto subito dopo la nascita delle Regioni
 ordinarie, ha posto la regione Trentino-Alto Adige in  una  posizione
 indubbiamente  differenziata  (anche  rispetto  alle altre Regioni ad
 autonomia speciale), sia con riferimento alla istituzione di tre Enti
 (regione e province autonome di Trento e Bolzano) dotate di  potesta'
 legislativa, prevalentemente di tipo esclusivo, sia con riguardo alle
 materie  oggetto  di  detta  potesta',  regionale  e provinciale, sia
 ancora con richiamo ad alcuni istituti peculiari, quali quelli di cui
 all'art. 56 (impugnativa diretta alla Corte costituzionale  da  parte
 di  gruppi  linguistici)  e  all'art. 89 Statuto (riserva di posti di
 ruolo  nelle  Amministrazioni  statali  a  favore  sempre  di  gruppi
 linguistici).
   Diverse  disposizioni  dello  Statuto  sono  dunque  ispirate dalla
 considerazione della presenza sul territorio regionale di popolazioni
 alloglotte e  quindi  dalla  esigenza  della  loro  salvaguardia,  in
 aderenza  al fondamentale principio costituzionale della tutela delle
 minoranze etnico - linguistiche (art. 6 della Costituzione e  art.  2
 Statuto Trentino-Alto Adige).
   E'   di   tutta   evidenza   che  la  struttura  autonomistica  del
 Trentino-Alto Adige cosi configurata, in cui la regione e le province
 (autonome) sono poste su un piano di pari ordinazione, costituisce un
 unicum nel contesto italiano.
   2 - In tale quadro di "specialita'" autonomistica si colloca  anche
 la   previsione   statutaria   (art.  90)  dell'Organo  di  Giustizia
 amministrativa di  primo  grado  (tribunale  regionale  di  giustizia
 amministrativa  avente  sede nel Capoluogo della Regione - Trento - e
 la Sezione autonoma di detto tribunale avente sede in Bolzano).
   Invero,  detto  Organo  giurisdizionale,  se  sul piano generale si
 riporta al principio costituzionale  introduttivo  del  doppio  grado
 nella  giurisdizione  amministrativa (artt. 103 e 125, secondo comma,
 della Costituzione e art. 93 Statuto) per il  migliore  perseguimento
 dei   fini   posti   dall'art.   113   della   Costituzione   (tutela
 giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi),  sul  piano
 strutturale e funzionale si pone in una dimensione del tutto atipica,
 proprio in relazione al contesto nel quale e' chiamato ad operare.
   Al  riguardo,  il  d.P.R.  6 aprile 1984, n. 426 (e succ. modif.) -
 contenente la normativa di attuazione che ha dato corpo  al  precetto
 statutario  -  ha  individuato,  agli  artt. 1, 2 e 4, la particolare
 composizione   di   detto   Organo   di   Giustizia   amministrativa,
 specificando  il  numero  dei  magistrati  da  assegnare alla sede di
 Trento (4 giudici di carriera e 2 giudici  nominati  su  designazione
 del  Consiglio  provinciale  di  Trento)  ed alla Sezione autonoma di
 Bolzano (6  giudici,  tre  di  designazione  governativa,  di  cui  2
 appartenenti al gruppo linguistico italiano e 1 al gruppo linguistico
 tedesco,  e tre nominati su designazione del Consiglio provinciale di
 Bolzano, di cui 2 appartenenti al gruppo linguistico italiano e 1  al
 gruppo   linguistico   tedesco);   disponendo,   inoltre,  specifiche
 modalita'  di  funzionamento  del   Collegio   giudicante   (presenza
 necessaria  di  uno dei componenti di designazione provinciale per il
 T.R.G.A. nel capoluogo regionale e presenza paritetica dei membri dei
 due gruppi linguistici, italiano e tedesco, per la  Sezione  autonoma
 di Bolzano).
   Pertanto  la  composizione  del  Tribunale  Regionale  di Giustizia
 Amministrativa, come sopra delineata, risponde alla precisa  esigenza
 di  consentire  una  piu' puntuale tutela dei rapporti tra le diverse
 etnie esistenti sul territorio regionale. Con particolare riferimento
 alla salvaguardia del  gruppo  linguistico  ladino  in  provincia  di
 Trento,   giova   richiamare   la   recente   sentenza   della  Corte
 costituzionale 21 ottobre 1998,  n.    356,  che  e'  pervenuta  alla
 declaratoria  di  incostituzionalita' della normativa impugnata sulla
 base della rilevata violazione delle disposizioni statutarie.
   In definitiva, nella regione Trentino-Alto Adige si e' pervenuti ad
 un  assetto  peculiare  rispetto  al  regime   organizzatorio   della
 Giustizia  amministrativa  vigente  nel  resto  del Paese (cfr. Cons.
 Stato, Sez.  IV, 6 novembre 1996, n. 1200; Cons. Stato,  Sez.  V,  13
 novembre  1995,  n.  1546; T.R.G.A. Trento 30 novembre 1990, n. 477),
 assetto che risulta determinato in  modo  puntuale  dallo  Statuto  e
 dalle  relative norme di attuazione e che puo' essere modificato solo
 attraverso il procedimento previsto per le leggi costituzionali (art.
 138 della Costituzione e art. 103 Statuto), ove si  intenda  incidere
 direttamente  sulle  disposizioni  statutarie,  oppure,  nel  caso di
 modifiche o integrazioni della normativa di attuazione dello Statuto,
 attraverso lo specifico iter procedimentale contemplato dall'art. 107
 dello Statuto medesimo.
   3. Tali considerazioni inducono a dubitare della  costituzionalita'
 (con riferimento alle citate norme della Costituzione e dello Statuto
 del  Trentino-Alto  Adige)  delle disposizioni legislative che, senza
 darsi carico del necessario rispetto  delle  sopra  richiamate  norme
 costituzionali  (artt.  103  e  107 Statuto), sono venute ad incidere
 sulle prerogative e sulle garanzie riconosciute alla sezione ed  alle
 Province  autonome:  situazione  questa  che  si e' gia' verificata a
 seguito di un intervento governativo  sulla  dotazione  organica  del
 personale  di  segreteria del T.R.G.A., e che ha determinato, in sede
 di conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia di Trento, una
 pronuncia di incostituzionalita'  della  Corte  con  la  sentenza  23
 aprile 1998, n. 137.
   E',  infatti,  evidente  che  il  Tribunale  regionale di giustizia
 amministrativa, cosi' come  contemplato  dalle  richiamate  norme  di
 rango  costituzionale  e conseguenti norme di attuazione, assolve, in
 un ottica di sostanziale coerenza  con  i  principi  affermati  negli
 artt.  103,  primo  comma,  e  113  della Costituzione, alla delicata
 funzione di risoluzione di tutte le controversie  che  insorgono  tra
 cittadini  e  pubblica amministrazione, dalle quali ovviamente non e'
 possibile escludere quelle relative ai rapporti di lavoro  di  natura
 pubblica.   E   tale   funzione  viene  esplicata  dal  T.R.G.A.  con
 particolari caratteristiche non solo nella stessa  denominazione,  ma
 anche,  e  soprattutto,  nella  composizione  e  nella competenza per
 materia, piu' ampia rispetto a quella spettante  agli  altri  t.a.r.:
 connotazioni   che  sono  indissolubilmente  legate  ad  un  contesto
 territoriale nel quale la tutela delle diverse  etnie  esistenti  (si
 vedano in particolare gli artt. 19 e 102 dello Statuto) ha costituito
 il presupposto per l'attribuzione della speciale autonomia.
   Da  quanto  sopra  consegue che non vi puo' essere una deminutio di
 competenza - nei termini specificati - per  semplice  intervento  del
 legislatore  ordinario  o  delegato,  senza  con cio' stesso incidere
 sulla peculiarita' del   suddetto giudice amministrativo,  in  palese
 violazione anche dell'art. 25 della Costituzione.
   D'altra  parte,  la  vigente normativa di attuazione (d.P.R. n. 426
 del 1984), pacificamente considerata di  rango primario  proprio  per
 effetto della prevista procedura rinforzata contenuta nel citato art.
 107  dello  Statuto,  rappresenta  la  migliore riprova di quanto sia
 stato possibile ampliare il ruolo autonomistico  del  T.R.G.A.    del
 Trentino-Alto  Adige,  sia  pure in un quadro di sostanziale coerenza
 costituzionale, rispetto agli altri t.a.r.
   Pertanto, mentre l'ampliamento delle attribuzioni del T.R.G.A trova
 sempre il suo fondamento nello sviluppo delle istanze autonomistiche,
 e' evidente,  ex  adverso  che  ogni  sottrazione  di  competenze  si
 qualifica automaticamente come una compromissione o limitazione delle
 stesse, a meno che, ovviamente, la sottrazione in questione non trovi
 il  consenso  della apposita Commissione prevista dal richiamato art.
 107 dello Statuto.
   Ne' puo' venire in considerazione l'art.  2  del  d.lgs.  16  marzo
 1993,  n. 266, che prevede l'adeguamento della legislazione regionale
 e provinciale del Trentino-Alto Adige ai  principi  risultanti  dalla
 normativa statale, dato che la problematica affrontata dalla suddetta
 norma  si  pone  soltanto  con  riferimento  agli  ambiti  di materia
 attribuita alla competenza regionale e  provinciale  (artt.  4  e  5,
 nonche' 8 e 9 dello Statuto).
   Per  altro  verso, non assume alcuna rilevanza l'eventuale richiamo
 alla "riserva" di legge statale per  la    disciplina  della  materia
 giurisdizionale:   infatti,   non  viene  qui  in  discussione  detto
 principio costituzionale, ma  si  eccepisce  la  incostituzionalita',
 sotto  il  profilo  del  rigoroso rispetto dell'autonomia statutaria,
 dello strumento
  legislativo  usato  e  cioe' il decreto legislativo fondato su legge
 (delega) ordinaria (art. 76 della Costituzione),  in sostituzione  di
 quello  necessario ed inderogabile delle norme di attuazione, siccome
 tassativamente previsto dall'art. 107 dello Statuto.
   E la segnalata violazione appare ancora piu' significativa, ove  si
 tenga  conto  del  fatto che lo spostamento di giurisdizione a favore
 del giudice  ordinario  provoca  la  sottrazione  al  T.R.G.A.  delle
 controversie di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
 o  aventi  sede  nella  regione Trentino-Alto Adige e comporta, nella
 materia  in  questione,  la  scomparsa  di  una  delle  ipotesi  piu'
 importanti di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: con
 la conseguenza che per le controversie relative ai rapporti di lavoro
 dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  aventi  sede  nel
 Trentino-Alto  Adige  non  potra'  piu'  verificarsi,  come  ora,  la
 concentrazione  in  un  unico giudice di ogni azione di accertamento,
 costitutiva e di condanna, inerente  alle  predette  controversie  di
 lavoro.
   Con  la  nuova  normativa  la  ripartizione della competenza fra il
 giudice ordinario e quello amministrativo non sara' piu'  soggetta  a
 tale   principio   di   concentrazione   processuale   insito   nella
 giurisdizione esclusiva, ma dovra'  basarsi  sulla  natura  giuridica
 della  posizione  fatta  valere, a seconda che la stessa si configuri
 come interesse legittimo o  come  diritto  soggettivo:  infatti,  nel
 primo   caso  continuera'  a  permanere  la  competenza  del  giudice
 amministrativo, mentre la devoluzione della controversia  al  giudice
 ordinario si avra' solo quando la situazione fatta valere in giudizio
 si configuri come diritto soggettivo.
   Ovviamente  e'  prevedibile che, a seguito della soppressione nella
 materia in questione della  giurisdizione  esclusiva,  finiranno  per
 incrementarsi   le   questioni   di  giurisdizione,  con  conseguente
 aggravamento dei tempi  decisionali,  che  nel  Trentino-Alto  Adige,
 grazie  al  particolare  assetto  ordinamentale del T.R.G.A., avevano
 finora consentito di affrontare e risolvere le controversie di lavoro
 di tutti i pubblici dipendenti pressoche' in tempi reali.
   Ne'  puo'  sottacersi  che  la  inderogabile  presenza,  totale   o
 parziale,   nei  collegi  giudicanti  del  T.R.G.A.  dei  giudici  di
 designazione locale, prevista in sede  di  normativa  di  attuazione,
 verrebbe a subire una ingiustificata discriminazione.
   Nel  caso,  infatti,  di  passaggio di tali controversie al giudice
 ordinario e cioe'  ad  un  giudice  esclusivamente  di  carriera,  la
 lesione  della  peculiare specialita' autonomistica del Trentino-Alto
 Adige - connessa alla affermata esigenza di tutela dei rapporti fra i
 diversi gruppi etnico-linguistici esistenti nel territorio  regionale
 -  si  configura  come  una inversione di tendenza rispetto al quadro
 esistente, dal quale si ricava una preferenza non solo per un  organo
 giurisdizionale collegiale, ma anche per una composizione nella quale
 la presenza del giudice di designazione locale viene a coesistere con
 il  giudice di carriera: e cio', come gia' rilevato, senza aver prima
 acquisito il parere obbligatorio della apposita Commissione  prevista
 dall'art.  107 dello Statuto.
   4.  -  Del resto, un sommario raffronto comparativo fra la legge n.
 1034 del 1971 ed il d.P.R. n.  426  del  1984  consente  di  cogliere
 diversita' rilevanti sul piano sostanziale e processuale, dalle quali
 emerge   che   il   sistema   di   giustizia  amministrativa  per  il
 Trentino-Alto Adige e' improntato a  canoni  concettuali  palesemente
 diversi da quelli che hanno ispirato la legge istitutiva dei t.a.r.
     A)  in  primo  luogo va posta in evidenza la circostanza che, pur
 avendo gli Organi di giustizia  amministrativa  di  primo  grado  una
 giurisdizione  generale  di legittimita', il novero di materie su cui
 il T.R.G.A. e' chiamato a decidere risulta  piu'  ampio  rispetto  ai
 t.a.r.,  in  relazione  alla  sfera autonomistica del T.A.A. e quindi
 alla vasta legislazione, regionale e provinciale, in  settori  propri
 del  contesto locale (si pensi, in particolare, alla scuola materna e
 all'istruzione primaria  e  secondaria):  materie  per  le  quali  la
 pecularita'   del   giudice   amministrativo   assume   significativa
 rilevanza.
     B) in secondo luogo viene in considerazione il  rigoroso  riparto
 della  competenza territoriale fra il T.R.G.A. di Trento e la Sezione
 autonoma di Bolzano posto dal citato d.P.R. n. 426 del 1984 e  legato
 alla  sede  (Trento oppure Bolzano) dell'Autorita' che emana l'atto o
 il provvedimento, oppure all'efficacia di quest'ultimo sul territorio
 dell'una o dell'altra provincia  (art.  3,  comma  primo  e  secondo,
 criterio  che  puo'  dar  luogo ad un "conflitto di competenza" - non
 configurabile a livello  degli  altri  t.a.r.  tra  sede  centrale  e
 sezione  staccata  -  rimesso  alla  decisione del Consiglio di Stato
 (art. 3, III comma).  Situazione questa che  puo'  verificarsi  anche
 per  gli  atti  aventi efficacia sull'intero territorio regionale (si
 pensi alla gran parte delle deliberazioni adottate dalla regione).
   E cio' porta a ritenere che, dato il valore determinante attribuito
 dalla  normativa  di  attuazione  al   principio   della   competenza
 territoriale,  non  trovi applicazione, per il Trentino-Alto Adige il
 dettato posto dall'art. 31, commi 1 e 9 della legge n. 1034 del 1971,
 relativo alla non  rilevabilita'  d'ufficio  della  incompetenza  per
 territorio  ed  alla  non  impugnabilita'  della  decisione  per tale
 motivo, e  dal  successivo  art.  32,  laddove  si  afferma  che  non
 costituisce  vizio  di  incompetenza  della decisione la pronuncia da
 parte del t.a.r.   sedente  nel  capoluogo,  anziche'  della  sezione
 staccata, o viceversa.
     C)  infine,  ed  in  stretta correlazione con quanto affermato ai
 punti precedenti, va sottolineato il  profilo  della  inderogabilita'
 della    competenza    territoriale   ogni   qualvolta   vengano   in
 considerazione  le  connotazioni  proprie   della   specialita'   del
 Trentino-Alto  Adige:    il  che  si verifica puntualmente in tema di
 rapporti di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche aventi
 sede nella regione, in forza dell'ampia dizione offerta dall'art.  3,
 del piu' volte citato d.P.R. n. 426 del 1984. Si puo' anzi parlare in
 proposito  di  una  competenza  "funzionale",  vuoi con riguardo alla
 legislazione esclusiva, regionale e provinciale, che ne disciplina il
 rapporto,  vuoi  con  richiamo  alla  gia'  menzionata  presenza   di
 minoranze  etnico-  linguistiche  sul  territorio  regionale  ed alla
 tutela  statutariamente  posta  anche  per  l'accesso   ai   pubblici
 impieghi.
   In  concreto,  tali  aspetti  avvalorano la piu' volte sottolineata
 peculiarita'   dell'assetto   giurisdizionale   amministrativo    del
 Trentino-Alto  Adige,  cosi'  come  delineato  dallo  Statuto e dalle
 relative norme di attuazione  nel  quadro  della  speciale  autonomia
 voluta dal Costituente:  sistema che puo' definirsi unico e completo,
 nel  senso  della  inderogabilita'  della competenza territoriale del
 plesso T.R.G.A. rispetto a tutti gli altri t.a.r. e che, vuoi per gli
 indicati    profili   storico-costituzionali,   vuoi   in   relazione
 all'aspetto teleologico, non consente di essere intaccato, se non  da
 fonti di rango costituzionale o da conseguenti norme di attuazione.
   Ed  al  riguardo  giova sottolineare come la legge n. 1034 del 1971
 (istitutiva del t.a.r.) sia stata rispettosa del  dettato  statutario
 per  il Trentino-Alto Adige, limitandosi ad accennare (art. 1, quarto
 comma), alla Sezione "staccata" di Bolzano (divenuta  poi  "autonoma"
 con  la  ricordata  riforma  statutaria  del 1971-1972). Nello stesso
 senso si e' mossa la legge  fondamentale  27  aprile  1982,  n.  186,
 specificando  che  "l'ordinamento  e  la  disciplina  degli organi di
 giustizia  amministrativa  nella  regione  Trentino-Alto  Adige  sono
 regolati  dal  titolo IX del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative
 norme di attuazione" (art.  56): con cio' rimarcando ancora una volta
 la completa autonomia ordinamentale, affidata le suddette fonti,  del
 T.R.G.A.
   5.  -  Per  le  esposte  considerazioni,  il  Collegio  ritiene non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.    29 e 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e
 dell'art. 11, comma 4, lett. g), della legge delega 15 marzo 1997, n.
 59)  per  contrasto  con  le  norme   costituzionali   e   statutarie
 precedentemente  enunciate,  nella  parte  in cui, nell'attribuire la
 giurisdizione in materia di  controversie  di  lavoro  di  dipendenti
 pubblici  locali  al  giudice ordinario, non hanno tenuto conto della
 caratteristica ordinamentale del  tribunale  regionale  di  giustizia
 amministrativa per il Trentino-Alto Adige.
   La  rilevanza della questione nel caso di specie e' evidente, posto
 che la dichiarazione di incostituzionalita' della normativa  indicata
 comporterebbe  il  mantenimento  della giurisdizione in capo a questo
 tribunale, il   quale dovrebbe decidere  sul  merito  della  vicenda,
 mentre   in   caso   contrario  dovrebbe  dichiarare  il  difetto  di
 giurisdizione.
   Gli atti del presente ricorso vanno percio'  trasmessi  alla  Corte
 costituzionale,   con   sospensione  del  giudizio  in  attesa  della
 definizione dell'incidente.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17 del d.lgs.
 31 gennaio 1998, n. 80 (e dell'art. 11, comma 4, lett. g)
  della legge delega 15 marzo 1997, n. 59) per contrasto con gli artt.
 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione e artt. 90, 103  e  107
 dello  Statuto  del    Trentino-Alto  Adige  (approvato con d.P.R. 31
 agosto  1972,  n.  670)  nella  parte  in  cui,  nell'attribuire   la
 giurisdizione  in  materia  di  controversie di lavoro dei dipendenti
 pubblici locali al giudice ordinario, non hanno  tenuto  conto  della
 singolare  caratteristica  ordinamentale  del  Tribunale regionale di
 giustizia amministrativa, escludendo  l'operativita'  delle  suddette
 norme nel territorio del Trentino-Alto Adige;
   Sospende il giudizio sul ricorso n. 353/1998;
   Ordina  che,  a  cura  della  segretria  del  tribunale la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato della  Repubblica,  nonche'  al  Presidente
 della  regione  ed  ai Presidenti delle province autonome di Trento e
 Bolzano.
   Cosi'  deciso  in  Trento,  nella camera di consiglio del 29 aprile
 1999.
                         Il presidente: Marzano
                                   Il consigliere estensore: Silvestri
 99C0919