N. 667 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1999

                                N. 667
  Ordinanza  emessa  il  9  luglio  1999  dal tribunale amministrativo
 regionale della  Lombardia  sez.  staccata  di  Brescia  sul  ricorso
 proposto  da  Di  Gioia  Giuseppe  ed altri contro il Ministero della
 difesa ed altri
 Impiego pubblico -  Forze  armate  -  Sottoufficiali  (nella  specie:
    dell'Esercito)   -  Inquadramento  -  Nuova  disciplina  -  Regime
    transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per
    i pari  grado  nell'Arma  dei  Carabinieri  -  Irragionevolezza  -
    Violazione  del principio di buon andamento ed imparzialita' della
    pubblica   amministrazione   -   Incidenza   sul   principio    di
    proporzionalita' ed adeguatezza delle retribuzioni.
     D.Lgs.  12  maggio  1995,  n.  196, art. 34, comma 1, lett. c), e
    comma 3.
  Costituzione, artt. 36 e 97.
(GU n.50 del 15-12-1999 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1512 del  1995,
 proposto  da  Di  Gioia Giuseppe, Bevilacqua Antonio, Ciuferri Diego,
 Farina Michele, Lullo Vincenzo, Canaletti Lorenzo, De Pinto  Giorgio,
 Piraino   Gaetano,   Chinelli   Fabrizio,  Ferrocino  Biagio,  Parato
 Giovanni, Camporeale Domenico, Deiana Tiziano, Pesceddu Massimiliano,
 Pulvirenti  Gaetano,  Ferrante  Carmelo,   rappresentati   e   difesi
 dall'avv.to Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso lo
 studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;
   Contro   il   Ministero  della  difesa,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore, il Ministero della funzione  pubblica,  in  persona  del
 Ministro  pro-tempore,  il  Ministero  del  tesoro,  in  persona  del
 Ministro pro-tempore, costituitisi  in  giudizio,  rappresentati    e
 difesi   dall'avvocatura   distrettuale   dello   Stato  ed  ex  lege
 domiciliati presso gli  uffici  della  stessa,  in  Brescia,  via  S.
 Caterina n. 6, per l'annullamento "degli atti del nuovo inquadramento
 in  ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n.
 196 ... con i quali tutti i  ricorrenti  sono  stati  inquadrati  nel
 grado  di  maresciallo  ordinario,  eccetto  i ricorrenti Pulvirenti,
 Parato, Chinelli e Canaletti, inquadrati nel grado di maresciallo, ed
 i ricorrenti Ferrocino e Ciuferri, inquadrati nel grado  di  sergente
 maggiore",  nonche' per il riconoscimento del diritto "ad ottenere ai
 fini dell'inquadramento il medesimo  trattamento  attribuito  con  il
 d.lgs.  n. 198/1995 ai sottufticiali pari grado appartenenti all'Arma
 dei Carabinieri" (cosi', testualmente, l'epigrafe del ricorso).
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   delle   intimate
 Amministrazioni;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 domande e difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data per letta,  alla  pubblica  udienza  del  9  luglio  1999,  la
 relazione del primo  ref. dott.ssa Alessandra Farina;
   Uditi,  alla  stessa  udienza,  l'avv.  Maria  Ughetta  Bini  per i
 ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato   Alessandro   Maddalo   per   le
 Amministrazioni resistenti;
   Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   1.  - "Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995", si espone in ricorso,
 "si e' provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di
 reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non  direttivo
 delle  Forze  Armate,  Esercito,  Marina ed Aeronautica, ad eccezione
 dell'Arma  dei  Carabinieri  il  cui  riordino  dei  ruoli  e'  stato
 disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995".
   1.1.   -   All'inquadramento   degli   odierni   ricorrenti  (tutti
 sottufficiali dell'esercito alla Brigata meccanizzata Legnano), sulla
 scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n.  196,  si
 e'  poi  provveduto  con  decreti  ministeriali,  dei quali s'e' data
 comunicazione agli interessati, con note  individuali,  tutte  datate
 tra  il  18  ed  il  25 settembre 1995; "in particolare", prosegue il
 ricorso, "i sigg.ri Di Gioia, Farina, Lullo,  De  Pinto,  Camporeale,
 Deiana,  Pusceddu,  Ferrante,  gia'  marescialli  ordinari sono stati
 inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti  nel  ruolo
 dei  marescialli;  i  sigg.ri  Piraino  e  Bevilacqua,  gia' sergenti
 maggiori ed inseriti nei quadri di avanzamento formati alla data  del
 31 agosto 1995, sono stati promossi al grado di maresciallo ordinario
 ed  inquadrati  nel  ruolo  dei  marescialli;  i  sigg.ri Pulvirenti,
 Parato, Chinelli, Canaletti, con piu' di quattro anni  di  anzianita'
 nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado
 di maresciallo, mentre il sig. Ferrocino, gia' sergente maggiore, con
 meno  di  quattro anni di anzianita' nel grado, e' stato iscritto nei
 ruoli dei sergenti, mantenendo il grado di sergente maggiore; il sig.
 Ciufferi, promosso sergente maggiore al  31  gennaio  1995  e'  stato
 iscritto nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente maggiore".
   2. - Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai
 sensi  del  citato  d.lgs.  n.  196/1995,  hanno  proposto  ricorso i
 predetti sottufficiali, deducendone la  illegittimita'  derivata  per
 "illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  1, lettera c,
 commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995  per  contrasto  con  gli
 artt. 3, 36 e 97 della Costituzione".
   Le   determinazioni   ministeriali   di   inquadramento   sarebbero
 illegittime, in quanto applicano  il  d.lgs.  n.  196/1995  (attuando
 l'inquadramento  del  personale in servizio alla data del 1 settembre
 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34, che,  si
 afferma in ricorso, "e' penalizzante rispetto a quello disposto per i
 parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995.
 Cio'", si prosegue, "in netto contrasto con lo spirito della legge n.
 216/1992   che   ha  demandato  al  governo  l'emissione  di  decreti
 legislativi contenenti le necessarie modifiche agli  ordinamenti  del
 personale...  per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei
 trattamenti  economici  allo  scopo  di  conseguire  una   disciplina
 omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali".
   I  ricorrenti  si  vedrebbero,  insomma, "riservato dalla normativa
 transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto  a  quello
 riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:
     a)  i  marescialli ordinari delle Forze Armate esclusi dai quadri
 di avanzamento formati alla  data  del  31  agosto  1995  sono  stati
 inquadrati  nel  ruolo  dei  marescialli  con il grado di maresciallo
 ordinario mentre i marescialli  ordinari  dell'Arma  dei  Carabinieri
 sono  stati  inquadrati  nel  ruolo  degli  ispettori con il grado di
 maresciallo capo (cfr.   art. 34,  comma  1,  lettera  c,  d.lgs.  n.
 196/1995  in  rapporto  all'art.    46, comma 1, lettera b, d.lgs. n.
 198/1995);
     b) i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti  nei
 quadri  di  avanzamento  alla  data  del  31  agosto  1995 sono stati
 inquadrati nel ruolo dei marescialli  con  il  grado  di  maresciallo
 ordinario  con  due  anni di anzianita' mentre i brigadieri dell'Arma
 dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado
 superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel  ruolo  degli
 ispettori  con  il  grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1,
 lettera c, d.lgs. n. 196/1995  in  rapporto  all'art.  46,  comma  1,
 lettera b, d.lgs. n. 198/1995);
     c) i sergenti maggiori gia' iscritti nei quadri di avanzamento ma
 non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado
 di  maresciallo  ordinario  con  anzianita'  di  grado 31 agosto 1993
 mentre i brigadieri dei carabinieri sono  stati  promossi  in  quanto
 inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo
 (cfr.  art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art.  49,
 comma 2, d.lgs. n. 198/1995..." (v. pagg. 5, 6, 7 ric.).
   "In sintesi", conclude l'esposizione di gravame, "si assiste ad una
 sostanziale  promozione  di  tutti  i  sottufficiali  dell'Arma   dei
 Carabinieri  (e  anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i
 sottufficiali dell'Esercito (che prima  del  decreto  legislativo  in
 esame  erano  parigrado,  e  con anzianita' anche superiore nel grado
 medesimo   rispetto   ai   colleghi   sottufficiali   dell'Arma   dei
 Carabinieri),  non  beneficiano del medesimo trattamento: si verifica
 un inammissible scavalcamento  soprattutto  ai  fini  gerarchici  tra
 sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata".
   L'art.  34  del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere "un inquadramento
 dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore  rispetto  a  quello
 attribuito   ai  pari  grado  dell'Arma  dei  Carabinieri",  sarebbe,
 pertanto, costituzionalmente illegittimo:
     "per irragionevole descriminazione tra  appartenenti  alle  Forze
 Armate  per  i  quali vi e' sempre stata una corrispondenza dei gradi
 sulla  scorta  della   omogeneita'   di   funzioni",   nonche'   "per
 irragionevole    equiparazione    (violazione    del   principio   di
 ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non
 sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali
 di grado superiore delle Forze Armate" (e cio' in evidente  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);
     per  violazione  dell'art.  36  della Costituzione, la denunciata
 diversita' degli inquadramenti riflettendosi  "pure  sul  trattamento
 retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate,
 e  con  vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma
 dei Carabinieri";
     per violazione dell'art. 97 della Costituzione, che, si  afferma,
 "fissa  il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione,
 in relazione al potere - dovere di adottare i medesimi  inquadramenti
 di   fronte   a   situazioni   equiparate   in  forza  di  precedenti
 inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base  di
 norme  preesistenti  e  sulla  base  di norme attuali che ribadiscono
 l'equiparazione tra ruoli e profili professionali"  (pagg.  11  e  12
 ric.).
   Gli  istanti richiedono cosi', in definitica, che l'amministrazione
 sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle  differenze
 retributive  tra  l'inquadramento  operato ai sensi del citato d.lgs.
 n.  196/1995  e  quello  superiore  riconosciuto   ai   sottufficiali
 dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.
   3.  - Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intimate
 amministrazioni statali, che  hanno  chiesto,  con  formule  di  mero
 stile, il rigetto del ricorso.
   Con  memoria  depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del
 termine  di  10  giorni  liberi  anteriori  alla  data  fissata   per
 l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa
 delle  resistenti  amministrazioni,  ripercorso l'iter che ha portato
 alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato "che  i  decreti
 legislativi  n.  196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto
 la normativa a regime prevede un'identica progressione in  carriera",
 illustrando,   inoltre,  come  non  appaia  illegittima  "nemmeno  la
 normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in
 quanto  il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non
 poteva non tenere presenti  le  differenze  esistenti  tra  le  Forze
 Armate,  differenze  dovute  ai relativi ordinamenti di settore, alle
 norme  fondamentali  di  stato,  nonche'  alle   attribuzioni   delle
 autorita' di pubblica sicurezza".
   3.1.  -  Anche  i  ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno
 ribadito le loro argomentazioni,  con  memoria  presentata  in  vista
 dalla  udienza  di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita
 "la dismogeneita' delle disposizioni previste dall'art. 34, comma  1,
 lettera  c,  commi  3,  4,  5, 7 e 8, del d.lgs. n. 196/1995 rispetto
 all'art. 46 del d.lgs. n.  198/1995  relativo  all'inquadramento  dei
 carabinieri",  si sottolinea il "contrasto con lo spirito della legge
 216/1992 ove all'art.  3  si  demanda  il  governo  all'emissione  di
 decreti   legislativi   per   il   riordino   delle  carriere,  delle
 attribuzioni e dei trattamenti economici, allo  scopo  di  conseguire
 una   disciplina   omogenea   fermi  restando  i  rispettivi  compiti
 istituzionali" e, dunque la  violazione  del  disposto  dell'art.  3,
 della   legge   6   marzo   1992,  n.  261,  nonche'  la  conseguente
 "discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma  dei  Carabinieri  che
 vengono   (rectius  sono  stati  promossi),  mentre  i  sottufficiali
 dell'Esercito non beneficiando dello  stesso  trattamento,  subiscono
 una perdita patrimoniale mentre ai fini gerarchici sono scavalcati da
 paragrafo  o  addirittura  di grado inferiore (non va dimenticato che
 l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)".
   3.3. - Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi  i  difensori
 presenti per le parti costituite, la causa e' passata in decisione.
                             D i r i t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza.    (Reg.  ord.  n.
 666/1999).
 99C1190