N. 640 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1999

                                N. 640
  Ordinanza emessa il 7 luglio  1999  dal  tribunale  di  Firenze  nel
 procedimento civile vertente tra Madiai Franca e INPS
 Previdenza  e  assistenza  sociale - Pensioni INPS - Periodi utili ai
    fini  pensionistici  -   Periodi   corrispondenti   all'astensione
    obbligatoria  dal  lavoro  per maternita' di cui agli artt. 4 e 5,
    legge n. 1204/1971, ma antecedenti l'entrata in vigore della legge
    stessa - Accreditamento della contribuzione figurativa con effetto
    dal  periodo  in  cui si verifica l'evento, anziche' dal 1 gennaio
    1994, come stabilito  dalla  normativa  precedente  -  Eccesso  di
    delega.
     D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4.
  Costituzione, art. 77.
(GU n.48 del 1-12-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa iscritta al n.
 223 r.g. 1998, promossa (su ricorso depositato il 26  maggio  1998  e
 discussa  all'udienza  del 7 luglio 1999) da Madiai Franca appellante
 avv. Del Rosso;
   Contro l'INPS, appellato, avv. Fanelli.
   La Madiai impugna la sentenza del pretore di  Firenze  n.  437/1998
 del  6  aprile  1998,  che  ha  escluso  il suo diritto all'accredito
 figurativo di contributi per i  periodi  di  maternita',  ex  art.  2
 d.lgs. n. 564/1996, intercorrenti dal 19 giugno al 19 novembre 1967 e
 dal 4 aprile al 4 settembre 1971.
   L'appello  della  Madiai  verte sulla considerazione che il pretore
 abbia male interpretato il disposto legislativo di cui al d.lgs.   n.
 564/1996  e  segnatamente  la  previsione  di  cui  al  quarto  comma
 dell'art.  2 del predetto  provvedimento.
   Tale norma, in particolare, prevede che siano considerati utili, ai
 fini pensionistici, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni
 lavoratori dipendenti ed alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed
 esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', i
 periodi  corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui
 agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971, e succ. mod., verificatisi
 al di fuori del rapporto di lavoro.
   Cio' a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto  della
 domanda,  almeno  cinque anni di contribuzione versata in costanza di
 rapporto di lavoro.
    La contribuzione figurativa viene,  secondo  il  provvedimento  in
 esame,  accreditata con le modalita' previste dall'art. 8 della legge
 n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
   Secondo  l'appellante  questa  ultima   locuzione   segnerebbe   il
 superamento  innovativo, da parte del legislatore del disposto di cui
 all'all'art.  14 del d.lgs. n. 503/1992.
   Quest'ultima  norma,  infatti  aveva,  per   prima,   previsto   la
 possibilita'  di riscatto del periodo di maternita' intervenuto al di
 fuori del rapporto di  lavoro,  ma  fissando,  pero',  la  condizione
 obiettiva  che  si  trattasse  di  un periodo successivo al 1 gennaio
 1994.
   Per l'appellante, dunque, questa limitazione non sussisterebbe piu'
 nell'attuale normativa con la conseguenza che si potrebbe chiedere il
 riscatto predetto anche per periodi antecedenti al 1 gennaio 1994,  a
 condizione che il soggetto sia, al momento della domanda, in possesso
 del requisito dei cinque anni di contribuzione.
   Il pretore ha, invece, ritenuto, con la decisione oggi gravata, che
 la  disciplina  del  d.lgs. n. 564/1996, che deriva a sua volta dalla
 legge delega n. 33595 (c.d. Riforma Dini) non abbia inteso far cadere
 il limite  temporale  del  1  gennaio  1994  ed  abbia  lasciato,  in
 sostanza, inalterata, sotto questo profilo, la situazione precedente.
 In particolare secondo il primo giudice, il provvedimento del 1996 ha
 operato  una  riscrittura  della  materia,  che  tuttavia,  non  puo'
 definirsi pleonastica e cio' perche':
     la legge delega del 1995 imponeva al governo, per  i  periodi  di
 maternita',  unicamente  di  estendere  e  facilitare  gli  accrediti
 figurativi, in costanza di rappporto di lavoro;
     questa direttiva ha richiesto, quindi,  una  riscrittura  ed  uno
 smembramento  di cio' che, in precedenza era fuso nell'art. 14, terzo
 comma del d.lgs. n. 503/1992;
     dopo l'intervento del 1996, i periodi di maternita'  verificatisi
 in  costanza  di  rapporto possono essere accreditati figurativamente
 senza  alcun  presupposto   di   anzianita'   contributiva   e   sono
 disciplinati dal primo comma del citato art. 2;
     l'art.  2,  disciplina,  invece, diversamente da prima, al quarto
 comma gli accrediti figurativi per  maternita',  verificatasi  al  di
 fuori del rapporto di lavoro;
    Inoltre, per il pretore, la dizione "effetto dal periodo in cui si
 colloca  l'evento",  dianzi    citata non comporta la caducazione del
 termine del 1 gennaio 1994, ma e' riferita all'ipotesi di maternita',
 realizzata dopo il 1  gennaio  1994,  da  parte  di  donna  che  solo
 successivamente  acceda  al  lavoro e compia, comunque, il necessario
 quinquennio contributivo, in questi casi la  legge  intende  disporre
 che la contribuzione figurativa per astensione obbligatoria non venga
 collocata  in  coda  "all'atto  della  domanda", ma al momento stesso
 della gravidanza e del puerperio.
   Inoltre, secondo il pretore, l'abolizione del termine del 1 gennaio
 1994 avrebbe richiesto una chiara ed univoca, esplicita  abrogazione,
 che manca nella legge del 1996.
   In  proposito,  la posizione di questo organo giudicante puo' cosi'
 sintetizzarsi:
   L'interpretazione  pretorile  circa  la  portata  semantica   della
 locuzione  "effetto  dal  periodo  in cui si colloca l'evento, appare
 immotivatamente   limitatrice   del   significato   dell'espressione,
 rispetto  alla  quale  puo' affermarsi che, se sicuramente disciplina
 anche l'ipotesi particolare che il primo  giudice  cita,  altrettanto
 sicuramente  ha  una  portata  normativa  piu'  generale,  secondo il
 significato proprio delle  parole  e  disciplina,  quindi,  tutte  le
 ipotesi  di  ottenimento  del  beneficio  richiesto, che decorre come
 efficace quindi, dal momento dell'evento e, cioe',  del  puerperio  o
 della   gravidanza;  cio',  d'altra  parte,  sembra  esser  vero  per
 qualsiasi  tipo  di  contribuzione  figurativa  prevista  dal  nostro
 ordinamento.
   E'  vero  che  manca nel disposto della legge del 1996 ogni accenno
 esplicito ad una abrogazione della normativa del 1994 ma  l'argomento
 non  e'  decisivo,  potendosi  ben  trattare,  nella  specie  di  una
 abrogazione  tacita  essendo  cambiato  il  termine  di  riferimento;
 proprio  il fatto che manchi qualsiasi riferimento alla normativa del
 1992, puo', invece, fa pensare che il legislatore,  che  non  poteva,
 ovviamente  ignorarne  l'esistenza,  abbia  atteso  superarla con una
 normativa diversa ed innovativa;
    E' vero, anche che indubbiamente tale normativa cosi' interpretata
 comporta un notevole, potenziale esborso finanziario, (anche se vi e'
 da osservare che si tratta comunque di un riscatto di contributi, con
 conseguente esborso anche da parte del soggetto che lo richiede).  Vi
 e', pero', da rilevare che  il  sesto  comma  dell'art.  2  predetto,
 prevede  le  modalita'  di  imputazione  della  spesa aggiuntiva, che
 viene, quindi, in qualche misura preventivata;
   Circa, infine, la portata della  legge  delega  del  1995,  non  e'
 esatto  affermare  che  la  stessa  abbia  semplicemente vincolato il
 governo, per i periodi di maternita' ad estendere  e  facilitare  gli
 accrediti figurativi in costanza di rapporto di lavoro; in realta' la
 prima  parte  dell'art.  1,  comma 39, punto a) della predetta legge,
 prevede, con dizione alquanto vaga, una generale  armonizzazione  con
 particolare riferimento, fra l'altro ai periodi per maternita'.
   L'interpretazione  che questo collegio ritiene preferibile sarebbe,
 dunque quella patrocinata dall'appellante.
   Ma, se questa interpretazione e'  fondata,  sorgono  rispetto  alla
 stessa,  dubbi  di  costituzionalita',  ex  art. 77 Cost. proprio per
 eccesso di delega, potendosi fondatamente dubitare che, sulla base di
 una previsione della  legge  delegante  cosi'  generica,  che  faceva
 riferimento,  cioe',  al  semplice  concetto  di  armonizzazione,  il
 legislatore  delegato  potesse   stabilire   una   disciplina   cosi'
 marcatamente  diversa  da  quella  precedente  e su di un punto cosi'
 concretamente determinante e gravido di conseguenze,  anche  di  tipo
 finanziario.
   La questione e' rilevante nella presente controversia, in quanto il
 tribunale  non  condivide  l'opinione  espressa  dal pretore in linea
 subordinata e contrastata anche dall'appellante,   secondo la  quale,
 poiche'  nella  fattispecie  si  tratta  di  periodi di contribuzione
 antecedenti al 1971, anche ove si volesse ritenere che non  sia  piu'
 in  vigore  il termine del 1 gennaio 1994, 1a normativa del d.lgs. n.
 564/1996 non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie, in quanto
 la  stessa   richiama   i   periodi   corrispondenti   all'astensione
 obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971.
   Sul  punto, ritiene,   infatti, il collegio che questo richiamo sia
 fatto  unicamente  allo  scopo   di   quantificare   i   periodi   di
 contribuzione  figurativa,  parametrandoli  a  quelli  previsti dalla
 normativa del 1971; lo dimostra la dizione usata dal legislatore  che
 e',  significativamente  quelle  di  "periodi corrispondenti a quelli
 ..." mentre, invece, la normativa del 1992 usava, non casualmente  la
 diversa  espressione  periodi  per  i  quali e' prevista l'astensione
 obbligatoria ..., trattandosi di periodi regolati dalla  legislazione
 vigente.
   Deve,  quindi, ritenersi che al fine della contribuzione figurativa
 riscattabile rilevino anche i  periodi  ante  1971,  ricadenti  nella
 previgente disciplina della legge n. 860/1950, mentre diverso sarebbe
 il  discorso,  qui pero' non rilevante trattandosi di periodi cadenti
 nel 1967 e nel 1971, di contribuzioni attinenti a periodi  precedenti
 rispetto al 1950.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva  di  ufficio,  ritenutane  la  rilevanza  in causa e la non
 manifesta infondatezza la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.    2 comma 4, d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, nella parte
 in  cui  modifica  il  termine  entro  il  quale   assume   efficacia
 l'accreditamento   della   contribuzione  figurativa  per  i  periodi
 corrispondenti all'astenzione
  obbligatoria  del  lavoro  di  cui  agli  artt. 4 e 5 della legge 30
 dicembre 1971, n. 1204 e succ. mod., verificatasi  al  di  fuori  del
 rapporto  di  lavoro,  per eccesso di delega del legislatore delegato
 rispetto alle norme contenute sul punto nella legge delega  8  agosto
 1995,  n.  335,  art.  1, comma 39, con violazione dell'art. 77 della
 Costituzione;
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte  costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Firenze, addi' 7 luglio 1999.
                        Il presidente: Stanzani
 99C1150