N. 623 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 1999

                                N. 623
  Ordinanza emessa il 23 luglio  1999  dal  tribunale  di  Torino  sul
 ricorso proposto da Pinottini Marzio contro Pinottini Elio
 Successione  ereditaria  -  Procedimenti  relativi all'apertura della
    successione - Apposizione dei sigilli  -  Competenza  del  pretore
    (oggi   giudice  unico)  -  Difetto  di  terzieta'  dell'autorita'
    giudiziaria nello svolgimento di tale  funzione  -  Incidenza  sui
    diritti della personalita' dei congiunti del de cuius - Violazione
    del  diritto  di difesa.  Cod. proc. civ., artt. 752, comb. disp.,
    755, 757 e 759.
  Costituzione, artt. 2, 24 e 101.
(GU n.46 del 17-11-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Con ricorso per apposizione dei sigilli, di cui agli  artt.  752  e
 seguenti  c.p.c.,  presentato  a  questo  giudice  il 22 luglio 1999,
 Pinottini Mauro, nominato  erede  legittimo  in  testamento  pubblico
 della  di  lui  madre, morta a Torino il 26 giugno 1999, la quale nel
 contempo aveva nominato nello stesso testamento il  di  lui  fratello
 Elio  Pinottini,  erede  universale,  ha  chiesto  che  si procedesse
 all'apposizione dei sigilli, in alcuni locali, ove egli  presume  che
 si  trovino  opere d'arte (non meglio specificate), che egli sospetta
 possano essere sottratte dal fratello all'asse ereditario.
   Questo  giudice,  assegnatario  della  causa,  prima  di  procedere
 ritiene  di  emettere, d'ufficio, la presente ordinanza di rimessione
 della presente questione incidentale degli artt. 752, 755, 757,  759,
 nella parte in cui prevedono che sia il pretore, oggi giudice unico a
 procedere all'apposizione dei sigilli e alle relative operazioni.
                         Osservato in diritto
   Nella  sentenza Corte costituzionale 24 aprile 1996 n. 131, sia pur
 riferita all'art. 34 c.p.p., il  giudice  delle  leggi  si  e'  cosi'
 pronunciato in termini estremamente ampi e generalizzati, riferiti al
 concetto   stesso   di  giurisdizione  sulla  garanzia  di  rilevanza
 costituzionale della terzieta'  del  giudice:  "il  giusto  processo,
 formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in
 ordine  tanto  ai  caratteri  della  giurisdizione  sotto  il profilo
 soggettivo ed oggettivo, quanto ai diritti  di  azione  e  difesa  in
 giudizio,   comprende   l'esigenza   di  imparzialita'  del  giudice,
 imparzialita' che non e' che un aspetto del carattere  di  terzieta',
 che  connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto
 la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri
 soggetti pubblici e condiziona l'effettivita' del diritto di azione e
 difesa in giudizio".
   Nel procedimento di apposizione dei sigilli il giudice unico non ha
 alcun  connotato della terzieta', in quanto deve procedere, senza che
 gli venga riservata alcuna  preventiva  valutazione  sul  fumus  boni
 juris  e  sul periculun in mora. E sulla base di una semplice istanza
 di parte (art. 753 c.p.c.) o d'ufficio (art. 754 c.p.c.)  il  giudice
 diventa  l'esecutore  materiale  di  un  sospetto  di una parte nella
 ricerca di beni mobili - e cio' potrebbe avvenire anche con il  morto
 in  casa  -  senza che sia prevista alcun cautela per il rispetto dei
 diritti della  personalita'  (art.  2  della  Costituzione)  di  chi,
 colpito  dal dolore della morte di un congiunto o di un proprio caro,
 debba  subire   anche   l'attivita'   sequestrataria   dell'autorita'
 giudiziaria.
   In   effetti  questo  istituto  e'  solo  il  retaggio  di  antiche
 concezioni, che tenevano in non cale i diritti della personalita'  di
 fronte  a pretesi diritti ereditari su beni, di cui non si e' nemmeno
 sicuri della loro esistenza.
   Inoltre la procedura non prevede alcuna possibilita' di  difesa  da
 parte  di chi deve subire l'apposizione dei sigilli nel suo domicilio
 e cio' in dispregio dell'art. 24 Cost.
   Si pensi poi che gli stessi effetti  della  procedura  degli  artt.
 752  e  seguenti  c.p.c.  possono essere realizzati con il ricorso ai
 procedimenti cautelari degli artt. 670, 671 e 703  c.p.c.  e  con  le
 garanzie  processuali previste dal procedimento cautelare unico degli
 artt. 669 e seguenti c.p.c.
   Inoltre il d.lgs. 19 febbraio 1998,  n.  51  (sull'istituzione  del
 giudice unico) ha sostituito, all'art. 233, la competenza del pretore
 nell'apposizione  dei  sigilli, prevista dalla legge sul notariato 16
 febbraio 1913, n. 89 con quella del capo dell'archivio  notarile  del
 distretto;   per   cui  la  legislazione  delegata  piu'  recente  ha
 implicitamente riconosciuta l'attivita'  quasi  meramente  esecutoria
 del procedente.
   Per  cui  in situazioni legali omogenee e' previsto che nella prima
 procede  l'autorita'  giudiziaria   e   nella   seconda   l'autorita'
 amministrativa.
                               P. Q. M.
   Si  ritiene,  quindi,  di  rimettere  la  questione  incidentale di
 costituzionalita', che non appare d'ufficio manifestamente infondata,
 per contrasto con gli artt. 2, 24 e 101 Cost.,  del  combinato  degli
 artt.  752, 755, 757 e 759 c.p.c., nella parte in cui prevede che sia
 il pretore,  oggi  giudice  unico  a  procedere  all'apposizione  dei
 sigilli e alle relative  operazioni;
   La   questione  prospettata  a  questa  ecc.ma  Corte  dal  giudice
 remittente e' rilevante per il giudizio in corso, in quanto se  fosse
 ritenuta  fondata  la  questione,  questo  giudice  non dovrebbe piu'
 procedere all'apposizione dei sigilli;
   Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio  e  vanno
 disposti,  a  cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art.
 23, legge n. 87/1953;
   La presente ordinanza deve essere comunicata,  per  gli  incombenti
 dell'art.  23,  legge  n. 87/1953, al procuratore del ricorrente e al
 sig. Pinottini Elio, residente in Torino in piazza  Carlo  Felice  n.
 30.
     Torino, addi' 23 luglio 1999.
                       Il giudice unico: Toscano
 99C1120