N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1997

                                N. 632
  Ordinanza  emessa  il  15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da De  Negri  Davide
 ed  altri  contro  il  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altri
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    uriversitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso  alle  scuole.    Legge  19 novembre 1990, n. 341, art. 9,
    comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,  art.  17,
    comma 116.
     Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.47 del 24-11-1999 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi numeri 14902/1997,
 14903/1997,     14913/1997,    14914/1997,    14719/1997    proposti,
 rispettivamente da De Negri Davide; da Filocori Maria  Rita,  Ruffini
 Guido,   Ortolani   Marco,  Tinti  Michele,  Pongetti  Davide,  Cere'
 Antonella, Mancin Messandro, Sanna Andrea, Mazzotti Ugo, Rizzi Renzo;
 da Baldini Luca; da De Nardis Flavio; tutti  rappresentati  e  difesi
 dagli  avvocati  Beatrice  Belli  e  Evelina Torelli ed elettivamente
 domiciliati  nello  studio  del  secondo  difensore,  in  Roma,   via
 Principessa  Clotilde  n.  2;  e  da Cavazza Leonardo rappresentato e
 difeso dagli avvocati Beatrice Belli,  Cristina  Perelli  ed  Evelina
 Torelli   ed   eletivamente  domiciliato  nello  studio  del  secondo
 difensore,  in  Roma,  via  Principessa  Clotilde  n.  2;  Contro  il
 Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 in  persona  del  Ministro  protempore,  Universita'  degli  studi di
 Bologna, in persona del rettore pro-tempore;   Consiglio di  facolta'
 di   medicina  e  chirurgia  in  persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  ex  lege  domiciliafi  in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per
 l'annullamento del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero
 programmato  di   odontoiatria   e   protesi   dentaria,   pubblicato
 dall'Universita'  degli  studi  di   Bologna - facolta' di medicina e
 chirurgia, per l'anno accademico  1997/1998,  datato  luglio  1997  e
 divulgato mediante affissione nel mese di agosto 1997, nonche' di gni
 altro  atto  connesso presupposto e/o conseguenziale, in particolare:
 a)  della delibera del senato accademico dell'Universita' degli studi
 di Bologna del 28 luglio 1997,  richiamata  nel  bando  predetto;  b)
 dello  statuto  generale  d'Ateneo  dell'Universita'  degli  studi di
 Bologna, in particolare art. 29, comma 2; c) del decreto ministeriale
 del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  29  luglio  1997,  nella  parte  in  cui prevede l'accesso
 limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenfi alle
 facolta' di medicina e chirurgia fino  all'a.a.  2000-2001  (art.  4,
 comma  2,  lettera  a); d) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. 31
 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  agosto  1997
 serie  generale n. 190 con cui si determina in n. di 549 il numero di
 posti disponibili a livello  nazionale  per  le  immatricolazioni  ai
 corsi  di  laurea in odontoiatria e protesi dentaria e in particolare
 in n. di 30 le immatricolazioni presso l'Universita' degli  studi  di
 Bologna  per  l'anno accademico 1997/1998; sul ricorso n. 14915/1997,
 proposto da Micucci Nicola e Simonini Maria Vittoria, rapp. e  difesi
 dagli  avv.ti  Beatrice  Belli  e  Evelina  Torelli  ed elettivamente
 domiciliati  nello  studio  del  secondo  difensore,  in  Roma,   via
 Principessa  Clotilde  n.  2;  Contro il Ministero dell'universita' e
 della ricerca scientifica e  tecnologica,  in  persona  del  Ministro
 protempore;  l'Universita'  degli  studi  di  Modena,  in persona del
 rettore pro-tempore; il Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia
 dell'Universita'  degli  studi  di  Modena,  in  persona  del  legale
 rappresentante  pro-tempore,  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura
 generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi
 n. 12, per l'annullamento del bando  per  l'ammissione  al  corso  di
 laurea  a  numero  programmato  di "odontoiatria e protesi dentaria",
 pubblicato  dall'Universita'  degli  studi  di  Modena,  facolta'  di
 medicina  e  chirurgia,  per  l'anno  accademico 1997/1998, datato 31
 luglio 1997 e divulgato mediante affissione nel mese di agosto  1997,
 nonche'  di  ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale,
 in particolare:
      a) decreto ministeriale del M.U.R.S.T.  n.  245  del  21  luglio
 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, nella parte
 in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e
 di  laurea  afferenti    alle  facolta'  di medicina e chirurgia fino
 all'a.a. 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a);
      b)   del decreto ministeriale del  M.U.R.S.T.  31  luglio  1997,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16  agosto  1997,  serie
 generale 190 in cui determina in  n.  di  549  il  numero  dei  posti
 disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria e in particolare in  n.  di
 15 le immatricolazioni presso l'universita' degli studi di Modena per
 l'a.a.  1997/1998;
      c) dello statuto generale di Ateneo dell'Universita' degli studi
 di Modena, in particolare dell'art. 6, comma 2, lettera g);
     sul   ricorso   n.   14917/1997   proposto  da  Espro  Christian,
 rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  Beatrice  Belli  e  Evelina
 Torelli   ed  elettivamente  domiciliato  nello  studio  del  secondo
 difensore, in Roma, vi'a Principessa Clotilde n. 2;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica,  in persona del Ministro protempore, - Universita' degli
 studi di Ferrara, in persona del rettore pro-tempore, - consiglio  di
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita' degli studi di
 Ferrara,   in   persona   del   legale   rappresentante  pro-tempore,
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex  lege
 domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per  l'annullamento:
     del   bando   per  l'ammissione  al  corso  di  laurea  a  numero
 programmato di  medicina  e  chirurgia,  pubblicato  dall'Universita'
 degli  studi di Ferrara, facolta' di medicina e chirurgia, per l'anno
 accademico 1997/1998, datato 18  luglio  1997  e  divulgato  mediante
 affissione  nel  mese  di  agosto  1997,  nonche'  di ogni altro atto
 connesso presupposto e/o conseguenziale, in particolare:
      a) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21  luglio
 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, nella parte
 in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e
 di  laurea  afferenti  alle  facolta'  di  medicina  e chirurgia fino
 all'anno accademico 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a);
      b) del decreto  ministeriale  del  M.U.R.S.T.  31  luglio  1997,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13  agosto  1997,  serie
 generale n. 188 con cui si determina in n. di  6.642  il  numero  dei
 posti  disponibili  a  livello  nazionale, per le immatricolazioni di
 cittadini italiani e comunitari, ai corsi di  laurea  in  medicina  e
 chirurgia  e  in  particolare in n. di 126 le immatricolazioni presso
 l'Universita' degli studi di Ferrara per l'anno accademico 1997/1998;
 sul ricorso n. 14721/1997 proposto  da  Fiorentini  Chiara  e  Chiesa
 Roberto,  rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Marchiano' e
 Evelina Torelli, elettivamente domiciliati nello studio  del  secondo
 difensore,  in  Roma,  via  Principessa  Clotilde  n.  2;  Contro  il
 Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 in persona del Ministro  protempore;  l'Universita'  degli  studi  di
 Modena,  in persona del rettore pro-tempore; il Consiglio di facolta'
 di  medicina  e  chirurgia,  in  persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura generale dello
 Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12;  per
 l'annullamento,  previa  sospensiva:    del bando per l'ammissione al
 corso di laurea  a  numero  programmato  di  "medicina  e  chirurgia"
 pubblicato   dall'Universita'  degli  studi  di  Modena  facolta'  di
 medicina e chirurgia, per  l'anno  accademico  1997/1998,  datato  31
 luglio  1997  e  divulgato  in pari data mediante affissione, nonche'
 ogni  altro  atto  connesso  presupposto  e/o  conseguenziale  e   in
 particolare:
      a)  della  delibera del senato accademico dell'Universita' degli
 studi di Modena sconosciuti gli estremi;
      b) dello statuto generale d'Ateneo dell'Universita' degli  studi
 di Modena, in particolare dell'art. 6, secondo comma, lettera g);
      c)  del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio
 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997 serie  generale
 n.  175,  nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro,
 ai corsi di diploma e di laurea afferenti alla facolta' di medicina e
 chirurgia fino all'anno accademico 2000-2001 (art. 4, comma 2,
  lettera a);
      d) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. del 31  luglio  1997,
 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 1997, serie generale n.
 188  in  cui  determina  in  6.462  il numero dei posti disponibili a
 livello nazionale per le  immatricolazioni  ai  corsi  di  laurea  di
 medicina  e  chirurgia  in  particolare  in n. 99 le immatricolazioni
 presso  l'Universita'  degli  studi  di  Modena per l'anno accademico
 1997/1998;  sui  ricorsi  nn.  15308/1997,  15309/1997,   15316/1997,
 proposti, rispettivamente, da Vallefuoco Vincenzo; da Izzo Biagio; da
 Ippolito  Cristoforo;  tutti  rappresentati e difesi dall'avv. Biagio
 Capasso, elettivamente domiciliati in Roma,  viale  Angelico  n.  38,
 nello  studio  dell'avv.  Giuseppina  Sarcina;  Contro  il  Ministero
 dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   ed
 Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico II", rappresentato e
 difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege  domiciliati  in
 Roma,  via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Annunziata Marco,
 n. c.; avverso e per  l'annullamento,  previa  sospensiva:    a)  del
 provvedimento,  di  estremi  e contenuti non noti, con il quale si e'
 negato ai. ricorrenti l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria
 e  protesi  dentaria  della  facolta'   di   medicina   e   chirurgia
 dell'Universita'   Federico  II  di  Napoli,  per  l'anno  accademico
 1997/1998; nonche' - in parte  qua  -  della  graduatoria  di  merito
 relativa  alla selezione per l'ammissione al suddetto corso di laurea
 e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso presupposto,  tra  i
 quali:    b)  del  decreto  rettorale  n. 3220 del 30 luglio 1997, di
 approvazione ed emanazione del  bando  di  concorso  per  titoli  per
 l'ammissione  a  complessivi  n.  30  posti (25 riservati a cittadini
 italiani e comunitari e 5  riservati  a  cittadini  extracomunitari),
 presso  il  corso  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della
 facolta' di medicina e chirurgia della  Universita'  Federico  II  di
 Napoli per l'anno accademico 1997/1998, nonche' dello stesso bando di
 concorso,  ivi  compreso il deliberato del consiglio di facolta', ivi
 menzionato, con il quale l'universita' ha  disposto  di  riservare  5
 posti agli studenti extracomunitari; nonche', se ed in quanto lesive,
 le  note  del  M.U.R.S.T. n. 1915 del 12 maggio 1997 e n. 5047 del 15
 luglio 1997 ivi menzionate; c) del  decreto  del  M.U.R.S.T.  del  26
 luglio  1997, di cui si ignora l'esatto contenuto, nella parte in cui
 determina  in  complessivi  25  posti  il  numero  degli  studenti da
 ammettere al corso di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria  per
 l'anno  accademico  1997/1998, presso la suddetta universita'; d) del
 decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997, di  approvazione  del
 regolamento  recante  norme  in  materia  di  accesso  all'istruzione
 universitaria e di connesse attivita' di orientamento,  ivi  compresi
 pareri del consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del
 17  luglio  1997;  e)  del  decreto  ministeriale del 31 luglio 1997,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del  16
 agosto  1997,  di  limitazione all'accesso ai corsi di odontoiatria e
 protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, nella parte in cui,
 relativamente al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria
 presso  l'Universita'  Federico  II  di Napoli, fissa in 25 il numero
 degli  studenti  iscrivibili,  ivi  comprese  le   risultanze   della
 Conferenza  dei  presidi  delle  facolta' di medicina e chirurgia ivi
 menzionata; nonche' di ogni altro atto e  provvedimento  preordinato,
 collegato   e   conseguente   comunque  lesivo  degli  interessi  del
 ricorrente; sul  ricorso  n.  15311/1997  proposto  da  Schiattarella
 Antonio,   rappresentato   e   difeso   dall'avv.   Biagio   Capasso,
 elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, nello studio
 dell'avv. Giuseppina Sarcina; Contro il Ministero dell'universita'  e
 della  ricerca scientifica e tecnologica e Universita' degli studi di
 Napoli "Federico II", rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
 dello  Stato,  ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:
     a) del provvedimento di cui si ignorano estremi e contenuti,  con
 il  quale  si e' negato al ricorrente l'iscrizione al corso di laurea
 in medicina e  chirurgia  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
 dell'Universita'   Federico   II  di  Napoli  per  l'anno  accademico
 1997/1998; nonche' - in parte  qua  -  della  graduatoria  di  merito
 relativa  alla selezione per l'ammissione al suddetto corso di laurea
 e di ogni altro atto e provvediinento allo stesso presupposto, tra  i
 quali:
     b)  del  decreto  rettorile  n.  3219  del  30  luglio  1997,  di
 approvazione ed emanazione del bando di concorso per titoli ed  esami
 per  l'ammissione  a  complessivi  n.  250  posti  (225  riservati  a
 cittadini  italiani  e  comunitari  e  25   riservati   a   cittadini
 extracomunitari),  presso  il  corso  di  laurea  della  facolta'  di
 medicina e chirurgia della Universita'  Federico  II  di  Napoli  per
 l'ano  accademico  1997/1998, nonche' dello stesso bando di concorso,
 ivi compreso il deliberato del consiglio di facolta' se ed in  quanto
 esistente; nonche', se ed in quanto lesive, le note del M.U.R.S.T. n.
 1662 dell'11 aprile 1997, n. 1915 del 12 maggio 1997 e n. 5047 del 15
 luglio 1997 ivi menzionate;
     c)  del  decreto  del  M.U.R.S.T.  del  26 luglio 1997, di cui si
 ignora  l'esatto  contenuto,  nella  parte  in   cui   determina   in
 complessivi  250 posti il numero degli studenti da ammettere al corso
 di laurea in medicina e chirurgia per  l'anno  accademico  1997/1998,
 presso la suddetta universita';
     d)  del  decreto  ministeriale  n.  245  del  21  luglio 1997, di
 approvazione del regolamento recante  norme  in  materia  di  accesso
 all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento,
 ivi  compresi  i  pareri del Consiglio universitario nazionale del 20
 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;
     e) del decreto ministeriale del 31 luglio 1997, pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  88 del 13 agosto 1997, di
 limitazione all'accesso ai corsi di laurea in  medicina  e  gia'  per
 l'anno  accademico  1997/1998,  nella  parte in cui, relativamente al
 corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Universita' Federico
 II di Napoli, fissa in 250 il numero degli studenti iscrivibili,  ivi
 comprese le risultanze della conferenza dei presidi delle facolta' di
 medicina  e  chirurgia  ivi  menzionata, nonche' di ogni altro atto e
 provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente comunque
 lesivo degli interessi del ricorrrente.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in  giudizio  delle  Amministrazioni
 intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 15 dicembre 1997
 il consigliere Bruno Mollica;
   Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                            Fatto e diritto
   I. - Con i ricorsi all'esame della Sezione - di cui va disposta  la
 riunione  ai  soli  fini  della  trattazione  della  presente fase di
 giudizio - i ricorrenti  investono  i  provvedimenti  specificati  in
 epigrafe  nella  parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
 ai  corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in  via  incidentale,  la
 sospensione:  su  tale  richiesta  cautelare la Sezione e' chiamata a
 decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'Amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni.
   L'agire  dell'Amministrazione   -   in   particolare   il   decreto
 ministeriale  21  luglio  1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in
 materia di  accessi  alla  istruzione  universitaria  e  di  connesse
 attivita'   di   orientamento")   -  trova  dichiaratamente  supporto
 normativo nell'art.  9, comma 4, della della legge 19 novembre  1990,
 n.  341,  come  modificato  dall'art.  17,  comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127,  che  ha  attribuito  ad  un  atto  emanato  dal
 Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 il  potere  di  determinare  la  limitazione  degli  accessi  di  cui
 trattasi.
   Ed   invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
 stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N.,
 i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso  alle  scuole
 di  specializzazione  ed  ai corsi universitari, anche a quelli per i
 quali l'atto emanato  dal  Ministro  preveda  una  limitazione  delle
 iscrizioni".
   La  Sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per  i  profili
 non    trattati    dai   ricorrenti,   la   relativa   questione   di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost..
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da un  lato,  sembra  incontrovertibile  che  la  tutela  cui  mira
 l'azione   intrapresa   discende,   nella   specie,  dalla  eventuale
 eliminazione  dalla  realta'  giuridica   della   disposizione   che,
 conferendo  il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa
 di precludere o limitare l'accesso  ai  corsi  universitari:  si  che
 viene  a  configurarsi  un'assoluta  priorita'  - anche in ragione di
 principi attinenti all'economia di giudizio -  di  trattazione  della
 detta questione.
   E'  infatti  evidente che la caducazione delle norme che consentono
 al Ministro dell'universita' di  porre  limitazioni  alle  iscrizioni
 consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse  dedotto  in
 giudizio dai ricorrenti,  consentendo  agli  stessi  l'iscrizione  ai
 corsi  senza  sottomettersi  a  procedure  selettive, mentre le altre
 censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado
 minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si  presentano
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita'.
   Dall'altro, la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi  configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce  la
 fonte   del  potere  nella  specie  esercitato  dall'Amministrazione,
 preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure  in  sede  di
 sommaria  delibazione,  sull'esistenza o meno del fumus della pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione  della  Corte sulla portata   della norma sottoposta al suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la Sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva
 relativa  di  legge,  con  la  conseguenza  che, in mancanza di norme
 legislative che attribuiscano all'Ammistrazione -  nel  rispetto  dei
 caratteri  costitutivi  della riserva stessa - il potere di stabilire
 limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono  ritenersi  legittimi  i
 provvedimenti  regolamentari  o  di  attuazione  che tali limitazioni
 prevedano.
   La configurabilita', nella materia,  di  una  riserva  relativa  di
 legge  costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del giudice
 amministrativo (in tal senso, T.a.r. Lazio, III Sez., 3 aprile  1996,
 n.  763  e  14 settembre 1994, n. 1632; T.a.r. Toscana, I Sezione, 24
 aprile 1997, n. 78; T.a.r. Veneto, I Sez., 13 giugno 1992, n. 222  e,
 II  Sez.,  13 giugno 1997, n. 1015; T.a.r. Liguria, II Sez., 21 marzo
 1995, n. 197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma,  Cost.  a   stabilire
 espressamente   che   "la   Repubblica   detta   le   norme  generali
 sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e  grado",
 nel  quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma,
 che sancisce che "la scuola
  e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita',
 con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).
   E laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre  limitazioni
 all'accesso,   vi   ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in ordine all'iscrizione al primo anno degli  Istituti  superiori  di
 educazione   fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati  da
 assegnare mediante concorso per esami,  l'art.  3,  legge  21  luglio
 1961,  n.  685,  che  limitava l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al
 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare  mediante
 concorso  per  titoli  ed  esami)  ovvero  mediante  attribuzione del
 relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito,  peraltro,
 fissato  dalla  legge  stessa  (ci si riferisce, ad es., all'art. 38,
 legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire  l'avvio
 programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'Amministrazione
 universitaria   il  potere  di  determinare,  peraltro  con  espressa
 limitazione temporale - ai primi sei anni. successivi all'attivazione
 di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa  di  legge
 per  una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di
 demandare ad altre fonti sottoordinate la  disciplina  della  materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria  che
 lo  rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio- economica,
 ma cio' e' possibile solo  previa  determinazione  di  una  serie  di
 precetti  idonei  ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria
 entro confini ben  delineati  o,  quantomeno,  previa  determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In  proposito,  e'  costante l'insegnamento del giudice delle leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa  pubblica
 amministrazione,   ma   sussistano  nella  previsione  legislativa  -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati criteri" (Corte costituzionale 5  febbraio  1986,  n.  34  e
 giurisprudenza  ivi richiamata:   sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto  comma,  legge
 n.  341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro  stesso,
 con  l'ausilio  di  altro  organo  dell'Amministrazione  (C.U.N.), la
 stessa definizione dei  "criteri  generali  per  la  regolamentazione
 dell'accesso  ..ai corsi universitari".  Sembra pertanto ipotizzabile
 la violazione del principio costituzionale della riserva relativa  di
 legge;  il  che  sembra  comportare  altresi' la violazione, mediante
 l'adozione di meccanismi di  produzione  giuridica  non  conformi  al
 dettato  costituzionale,  del principio della tutela del diritto allo
 studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.
   IV. - Per le  considerazioni  che  precedono,  va  conseguentemente
 sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
 quarto comma cit., per contrasto col principio  costituzionale  della
 riserva  relativa  di  legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost..  Va
 disposta,  pertanto,  la   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
 dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  per  la  pronuncia  sulla
 legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  quarto  comma,  legge  19
 novembre  1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge
 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della
 riserva di legge nonche' agli artt. 33 e 34 Cost.;
   Dispone   l'immediata   trasmissione,   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  Segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  15  dicembre
 1997.
                          Il presidente: Cossu
                                          Il consigliere est.: Mollica
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