N. 640 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1999
N. 640 Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Madiai Franca e INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Periodi utili ai fini pensionistici - Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternita' di cui agli artt. 4 e 5, legge n. 1204/1971, ma antecedenti l'entrata in vigore della legge stessa - Accreditamento della contribuzione figurativa con effetto dal periodo in cui si verifica l'evento, anziche' dal 1 gennaio 1994, come stabilito dalla normativa precedente - Eccesso di delega. D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4. Costituzione, art. 77.(GU n.48 del 1-12-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 223 r.g. 1998, promossa (su ricorso depositato il 26 maggio 1998 e discussa all'udienza del 7 luglio 1999) da Madiai Franca appellante avv. Del Rosso; Contro l'INPS, appellato, avv. Fanelli. La Madiai impugna la sentenza del pretore di Firenze n. 437/1998 del 6 aprile 1998, che ha escluso il suo diritto all'accredito figurativo di contributi per i periodi di maternita', ex art. 2 d.lgs. n. 564/1996, intercorrenti dal 19 giugno al 19 novembre 1967 e dal 4 aprile al 4 settembre 1971. L'appello della Madiai verte sulla considerazione che il pretore abbia male interpretato il disposto legislativo di cui al d.lgs. n. 564/1996 e segnatamente la previsione di cui al quarto comma dell'art. 2 del predetto provvedimento. Tale norma, in particolare, prevede che siano considerati utili, ai fini pensionistici, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971, e succ. mod., verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro. Cio' a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene, secondo il provvedimento in esame, accreditata con le modalita' previste dall'art. 8 della legge n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento. Secondo l'appellante questa ultima locuzione segnerebbe il superamento innovativo, da parte del legislatore del disposto di cui all'all'art. 14 del d.lgs. n. 503/1992. Quest'ultima norma, infatti aveva, per prima, previsto la possibilita' di riscatto del periodo di maternita' intervenuto al di fuori del rapporto di lavoro, ma fissando, pero', la condizione obiettiva che si trattasse di un periodo successivo al 1 gennaio 1994. Per l'appellante, dunque, questa limitazione non sussisterebbe piu' nell'attuale normativa con la conseguenza che si potrebbe chiedere il riscatto predetto anche per periodi antecedenti al 1 gennaio 1994, a condizione che il soggetto sia, al momento della domanda, in possesso del requisito dei cinque anni di contribuzione. Il pretore ha, invece, ritenuto, con la decisione oggi gravata, che la disciplina del d.lgs. n. 564/1996, che deriva a sua volta dalla legge delega n. 33595 (c.d. Riforma Dini) non abbia inteso far cadere il limite temporale del 1 gennaio 1994 ed abbia lasciato, in sostanza, inalterata, sotto questo profilo, la situazione precedente. In particolare secondo il primo giudice, il provvedimento del 1996 ha operato una riscrittura della materia, che tuttavia, non puo' definirsi pleonastica e cio' perche': la legge delega del 1995 imponeva al governo, per i periodi di maternita', unicamente di estendere e facilitare gli accrediti figurativi, in costanza di rappporto di lavoro; questa direttiva ha richiesto, quindi, una riscrittura ed uno smembramento di cio' che, in precedenza era fuso nell'art. 14, terzo comma del d.lgs. n. 503/1992; dopo l'intervento del 1996, i periodi di maternita' verificatisi in costanza di rapporto possono essere accreditati figurativamente senza alcun presupposto di anzianita' contributiva e sono disciplinati dal primo comma del citato art. 2; l'art. 2, disciplina, invece, diversamente da prima, al quarto comma gli accrediti figurativi per maternita', verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro; Inoltre, per il pretore, la dizione "effetto dal periodo in cui si colloca l'evento", dianzi citata non comporta la caducazione del termine del 1 gennaio 1994, ma e' riferita all'ipotesi di maternita', realizzata dopo il 1 gennaio 1994, da parte di donna che solo successivamente acceda al lavoro e compia, comunque, il necessario quinquennio contributivo, in questi casi la legge intende disporre che la contribuzione figurativa per astensione obbligatoria non venga collocata in coda "all'atto della domanda", ma al momento stesso della gravidanza e del puerperio. Inoltre, secondo il pretore, l'abolizione del termine del 1 gennaio 1994 avrebbe richiesto una chiara ed univoca, esplicita abrogazione, che manca nella legge del 1996. In proposito, la posizione di questo organo giudicante puo' cosi' sintetizzarsi: L'interpretazione pretorile circa la portata semantica della locuzione "effetto dal periodo in cui si colloca l'evento, appare immotivatamente limitatrice del significato dell'espressione, rispetto alla quale puo' affermarsi che, se sicuramente disciplina anche l'ipotesi particolare che il primo giudice cita, altrettanto sicuramente ha una portata normativa piu' generale, secondo il significato proprio delle parole e disciplina, quindi, tutte le ipotesi di ottenimento del beneficio richiesto, che decorre come efficace quindi, dal momento dell'evento e, cioe', del puerperio o della gravidanza; cio', d'altra parte, sembra esser vero per qualsiasi tipo di contribuzione figurativa prevista dal nostro ordinamento. E' vero che manca nel disposto della legge del 1996 ogni accenno esplicito ad una abrogazione della normativa del 1994 ma l'argomento non e' decisivo, potendosi ben trattare, nella specie di una abrogazione tacita essendo cambiato il termine di riferimento; proprio il fatto che manchi qualsiasi riferimento alla normativa del 1992, puo', invece, fa pensare che il legislatore, che non poteva, ovviamente ignorarne l'esistenza, abbia atteso superarla con una normativa diversa ed innovativa; E' vero, anche che indubbiamente tale normativa cosi' interpretata comporta un notevole, potenziale esborso finanziario, (anche se vi e' da osservare che si tratta comunque di un riscatto di contributi, con conseguente esborso anche da parte del soggetto che lo richiede). Vi e', pero', da rilevare che il sesto comma dell'art. 2 predetto, prevede le modalita' di imputazione della spesa aggiuntiva, che viene, quindi, in qualche misura preventivata; Circa, infine, la portata della legge delega del 1995, non e' esatto affermare che la stessa abbia semplicemente vincolato il governo, per i periodi di maternita' ad estendere e facilitare gli accrediti figurativi in costanza di rapporto di lavoro; in realta' la prima parte dell'art. 1, comma 39, punto a) della predetta legge, prevede, con dizione alquanto vaga, una generale armonizzazione con particolare riferimento, fra l'altro ai periodi per maternita'. L'interpretazione che questo collegio ritiene preferibile sarebbe, dunque quella patrocinata dall'appellante. Ma, se questa interpretazione e' fondata, sorgono rispetto alla stessa, dubbi di costituzionalita', ex art. 77 Cost. proprio per eccesso di delega, potendosi fondatamente dubitare che, sulla base di una previsione della legge delegante cosi' generica, che faceva riferimento, cioe', al semplice concetto di armonizzazione, il legislatore delegato potesse stabilire una disciplina cosi' marcatamente diversa da quella precedente e su di un punto cosi' concretamente determinante e gravido di conseguenze, anche di tipo finanziario. La questione e' rilevante nella presente controversia, in quanto il tribunale non condivide l'opinione espressa dal pretore in linea subordinata e contrastata anche dall'appellante, secondo la quale, poiche' nella fattispecie si tratta di periodi di contribuzione antecedenti al 1971, anche ove si volesse ritenere che non sia piu' in vigore il termine del 1 gennaio 1994, 1a normativa del d.lgs. n. 564/1996 non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie, in quanto la stessa richiama i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971. Sul punto, ritiene, infatti, il collegio che questo richiamo sia fatto unicamente allo scopo di quantificare i periodi di contribuzione figurativa, parametrandoli a quelli previsti dalla normativa del 1971; lo dimostra la dizione usata dal legislatore che e', significativamente quelle di "periodi corrispondenti a quelli ..." mentre, invece, la normativa del 1992 usava, non casualmente la diversa espressione periodi per i quali e' prevista l'astensione obbligatoria ..., trattandosi di periodi regolati dalla legislazione vigente. Deve, quindi, ritenersi che al fine della contribuzione figurativa riscattabile rilevino anche i periodi ante 1971, ricadenti nella previgente disciplina della legge n. 860/1950, mentre diverso sarebbe il discorso, qui pero' non rilevante trattandosi di periodi cadenti nel 1967 e nel 1971, di contribuzioni attinenti a periodi precedenti rispetto al 1950.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 4, d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, nella parte in cui modifica il termine entro il quale assume efficacia l'accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti all'astenzione obbligatoria del lavoro di cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e succ. mod., verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, per eccesso di delega del legislatore delegato rispetto alle norme contenute sul punto nella legge delega 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 39, con violazione dell'art. 77 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 7 luglio 1999. Il presidente: Stanzani 99C1150