N. 476 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 1999

                               N. 476
  Ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal giudice di pace di Firenze nel
 procedimento civile vertente tra Doretti Laura e  Toro  Assicurazioni
 S.p.a. ed altri
 Circolazione  stradale  -  Assicurazione  obbligatoria  per  i  danni
    derivanti   dalla   circolazione   dei   veicoli   -    Esclusione
    dell'operativita'  della  garanzia  assicurativa, relativamente ai
    danni  a  cose  appartenenti  al  coniuge,   agli   ascendenti   e
    discendenti  dell'assicurato, anche nell'ipotesi di non convivenza
    a carico - Disparita' di trattamento rispetto  alla  garanzia  per
    danni alle persone estesa con sentenza della Corte n. 188/1991, ai
    predetti soggetti.
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. B)).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 22-9-1999 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Nella  causa  civile  n.  5196/98 r.g., oggetto: risarcimento danni
 sinitro stradale promossa da Doretti Laura con l'avv. Giuseppe Bajo;
   Contro Toro Assicurazioni S.p.a. con l'avv.  Aldo  Colao  e  contro
 Doretti Silverio, Bonini Anna e Seghieri Lidia.
                           Premesso in fatto
   Con   atto  ritualmente  introdotto,  Doretti  Laura  conveniva  in
 giudizio  i  predetti  soggetti,  chiedendone   la      condanna   al
 risarcimento  dei  danni seguiti ad un sinistro stradale verificatosi
 il 2 gennaio 1997 in Firenze;
   Si costituiva in giudizio la Toro Assicurazioni S.p.a.  contestando
 il  diritto  dell'attrice al risarcimento dei danni a cose lamentati,
 poiche' l'art. 4 della legge  990/69  esclude  il  diritto  invocato,
 laddove  i  terzi  danneggianti  siano legati da vincoli parentali di
 ascendenza o discendenza;
   Controdeduceva l'attrice sostenendo che  la  questione  su  cui  si
 incentra   la  controversia  in  esame,  concerne  esclusivamente  la
 compatibilita' (o meno) con la Costituzione, di una lettura dell'art.
 4, legge 990/1969 che pretenda di  limitare  la  tutela  assicurativa
 degli  ascendenti  e  discendenti  dell'assicurato - nella ipotesi di
 danni alle cose - in base al semplice rapporto  di  parentela,  senza
 necessita' di accertare in concreto se essi convivano o non convivano
 a carico del danneggiante.
   Esponeva  al  riguardo  come  i  mutamenti normativi prodotti dalla
 sentenza 2 maggio 1991 n. 188 della  Consulta,  configurandosi  quale
 ius superveniens, impongano la disapplicazione della norma dichiarata
 illegittima  e  la  applicazione  della regola iuris risultante dalla
 ratio della decisione anzidetta.
   Orbene, gia' dalla lettura della motivazione della pronuncia  della
 Corte   costituzionale,   anche  se  incidentalmente  intervenuta  in
 fattispecie  concernente   il   danno   alla   persona,   appare   la
 illegittimita'  della  norma  in esame, ove interpretata - per quanto
 qui interessa  -  nel  senso  della  esclusione  del  coniuge,  degli
 ascendenti  e  discendenti, indipendentemente dalla loro convivenza o
 dipendenza economica col responsabile.
   Di  guisa che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale
 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, lett.   b)
 della   legge   990/1969,   nella   parte  in  cui,  escludeva  dalla
 assicurazione obbligatoria le persone ivi indicate  che  convivessero
 con  l'assicurato  o  vivessero  a  suo carico, cosi' negando loro la
 qualita' di terzi - pare piu' corretto desumere in ipotesi di danno a
 cose che i membri della famiglia possono far valere  i  loro  diritti
 alla   garanzia,   a  condizione  che  non  convivano  a  carico  del
 danneggiante.
   Cio'  per  altro  in  perfetta  corrispondenza   ed   armonia   con
 l'interesse  pubblico  che  sovrintende  la materia, che e' quello di
 garantire il diritto al  risarcimento  per  tutte  le  vittime  degli
 incidenti  stradali:    la vera finalita' del nuovo sistema, infatti,
 non  sta  nel  salvaguardare  il  patrimonio   della   compagnia   di
 assicurazione,   bensi'  nel  garantire  la  tutela  risarcitoria  al
 danneggiato.
   E' dunque da ritenere che non possa piu' ritenersi compatibile  con
 la Costituzione una lettura della norma - che pretenda di limitare la
 tutela assicurativa dei familiari - in relazione ai danni alle cose -
 in  base  al  semplice  rapporto di parentela, prescindendo cosi' sia
 dalla ratio della declaratora di  illegittimita'  Costituzionale  sia
 dalla   fondamentale   considerazione   che  nel  nostro  ordinamento
 giuridico  non  e'  riconosciuta  nessuna  comunione   giuridica   di
 interessi  patrimoniali  tra i membri di un gruppo parentale (ciascun
 gruppo  ha  un  proprio  autonomo  e  distinto  patrimonio)  e  dalla
 circostanza  che  secondo  i  principi  generali  gli illeciti dolosi
 devono essere rigorosamente provati.
   Vi e' da considerare ad ulteriore conferma che nella materia de qua
 i diritti che il terzo  dannegiato  puo'  far  valere  nei  confronti
 dell'assicuratore,  sono  del  tutto  svincolati  da quelli spettanti
 all'assicurato-danneggiante; tanto cio'  e'  vero  che,  in  subiecta
 materia,  l'assicuratore  non  puo' opporre al danneggiato che agisce
 direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto di
 assicurazione.
   Con eguale e assorbente rilievo si deve  rilevare,  come  la  legge
 comunitaria  preveda  la  estensione  soggettiva  della  garanzia  ai
 soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 4, legge n. 990/1969  e  come
 proprio   in   funzione   dell'allargamento   dell'area   dei  rischi
 normativamente coperti dalla assicurazione e'obbligatoria, sia  stato
 previsto  il  maggior  premio  in favore dell'assicuratore della r.c.
 auto.
   Conclusivamente puo' affermarsi che per le superiori considerazioni
 il vincolo di parentela del danneggiato con l'assicurato, ove  manchi
 il requisito della convivenza o il legame costituito dalla dipendenza
 economica,  non  e', all'evidenza, di per se' solo - cioe' in assenza
 di comprovati elementi di riscontro da valutare nel caso  concreto  -
 un  criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione;
 anzi non rivestendo i panni della ragionevolezza,  si  appalesa  come
 costituzionalmente illegittimo.
   Sul  punto la Consulta cosi' si esprime: "Cio' non significa che il
 vincolo di parentela del danneggiato sia -  di  per  se'  solo  -  un
 criterio  razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione, ma
 soltanto che lo diventa se e nella misura in cui sia  qualificato  da
 indici idonei a dimostrare la ragionevolezza della discriminazione".
   Su  un  piano oggettivo e' da notare che il principio secondo cui i
 familiari  dell'assicurato  sono  da   considerare   terzi,   resulta
 chiaramente  dalla comparazione con le altre legislazioni degli Stati
 membri:  si puo' citare, a titolo di esempio, le code des  assurances
 francese, a mente del quale: i membri della famiglia del conducente e
 dell'assicurato sono considerati come terzi" (cfr., legge n. 81-5 del
 7 gennaio 1981).
   Discende da quanto sopra che - dichiarata incostituzionale la norma
 che  negava  la  qualita'  di  terzi a taluni membri della famiglia -
 costoro possono far valere i loro diritti alla garanzia assicurativa.
   Per parte convenuta  invece,  secondo  consolidata  interpretazione
 (Cass.  5527  del  10  settembre  1986),  "in  tema  di assicurazione
 obbligatoria dei veicoli a motore, ai sensi dell'art.  4,  lett.  b),
 legge  n. 990 del 1969, mentre i parenti e gli affini dell'assicurato
 sono esclusi  dai  benefici  dell'assicurazione  obbligatoria  quando
 convivono  o siano a carico dell'assicurato medesimo, il coniuge, gli
 ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni  caso.  Ne'  detta
 norma e' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art.
 3  Cost.,  in  quanto  le  situazioni disciplinate dal legislatore in
 maniera difforme sono sostanzialmente diverse".
   In relazione a quanto,  come  sopra,  complessivamente  argomentato
 dalle parti;
                             O s s e r v a
   Le  contrapposte  tesi  esposte  ed i principi richiamati inducono,
 secondo questo convincimento, a  ritenere  che  l'esclusione  (ovvero
 l'interpretazione  nel  senso  della  esclusione)  di cui al disposto
 della lett. b) dell'art. 4, legge n. 990/69 debba  rilevare  solo  ed
 esclusivamente  quando, sussistendo il requisito della convivenza, si
 realizza quel cosi' detto vincolo economico che riconduce i  soggetti
 che  vi  partecipano nell'ambito dell'unica stessa sfera patrimoniale
 del soggetto titolare del rapporto  assicurativo,  in  cui  non  puo'
 cumularsi  la  veste  di obbligato per il risarcimento del danno e di
 danneggiato beneficiario dell'assicurazione obbligatoria.
   Non  si  ritiene  quindi  che  le   situazioni   disciplinate   dal
 legislatore   possano  ancora  oggi  considerarsi  intrinsecamente  e
 sostianzalmente diverse, e si e' invece del convincimento che  manchi
 la  ragionevolezza  della  discriminazione  che si vuole sussista nel
 dettato della norma, e, ove cosi'  fosse,  resterebbe  vanificata  la
 finalita'  del  sistema  di  garantire  la  tutela  risarcitoria  del
 danneggiato; posto che comunque, secondo  i  principi  generali,  gli
 illeciti dolosi devono essere rigorosamente provati.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita costituzionale dell'art. 4, lett. b) della legge n.   990
 del  1969  in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove esclude
 (ovvero ove interpretato nel  senso  di  escludere)  dal  diritto  ai
 benefici  dell'assicurazione  obbligatoria,  in  relazione al danno a
 cose, gli ascendenti e  di  discendenti  nella  ipotesi  in  cui  non
 convivano ne' siano a carico del responsabile;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  perche'  la  presente   ordinanza   venga
 notificata alle parti costituite, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera ed al
 Presidente del Senato.
     Firenze, addi' 10 marzo 1999.
                       Il giudice di pace: Artale
 99C0920