N. 629 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1999

                                N. 629
  Ordinanza  emessa  il  10  luglio  1999  dal tribunale di Napoli nel
 procedimento civile vertente tra Palmieri Giuseppe e Coscos S.r.l.
 Competenza e giurisdizione civile - Giurisdizione italiana -  Deroghe
    convenzionali  a  favore  di  giudici  stranieri  -  Necessita' di
    specifica  approvazione  scritta  delle  relative  clausole,   ove
    contenute  in  contratti  per  adesione  -  Mancata  previsione  -
    Irragionevolezza (in raffronto  alle  deroghe  convenzionali  alla
    competenza,  incluse  fra le clausole vessatorie) - Violazione del
    diritto di azione del contraente "debole".  Cod. civ., artt. 1341,
    secondo comma, comb. disp. 1342, secondo comma;  legge  31  maggio
    1995, n. 218, art. 4, comma 2.
  Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.46 del 17-11-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Nella causa iscritta al n.r.o. 17029/97;
   Letti  gli  atti, sciogliendo la riserva che precede ha pronunziato
 la seguente ordinanza:
                               F a t t o
   Con citazione notificata il  4  novembre  1997  Palmieri  Giuseppe,
 titolare  dell'omonima  ditta conveniva in giudizio la Coscos S.r.l.,
 in persona del legale rappresentante pro-tempore in proprio  e  nella
 qualita' di agente raccomandatario della Cosco - China Ocean Shipping
 Group,  per  sentirla condannare in proprio e nella predetta qualita'
 al pagamento di L. 35.231.644 a titolo di risarcimento danni per aver
 fatto giungere a destinazione - a causa  del  ritardo  di  15  giorni
 nell'arrivo della navi del vettore Cosco - China Ocean Shipping Group
 - una quantita' di kg. 10.032 di aglio egiziano avariato.
   Nel costituirsi in giudizio la Coscos S.r.l., in persona del legale
 rappresentante    pro-tempore,   nella   sua   qualita'   di   agente
 raccomandatario della Cosco - China Ocean Shipping Group eccepiva tra
 l'altro il difetto di giurisdizione del giudice adito, in  quanto  la
 polizza  di  carico,  predisposta dal vettore e sottoscritta da parte
 attrice, prevedeva alla clausola n. 3, che: tutte le controversie che
 verranno a crearsi  in  connessione  con  questa  polizza  di  carico
 saranno  regolate dalla legge della Repubblica Popolare Cinese e ogni
 azione contro il vettore dovra'  essere  inoltrata  avanti  le  corti
 marittime  di Guangzhou o Shanghai o Tianjin o Quingdao o Dalian dove
 e' situata la sede legale della compagnia attinente.
                             D i r i t t o
   Alla luce dell'eccepito  difetto  di  giurisdizione  reputa  questo
 giudicante  che,  poiche'  la  polizza di carico nella quale e' stata
 prevista   la   deroga   della   giurisdizione    italiana    risulta
 unilateralmente   predisposta   dal  vettore,  assuma  rilevanza  nel
 presente  giudizio e non sia manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, in relazione agli artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  del  combinato  disposto  degli  artt. 1341, comma 2 e
 1342, comma 2, c.c. e dell'art.  4, comma 2, della legge n.  218/1995
 nella  parte  in  cui  non  richiedono  la specifica approvazione per
 iscritto  anche  delle  clausole  che  prevedono   la   deroga   alla
 giurisdizione dell'autorita' giudiziaria.
   La questione di costituzionalita' del combinato disposto degli art.
 1341,  comma  2  e  1342, comma 2, c.c. e dell'art. 4, comma 2, della
 legge n. 218/1995 e', invero, rilevante ai fini del presente giudizio
 in  quanto  dalla  pronunzia  della  Corte   costituzionale   dipende
 l'alternativa tra la possibilita' per questo giudice di esaminare nel
 merito la controversia e la necessita' di una declaratoria di difetto
 di giurisdizione.
   La  questione non e' altresi manifestamente infondata ad avviso del
 giudicante per le ragioni di seguito  esplicitate.
   In primo luogo va considerato che il comma 2 dell'art.  1341  c.c.,
 come  richiamato  dal  comma  2 dell'art. 1342 c.c., nell'elencare le
 clausole vessatorie per le quali e' necessaria, a tutela del soggetto
 che non ha predisposto le condizioni generali - o ai sensi  dell'art.
 1342  c.c.  i moduli o formulari - la specifica approvazione scritta,
 esplicitamente indica  le  clausole  che  stabiliscono  deroghe  alla
 competenza   dell'autorita'  giudiziaria,  nulla  prevedendo  per  le
 clausole derogatorie della giurisdizione.
   L'elencazione delle clausole per le quali e' richiesta la specifica
 approvazione per iscritto, ad avviso del giudicante, confortato dalla
 giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e  da  pronunzie  di
 giudici  di  merito,  (cfr. Cass., 14 giugno 1990, n. 5777; tribunale
 Ferrara, 11 maggio 1992) e' da ritenersi tassativa e  come  tale  non
 suscettibile  di  interpretazione analogica. Reputa, pertanto, questo
 giudice di non poter interpretare il comma  2  dell'art.  1341  c.c.,
 nella  parte in cui richiama la deroga alla competenza, come riferito
 all'analoga ipotesi di deroga convenzionale della giurisdizione.
   Non  si  ignora  che  la  Corte  di  cassazione  ha  affermato  che
 l'elencazione  pur tassativa del comma 2 dell'art. 1341 c.c. consente
 un'interpretazione estensiva particolarmente ampia qualora  l'ipotesi
 non  prevista sia accomunata, ad una espressamente contemplata, dalla
 medesima ratio (cfr. Cass., 3 novembre 1987, n.  8062),  ne'  che  in
 riferimento  all'ormai  abrogato  art.  2 c.p.c., la Suprema Corte ha
 ritenuto  necessaria  l'approvazione  specifica  per  iscritto  della
 clausola  di  deroga convenzionale della giurisdizione (cfr. Cass. 20
 dicembre 1985, n. 6519;  Cass.  23  maggio  1955  n.  1515),  pur  in
 contrasto  con  autorevolissima dottrina la quale, invece, leggeva il
 comma 2 dell'art. 1341 c.c. come  riferito  alla  sola  deroga  della
 competenza,   essendo  compiutamente  disciplinata  la  deroga  della
 giurisdizione dall'art. 2 c.p.c.
   Nondimeno, pero',  l'attuale  assetto  normativo,  come  modificato
 dalla  legge  n.  218/1995,  conferma, ad avviso del giudicante, come
 unica possibile interpretazione del  comma  2  dell'art.  1341  c.c.,
 quella   -   di   dubbia   costituzionalita'   -   che   ne   esclude
 l'estensibilita'   all'ipotesi   di   deroga   convenzionale    della
 giurisdizione.
   Il comma 2 dell'art. 4, della legge 31 maggio 1995 n. 218, infatti,
 recita:  La  giurisdizione  italiana  puo'  essere  convenzionalmente
 derogata a favore di un giudice straniero ... se la deroga e' provata
 per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
   La  norma,  dunque,  prevede  per  la  deroga  convenzionale  della
 giurisdizione   la  forma  scritta  ad  probationem  e  non  gia'  ad
 substantiam, con l'effetto di attenuare il rigore  formale  dell'atto
 di  deroga  - per la cui prova salvo l'eccezione di cui all'art. 2725
 c.c.,  e'  escluso  il  solo  ricorso  alla  testimonianza  ed   alle
 presunzioni  -  e  di  rendere impraticabile l'applicazione estensiva
 (ove mai la si volesse ritenere possibile secondo  quell'orientamento
 giurisprudenziale  cui  si e' fatto cenno in precedenza, in relazione
 alla previgente disciplina) del  comma  2  dell'art.  1341  c.c.,  il
 quale,  invece,  eleva  la  specifica  approvazione  per  iscritto  a
 requisito quanto meno  di  efficacia,  se  non  di  validita',  della
 clausola onerosa.
   Se,  dunque,  il  quadro  normativo di riferimento e' quello teste'
 delineato, la scelta del legislatore di sottoporre  ad  un  grado  di
 tutela  differenziata  situazioni sostanzialmente analoghe non appare
 ragionevole e come tale si pone  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione.
   La  ratio,  infatti,  che  ispira  l'inclusione  delle deroghe alla
 competenza dell'autorita' giudiziaria  tra  le  clausole  considerate
 vessatorie  per  le  quali  e'  necessaria  la specifica approvazione
 scritta, e'  nella  considerazione  dell'evidente  disagio  che  puo'
 derivare  dalle  stesse  al  contraente  che  non  ha  predisposto le
 clausole generali o i  moduli  o  i  formulari,  nel  dover  adire  o
 nell'essere  convenuto  dinanzi  ad  un  giudice  -  all'interno  del
 territorio nazionale - che non abbia un  collegamento  predeterminato
 con   il   rapporto   dedotto   in   giudizio   e  che  possa  essere
 aprioristicamente individuato dal predisponente allo scopo  di  avere
 un  piu'  facile  accesso alla tutela giurisdizionale o semplicemente
 allo scopo di rendere piu' difficile l'accesso a tale tutela da parte
 dell'altro contraente.
   E' evidente allora che una deroga  della  giurisdizione,  la  quale
 comporta, per il contraente che non ha predisposto clausole generali,
 moduli  o  formulari,  un disagio ancora maggiore - legato a problemi
 non soltanto di spostamenti piu' onerosi  ma  altresi',  ad  esempio,
 linguistici   o   di   conoscenza   dell'ordinamento   processuale  -
 meriterebbe ragionevolmente una tutela,  se  non  rafforzata,  quanto
 meno  identica  a  quella  che  il  legislatore ha predisposto per la
 deroga alla competenza.
   Se poteva, al piu', dubitarsi dell'incostituzionalita' della  norma
 nel  sistema operante anteriormente all'entrata in vigore della legge
 n. 218/95, in considerazione della specificita' delle ipotesi in  cui
 era  possibile  la  deroga  convenzionale  della giurisdizione, tutte
 legate all'assenza di collegamento territoriale tra le parti in causa
 ed il territorio nazionale, non altrettanto puo'  dirsi  dell'attuale
 sistema  nel quale la deroga convenzionale della giurisdizione non e'
 piu' consentita soltanto per  un  ristretto  numero  di  controversie
 internazionali,  ma  per  qualsiasi  controversia anche tra cittadini
 italiani  residenti  in   Italia,   purche'   vertente   su   diritti
 disponibili.
   In questa prospettiva, e indipendentemente dalla diversa disciplina
 posta  dagli artt. 1469-bis e seguenti a tutela del consumatore, deve
 ritenersi  che  l'unica  scelta  ragionevolmente  possibile  per   il
 legislatore   fosse   quella   di  predisporre  meccanismi  identici,
 ancorche' attinenti al piano meramente formale,  volti  a  far  porre
 l'attenzione del contraente sulle clausole vessatorie che si trovi ad
 accettare, siano esse derogatorie tanto della competenza quanto della
 giurisdizione.
   Tanto piu' che, forse, proprio con riferimento all'eclatante scelta
 di   una  giurisdizione  straniera  -  soprattutto  in  rapporti  tra
 cittadini italiani - rispetto all'apparentemente piu' innocua  deroga
 alla   competenza,   l'onere  della  doppia  sottoscrizione  potrebbe
 esercitare meglio quella sua funzione di far meditare il  contraente,
 che non ha predisposto la clausola, sull'onerosita' della stessa.
   Il   rilievo   dell'operativita'   generale   del  principio  della
 derogabilita' della  giurisdizione  italiana,  ad  avviso  di  questo
 giudice,  esclude poi la possibilita' di richiamare, per giustificare
 una scelta del  legislatore  diversa  da  quella  che  sarebbe  stata
 costituzionalmente corretta, le esigenze di speditezza ed elasticita'
 dei  rapporti  commerciali internazionali, che rappresentano soltanto
 una parte dei possibili ambiti di operativita' della norma.
   Ne', infine, potrebbe ritenersi rilevante il richiamo all'art.   17
 della Convenzione di Bruxelles, come successivamente modificata dalle
 convenzioni  di  Lussemburgo  e  di  Lugano, in tema di proroga della
 competenza, la cui  operativita'  oltre  ad  essere  limitata,  anche
 quanto  ai  luoghi  di  possibile  radicamento della competenza, agli
 Stati aderenti alla stessa,  si  inserisce  nell'alveo  dei  principi
 costituzionali  in  tema  di  rispetto  degli  impegni internazionali
 assunti dallo Stato italiano.
   Il combinato disposto degli artt. 1341, comma 2 e  1342,  comma  2,
 c.c.  e  dell'art. 4, comma 2, della legge n. 218/1995 nella parte in
 cui non richiedono la specifica approvazione per iscritto anche delle
 clausole che prevedono la  deroga  alla  giurisdizione,  si  pone  in
 contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione dal momento che, non
 predisponendo  un'adeguata  tutela del contraente debole, facilita la
 possibilita' che venga compresso il suo diritto di azione nel momento
 in cui lo stesso e' costretto a difendersi, come conseguenza  di  una
 scelta  non  operata in piena consapevolezza, dinanzi ad un'autorita'
 giudiziaria straniera,  con  tutte  le  difficolta'  logistiche  gia'
 evidenziate.
   Tanto  premesso  in fatto e diritto, va disposta la sospensione del
 presente  giudizio  e  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  per  la  decisone  sulla  questione  pregiudiziale di
 legittimita' costituzionale, siccome rilevante e  non  manifestamente
 infondata.   Alla  cancelleria  vanno  affidati  gli  adempimenti  di
 competenza, ai sensi dell'art.  23 della legge 11 marzo 1953, n 87.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente  infondata,
 in  relazione  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  1341,
 comma 2, e 1342, comma 2, c.c. e dell'art. 4, comma 2, della legge n.
 218/1995  nella parte in cui non richiedono la specifica approvazione
 per iscritto anche  delle  clausole  che  prevedono  la  deroga  alla
 giurisdizione dell'autorita' giudiziaria;
   Ordina  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione
 al Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  Presidente  della
 Camera dei deputati;
   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  comprensivi della
 documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
 notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Si comunichi a cura della cancelleria.
     Napoli, addi' 10 luglio 1999.
                          Il giudice: Villani
 99C1126