N. 489 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1998

                               N. 489
  Ordinanza emessa  il  6  marzo  1998  dalla  Commissione  tributaria
 provinciale  di  Oristano  sul  ricorso proposto da E.N.E.L. S.p.a. -
 Sede di Cagliari contro Gestor S.p.a.
 Imposte  e  tasse  in  genere  (statali  e  comunali)  -  Tassa   per
    l'occupazione  degli  spazi delle aree pubbliche di pertinenza dei
    comuni  e  delle  province   (T.O.S.A.P.)   -   Criteri   per   la
    rideterminaziona  delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo
    e del sottosuolo  stradale  con  cavi  e  condutture  -  Direttive
    fissate  dalla  legge  delega n. 421/1992 (nella specie: divisione
    dei comuni  in  classi;  considerazione  del  beneficio  economico
    ritraibile;  rispetto  del  limite della variazione in aumento del
    50%  delle  misure  massime  di  tassazione  vigente)  -   Mancata
    osservanza  da  parte  del  legislatore  delegato  -  Lesione  dei
    principi posti dalla legge di delega.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
 (Cost., art. 76).
(GU n.39 del 29-9-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 308/97 depositato il
 28  luglio  1997,  avverso avv. di accert. n. 2/97 - Tosap '96 contro
 Gestor S.p.a. da E.N.E.L  S.p.a.,  residente  a  Cagliari  in  piazza
 Deffenu n. 1, difeso  da Bernardini Giuseppe, residente a Cagliari in
 piazza  Deffenu  n.  1  e Meloni Vito, residente a Cagliari in piazza
 Deffenu n. 1.
                       Svolgimento del processo
   Con ricorso  depositato  nella  segreteria  di  questa  Commissione
 tributaria provinciale il 28 luglio 1997, l'E.N.E.L. S.p.a., con sede
 in Cagliari, rappresentata e difesa dal dott. Vito Meloni e dal dott.
 Giuseppe Bernardini impugnava l'avviso di accertamento n. 2/97, Tosap
 '96  comune  di  Mogoro  della  Gestor  S.p.a.  per  un importo di L.
 13.000.000 oltre a soprattassa e interessi  moratori  rispettivamente
 di L. 2.600.000 e L. 2.184.000, adducendo i seguenti motivi.
   In   primo   luogo   l'E.N.E.L.  S.p.a.  eccepiva  la  legittimita'
 costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.-l. 15 novembre  1993,
 n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenzaƊ  (Reg.  ord.   n.
 487/1999).
 99C0938