N. 657 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1999

                                N. 657
  Ordinanza emessa il  23  giugno  1999  dal  pretore  di  Verona  nel
 procedimento  di  opposizione all'esecuzione proposto da Burato Lucia
 nei confronti del Concessionario del servizio riscossione tributi  di
 Verona ed altri
 Riscossione  delle  imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili -
    Beni appartenenti a persone diverse dal debitore e dai familiari -
    Impignorabilita' - Condizione - Sussistenza di titolo dimostrativo
    del diritto avente data anteriore all'anno  cui  si  riferisce  il
    tributo  iscritto a ruolo - Limitazione irragionevole della tutela
    della  proprieta' nei confronti del terzo acquirente incolpevole -
    Lesione del diritto di agire in giudizio.
     D.P.R. 29  settembre  1973,  n.  602,  art.  65,  secondo  comma,
    modificato  dal  d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, convertito
    in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
  Costituzione, artt. 24 e 42.
(GU n.50 del 15-12-1999 )
                                IL PRETORE
   Osserva e dispone quanto segue.
   Appare non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  65  secondo  comma  del  d.P.R. 602 del 29
 settembre 1973, come modificato dall'art. 5 del d.-l. n. 669  del  31
 dicembre  1996,  convertito  nella legge 28 febbraio 1997 n. 30 nella
 parte in cui dispone che l'ufficiale della riscossione deve astenersi
 dal  pignoramento  ovvero  desistere  dal  procedimento  quando   sia
 dimostrato  che  i beni appartengono a persone diverse dal debitore o
 dai soggetti indicati dall'art. 52 lettera b)  del  riportato  d.P.R.
 602/1973  in  virtu'  di titolo avente data anteriore all'anno cui si
 riferisce il tributo iscritto a ruolo.
   La richiamata norma, infatti, appare in contrasto con il dettato di
 cui all'art. 42 della Carta costituzionale che riconosce e garantisce
 il fondamentale diritto di  proprieta'  dei  soggetti,  prevedendo  -
 quale  forma  di  ablazione  autoritativa  ditale  diritto  - la sola
 espropriazione per motivi di interesse generale, nonche'  con  l'art.
 24  della  stessa  Carta  non  consentendo al soggetto interessato la
 possibilita' di agire  in  giudizio  per  far  accertare  il  proprio
 diritto di proprieta'.
   Il  richiamato  art.  52,  d.P.R.  602/1973,  invece, nel prevedere
 l'insensibilita' di qualsivoglia  vicenda  acquisitiva  del  diritto,
 successiva  alla  data  cui  si  riferisce la iscrizione al ruolo del
 tributo evaso, di fatto espropria del diritto chi,  con  atto  idoneo
 (ai  sensi  dello  stesso  articolo  52  citato ovvero secondo quanto
 sancisce in via generale l'articolo 621 c.p.c.), abbia acquistato  il
 diritto   medesimo   in   data  successiva  all'indicato  periodo  di
 riferimento.
   Disposizione, questa, che appare irragionevolmente limitativa delle
 ragioni proprietarie del terzo  opponente:  a  differenza  di  quanto
 previsto   in   via  generale  dall'art.  621  c.p.c.  (che  sancisce
 l'inidoneita'  dei  soli  atti  acquisitivi  del  diritto   di   data
 successiva  a  quella dell'eseguito pignoramento, in perfetta armonia
 con il disposto di cui all'art. 2913 c.c. - prevedente  l'inefficacia
 delle   alienazioni   successive   al   pignoramento)  la  richiamata
 disposizione introduce un fattore temporale (iscrizione del tributo a
 ruolo)  assolutamente   incontrollabile   per   l'incolpevole   terzo
 acquirente;  quest'ultimo,  cioe',  resosi acquirente del diritto con
 atto avente anteriore alla data del pignoramento,  a  mezzo  di  atto
 idoneo  anche  a  norma  della  citata  legge speciale 602/1973 (atto
 pubblico ovvero scrittura  privata  autenticata),  costituente  -  in
 favore  del  debitore  sottoposto  ad  esecuzione  -  un  diritto  di
 godimento diverso dal diritto di proprieta'  (c.d.  affidamento),  si
 vedra'  espropriato  del  diritto per vicende interessanti il proprio
 affidato (iscizione a ruolo del tributo),  preesistenti  all'atto  di
 acquisto  da  parte  del  proprio  dante  causa  e  conoscibili  solo
 successivamente alla costituzione in favore del debitore esecutato di
 un diritto di godimento diverso dalla proprieta'.
   Paradossale,   ingiusto   e   irrispettoso   delle   citate   norme
 costituzionali appare  il  consentire  l'ablazione  del  diritto  per
 ragioni  interessanti  il  proprio  avente causa, ragioni addirittura
 pregresse all'acquisto del diritto dal proprio dante causa.
   La  questione  sollevata  appare   -   in   base   alle   superiori
 considerazioni - non manifestamente infondata.
   La  rilevanza  -  nel caso di specie - discende dalla posizione del
 terzo opponente  di  causa,  documentante    il  proprio  diritto  di
 proprieta'  e  il costituito diritto personale di godimento in favore
 del soggetto sottoposto ad esecuzione forzata esattoriale  in  virtu'
 di   atti  di  data  certa  anteriore  a  quella  di  esecuzione  del
 pignoramento  (cfr.  sigillo e certificazione del notaio Tomezzoli di
 Verona) e solo privo della possibilita' di documentare il   requisito
 della  anteriorita'  rispetto  alla  data  di  iscrizione a ruolo del
 tributo.
                               P. Q. M.
   Dichiara manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 65, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, come
 modificato dal d.-l. 669/1996, convertito in legge 28  febbraio  1997
 n.  30,  nella  parte  in  cui prevede che l'ufficiale di riscossione
 debba astenersi dal pignoramento in presenza di  titolo  dimostrativo
 del  diritto  di  data  anteriore  all'anno di iscrizione a ruolo del
 tributo, per violazione degli artt. 24 e 42 della Costituzione;
   Revoca l'assegnazione della causa a sentenza;
   Sospende il presente giudizio;
   Dispone che, a cura della cancelleria, vengano trasmessi  gli  atti
 alla Corte costituzionale, venga data notizia ai Presidenti di Senato
 della  Repubblica  e  di  Camera dei deputati, venga data notifica al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  alle  parti  del  presente
 procedimento.
     Verona, addi' 23 giugno 1999.
                          Il giudice: Fontana
 99C1180