N. 489 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1998
N. 489 Ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano sul ricorso proposto da E.N.E.L. S.p.a. - Sede di Cagliari contro Gestor S.p.a. Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminaziona delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega. (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2). (Cost., art. 76).(GU n.39 del 29-9-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 308/97 depositato il 28 luglio 1997, avverso avv. di accert. n. 2/97 - Tosap '96 contro Gestor S.p.a. da E.N.E.L S.p.a., residente a Cagliari in piazza Deffenu n. 1, difeso da Bernardini Giuseppe, residente a Cagliari in piazza Deffenu n. 1 e Meloni Vito, residente a Cagliari in piazza Deffenu n. 1. Svolgimento del processo Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione tributaria provinciale il 28 luglio 1997, l'E.N.E.L. S.p.a., con sede in Cagliari, rappresentata e difesa dal dott. Vito Meloni e dal dott. Giuseppe Bernardini impugnava l'avviso di accertamento n. 2/97, Tosap '96 comune di Mogoro della Gestor S.p.a. per un importo di L. 13.000.000 oltre a soprattassa e interessi moratori rispettivamente di L. 2.600.000 e L. 2.184.000, adducendo i seguenti motivi. In primo luogo l'E.N.E.L. S.p.a. eccepiva la legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.-l. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenzaĆ (Reg. ord. n. 487/1999). 99C0938