N. 664 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1998

                                N. 664
  Ordinanza emessa il 14 gennaio  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Gentosi Gina
 contro il Provveditorato agli studi di Lucca ed altri
 Istruzione  pubblica  -  Docenti  delle  scuole statali di istruzione
    secondaria e artistica  -  Servizi  riconoscibili  ai  fini  dello
    svolgimento  di  carriera  -  Servizio  prestato  in  qualita'  di
    insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali  o
    comunali - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto
    agli  insegnanti  di  scuola  elementare  - Violazione, sotto piu'
    profili, del principio di eguaglianza.
     D.L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, convertito in legge  26
    luglio 1970, n. 576; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485.
  Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.50 del 15-12-1999 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi nn. 684/1997 e
 2055/1997 proposto da Gentosi Gina, rappresentata e difesa  dall'avv.
 Da  Settimo  Nicola ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in
 Firenze, via Puccinotti n. 10;
   Contro:
     il  Provveditorato  agli  studi  di   Lucca,   in   persona   del
 provveditore pro-tempore;
     il  Ministero  del  tesoro,  in persona del Ministro pro-tempore,
 (per quanto riguarda il ricorso n. 2055/1997);
     la Direzione provinciale del tesoro  di  Lucca,  in  persona  del
 direttore in carica (per quanto riguarda il ricorso n. 2055/1997);
     il  Ministero  della pubblica istruzione, in persona del Ministro
 pro-tempore (costituitosi in giudizio solo nel ricorso n.  684/1997),
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed
 elettivamente domiciliati presso la  stessa  in  Firenze,  via  degli
 Arazzieri n. 4, per l'annullamento:
      del  decreto  n.  622/R  del 22 ottobre 1996 di ricostruzione di
 carriera nella parte in cui non riconosce ai fini dell'anzianita'  di
 carriera  il  servizio di insegnamenti di ruolo prestati nella scuola
 materna statale, dall'anno scolastico 1975/1976  all'anno  scolastico
 1989/1990  e  la  declaratoria  di  tale  diritto con pagamento delle
 differenze retributive spettanti comprensive di  interessi  legali  e
 rivalutazione monetaria (ric. n. 684/1997);
      del  provvedimento prot. 42346/1997 del 23 marzo 1997 notificato
 il 30 aprile  1997  di  richiesta  di  restituzione  della  parte  di
 stipendio  percepita  in piu' dal 1 dicembre 1992 al 28 febbraio 1997
 in quanto atto conseguente al decreto n. 622/R del  22  ottobre  1996
 (ric. n.  2055/1997);
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  della  Avvocatura
 distrettuale dello Stato;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Viste le memorie prodotte dalle  parti  a  sostegno  delle  proprie
 difese;
   Udito,  alla  pubblica  udienza del 14 gennaio 1998, il consigliere
 dott. Adolfo Metro;
   Uditi, altresi', gli avv.ti Nicola  Da  Settimo  e  Andronio  (avv.
 dello Stato);
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  un  primo  ricorso,  (rubricato al n. 684/1997) la ricorrente,
 nominata con decorrenza giuridica ed economica, dal 1 settembre 1990,
 nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado,  come  insegnante
 di  filosofia  e  storia  nei  licei,  ha chiesto, l'annullamento del
 decreto n. 622/R del 22 ottobre 1996, di ricostruzione  di  carriera,
 nella  parte  in  cui il Provveditorato agli studi di Lucca non le ha
 riconosciuto, ai fini dell'anzianita' di  carriera,  il  servizio  di
 insegnamento   di   ruolo  prestato  nella  scuola  materna  statale,
 dall'anno scolastico 1975-76 all'anno scolastico 1989-90.
   Avverso il  provvedimento,  si  sostengono  i  seguenti  motivi  di
 gravame:
    violazione  del  d.-l.  19  giugno  1970, n. 370, convertito nella
 legge 26 luglio 1970, n. 576 e  dell'art.  485  del  testo  unico  16
 aprile  1994,  n.  297,  come  interpretabile  secondo l'art. 3 della
 Costituzione,   perche'   la   norma   in   questione   non   include
 esplicitamente  il  servizio prestato quale docente di ruolo e non di
 ruolo nella scuola materna statale, tra i  servizi  riconoscibili  ai
 fini  dello  svolgimento  della  carriera  per i docenti della scuola
 secondaria.
   Si sostiene, infatti, che - posto che ai sensi dell'art. 1 del cit.
 d.-l. n. 370/1970, al  personale  docente  delle  scuole  statali  di
 istruzione   secondaria  e'  riconosciuto  il  servizio  prestato  in
 qualita' di insegnante  nelle  scuole  elementari  e  che,  ai  sensi
 dell'art.    2,  al  personale  docente  delle  scuole  elementari e'
 riconosciuto  il  servizio  prestato  nelle  scuole  materne  -   una
 interpretazione  di  tali  norme  che escluda, per il personale della
 scuola secondaria, il  riconoscimento  del  servizio  prestato  nella
 scuola  materna,  sarebbe  in  contrasto con il principio dell'art. 3
 della Costituzione.
   In tal caso, infatti, si verificherebbe che un insegnante di scuola
 materna  che  transitasse  prima nei ruoli delle scuole elementari, e
 successivamente in quelli della  scuola  secondaria,  si  troverebbe,
 all'atto  di  quest'ultimo passaggio, con una carriera pregressa gia'
 ricostruita  a  seguito  dell'inserimento  nel  ruolo  delle   scuole
 elementari,  da  far  valere poi, anche nelle secondarie, mentre, non
 ugualmente accadrebbe per l'insegnante  che,  dalla  scuola  materna,
 transitasse direttamente nei ruoli della scuola secondaria.
   Con un secondo gravame rubricato al n. 2055/1997, la ricorrente ha,
 poi,  impugnato il provvedimento con cui la Direzione provinciale del
 Tesoro, in esecuzione del mancato riconoscimento del servizio di  cui
 sopra   (che,   in  precedenza  le  era  stato  riconosciuto  in  via
 provvisoria) ha provveduto a richiedere la restituzione dei ratei  di
 stipendio  che  devono  considerarsi percepiti in piu' in conseguenza
 della diversa ricostruzione  di  carriera  di  cui  al  provvedimento
 impugnato con il precedente gravame.
   Si  eccepisce,  al  riguardo, tra l'altro, l'illegittimita' di tale
 recupero, in conseguenza della illegittima ricostruzione di carriera,
 cosi' come gia' evidenziata con il precedente gravame.
                             D i r i t t o
   Attesa l'evidente connessione i due ricorsi possono essere riuniti.
   Con il provvedimento impugnato con il  primo  ricorso  n.  684/1987
 l'amministrazione   ha   ritenuto   di  non  dover  riconoscere  alla
 ricorrente, docente transitata nel ruolo delle scuole  secondarie  di
 secondo  grado,  il servizio pregresso di insegnamento prestato nelle
 scuole materne, per mancanza di una specifica previsione normativa.
   Infatti, l'art. 1 del d.-l. n. 370/1990, convertito nella legge  n.
 576/1990,   non   ricomprende,   per   gli  insegnanti  della  scuola
 secondaria, tra i servizi riconoscibili  ai  fini  dello  svolgimento
 della  carriera  (e  cio'  a  differenza  di  quanto previsto per gli
 insegnanti delle scuole elementari di cui al successivo  art.  2)  il
 servizio di ruolo o non di ruolo prestato nella scuola materna.
   Tale disciplina, si pone in sostanziale contrasto con le previsioni
 di  cui all'art. 4, punto 10, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che
 nel delegare al governo la  disciplina  dei  passaggi  di  ruolo  del
 personale  docente,  fa  obbligo di prevedere la valutazione, ad ogni
 effetto, del servizio prestato nei ruoli di provenienza nonche',  con
 l'art.  57  della  legge n. 312/1980 che, prevedendo il passaggio dal
 ruolo  di  scuola  superiore  a  quello  di  scuola   inferiore,   ha
 sostanzialmente,  considerato  come  omogenei  i servizi prestati nei
 diversi ruoli scolastici.
   Sotto  altro   profilo,   tale   regolamentazione   determina   una
 irrazionalita'   del   sistema,   in   quanto   equipara,   ai   fini
 dell'inquadramento nella scuola  secondaria,  il  docente  che  abbia
 svolto servizio, sia pure nella scuola materna, a quello che, invece,
 non abbia svolto alcun servizio pregresso.
   Inoltre, nel caso di successivo passaggio dalla scuola materna alla
 scuola  elementare  e  da  questa  alla  scuola  di secondo grado, un
 insegnante, al momento del secondo passaggio, dovrebbe essere privato
 di un beneficio legittimamente acquisito, oppure, secondo una diversa
 possibile interpretazione della norma ove tale  beneficio  gli  fosse
 conservato in quanto ormai acquisito, al momento del primo passaggio,
 cio'  non  sarebbe possibile nel caso di insegnante che, dalla scuola
 materna, transitasse nel ruolo della scuola di secondo grado e  cio',
 con evidente disparita' di trattamento tra gli stessi.
   Tali  considerazioni  hanno  indotto  parte  della giurisprudenza a
 dare, all'art. 1 del cit. d.-l. n. 370/1970, una interpretazione piu'
 conforme  alla  Costituzione,  ritenendo  "che   l'elencazione,   ivi
 contenuta,  dei  servizi  riconoscibili  nel passaggio ai ruoli della
 scuola  secondaria,  non   abbia   carattere   tassativo,   dovendosi
 ricomprendere,  tra  i  servizi medesimi, anche quelli prestati nelle
 scuole materne statali" (C.S., Sez. VI n. 1714/1994).
   Ritiene, invece, il collegio che la chiara,  puntuale  e  tassativa
 formulazione  della  norma  non  permetta  di dare, alla stessa, tale
 interpretazione logico sistematica.
   Invero, trattandosi di normativa avente ad oggetto la  attribuzione
 di   benefici   particolari  a  singole  categorie  di  soggetti,  il
 sottostante  principio  di  specialita'  sembra  non  consentire  una
 esegesi che vada oltre i casi espressamente previsti.
   Peraltro,  neppure  sembrerebbe possibile addurre a giustificazione
 del diverso trattamento da un verso la diversita' tra  l'insegnamento
 nella   scuola   secondaria  e  quello  nella  scuola  elementare  e,
 dall'altro, la sostanziale omogeneita' di disciplina, in quanto,  sia
 nell'uno che nell'altro caso e' riconosciuto il servizio prestato nel
 livello di insegnamento immediatamente inferiore.
   Invero,  ai  fini  che  vengono  in  esame,  il  riconoscimento del
 servizio pregresso appare legato piuttosto al fatto  della  esistenza
 di un precedente insegnamento e quindi ad un'attivita' corrispondente
 a quella attualmente svolta.
   Diversamente  opinando,  e  cioe' ritenendo che il beneficio spetti
 solo per i servizi svolti in  un  livello  immediatamente  inferiore,
 emergerebbero le incongruenze sopra segnalate.
   Di  conseguenza,  poiche'  la normativa in esame, nel suo contenuto
 dispositivo, sembra affetta, per  i  motivi  suesposti,  da  vizi  di
 costituzionalita',  per violazione del principio di uguaglianza (art.
 3 della Costituzione) la relativa questione va rimessa alla decisione
 della Corte costituzionale.
   Conseguentemente, va disposta la sospensione dei presenti giudizi e
 la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1   della   legge
 Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e n. 23 della legge 11 febbraio
 1953, n. 87, dichiara rilevante, ai fini della decisione degli stessi
 e  non  manifestamente  infondata,  con riferimento agli artt. 3 e 97
 della Costituzione, la questione di costituzionalita' degli artt. 1 e
 2 del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370 convertito dalla legge  26  luglio
 1970,  n. 576 e dell'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nella
 parte in cui non attribuiscono  al  personale  docente  delle  scuole
 statali  di  istruzione  secondaria e artistica il riconoscimento del
 servizio prestato in qualita' di insegnante di ruolo e non  di  ruolo
 nelle scuole materne statali o comunali;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  alla  segreteria  l'immediata  trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, per la soluzione della suindicata questione  di
 legittimita' costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa e comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
 Senato   della  Repubblica,  nonche'  notificata  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
   Cosi'  deciso  in  Firenze, nella camera di consiglio il 14 gennaio
 1998.
                        Il presidente: Virgilio
                           Il consigliere relatore ed estensore: Metro
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