N. 499 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1999

                               N. 499
  Ordinanza emessa il  9  luglio  1999  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Lombardia,  sezione staccata di Brescia sul ricorso
 proposto da Greca Gianbattista ed altri  contro  il  Ministero  della
 difesa ed altri
 Impiego   pubblico   -   Riordinamento   delle  carriere  militari  -
    Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme  transitorie
    nei   nuovi   gradi  -  Deteriore  trattamento  dei  sottufficiali
    dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in
    contrasto  con  le  finalita'  di  armonizzazione  di  trattamento
    giuridico  ed  economico  del  personale  di tutte le Forze Armate
    perseguito  dal  legislatore   -   Incidenza   sui   principi   di
    proporzionalita'   ed   adeguatezza   delle   retribuzioni   e  di
    imparzialita' e buon  andamento  della  p.a.  -  Riferimenti  alle
    seguenti   pronunce   della  Corte  costituzionale:  sentenze  nn.
    10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997,  63/1998
    e alle ordinanze nn.  151 e 189/1999.
 (D.Lgs.  12  maggio  1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c) n. 196,
    commi 3, 5, 6 e 8).
 (Cost., artt. 36 e 97).
(GU n.39 del 29-9-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1510 del  1995,
 proposto  da  Greca Gianbattista, Ruggenini Carlo, Meli Marco Cesare,
 Barbato Carmine, Silvestri Salvatore, Bruno Claudio, De Marco Angelo,
 Andreotti Gianni, Margiotta Antonio, Pretta Luciano, Miraldi  Cesare,
 Iati'   Giuseppe,  Bertone  Luca,  Greco  Fernando,  Mambuca  Sergio,
 Albanese Andrea, Devoti Alberto,  Buggio  Maurizio,  Collu  Domenico,
 Mandruzzato  Venceslao,  Corinti  Alessandro,  Basta Antonio, Candela
 Giuseppe, Paternesi  Carlo,  Di  Gennaro  Pasquale,  Megna  Giuseppe,
 Cusimano  Sergio,  Frasso  Antonio,  De  Carolis  Angelo,  De Gaspari
 Claudio,  De  Luca  Giuseppe,  Di  Micco  Giacomo,   Rega   Raffaele,
 rappresentati   e   difesi   dall'avv.to   Maria   Ughetta   Bini  ed
 elettivamente domiciliati presso la studio della stessa, in  Brescia,
 via Ferramola n. 14;
   Contro   il   Ministero  della  difesa,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore, il Ministero della funzione  pubblica,  in  persona  del
 Ministro  pro-tempore,  il  Ministero  del  tesoro,  in  persona  del
 Ministro  pro-tempore,  costituitisi  in  giudizio,  rappresentati  e
 difesi   dall'Avvocatura   distrettuale   dello   Stato  ed  ex  lege
 domiciliati presso gli  uffici  della  stessa,  in  Brescia,  via  S.
 Caterina n. 6, per l'annullamento "degli atti del nuovo inquadramento
 in  ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n.
 196 ... con i quali:
     a) i ricorrenti  Greca  Giambattista,  Ruggerini  Carlo,  Barbaro
 Carmine,  Bruno Claudia, De Marco Angelo, Andreotti Gianni, Margiotto
 Antonio,  Pretta  Luciano,  Miraldi  Cesare,  Iati'  Giuseppe,  Greco
 Fernando,  Mambuca  Sergio,  Albanese Andrea, Buggio' Maurizio, Collu
 Domenico, Mandruzzato Vinceslao,  Paternesi  Carlo,  Megna  Giuseppe,
 Cusimano   Sergio,  Frasson  Antonio,  De  Carolis  Angelo,  De  Luca
 Giuseppe, Di Micco Giacomo, Rega Raffaele, sana stati inquadrati  nel
 grado di maresciallo ordinario;
     b)  i  ricorrenti  De  Gaspari Claudio, Candela Giuseppe, Corinti
 Alessandro,  Silvestri   Salvatore,   gia'   sergenti   maggiori   in
 valutazione  ma  non  promossi  sono  stati  iscritti  nel  ruolo dei
 marescialli, con promozione al grado di maresciallo ordinario;
     c) il ricorrente Di Gennaro Pasquale gia' sergente  maggiore  con
 piu'  di  quattro  anni  nel  grado  e'  stato iscritto nel ruolo dei
 marescialli con il grado di maresciallo;
     d) i ricorrenti Devoti Alberto, Meli Marco Cesare, Basta Antonio,
 Bertone Luca, sono stati iscritti nel ruolo dei sergenti con il grado
 di sergente"; nonche' per il riconoscimento del diritto "ad  attenere
 ai  fini dell'inquadramento il medesimo trattamento attribuito con il
 d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti  all'Arma
 dei Carabinieri" (cosi', testualmente, l'epigrafe del ricorso).
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  delle  intimate
 Amministrazioni;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 domande e difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data  per  letta,  alla  pubblica  udienza  del  9  luglio 1999, la
 relazione del ref. dott. Salvatore Cacace;
   Uditi, alla  stessa  udienza,  l'avv.  Maria  Ughetta  Bini  per  i
 ricorrenti   e   l'avv.   dello   Stato  Alessandro  Maddalo  per  le
 Amministrazioni resistenti;
   Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   1. - "Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995", si espone in  ricorso,
 "si e' provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di
 reclutamento  ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo
 delle Forze Armate, Esercito, Marina  ed  Aeronautica,  ad  eccezione
 dell'Arma  dei  Carabinieri  il  cui  riordino  dei  ruoli  e'  stato
 disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995".
   1.1   -   All'inquadramento   degli   odierni   ricorrenti   (tutti
 sottufficiali   dell'Esercito  in  forza  al  3  reparto  riparazioni
 Aviazione Esercito di Orio al Serio), sulla scorta di quanto disposta
 dall'art. 34 del citato d.lgs. n.  196,  si  e'  poi  provveduto  con
 decreti   ministeriali,   dei  quali  s'e'  data  comunicazione  agli
 interessati, con note individuali, tutte datate tra il 18  ed  il  26
 settembre 1995.
   In particolare, prosegue il ricorso:
     "i  signori Greca Giambattista, Ruggerini Carlo, Barbaro Carmine,
 Bruno Claudio, De Marco Angelo, Andreotti Gianni, Margiotto  Antonio,
 Pretta  Luciano,  Miraldi  Cesare,  Iati'  Giuseppe,  Greco Fernando,
 Mambuca Sergio, Albanese Andrea,  Buggio  Maurizio,  Collu  Domenico,
 Mandruzzato  Vinceslao,  Paternesi  Carlo,  Megna  Giuseppe, Cusimano
 Sergio, Frasson Antonio, De Carolis  Angelo,  De  Luca  Giuseppe,  Di
 Micco  Giacomo,  Rega  Raffaele,  sono  stati inquadrati nel grado di
 maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo marescialli;
     i  signori  De  Gaspari  Claudio,   Candela   Giuseppe,   Corinti
 Alessandro,  Silvestri  Salvatore, gia' sergenti maggiori ed inseriti
 nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995,  sono
 stati  promossi  al  grado di maresciallo ordinario ed inquadrati nel
 ruolo dei marescialli;
     il signor Di Gennaro Pasquale gia' sergente maggiore con piu'  di
 quattro  anni  nel  grado e' stato iscritto nel ruolo dei marescialli
 con il grado di maresciallo;
     i signori Devoti  Alberto,  Meli  Marco  Cesare,  Basta  Antonio,
 Bertone  Luca sono stati iscritti nel ruolo dei sergenti con il grado
 di sergente" (in realta', sulla  base  degli  atti  depositati,  tale
 ultima  fattispecie  si  realizza per i soli signori Bertone e Basta,
 mentre i signori Devoti e Meli, gia' sergenti  maggiori  in  servizio
 permanente  aventi  meno di quattro anni di anzianita' di grado, sono
 iscritti nel ruolo dei sergenti, conservando l'anzianita' relativa  e
 di grado posseduta).
   2. - Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai
 sensi  del  citato  d.lgs.  n.  196/1995,  hanno  proposto  ricorso i
 predetti sottufficiali, deducendone la  illegittimita'  derivata  per
 "illegittimita'  costituzionale    dell'art.  34, comma 1, lettera c,
 commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995  per  contrasto  con  gli
 artt. 3, 36 e 97 della Costituzione".
   Le   determinazioni   ministeriali   di   inquadramento   sarebbero
 illegittime, in quanto applicano  il  d.lgs.  n.  196/1995  (attuando
 l'inquadramento  del  personale in servizio alla data del 1 settembre
 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si
 afferma in ricorso, "e' penalizzante rispetto a quello disposto per i
 parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995.
 Cio'", si prosegue, "in netto contrasto con lo spirito della legge n.
 216/1992  che  ha  demandato  al  governo  l'emissione   di   decreti
 legislativi  contenenti  le necessarie modifiche agli ordinamenti del
 personale ... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei
 trattamenti  economici  allo  scopo  di  conseguire  una   disciplina
 omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali".
   I  ricorrenti  si  vedrebbero,  insomma, "riservato dalla normativa
 transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto  a  quello
 riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:
     a)  i  marescialli ordinari delle Forze Armate esclusi dai quadri
 di avanzamento formati alla  data  del  31  agosto  1995  sono  stati
 inquadrati  nel  ruolo  dei  marescialli  con il grado di maresciallo
 ordinario mentre i marescialli  ordinari  dell'Arma  dei  Carabinieri
 sono  stati  inquadrati  nel  ruolo  degli  ispettori con il grado di
 maresciallo capo (cfr.   art. 34,  comma  1,  lettera  c,  d.lgs.  n.
 196/1995  in  rapporto  all'art.    46, comma 1, lettera b, d.lgs. n.
 198/1995);
     c) i sergenti maggiori gia' iscritti nei quadri di avanzamento ma
 non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado
 di maresciallo ordinario con  anzianita'  di  grado  31  agosto  1993
 mentre  i  brigadieri  dei  carabinieri sono stati promossi in quanto
 inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo
 (cfr.  art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art.  49,
 comma 2, d.lgs. n. 198/1995);
     d) i sergenti maggiori delle Forze Armate con almeno quattro anni
 di  anzianita'  nel  grado  alla  data  del  1  settembre  1995  sono
 inquadrati  nel  grado  di  maresciallo  ad anzianita' zero, mentre i
 sergenti maggiori delle Forze Armate con  meno  di  quattro  anni  di
 anzianita'  a detta data verranno inquadrati nel grado di maresciallo
 ad anzianita' zero a far data dal  1  settembre  1996.  I  brigadieri
 tutti  e  i  vicebrigadieri  dell'Arma  dei Carabinieri (quest'ultimi
 utilmente iscritti nei quadri di avanzamento al grado superiore) sono
 inquadrati alla data degli ispettori  con  il  grado  di  maresciallo
 ordinario  (cfr. art. 34, commi 5 e 6, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto
 all'art. 46, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 198/1995);
     e) i sergenti dell'Esercito nel nuovo inquadramento  restano  nel
 ruolo  dei sergenti con il grado di  sergenti mentre i vicebrigadieri
 dell'Arma  dei  Carabinieri  vengono  inquadrati  nel   ruolo   degli
 ispettori con il  grado di maresciallo (cfr. art. 34, comma 8, d.lgs.
 n.  196/1995  in  rapporto all'art. 46, comma 1, lettera d, d.lgs. n.
 198/1995":  v. pagg. 7 e 8 ric.
   "In sintesi", conclude l'esposizione di gravame, "si assiste ad una
 sostanziale  promozione  di  tutti  i  sottufficiali  dell'Arma   dei
 Carabinieri  (e  anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i
 sottufficiali dell'Esercito (che prima  del  decreto  legislativo  in
 esame  erano  parigrado,  e  con anzianita' anche superiore nel grado
 medesimo   rispetto   ai   colleghi   sottufficiali   dell'Arma   dei
 Carabinieri),  non  beneficiano del medesimo trattamento: si verifica
 un inammissibile scavalcamento soprattutto  ai  fini  gerarchici  tra
 sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata".
   L'art.  34  del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere "un inquadramento
 dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore  rispetto  a  quello
 attribuito   ai  pari  grado  dell'Arma  dei  Carabinieri",  sarebbe,
 pertanto, costituzionalmente illegittimo:
     "per irragionevole discriminazione tra  appartenenti  alle  Forze
 Armate  per  i  quali vi e' sempre stata una corrispondenza dei gradi
 sulla  scorta  della   omogeneita'   di   funzioni",   nonche'   "per
 irragionevole    equiparazione    (violazione    del   principio   di
 ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non
 sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali
 di grado superiore delle Forze Armate" (e cio' in evidente  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);
     per violazione dell'art. 36 Cost., la denunciata diversita' degli
 inquadramenti  riflettendosi  "pure  sul trattamento retributivo, con
 penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con  vantaggio
 ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri";
     per  violazione  dell'art.  97  Cost., che, si afferma, "fissa il
 principio  di  imparzialita'  della  pubblica   amministrazione,   in
 relazione  al  potere-dovere  di adottare i medesimi inquadramenti di
 fronte a situazioni equiparate in forza di  precedenti  inquadramenti
 effettuati   dall'amministrazione   medesima   sulla  base  di  norme
 preesistenti  e  sulla  base  di  norme   attuali   che   ribadiscono
 l'equiparazione  tra  ruoli  e  profili professionali" (pagg. 10 e 11
 ric.).
   Gli  istanti  chiedono  cosi', in definitiva, che l'amministrazione
 sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle  differenze
 retributive  tra  l'inquadramento  operato ai sensi del citato d.lgs.
 n.  196/1995  e  quello  superiore  riconosciuto   ai   sottufficiali
 dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.
   3.  - Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intimate
 amministrazioni statali che hanno chiesto, con formule di mero stile,
 il rigetto del ricorso.
    Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori  del
 termine   di  10  giorni  liberi  anteriori  alla  data  fissata  per
 l'udienza, di cui all'art. 23, comma  4,  legge  t.a.r.),  la  difesa
 delle  resistenti  amministrazioni,  ripercorso l'iter che ha portato
 alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato "che  i  decreti
 legislativi  n.  196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto
 la normativa a regime prevede un'identica progressione in  carriera",
 illustrando, inoltre, come non appaia legittima "nemmeno la normativa
 transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il
 legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non
 tenere   presenti  le  differenze  esistenti  tra  le  Forze  Armate,
 differenze dovute ai relativi  ordinamenti  di  settore,  alle  norme
 fondamentali  di  stato, nonche' alle attribuzioni delle autorita' di
 pubblica sicurezza".
   3.1. - Anche i ricorrenti (peraltro nei  termini  di  legge)  hanno
 ribadito  le  loro  argomentazioni,  con  memoria presentata in vista
 della udienza di trattazione, nella quale  in  particolare,  ribadita
 "la disomogeneita' delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1,
 lettera  C,  commi  3,  4,  5, 7, e 8 del d.lgs, n. 196/1995 rispetto
 all'art. 46 del d.lgs. n.  198/1995  relativo  all'inquadramento  dei
 carabinieri",  si sottolinea il "contrasto con lo spirito della legge
 n. 216/1992 ove all'art. 3 si demanda  il  governo  all'emissione  di
 decreti   legislativi   per   il   riordino   delle  carriere,  delle
 attribuzioni e dei trattamenti economici, allo  scopo  di  conseguire
 una   disciplina   omogenea   fermi  restando  i  rispettivi  compiti
 istituzionali" e, dunque, la  violazione  del  disposto  dell'art.  3
 della   legge   6   marzo   1992,  n.  216,  nonche'  la  conseguente
 "discriminazione tra  sottufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri  che
 vengono   (rectius   sono  stati  promossi)  mentre  i  sottufficiali
 dell'Esercito non beneficiando dello  stesso  trattamento,  subiscono
 una perdita patrimoniale mentre ai fini gerarchici sono scavalcati da
 parigrado  o  addirittura  di grado inferiore (non va dimenticato che
 l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)".
   3.3. - Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi  i  difensori
 presenti per le parti costituite, la causa e' passata in decisione.
                             D i r i t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 498/1999).
 99C0948