N. 500 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1999
N. 500 Ordinanza emessa il 16 giugno 1999 dal tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Societa' Umbro Laziale Gestione Autolinee s.r.l. contro la provincia di Perugia ed altri Trasporto - Regione Umbria - Imprese esercenti servizi di trasporto di persone su autolinee in concessione - Ripartizione tra le stesse dei contributi pubblici per l'anno 1995, sulla base della incidenza percentuale dei contributi erogati in relazione alle percorrenze per l'anno 1991 e per gli anni 1997 e 1998 in misura proporzionale all'entita' dei contributi di esercizio erogati con riferimento alle percorrenze dell'anno 1995 - Irrazionalita', per la mancata adozione del criterio di ripartizione dei contributi in base alle percorrenze dell'anno di riferimento - Disparita' di trattamento delle aziende di trasporto per l'esclusione dalla contribuzione delle percorrenze aggiuntive a quelle stabilite per gli anni 1991 e 1995. (Legge regione Umbria, 13 marzo 1995, n. 10, artt. 13, comma 1, 13-bis, comma 1, aggiunto dalla legge regione Umbria 15 gennaio 1997, n. 2, art. 1; 5 dicembre 1997, n. 42, art. 7, comma 1).(GU n.39 del 29-9-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 620/1998, proposto da Societa' Umbro Laziale Gestione Autolinee - S.U.L.G.A. s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Goretti con domicilio eletto nel suo studio in Perugia, via M. Angeloni n. 57; Contro la provincia di Perugia in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Minciaroni e domiciliato presso lo stesso in Perugia, piazza Italia n. 11 (Avvocatura provinciale) nei confronti di: 1) Societa' Spoletina di Imprese Trasporti - S.S.I.T. S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pedetta e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Perugia, via Bartolo, 43/F; 2) A.P.M. S.p..a., con sede in Perugia; 3) A.T.C., con sede in Terni; 4) A.C.A.P., con sede in Perugia; 5) S.I.T.A. S.p.a., con sede in Sansepolcro; 5) coop. C.AP.S., con sede in Gualdo Cattaneo; 6) Autolinee Arcaleni C. s.r.l., con sede in Monte Santa Maria Tiberina; 7) ditta Carlo Crociani, con sede in Scheggia e Pascelupo; 8) coop. C.A.T.A., con sede in Assisi; 9) Autoservizi Fonti di Fonti Fabio C. s.a.s., con sede in Citta' di Castello; 10) Autoservizi Jacopi Benso s.a.s., con sede in Assisi; 11) Autolinee Giovannini di Giovannini Aleandro C., con sede in Scheggia e Pascelupo; 12) ditta Marcello Rosati, con sede in Assisi; 13) Emidi Trasporti e Turismo, con sede in Citta' di Castello; 14) Autoservizi Fortuni di Fortuni Giuseppe, con sede in Citta' di Castello; 15) Autoservi Lepri Ivo, con sede in Gualdo Tadino; 16) Autoservizi Fanti M. Giorgio, con sede in Poggiodomo; 17) ditta Narciso Sannipola, con sede in Assisi; 18) coop. C.A.V.S., con sede in Foligno, non costituiti per l'annullamento della nota dirigenziale 1 giugno 1998, prot. 15632, contenente il diniego delle sovvenzioni per le percorrenze aggiuntive autorizzate con gli atti della giunta provinciale n. 5055/1995 e 5056/1995; e per il conseguente riconoscimento della legittimita' delle pretese della ricorrente, nonche' di tutti gli atti presupposti e collegati e in particolare, per quanto possa occorrere, del parere datato 2 novembre 1995 dell'ufficio affari legali della regione Umbria e della nota 3 giugno 1998 della regione Umbria. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti, come sopra indicato; Visto l'atto di integrazione del contraddittorio, nei confronti dei controinteressati elencati in epigrafe dal n. 2 al n. 18; Visti gli atti tutti del giudizio; Data per letta, alla pubblica udienza del 16 giugno 1999, la relazione del presidente Lignani e udite le parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: Fatto e diritto 1. - La societa' ricorrente esercita servizi di trasporto di persone su autolinee in concessione. Con atti della giunta provinciale di Perugia n. 5055 e 5056 del 1995 e' stata autorizzata ad effettuare nuove corse sulle linee gia' in esercizio. Le nuove corse sono di fatto effettuate dal 1997 e comportano una percorrenza aggiuntiva di circa 500 km/giorno. In Umbria la disciplina dei contributi pubblici alle imprese di trasporto prevede che l'ammontare disponibile sia ripartito dalla regione fra le province e che le province, a loro volta, lo distribuiscano fra le imprese. In linea di principio, la ripartizione che ciascuna provincia deve fare fra le imprese e' in diretta proporzione alle percorrenze annue effettuate. 2. - La S.U.L.G.A. s.r.l. sostiene di avere titolo a che ai fini della ripartizione dei contributi relativi all'anno 1997 si tenga conto delle maggiori percorrenze effettuate in forza degli atti autorizzativi n. 5055 e 5056 del 1995. La provincia lo nega: donde il presente ricorso. Dal suo eventuale accoglimento, conviene notarlo, non deriverebbe un aggravio di spesa per l'ente pubblico, ma solo una diversa determinazione delle percentuali di ripartizione fra le imprese della provincia di Perugia. Per questo motivo la ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le imprese controinteressate. 3. - Conviene esaminare innanzi tutto alcune eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della provincia. 3.1. - Con una prima eccezione la provincia sostiene che il ricorso e' inammissibile, perche' non e' stato notificato alla regione, mentre fra gli atti impugnati ve ne sono alcuni provenienti dall'amministrazione regionale. Il Collegio osserva che quegli atti sono impugnati "per quanto possa occorrere". Cio' comporta che quand'anche il ricorso debba considerarsi viziato per il profilo in questione, cio' non determinerebbe l'inammissibilita' del ricorso nella sua interezza, ma solo la preclusione a sindacare la legittimita' degli atti regionali e ad annullarli, e dunque il vizio prospettato sara' rilevante, non tanto ai fini dell'ammissibilita' del ricorso quanto ai fini della sua accoglibilita' nel merito, ove fra gli atti provinciali (ritualmente impugnati) e quelli regionali (non ritualmente impugnati) vi sia un nesso cosi' stretto da rendere impossibile l'annullamento dei primi se non previo annullamento dei secondi. Ma in concreto un nesso di questo genere non sussiste, perche' gli atti regionali sono meri pareri, sforniti di efficacia normativa o comunque vincolante nei confronti della provincia, sicche' nessuna preclusione o pregiudizio deriva dalla loro mancata o irrituale impugnazione. 3.2. - Con una seconda eccezione la provincia deduce la tardivita' del ricorso affermando che essa aveva gia' esternato, con atti di molto anteriori a quelli ora impugnati, il proprio intento di non tenere conto, in sede di ripartizione dei contributi, delle maggiori percorrenze assentite alla S.U.L.GA. nel 1995. Il Collegio ricorda il ben noto principio secondo cui, quando un'autorita' amministrativa esprime reiteratamente la medesima volonta' provvedimentale sulla stessa fattispecie, l'acquiescenza prestata dal privato verso gli atti meno recenti non gli preclude d'impugnare il piu' recente. Si ravvisa una preclusione solo quando l'atto piu' recente si presenti come "meramente confermativo" ossia non contenga alcun elemento di novita' e di autonomia rispetto ai precedenti. Si ritiene comunemente che per escludere che il nuovo atto sia "meramente confermativo" basta che l'autorita' si sia proposta di riesaminare nel merito i propri atti, pur giungendo poi a disporre nello stesso senso; o che abbia integrato la motivazione. Nel caso in esame, la nota 1 giugno 1998, che e' l'oggetto principale dell'impugnazione, non puo' certo dirsi "meramente confermativa" degli atti anteriori e non impugnati, a tacer d'altro perche' con essa l'amministrazione provinciale ha dichiaratamente inteso fare applicazione dello jus superveniens rappresentato dalle leggi regionali n. 2 e n. 42 del 1997. L'atto impugnato dunque e' autonomo rispetto ai precedenti sia perche' diversamente motivato, sia, soprattutto, perche' riferito ad un nuovo quadro normativo. L'eccezione va dunque respinta. 4. - Nel merito, si puo' dare per incontroverso che nel sistema della legislazione regionale umbra i contributi pubblici alle imprese di autotrasporto di linea debbono essere ripartiti annualmente in proporzione alle percorrenze da ciascuna effettuate nell'anno. In base a questa regola, sembrerebbe fondata la pretesa della S.U.L.G.A. di veder computate, a questi fini, anche le maggiori percorrenze da essa effettuate a partire dal 1997 in forza degli atti autorizzativi del 1995. La provincia sostiene, pero', che delle nuove corse non si deve tener conto e a questo scopo si richiama a tre disposizioni di legge regionale: a) l'art. 13, comma 1, della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, che dispone: "Per l'anno 1995 e fino all'istituzione dell'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10, la ripartizione dei contributi di esercizio tra i bacini di traffico e tra le imprese aventi titolo avviene sulla base della stessa incidenza percentuale dei contributi erogati per l'anno 1991 e nei tempi stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale"; b) l'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2, che ha introdotto nella suddetta legge regionale n. 10 del 1995, l'art. 13-bis, comma 1, del seguente tenore: "Le risorse finanziarie (...) sono assegnate per il 1997 nel modo seguente: a) (...); b) le province di Perugia e Terni ripartiscono le risorse (...) fra le aziende aventi titolo, in modo proporzionale all'entita' dei contributi di esercizio erogati alle medesime per il 1995 e relativi ai servizi effettivamente svolti"; c) lart. 7, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42, che dispone: "I contributi d'esercizio destinati alle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1998 sono ripartiti in conformita' alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2". La provincia sostiene che tutte queste disposizioni esprimono la volonta' del legislatore regionale di imporre alle province di ripartire i contributi fra le aziende sempre con riferimento alle percentuali stabilite nel 1991. Infatti la norma dettata nel 1995 dispone in tal senso "per l'anno 1995 e fino all'istituzione dell'Osservatorio della mobilita'"; quelle dettate nel gennaio e dicembre 1997 rinnovano e prorogano detta disciplina transitoria rispettivamente per il 1997 e il 1998. Cio' comporta, secondo la tesi della provincia, che delle maggiori percorrenze effettuate dalla S.U.L.G.A. a partire dal 1997 in forza degli atti autorizzativi del 1995 non si puo' e non si deve tener conto, ne' per la ripartizione dei contributi del 1997, ne' per quella del 1998. 5. - Ci si chiede ora se sia fondata l'interpretazione data dalla provincia alle leggi regionali citate. Il Collegio osserva che il tenore letterale delle disposizioni in esame lasci pochi dubbi sull'intenzione del legislatore regionale di escludere dal calcolo dei contributi le maggiori percorrenze effettuate dal 1991 in poi. L'art. 13, comma 1, della l.r. n. 10 del 1955, appare esplicito ed inequivoco nel disporre che "per l'anno 1995 (...) la ripartizione dei contributi di esercizio (...) tra le imprese aventi titolo avviene sulla base della stessa incidenza percentuale dei contributi erogati per l'anno 1991". Altrettanto esplicita ed inequivoca e' la disposizione introdotta con l.r. n. 2 del 1997, per la quale i contributi relativi al 1997 sono ripartiti fra le imprese "in modo proporzionale all'entita' dei contributi di esercizio erogati alle medesime per il 1995 e relativi ai servizi effettivamente svolti". In quest'ultimo caso, il riferimento ai "servizi effettivamente svolti" appare rivolto ad escludere dal computo le percorrenze soppresse dopo il 1991, non gia' ad includervi quelle nuove. Una disposizione cosi' congegnata potra' forse apparire poco o punto ragionevole, ma cio' avra' rilievo (come si dira' fra poco) ai fini della costituzionalita' della norma: quanto alla sua interpretazione, pare insuperabile la considerazione che, se il legislatore regionale avesse voluto puramente e semplicemente commisurare i contributi del 1997 alle percorrenze effettuate dalle imprese nel medesimo anno, avrebbe potuto dirlo e lo avrebbe detto con una espressione assai piu' semplice e chiara di quella usata, senza bisogno di richiamare l'entita' dei contributi erogati alle singole aziende nel 1995. In effetti, se la disposizione della legge n. 2 del 1997 dovesse interpretrarsi come sostenuto dalla ricorrente il richiamo alla ripartizione del 1995 (a sua volta calcolata in base ai dati del 1991) non avrebbe alcun senso. Ne', d'altra parte, vi sarebbe stato motivo di emanare di anno in anno siffatte leggi-provvedimento, se l'intenzione fosse stata quella di applicare la regola generale e naturale della ripartizione proporzionale ai servizi effettuati nell'anno. 6. - In questa luce, appare rilevante e non manifestamente infondata una questione di costituzionalita' delle citate disposizioni di legge regionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; questione che il Collegio intende sollevare d'ufficio. Si puo' ammettere che nel dettare i criteri per la distribuzione dei contributi alle imprese di autotrasporto di linea il legislatore goda di una certa discrezionalita'. Esso potrebbe ragionevolmente, ad es., abbandonare il criterio della ripartizione proporzionale alle percorrenze per scegliere un criterio riferito al numero dei viaggiatori per km; oppure contemperare i due criteri, ovvero individuarne altri ancora. Peraltro, anche all'interno del criterio in vigore, che e' quello della ripartizione proporzionale alle percorrenze, potrebbe ragionevolmente introdurre dei criteri di differenziazione: ad esempio, attribuendo maggior peso alle percorrenze effettuate su certe tratte, o con determinate modalita' di servizio. Ma, una volta che il legislatore regionale ha scelto il criterio della ripartizione puramente e semplicemente proporzionale alle percorrenze, non si vede alcuna ragione apprezzabile perche' i contributi del 1997 e del 1998 vengano ripartiti in proporzione alle percorrenze effettuate nel 1991 o nel 1995, anziche' nell'anno di riferimento. Il fatto che determinati servizi siano stati istituiti dopo il 1991 o dopo il 1995 non pare di per se' sufficiente a far ritenere che rivestano un minore interesse per la popolazione o per l'economia regionale e che pertanto siano meno meritevoli dei contributi pubblici. Tanto piu' che ammetterli ai contributi non significa aggravare la spesa pubblica, ma soltanto calcolare diversamente le quote di distribuzione fra le aziende aventi titolo. Le leggi regionali in esame introducono, senza alcuna riconoscibile giustificazione, una discriminazione fra le aziende che concorrono alla ripartizione facendo valere tutte le percorrenze effettuate, e altre che, come l'attuale ricorrente, sono ammesse a farne valere solo una parte. Si ravvisa dunque un contrasto con l'art. 3 della Costituzione che giustifica la sospensione del presente giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la suesposta questione di costituzionalita', sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' valuti, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la legittimita' delle seguenti disposizione di legge regionale: a) art. 13, comma 1, della legge regionale umbra 13 marzo 1995, n. 10, nella parte in cui dispone che per l'anno 1995 e fino all'istituzione dell'Osservatorio della mobilita' di cui all'art. 10, la ripartizione dei contributi di esercizio tra le imprese aventi titolo avviene sulla base della stessa incidenza percentuale dei contributi erogati per l'anno 1991; b) art. 13-bis, comma 1, della legge regionale umbra 13 marzo 1995, n. 10, introdotto dall'art. 1 della legge regionale umbra 15 gennaio 1997, n. 2, nella parte in cui dispone che le risorse finanziarie sono ripartite per il 1997 fra le aziende aventi titolo, in modo proporzionale all'entita' dei contributi di esercizio erogati alle medesime per il 1995; c) art. 7, comma 1, della legge regionale umbra 5 dicembre 1997, n. 42, nella parte in cui dispone che i contributi d'esercizio destinati alle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1998 sono ripartiti in conformita' alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2. Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa nonche' al presidente della giunta regionale dell'Umbria, e di comunicarla al presidente del consiglio regionale dell'Umbria. Cosi' deciso in Perugia, in camera di consiglio il 16 giugno 1999. Il presidente: Lignani 99C0949