N. 664 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1998
N. 664 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Gentosi Gina contro il Provveditorato agli studi di Lucca ed altri Istruzione pubblica - Docenti delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica - Servizi riconoscibili ai fini dello svolgimento di carriera - Servizio prestato in qualita' di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali o comunali - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto agli insegnanti di scuola elementare - Violazione, sotto piu' profili, del principio di eguaglianza. D.L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485. Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.50 del 15-12-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 684/1997 e 2055/1997 proposto da Gentosi Gina, rappresentata e difesa dall'avv. Da Settimo Nicola ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Firenze, via Puccinotti n. 10; Contro: il Provveditorato agli studi di Lucca, in persona del provveditore pro-tempore; il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, (per quanto riguarda il ricorso n. 2055/1997); la Direzione provinciale del tesoro di Lucca, in persona del direttore in carica (per quanto riguarda il ricorso n. 2055/1997); il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore (costituitosi in giudizio solo nel ricorso n. 684/1997), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento: del decreto n. 622/R del 22 ottobre 1996 di ricostruzione di carriera nella parte in cui non riconosce ai fini dell'anzianita' di carriera il servizio di insegnamenti di ruolo prestati nella scuola materna statale, dall'anno scolastico 1975/1976 all'anno scolastico 1989/1990 e la declaratoria di tale diritto con pagamento delle differenze retributive spettanti comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria (ric. n. 684/1997); del provvedimento prot. 42346/1997 del 23 marzo 1997 notificato il 30 aprile 1997 di richiesta di restituzione della parte di stipendio percepita in piu' dal 1 dicembre 1992 al 28 febbraio 1997 in quanto atto conseguente al decreto n. 622/R del 22 ottobre 1996 (ric. n. 2055/1997); Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Avvocatura distrettuale dello Stato; Visti gli atti tutti della causa; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Udito, alla pubblica udienza del 14 gennaio 1998, il consigliere dott. Adolfo Metro; Uditi, altresi', gli avv.ti Nicola Da Settimo e Andronio (avv. dello Stato); Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con un primo ricorso, (rubricato al n. 684/1997) la ricorrente, nominata con decorrenza giuridica ed economica, dal 1 settembre 1990, nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado, come insegnante di filosofia e storia nei licei, ha chiesto, l'annullamento del decreto n. 622/R del 22 ottobre 1996, di ricostruzione di carriera, nella parte in cui il Provveditorato agli studi di Lucca non le ha riconosciuto, ai fini dell'anzianita' di carriera, il servizio di insegnamento di ruolo prestato nella scuola materna statale, dall'anno scolastico 1975-76 all'anno scolastico 1989-90. Avverso il provvedimento, si sostengono i seguenti motivi di gravame: violazione del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 485 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, come interpretabile secondo l'art. 3 della Costituzione, perche' la norma in questione non include esplicitamente il servizio prestato quale docente di ruolo e non di ruolo nella scuola materna statale, tra i servizi riconoscibili ai fini dello svolgimento della carriera per i docenti della scuola secondaria. Si sostiene, infatti, che - posto che ai sensi dell'art. 1 del cit. d.-l. n. 370/1970, al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria e' riconosciuto il servizio prestato in qualita' di insegnante nelle scuole elementari e che, ai sensi dell'art. 2, al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto il servizio prestato nelle scuole materne - una interpretazione di tali norme che escluda, per il personale della scuola secondaria, il riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna, sarebbe in contrasto con il principio dell'art. 3 della Costituzione. In tal caso, infatti, si verificherebbe che un insegnante di scuola materna che transitasse prima nei ruoli delle scuole elementari, e successivamente in quelli della scuola secondaria, si troverebbe, all'atto di quest'ultimo passaggio, con una carriera pregressa gia' ricostruita a seguito dell'inserimento nel ruolo delle scuole elementari, da far valere poi, anche nelle secondarie, mentre, non ugualmente accadrebbe per l'insegnante che, dalla scuola materna, transitasse direttamente nei ruoli della scuola secondaria. Con un secondo gravame rubricato al n. 2055/1997, la ricorrente ha, poi, impugnato il provvedimento con cui la Direzione provinciale del Tesoro, in esecuzione del mancato riconoscimento del servizio di cui sopra (che, in precedenza le era stato riconosciuto in via provvisoria) ha provveduto a richiedere la restituzione dei ratei di stipendio che devono considerarsi percepiti in piu' in conseguenza della diversa ricostruzione di carriera di cui al provvedimento impugnato con il precedente gravame. Si eccepisce, al riguardo, tra l'altro, l'illegittimita' di tale recupero, in conseguenza della illegittima ricostruzione di carriera, cosi' come gia' evidenziata con il precedente gravame. D i r i t t o Attesa l'evidente connessione i due ricorsi possono essere riuniti. Con il provvedimento impugnato con il primo ricorso n. 684/1987 l'amministrazione ha ritenuto di non dover riconoscere alla ricorrente, docente transitata nel ruolo delle scuole secondarie di secondo grado, il servizio pregresso di insegnamento prestato nelle scuole materne, per mancanza di una specifica previsione normativa. Infatti, l'art. 1 del d.-l. n. 370/1990, convertito nella legge n. 576/1990, non ricomprende, per gli insegnanti della scuola secondaria, tra i servizi riconoscibili ai fini dello svolgimento della carriera (e cio' a differenza di quanto previsto per gli insegnanti delle scuole elementari di cui al successivo art. 2) il servizio di ruolo o non di ruolo prestato nella scuola materna. Tale disciplina, si pone in sostanziale contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, punto 10, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che nel delegare al governo la disciplina dei passaggi di ruolo del personale docente, fa obbligo di prevedere la valutazione, ad ogni effetto, del servizio prestato nei ruoli di provenienza nonche', con l'art. 57 della legge n. 312/1980 che, prevedendo il passaggio dal ruolo di scuola superiore a quello di scuola inferiore, ha sostanzialmente, considerato come omogenei i servizi prestati nei diversi ruoli scolastici. Sotto altro profilo, tale regolamentazione determina una irrazionalita' del sistema, in quanto equipara, ai fini dell'inquadramento nella scuola secondaria, il docente che abbia svolto servizio, sia pure nella scuola materna, a quello che, invece, non abbia svolto alcun servizio pregresso. Inoltre, nel caso di successivo passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla scuola di secondo grado, un insegnante, al momento del secondo passaggio, dovrebbe essere privato di un beneficio legittimamente acquisito, oppure, secondo una diversa possibile interpretazione della norma ove tale beneficio gli fosse conservato in quanto ormai acquisito, al momento del primo passaggio, cio' non sarebbe possibile nel caso di insegnante che, dalla scuola materna, transitasse nel ruolo della scuola di secondo grado e cio', con evidente disparita' di trattamento tra gli stessi. Tali considerazioni hanno indotto parte della giurisprudenza a dare, all'art. 1 del cit. d.-l. n. 370/1970, una interpretazione piu' conforme alla Costituzione, ritenendo "che l'elencazione, ivi contenuta, dei servizi riconoscibili nel passaggio ai ruoli della scuola secondaria, non abbia carattere tassativo, dovendosi ricomprendere, tra i servizi medesimi, anche quelli prestati nelle scuole materne statali" (C.S., Sez. VI n. 1714/1994). Ritiene, invece, il collegio che la chiara, puntuale e tassativa formulazione della norma non permetta di dare, alla stessa, tale interpretazione logico sistematica. Invero, trattandosi di normativa avente ad oggetto la attribuzione di benefici particolari a singole categorie di soggetti, il sottostante principio di specialita' sembra non consentire una esegesi che vada oltre i casi espressamente previsti. Peraltro, neppure sembrerebbe possibile addurre a giustificazione del diverso trattamento da un verso la diversita' tra l'insegnamento nella scuola secondaria e quello nella scuola elementare e, dall'altro, la sostanziale omogeneita' di disciplina, in quanto, sia nell'uno che nell'altro caso e' riconosciuto il servizio prestato nel livello di insegnamento immediatamente inferiore. Invero, ai fini che vengono in esame, il riconoscimento del servizio pregresso appare legato piuttosto al fatto della esistenza di un precedente insegnamento e quindi ad un'attivita' corrispondente a quella attualmente svolta. Diversamente opinando, e cioe' ritenendo che il beneficio spetti solo per i servizi svolti in un livello immediatamente inferiore, emergerebbero le incongruenze sopra segnalate. Di conseguenza, poiche' la normativa in esame, nel suo contenuto dispositivo, sembra affetta, per i motivi suesposti, da vizi di costituzionalita', per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) la relativa questione va rimessa alla decisione della Corte costituzionale. Conseguentemente, va disposta la sospensione dei presenti giudizi e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e n. 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87, dichiara rilevante, ai fini della decisione degli stessi e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 2 del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370 convertito dalla legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui non attribuiscono al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica il riconoscimento del servizio prestato in qualita' di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali o comunali; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la soluzione della suindicata questione di legittimita' costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Firenze, nella camera di consiglio il 14 gennaio 1998. Il presidente: Virgilio Il consigliere relatore ed estensore: Metro 99C1187