N. 476 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 1999
N. 476 Ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal giudice di pace di Firenze nel procedimento civile vertente tra Doretti Laura e Toro Assicurazioni S.p.a. ed altri Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione dell'operativita' della garanzia assicurativa, relativamente ai danni a cose appartenenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti dell'assicurato, anche nell'ipotesi di non convivenza a carico - Disparita' di trattamento rispetto alla garanzia per danni alle persone estesa con sentenza della Corte n. 188/1991, ai predetti soggetti. (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. B)). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 22-9-1999 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile n. 5196/98 r.g., oggetto: risarcimento danni sinitro stradale promossa da Doretti Laura con l'avv. Giuseppe Bajo; Contro Toro Assicurazioni S.p.a. con l'avv. Aldo Colao e contro Doretti Silverio, Bonini Anna e Seghieri Lidia. Premesso in fatto Con atto ritualmente introdotto, Doretti Laura conveniva in giudizio i predetti soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni seguiti ad un sinistro stradale verificatosi il 2 gennaio 1997 in Firenze; Si costituiva in giudizio la Toro Assicurazioni S.p.a. contestando il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni a cose lamentati, poiche' l'art. 4 della legge 990/69 esclude il diritto invocato, laddove i terzi danneggianti siano legati da vincoli parentali di ascendenza o discendenza; Controdeduceva l'attrice sostenendo che la questione su cui si incentra la controversia in esame, concerne esclusivamente la compatibilita' (o meno) con la Costituzione, di una lettura dell'art. 4, legge 990/1969 che pretenda di limitare la tutela assicurativa degli ascendenti e discendenti dell'assicurato - nella ipotesi di danni alle cose - in base al semplice rapporto di parentela, senza necessita' di accertare in concreto se essi convivano o non convivano a carico del danneggiante. Esponeva al riguardo come i mutamenti normativi prodotti dalla sentenza 2 maggio 1991 n. 188 della Consulta, configurandosi quale ius superveniens, impongano la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e la applicazione della regola iuris risultante dalla ratio della decisione anzidetta. Orbene, gia' dalla lettura della motivazione della pronuncia della Corte costituzionale, anche se incidentalmente intervenuta in fattispecie concernente il danno alla persona, appare la illegittimita' della norma in esame, ove interpretata - per quanto qui interessa - nel senso della esclusione del coniuge, degli ascendenti e discendenti, indipendentemente dalla loro convivenza o dipendenza economica col responsabile. Di guisa che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, lett. b) della legge 990/1969, nella parte in cui, escludeva dalla assicurazione obbligatoria le persone ivi indicate che convivessero con l'assicurato o vivessero a suo carico, cosi' negando loro la qualita' di terzi - pare piu' corretto desumere in ipotesi di danno a cose che i membri della famiglia possono far valere i loro diritti alla garanzia, a condizione che non convivano a carico del danneggiante. Cio' per altro in perfetta corrispondenza ed armonia con l'interesse pubblico che sovrintende la materia, che e' quello di garantire il diritto al risarcimento per tutte le vittime degli incidenti stradali: la vera finalita' del nuovo sistema, infatti, non sta nel salvaguardare il patrimonio della compagnia di assicurazione, bensi' nel garantire la tutela risarcitoria al danneggiato. E' dunque da ritenere che non possa piu' ritenersi compatibile con la Costituzione una lettura della norma - che pretenda di limitare la tutela assicurativa dei familiari - in relazione ai danni alle cose - in base al semplice rapporto di parentela, prescindendo cosi' sia dalla ratio della declaratora di illegittimita' Costituzionale sia dalla fondamentale considerazione che nel nostro ordinamento giuridico non e' riconosciuta nessuna comunione giuridica di interessi patrimoniali tra i membri di un gruppo parentale (ciascun gruppo ha un proprio autonomo e distinto patrimonio) e dalla circostanza che secondo i principi generali gli illeciti dolosi devono essere rigorosamente provati. Vi e' da considerare ad ulteriore conferma che nella materia de qua i diritti che il terzo dannegiato puo' far valere nei confronti dell'assicuratore, sono del tutto svincolati da quelli spettanti all'assicurato-danneggiante; tanto cio' e' vero che, in subiecta materia, l'assicuratore non puo' opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione. Con eguale e assorbente rilievo si deve rilevare, come la legge comunitaria preveda la estensione soggettiva della garanzia ai soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 4, legge n. 990/1969 e come proprio in funzione dell'allargamento dell'area dei rischi normativamente coperti dalla assicurazione e'obbligatoria, sia stato previsto il maggior premio in favore dell'assicuratore della r.c. auto. Conclusivamente puo' affermarsi che per le superiori considerazioni il vincolo di parentela del danneggiato con l'assicurato, ove manchi il requisito della convivenza o il legame costituito dalla dipendenza economica, non e', all'evidenza, di per se' solo - cioe' in assenza di comprovati elementi di riscontro da valutare nel caso concreto - un criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione; anzi non rivestendo i panni della ragionevolezza, si appalesa come costituzionalmente illegittimo. Sul punto la Consulta cosi' si esprime: "Cio' non significa che il vincolo di parentela del danneggiato sia - di per se' solo - un criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione, ma soltanto che lo diventa se e nella misura in cui sia qualificato da indici idonei a dimostrare la ragionevolezza della discriminazione". Su un piano oggettivo e' da notare che il principio secondo cui i familiari dell'assicurato sono da considerare terzi, resulta chiaramente dalla comparazione con le altre legislazioni degli Stati membri: si puo' citare, a titolo di esempio, le code des assurances francese, a mente del quale: i membri della famiglia del conducente e dell'assicurato sono considerati come terzi" (cfr., legge n. 81-5 del 7 gennaio 1981). Discende da quanto sopra che - dichiarata incostituzionale la norma che negava la qualita' di terzi a taluni membri della famiglia - costoro possono far valere i loro diritti alla garanzia assicurativa. Per parte convenuta invece, secondo consolidata interpretazione (Cass. 5527 del 10 settembre 1986), "in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 4, lett. b), legge n. 990 del 1969, mentre i parenti e gli affini dell'assicurato sono esclusi dai benefici dell'assicurazione obbligatoria quando convivono o siano a carico dell'assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni caso. Ne' detta norma e' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto le situazioni disciplinate dal legislatore in maniera difforme sono sostanzialmente diverse". In relazione a quanto, come sopra, complessivamente argomentato dalle parti; O s s e r v a Le contrapposte tesi esposte ed i principi richiamati inducono, secondo questo convincimento, a ritenere che l'esclusione (ovvero l'interpretazione nel senso della esclusione) di cui al disposto della lett. b) dell'art. 4, legge n. 990/69 debba rilevare solo ed esclusivamente quando, sussistendo il requisito della convivenza, si realizza quel cosi' detto vincolo economico che riconduce i soggetti che vi partecipano nell'ambito dell'unica stessa sfera patrimoniale del soggetto titolare del rapporto assicurativo, in cui non puo' cumularsi la veste di obbligato per il risarcimento del danno e di danneggiato beneficiario dell'assicurazione obbligatoria. Non si ritiene quindi che le situazioni disciplinate dal legislatore possano ancora oggi considerarsi intrinsecamente e sostianzalmente diverse, e si e' invece del convincimento che manchi la ragionevolezza della discriminazione che si vuole sussista nel dettato della norma, e, ove cosi' fosse, resterebbe vanificata la finalita' del sistema di garantire la tutela risarcitoria del danneggiato; posto che comunque, secondo i principi generali, gli illeciti dolosi devono essere rigorosamente provati.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art. 4, lett. b) della legge n. 990 del 1969 in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove esclude (ovvero ove interpretato nel senso di escludere) dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, in relazione al danno a cose, gli ascendenti e di discendenti nella ipotesi in cui non convivano ne' siano a carico del responsabile; Sospende il processo in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria perche' la presente ordinanza venga notificata alle parti costituite, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato. Firenze, addi' 10 marzo 1999. Il giudice di pace: Artale 99C0920