N. 430 ORDINANZA 8 - 19 novembre 1999
Circolazione stradale - Divieto di pubblicita' non luminosa - Dedotto contrasto con il principio di eguaglianza, per irragionevole disparita' di trattamento tra veicoli adibiti o non a trasporto di linea o a servizio taxi - Insindacabilita' della norma denunciata, contenuta in atto regolamentare carente di forza di legge - Manifesta inammissibilita' della questione. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 57, secondo, terzo e quarto comma) (Costituzione, artt. 3 e 76).(GU n.47 del 24-11-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal pretore di Padova sul ricorso proposto da ART Studio S.r.l. contro il comune di Padova, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che il pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione - dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non consente, alle medesime condizioni prescritte "nel terzo e quarto comma" (recte: nel secondo e terzo comma) di tale articolo, la pubblicita' non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli adibiti a trasporti di linea ed a taxi; che, a parere del rimettente, tale divieto eccede i limiti indicati dagli articoli 1 e 23 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 2 della relativa legge-delega (legge 13 giugno 1991, n. 190) e determinerebbe, non trovando giustificazione in una finalita' di sicurezza, una irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai veicoli adibiti a trasporto di linea od a servizio taxi; che nel giudizio davanti a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilita' della questione e chiedendo, nel merito, la declaratoria di infondatezza. Considerato che la denunciata norma e' contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), emanato in forza dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cioe' in un atto non avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione; che, appunto per il suo carattere meramente regolamentare, essa e' inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalita' (v., ex plurimis le sentenze n. 43 del 1998 e n. 436 del 1997); che, pertanto, la proposta questione e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C1168