N. 500 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1999

                               N. 500
  Ordinanza  emessa  il  16  giugno  1999 dal tribunale amministrativo
 regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Societa' Umbro Laziale
 Gestione Autolinee s.r.l. contro la provincia di Perugia ed altri
 Trasporto  -  Regione Umbria - Imprese esercenti servizi di trasporto
    di persone su autolinee  in  concessione  -  Ripartizione  tra  le
    stesse  dei  contributi pubblici per l'anno 1995, sulla base della
    incidenza percentuale dei contributi  erogati  in  relazione  alle
    percorrenze  per  l'anno 1991 e per gli anni 1997 e 1998 in misura
    proporzionale all'entita' dei contributi di esercizio erogati  con
    riferimento  alle percorrenze dell'anno 1995 - Irrazionalita', per
    la mancata adozione del criterio di ripartizione dei contributi in
    base alle percorrenze dell'anno di  riferimento  -  Disparita'  di
    trattamento  delle  aziende  di  trasporto  per l'esclusione dalla
    contribuzione delle percorrenze aggiuntive a quelle stabilite  per
    gli anni 1991 e 1995.
 (Legge  regione  Umbria,  13  marzo  1995,  n. 10, artt. 13, comma 1,
    13-bis, comma 1, aggiunto dalla legge regione  Umbria  15  gennaio
    1997, n.  2, art. 1; 5 dicembre 1997, n. 42, art. 7, comma 1).
(GU n.39 del 29-9-1999 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 620/1998,
 proposto da Societa' Umbro Laziale Gestione  Autolinee  -  S.U.L.G.A.
 s.r.l.     rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Stefano  Goretti  con
 domicilio eletto nel suo studio in Perugia, via M. Angeloni n. 57;
   Contro  la  provincia  di  Perugia  in   persona   del   presidente
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Massimo Minciaroni e
 domiciliato  presso  lo  stesso  in  Perugia,  piazza  Italia  n.  11
 (Avvocatura provinciale) nei confronti di:
     1)  Societa'  Spoletina  di  Imprese  Trasporti - S.S.I.T. S.p.a.
 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pedetta e presso lo  stesso
 elettivamente  domiciliata  in  Perugia, via Bartolo, 43/F; 2) A.P.M.
 S.p..a., con sede in Perugia;  3)  A.T.C.,  con  sede  in  Terni;  4)
 A.C.A.P.,  con  sede  in  Perugia;  5)  S.I.T.A.  S.p.a., con sede in
 Sansepolcro; 5) coop.  C.AP.S.,  con  sede  in  Gualdo  Cattaneo;  6)
 Autolinee Arcaleni
  C.  s.r.l.,   con sede in Monte Santa Maria Tiberina; 7) ditta Carlo
 Crociani, con sede in Scheggia e Pascelupo; 8)  coop.  C.A.T.A.,  con
 sede  in  Assisi; 9) Autoservizi Fonti di Fonti Fabio  C. s.a.s., con
 sede in Citta' di Castello; 10) Autoservizi Jacopi Benso s.a.s.,  con
 sede in Assisi; 11) Autolinee Giovannini di Giovannini Aleandro
  C., con sede in Scheggia e Pascelupo; 12) ditta Marcello Rosati, con
 sede  in Assisi; 13) Emidi Trasporti e Turismo, con sede in Citta' di
 Castello; 14) Autoservizi Fortuni di Fortuni Giuseppe,  con  sede  in
 Citta'  di  Castello;  15)  Autoservi  Lepri  Ivo, con sede in Gualdo
 Tadino; 16) Autoservizi Fanti M. Giorgio, con sede in Poggiodomo; 17)
 ditta Narciso Sannipola, con sede in Assisi; 18)  coop. C.A.V.S., con
 sede  in  Foligno,  non  costituiti  per  l'annullamento  della  nota
 dirigenziale  1 giugno 1998, prot. 15632, contenente il diniego delle
 sovvenzioni per le percorrenze aggiuntive autorizzate  con  gli  atti
 della   giunta  provinciale  n.  5055/1995  e  5056/1995;  e  per  il
 conseguente riconoscimento della  legittimita'  delle  pretese  della
 ricorrente,  nonche'  di  tutti gli atti presupposti e collegati e in
 particolare, per quanto possa occorrere, del parere datato 2 novembre
 1995 dell'ufficio affari legali della regione Umbria e della  nota  3
 giugno 1998 della regione Umbria.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti  gli atti di costituzione in giudizio delle controparti, come
 sopra indicato;
   Visto l'atto di integrazione del contraddittorio, nei confronti dei
 controinteressati elencati in epigrafe dal n. 2 al n. 18;
   Visti gli atti tutti del giudizio;
   Data per letta, alla  pubblica  udienza  del  16  giugno  1999,  la
 relazione del presidente Lignani e udite le parti come da verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   1.  -  La  societa'  ricorrente  esercita  servizi  di trasporto di
 persone su autolinee in concessione.
   Con atti della giunta provinciale di Perugia n.  5055  e  5056  del
 1995  e' stata autorizzata ad effettuare nuove corse sulle linee gia'
 in esercizio. Le nuove corse sono di  fatto  effettuate  dal  1997  e
 comportano una percorrenza aggiuntiva di circa 500 km/giorno.
   In  Umbria  la  disciplina  dei contributi pubblici alle imprese di
 trasporto prevede che l'ammontare  disponibile  sia  ripartito  dalla
 regione  fra  le  province  e  che  le  province,  a  loro  volta, lo
 distribuiscano fra le imprese. In linea di principio, la ripartizione
 che ciascuna provincia  deve  fare  fra  le  imprese  e'  in  diretta
 proporzione alle percorrenze annue effettuate.
   2.  -  La  S.U.L.G.A. s.r.l. sostiene di avere titolo a che ai fini
 della ripartizione dei contributi relativi  all'anno  1997  si  tenga
 conto  delle  maggiori  percorrenze  effettuate  in  forza degli atti
 autorizzativi n. 5055 e 5056 del 1995.
   La provincia lo nega: donde il presente ricorso. Dal suo  eventuale
 accoglimento,  conviene notarlo, non deriverebbe un aggravio di spesa
 per  l'ente  pubblico,  ma  solo  una  diversa  determinazione  delle
 percentuali  di  ripartizione  fra  le  imprese  della  provincia  di
 Perugia.  Per  questo  motivo   la   ricorrente   ha   integrato   il
 contraddittorio nei confronti di tutte le imprese controinteressate.
   3.  - Conviene esaminare innanzi tutto alcune eccezioni preliminari
 sollevate dalla difesa della provincia.
   3.1. - Con una prima eccezione la provincia sostiene che il ricorso
 e' inammissibile, perche'  non  e'  stato  notificato  alla  regione,
 mentre   fra  gli  atti  impugnati  ve  ne  sono  alcuni  provenienti
 dall'amministrazione regionale.
   Il Collegio osserva che quegli  atti  sono  impugnati  "per  quanto
 possa  occorrere".  Cio'  comporta  che  quand'anche il ricorso debba
 considerarsi  viziato  per  il  profilo  in   questione,   cio'   non
 determinerebbe l'inammissibilita' del ricorso nella sua interezza, ma
 solo  la preclusione a sindacare la legittimita' degli atti regionali
 e ad annullarli, e dunque il vizio prospettato sara'  rilevante,  non
 tanto  ai  fini  dell'ammissibilita' del ricorso quanto ai fini della
 sua  accoglibilita'  nel  merito,  ove  fra  gli   atti   provinciali
 (ritualmente   impugnati)   e   quelli   regionali  (non  ritualmente
 impugnati) vi sia un  nesso  cosi'  stretto  da  rendere  impossibile
 l'annullamento dei primi se non previo annullamento dei secondi.
   Ma  in concreto un nesso di questo genere non sussiste, perche' gli
 atti regionali sono meri pareri, sforniti di  efficacia  normativa  o
 comunque  vincolante  nei  confronti della provincia, sicche' nessuna
 preclusione o pregiudizio  deriva  dalla  loro  mancata  o  irrituale
 impugnazione.
   3.2.  - Con una seconda eccezione la provincia deduce la tardivita'
 del ricorso affermando che essa aveva gia'  esternato,  con  atti  di
 molto  anteriori  a  quelli  ora impugnati, il proprio intento di non
 tenere conto, in sede di ripartizione dei contributi, delle  maggiori
 percorrenze assentite alla S.U.L.GA. nel 1995.
   Il  Collegio  ricorda  il  ben  noto  principio secondo cui, quando
 un'autorita'  amministrativa  esprime  reiteratamente   la   medesima
 volonta'  provvedimentale  sulla  stessa  fattispecie, l'acquiescenza
 prestata dal privato verso gli atti meno  recenti  non  gli  preclude
 d'impugnare il piu' recente.
   Si  ravvisa  una  preclusione  solo  quando  l'atto piu' recente si
 presenti come  "meramente  confermativo"  ossia  non  contenga  alcun
 elemento di novita' e di autonomia rispetto ai precedenti. Si ritiene
 comunemente  che  per  escludere  che  il  nuovo  atto sia "meramente
 confermativo" basta che l'autorita' si sia  proposta  di  riesaminare
 nel  merito  i propri atti, pur giungendo poi a disporre nello stesso
 senso; o che abbia integrato la motivazione.
   Nel caso in  esame,  la  nota  1  giugno  1998,  che  e'  l'oggetto
 principale   dell'impugnazione,   non  puo'  certo  dirsi  "meramente
 confermativa" degli atti anteriori e non impugnati, a  tacer  d'altro
 perche'  con  essa  l'amministrazione  provinciale ha dichiaratamente
 inteso fare applicazione dello jus superveniens  rappresentato  dalle
 leggi  regionali  n.  2  e n. 42 del 1997. L'atto impugnato dunque e'
 autonomo rispetto ai precedenti sia  perche'  diversamente  motivato,
 sia,  soprattutto,  perche'  riferito  ad  un nuovo quadro normativo.
 L'eccezione va dunque respinta.
   4. - Nel merito, si puo' dare per  incontroverso  che  nel  sistema
 della legislazione regionale umbra i contributi pubblici alle imprese
 di  autotrasporto  di  linea  debbono essere ripartiti annualmente in
 proporzione alle percorrenze da ciascuna effettuate nell'anno.
   In base a questa  regola,  sembrerebbe  fondata  la  pretesa  della
 S.U.L.G.A.    di  veder  computate,  a questi fini, anche le maggiori
 percorrenze da essa effettuate a partire dal 1997 in forza degli atti
 autorizzativi del 1995.
   La provincia sostiene, pero', che delle nuove  corse  non  si  deve
 tener  conto e a questo scopo si richiama a tre disposizioni di legge
 regionale:
     a) l'art. 13, comma 1, della legge regionale 13  marzo  1995,  n.
 10,   che   dispone:   "Per   l'anno   1995  e  fino  all'istituzione
 dell'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10, la ripartizione
 dei contributi di esercizio tra i bacini di traffico e tra le imprese
 aventi titolo avviene sulla base della stessa  incidenza  percentuale
 dei  contributi  erogati  per  l'anno  1991 e nei tempi stabiliti con
 deliberazione dalla Giunta regionale";
     b) l'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2,  che  ha
 introdotto  nella  suddetta  legge  regionale  n. 10 del 1995, l'art.
 13-bis, comma 1, del seguente tenore: "Le risorse  finanziarie  (...)
 sono  assegnate  per  il  1997  nel  modo  seguente:  a) (...); b) le
 province di Perugia e Terni ripartiscono  le  risorse  (...)  fra  le
 aziende   aventi   titolo,  in  modo  proporzionale  all'entita'  dei
 contributi di esercizio erogati alle medesime per il 1995 e  relativi
 ai servizi effettivamente svolti";
     c)  lart.  7,  comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1997, n.
 42, che dispone: "I contributi d'esercizio destinati alle aziende  di
 trasporto   pubblico   locale  per  l'anno  1998  sono  ripartiti  in
 conformita' alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio  1997,
 n. 2".
   La  provincia  sostiene  che tutte queste disposizioni esprimono la
 volonta' del  legislatore  regionale  di  imporre  alle  province  di
 ripartire  i  contributi  fra  le aziende sempre con riferimento alle
 percentuali stabilite nel 1991. Infatti la  norma  dettata  nel  1995
 dispone  in  tal  senso  "per  l'anno  1995  e  fino  all'istituzione
 dell'Osservatorio della mobilita'";  quelle  dettate  nel  gennaio  e
 dicembre  1997  rinnovano  e  prorogano  detta disciplina transitoria
 rispettivamente per il 1997 e il 1998.
   Cio' comporta, secondo la tesi della provincia, che delle  maggiori
 percorrenze  effettuate  dalla S.U.L.G.A. a partire dal 1997 in forza
 degli atti autorizzativi del 1995 non si puo' e  non  si  deve  tener
 conto,  ne'  per  la  ripartizione  dei  contributi del 1997, ne' per
 quella del 1998.
   5. - Ci si chiede ora se sia fondata l'interpretazione  data  dalla
 provincia alle leggi regionali citate.
   Il  Collegio  osserva che il tenore letterale delle disposizioni in
 esame lasci pochi dubbi sull'intenzione del  legislatore regionale di
 escludere  dal  calcolo  dei  contributi  le   maggiori   percorrenze
 effettuate dal 1991 in poi.
   L'art.  13, comma 1, della l.r. n. 10 del 1955, appare esplicito ed
 inequivoco nel disporre che "per l'anno 1995  (...)  la  ripartizione
 dei  contributi  di  esercizio  (...)  tra  le  imprese aventi titolo
 avviene sulla base della stessa  incidenza percentuale dei contributi
 erogati per l'anno 1991".
   Altrettanto esplicita ed inequivoca e' la  disposizione  introdotta
 con  l.r.  n.  2 del 1997, per la quale i contributi relativi al 1997
 sono ripartiti fra le imprese "in modo proporzionale all'entita'  dei
 contributi  di esercizio erogati alle medesime per il 1995 e relativi
 ai servizi effettivamente svolti".
   In quest'ultimo caso, il  riferimento  ai  "servizi  effettivamente
 svolti"  appare  rivolto  ad  escludere  dal  computo  le percorrenze
 soppresse dopo il 1991, non gia'  ad  includervi  quelle  nuove.  Una
 disposizione  cosi'  congegnata  potra'  forse  apparire poco o punto
 ragionevole, ma cio' avra' rilievo (come si dira' fra poco)  ai  fini
 della costituzionalita' della norma: quanto alla sua interpretazione,
 pare  insuperabile la considerazione che, se il legislatore regionale
 avesse voluto puramente e semplicemente commisurare i contributi  del
 1997  alle  percorrenze  effettuate  dalle imprese nel medesimo anno,
 avrebbe potuto dirlo e lo avrebbe detto  con  una  espressione  assai
 piu'  semplice  e chiara di quella usata, senza bisogno di richiamare
 l'entita' dei contributi erogati alle singole aziende nel 1995.
   In effetti, se la disposizione della legge n. 2  del  1997  dovesse
 interpretrarsi  come  sostenuto  dalla  ricorrente  il  richiamo alla
 ripartizione del 1995 (a sua volta calcolata  in  base  ai  dati  del
 1991) non avrebbe alcun senso.
   Ne',  d'altra  parte, vi sarebbe stato motivo di emanare di anno in
 anno siffatte leggi-provvedimento, se l'intenzione fosse stata quella
 di  applicare  la  regola  generale  e  naturale  della  ripartizione
 proporzionale ai servizi  effettuati nell'anno.
   6.  -  In  questa  luce,  appare  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata   una   questione   di   costituzionalita'   delle   citate
 disposizioni  di  legge  regionale,  con riferimento all'art. 3 della
 Costituzione; questione che il Collegio intende sollevare d'ufficio.
   Si  puo'  ammettere  che nel dettare i criteri per la distribuzione
 dei contributi alle imprese di autotrasporto di linea il  legislatore
 goda di una certa discrezionalita'. Esso potrebbe ragionevolmente, ad
 es.,  abbandonare  il  criterio della ripartizione proporzionale alle
 percorrenze  per  scegliere  un  criterio  riferito  al  numero   dei
 viaggiatori  per  km;  oppure  contemperare  i  due  criteri,  ovvero
 individuarne altri ancora.
   Peraltro, anche all'interno del criterio in vigore, che  e'  quello
 della   ripartizione   proporzionale   alle   percorrenze,   potrebbe
 ragionevolmente  introdurre  dei  criteri  di  differenziazione:   ad
 esempio,  attribuendo  maggior  peso  alle  percorrenze effettuate su
 certe tratte, o con determinate modalita' di servizio.
   Ma, una volta che il legislatore regionale ha  scelto  il  criterio
 della  ripartizione  puramente  e  semplicemente  proporzionale  alle
 percorrenze, non  si  vede  alcuna  ragione  apprezzabile  perche'  i
 contributi  del 1997 e del 1998 vengano ripartiti in proporzione alle
 percorrenze effettuate nel 1991 o nel  1995,  anziche'  nell'anno  di
 riferimento.
   Il fatto che determinati servizi siano stati istituiti dopo il 1991
 o  dopo  il  1995  non pare di per se' sufficiente a far ritenere che
 rivestano un minore interesse per la  popolazione  o  per  l'economia
 regionale  e  che  pertanto  siano  meno  meritevoli  dei  contributi
 pubblici.   Tanto piu' che ammetterli  ai  contributi  non  significa
 aggravare  la  spesa  pubblica, ma soltanto calcolare diversamente le
 quote di distribuzione fra le aziende aventi titolo.
   Le leggi regionali in esame introducono, senza alcuna riconoscibile
 giustificazione, una discriminazione fra le  aziende  che  concorrono
 alla  ripartizione  facendo valere tutte le percorrenze effettuate, e
 altre che, come l'attuale ricorrente, sono  ammesse  a  farne  valere
 solo una parte.
   Si  ravvisa dunque un contrasto con l'art. 3 della Costituzione che
 giustifica la sospensione del presente    giudizio  e  la  remissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la suesposta
 questione di costituzionalita', sospende il  giudizio  e  dispone  la
 trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' valuti,
 con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la legittimita'  delle
 seguenti disposizione di legge regionale:
     a)  art.  13, comma 1, della legge regionale umbra 13 marzo 1995,
 n. 10, nella parte  in  cui  dispone  che  per  l'anno  1995  e  fino
 all'istituzione dell'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10,
 la  ripartizione  dei  contributi  di esercizio tra le imprese aventi
 titolo avviene sulla base  della  stessa  incidenza  percentuale  dei
 contributi erogati per l'anno 1991;
     b)  art.  13-bis,  comma  1, della legge regionale umbra 13 marzo
 1995, n. 10, introdotto dall'art. 1 della legge  regionale  umbra  15
 gennaio  1997,  n.  2,  nella  parte  in  cui  dispone che le risorse
 finanziarie sono ripartite per il 1997 fra le aziende aventi  titolo,
 in modo proporzionale all'entita' dei contributi di esercizio erogati
 alle medesime per il 1995;
     c)  art. 7, comma 1, della legge regionale umbra 5 dicembre 1997,
 n. 42, nella parte  in  cui  dispone  che  i  contributi  d'esercizio
 destinati  alle  aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1998
 sono ripartiti in conformita' alle disposizioni della legge regionale
 15 gennaio 1997, n. 2.
   Manda  alla  segreteria  di  notificare  la presente ordinanza alle
 parti  in  causa  nonche'  al  presidente  della   giunta   regionale
 dell'Umbria,  e  di comunicarla al presidente del consiglio regionale
 dell'Umbria.
   Cosi' deciso in Perugia, in camera di consiglio il 16 giugno 1999.
                         Il presidente: Lignani
 99C0949