N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1997
N. 632 Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da De Negri Davide ed altri contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione uriversitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116. Costituzione, artt. 33 e 34.(GU n.47 del 24-11-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi numeri 14902/1997, 14903/1997, 14913/1997, 14914/1997, 14719/1997 proposti, rispettivamente da De Negri Davide; da Filocori Maria Rita, Ruffini Guido, Ortolani Marco, Tinti Michele, Pongetti Davide, Cere' Antonella, Mancin Messandro, Sanna Andrea, Mazzotti Ugo, Rizzi Renzo; da Baldini Luca; da De Nardis Flavio; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Beatrice Belli e Evelina Torelli ed elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; e da Cavazza Leonardo rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Belli, Cristina Perelli ed Evelina Torelli ed eletivamente domiciliato nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro protempore, Universita' degli studi di Bologna, in persona del rettore pro-tempore; Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliafi in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato di odontoiatria e protesi dentaria, pubblicato dall'Universita' degli studi di Bologna - facolta' di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, datato luglio 1997 e divulgato mediante affissione nel mese di agosto 1997, nonche' di gni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale, in particolare: a) della delibera del senato accademico dell'Universita' degli studi di Bologna del 28 luglio 1997, richiamata nel bando predetto; b) dello statuto generale d'Ateneo dell'Universita' degli studi di Bologna, in particolare art. 29, comma 2; c) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenfi alle facolta' di medicina e chirurgia fino all'a.a. 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a); d) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1997 serie generale n. 190 con cui si determina in n. di 549 il numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e in particolare in n. di 30 le immatricolazioni presso l'Universita' degli studi di Bologna per l'anno accademico 1997/1998; sul ricorso n. 14915/1997, proposto da Micucci Nicola e Simonini Maria Vittoria, rapp. e difesi dagli avv.ti Beatrice Belli e Evelina Torelli ed elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro protempore; l'Universita' degli studi di Modena, in persona del rettore pro-tempore; il Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato di "odontoiatria e protesi dentaria", pubblicato dall'Universita' degli studi di Modena, facolta' di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, datato 31 luglio 1997 e divulgato mediante affissione nel mese di agosto 1997, nonche' di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale, in particolare: a) decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina e chirurgia fino all'a.a. 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a); b) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1997, serie generale 190 in cui determina in n. di 549 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e in particolare in n. di 15 le immatricolazioni presso l'universita' degli studi di Modena per l'a.a. 1997/1998; c) dello statuto generale di Ateneo dell'Universita' degli studi di Modena, in particolare dell'art. 6, comma 2, lettera g); sul ricorso n. 14917/1997 proposto da Espro Christian, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Belli e Evelina Torelli ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo difensore, in Roma, vi'a Principessa Clotilde n. 2; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro protempore, - Universita' degli studi di Ferrara, in persona del rettore pro-tempore, - consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento: del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato di medicina e chirurgia, pubblicato dall'Universita' degli studi di Ferrara, facolta' di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, datato 18 luglio 1997 e divulgato mediante affissione nel mese di agosto 1997, nonche' di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale, in particolare: a) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina e chirurgia fino all'anno accademico 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a); b) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997, serie generale n. 188 con cui si determina in n. di 6.642 il numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le immatricolazioni di cittadini italiani e comunitari, ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in particolare in n. di 126 le immatricolazioni presso l'Universita' degli studi di Ferrara per l'anno accademico 1997/1998; sul ricorso n. 14721/1997 proposto da Fiorentini Chiara e Chiesa Roberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Marchiano' e Evelina Torelli, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro protempore; l'Universita' degli studi di Modena, in persona del rettore pro-tempore; il Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensiva: del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato di "medicina e chirurgia" pubblicato dall'Universita' degli studi di Modena facolta' di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, datato 31 luglio 1997 e divulgato in pari data mediante affissione, nonche' ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale e in particolare: a) della delibera del senato accademico dell'Universita' degli studi di Modena sconosciuti gli estremi; b) dello statuto generale d'Ateneo dell'Universita' degli studi di Modena, in particolare dell'art. 6, secondo comma, lettera g); c) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997 serie generale n. 175, nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia fino all'anno accademico 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a); d) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. del 31 luglio 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 1997, serie generale n. 188 in cui determina in 6.462 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea di medicina e chirurgia in particolare in n. 99 le immatricolazioni presso l'Universita' degli studi di Modena per l'anno accademico 1997/1998; sui ricorsi nn. 15308/1997, 15309/1997, 15316/1997, proposti, rispettivamente, da Vallefuoco Vincenzo; da Izzo Biagio; da Ippolito Cristoforo; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Capasso, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 38, nello studio dell'avv. Giuseppina Sarcina; Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed Universita' degli studi di Napoli "Federico II", rappresentato e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Annunziata Marco, n. c.; avverso e per l'annullamento, previa sospensiva: a) del provvedimento, di estremi e contenuti non noti, con il quale si e' negato ai. ricorrenti l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' Federico II di Napoli, per l'anno accademico 1997/1998; nonche' - in parte qua - della graduatoria di merito relativa alla selezione per l'ammissione al suddetto corso di laurea e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso presupposto, tra i quali: b) del decreto rettorale n. 3220 del 30 luglio 1997, di approvazione ed emanazione del bando di concorso per titoli per l'ammissione a complessivi n. 30 posti (25 riservati a cittadini italiani e comunitari e 5 riservati a cittadini extracomunitari), presso il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' Federico II di Napoli per l'anno accademico 1997/1998, nonche' dello stesso bando di concorso, ivi compreso il deliberato del consiglio di facolta', ivi menzionato, con il quale l'universita' ha disposto di riservare 5 posti agli studenti extracomunitari; nonche', se ed in quanto lesive, le note del M.U.R.S.T. n. 1915 del 12 maggio 1997 e n. 5047 del 15 luglio 1997 ivi menzionate; c) del decreto del M.U.R.S.T. del 26 luglio 1997, di cui si ignora l'esatto contenuto, nella parte in cui determina in complessivi 25 posti il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, presso la suddetta universita'; d) del decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997, di approvazione del regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento, ivi compresi pareri del consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997; e) del decreto ministeriale del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1997, di limitazione all'accesso ai corsi di odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, nella parte in cui, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Universita' Federico II di Napoli, fissa in 25 il numero degli studenti iscrivibili, ivi comprese le risultanze della Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia ivi menzionata; nonche' di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente; sul ricorso n. 15311/1997 proposto da Schiattarella Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Capasso, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, nello studio dell'avv. Giuseppina Sarcina; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Universita' degli studi di Napoli "Federico II", rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso e per l'annullamento, previa sospensiva: a) del provvedimento di cui si ignorano estremi e contenuti, con il quale si e' negato al ricorrente l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' Federico II di Napoli per l'anno accademico 1997/1998; nonche' - in parte qua - della graduatoria di merito relativa alla selezione per l'ammissione al suddetto corso di laurea e di ogni altro atto e provvediinento allo stesso presupposto, tra i quali: b) del decreto rettorile n. 3219 del 30 luglio 1997, di approvazione ed emanazione del bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione a complessivi n. 250 posti (225 riservati a cittadini italiani e comunitari e 25 riservati a cittadini extracomunitari), presso il corso di laurea della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' Federico II di Napoli per l'ano accademico 1997/1998, nonche' dello stesso bando di concorso, ivi compreso il deliberato del consiglio di facolta' se ed in quanto esistente; nonche', se ed in quanto lesive, le note del M.U.R.S.T. n. 1662 dell'11 aprile 1997, n. 1915 del 12 maggio 1997 e n. 5047 del 15 luglio 1997 ivi menzionate; c) del decreto del M.U.R.S.T. del 26 luglio 1997, di cui si ignora l'esatto contenuto, nella parte in cui determina in complessivi 250 posti il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, presso la suddetta universita'; d) del decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997, di approvazione del regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento, ivi compresi i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997; e) del decreto ministeriale del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 88 del 13 agosto 1997, di limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e gia' per l'anno accademico 1997/1998, nella parte in cui, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Universita' Federico II di Napoli, fissa in 250 il numero degli studenti iscrivibili, ivi comprese le risultanze della conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia ivi menzionata, nonche' di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrrente. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 15 dicembre 1997 il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della Sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la Sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'Amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni. L'agire dell'Amministrazione - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La Sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo agli stessi l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'Amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la Sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'Ammistrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi legittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, T.a.r. Lazio, III Sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; T.a.r. Toscana, I Sezione, 24 aprile 1997, n. 78; T.a.r. Veneto, I Sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II Sez., 13 giugno 1997, n. 1015; T.a.r. Liguria, II Sez., 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, Cost. a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami, l'art. 3, legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'Amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni. successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio- economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ..ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva di legge nonche' agli artt. 33 e 34 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione, degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997. Il presidente: Cossu Il consigliere est.: Mollica 99C1142