N. 499 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1999
N. 499 Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto da Greca Gianbattista ed altri contro il Ministero della difesa ed altri Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalita' di armonizzazione di trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalita' ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 e alle ordinanze nn. 151 e 189/1999. (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c) n. 196, commi 3, 5, 6 e 8). (Cost., artt. 36 e 97).(GU n.39 del 29-9-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1510 del 1995, proposto da Greca Gianbattista, Ruggenini Carlo, Meli Marco Cesare, Barbato Carmine, Silvestri Salvatore, Bruno Claudio, De Marco Angelo, Andreotti Gianni, Margiotta Antonio, Pretta Luciano, Miraldi Cesare, Iati' Giuseppe, Bertone Luca, Greco Fernando, Mambuca Sergio, Albanese Andrea, Devoti Alberto, Buggio Maurizio, Collu Domenico, Mandruzzato Venceslao, Corinti Alessandro, Basta Antonio, Candela Giuseppe, Paternesi Carlo, Di Gennaro Pasquale, Megna Giuseppe, Cusimano Sergio, Frasso Antonio, De Carolis Angelo, De Gaspari Claudio, De Luca Giuseppe, Di Micco Giacomo, Rega Raffaele, rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso la studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14; Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed ex lege domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento "degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196 ... con i quali: a) i ricorrenti Greca Giambattista, Ruggerini Carlo, Barbaro Carmine, Bruno Claudia, De Marco Angelo, Andreotti Gianni, Margiotto Antonio, Pretta Luciano, Miraldi Cesare, Iati' Giuseppe, Greco Fernando, Mambuca Sergio, Albanese Andrea, Buggio' Maurizio, Collu Domenico, Mandruzzato Vinceslao, Paternesi Carlo, Megna Giuseppe, Cusimano Sergio, Frasson Antonio, De Carolis Angelo, De Luca Giuseppe, Di Micco Giacomo, Rega Raffaele, sana stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario; b) i ricorrenti De Gaspari Claudio, Candela Giuseppe, Corinti Alessandro, Silvestri Salvatore, gia' sergenti maggiori in valutazione ma non promossi sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli, con promozione al grado di maresciallo ordinario; c) il ricorrente Di Gennaro Pasquale gia' sergente maggiore con piu' di quattro anni nel grado e' stato iscritto nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo; d) i ricorrenti Devoti Alberto, Meli Marco Cesare, Basta Antonio, Bertone Luca, sono stati iscritti nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente"; nonche' per il riconoscimento del diritto "ad attenere ai fini dell'inquadramento il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri" (cosi', testualmente, l'epigrafe del ricorso). Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del ref. dott. Salvatore Cacace; Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o 1. - "Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995", si espone in ricorso, "si e' provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, Esercito, Marina ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri il cui riordino dei ruoli e' stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995". 1.1 - All'inquadramento degli odierni ricorrenti (tutti sottufficiali dell'Esercito in forza al 3 reparto riparazioni Aviazione Esercito di Orio al Serio), sulla scorta di quanto disposta dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si e' poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'e' data comunicazione agli interessati, con note individuali, tutte datate tra il 18 ed il 26 settembre 1995. In particolare, prosegue il ricorso: "i signori Greca Giambattista, Ruggerini Carlo, Barbaro Carmine, Bruno Claudio, De Marco Angelo, Andreotti Gianni, Margiotto Antonio, Pretta Luciano, Miraldi Cesare, Iati' Giuseppe, Greco Fernando, Mambuca Sergio, Albanese Andrea, Buggio Maurizio, Collu Domenico, Mandruzzato Vinceslao, Paternesi Carlo, Megna Giuseppe, Cusimano Sergio, Frasson Antonio, De Carolis Angelo, De Luca Giuseppe, Di Micco Giacomo, Rega Raffaele, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo marescialli; i signori De Gaspari Claudio, Candela Giuseppe, Corinti Alessandro, Silvestri Salvatore, gia' sergenti maggiori ed inseriti nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati promossi al grado di maresciallo ordinario ed inquadrati nel ruolo dei marescialli; il signor Di Gennaro Pasquale gia' sergente maggiore con piu' di quattro anni nel grado e' stato iscritto nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo; i signori Devoti Alberto, Meli Marco Cesare, Basta Antonio, Bertone Luca sono stati iscritti nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente" (in realta', sulla base degli atti depositati, tale ultima fattispecie si realizza per i soli signori Bertone e Basta, mentre i signori Devoti e Meli, gia' sergenti maggiori in servizio permanente aventi meno di quattro anni di anzianita' di grado, sono iscritti nel ruolo dei sergenti, conservando l'anzianita' relativa e di grado posseduta). 2. - Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali, deducendone la illegittimita' derivata per "illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione". Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il d.lgs. n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1 settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, "e' penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995. Cio'", si prosegue, "in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale ... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali". I ricorrenti si vedrebbero, insomma, "riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti: a) i marescialli ordinari delle Forze Armate esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995); c) i sergenti maggiori gia' iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianita' di grado 31 agosto 1993 mentre i brigadieri dei carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 198/1995); d) i sergenti maggiori delle Forze Armate con almeno quattro anni di anzianita' nel grado alla data del 1 settembre 1995 sono inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianita' zero, mentre i sergenti maggiori delle Forze Armate con meno di quattro anni di anzianita' a detta data verranno inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianita' zero a far data dal 1 settembre 1996. I brigadieri tutti e i vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri (quest'ultimi utilmente iscritti nei quadri di avanzamento al grado superiore) sono inquadrati alla data degli ispettori con il grado di maresciallo ordinario (cfr. art. 34, commi 5 e 6, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 198/1995); e) i sergenti dell'Esercito nel nuovo inquadramento restano nel ruolo dei sergenti con il grado di sergenti mentre i vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri vengono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo (cfr. art. 34, comma 8, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 198/1995": v. pagg. 7 e 8 ric. "In sintesi", conclude l'esposizione di gravame, "si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianita' anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalcamento soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata". L'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere "un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri", sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittimo: "per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze Armate per i quali vi e' sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneita' di funzioni", nonche' "per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate" (e cio' in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana); per violazione dell'art. 36 Cost., la denunciata diversita' degli inquadramenti riflettendosi "pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri"; per violazione dell'art. 97 Cost., che, si afferma, "fissa il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione, in relazione al potere-dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali" (pagg. 10 e 11 ric.). Gli istanti chiedono cosi', in definitiva, che l'amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995. 3. - Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intimate amministrazioni statali che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso. Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di 10 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, comma 4, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'iter che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato "che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera", illustrando, inoltre, come non appaia legittima "nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonche' alle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza". 3.1. - Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista della udienza di trattazione, nella quale in particolare, ribadita "la disomogeneita' delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1, lettera C, commi 3, 4, 5, 7, e 8 del d.lgs, n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del d.lgs. n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei carabinieri", si sottolinea il "contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 ove all'art. 3 si demanda il governo all'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali" e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' la conseguente "discriminazione tra sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (rectius sono stati promossi) mentre i sottufficiali dell'Esercito non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale mentre ai fini gerarchici sono scavalcati da parigrado o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)". 3.3. - Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa e' passata in decisione. D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 498/1999). 99C0948