N. 668 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1999

                                N. 668
  Ordinanza  emessa  il  9  luglio  1999  dal tribunale amministrativo
 regionale della  Lombardia  sez.  staccata  di  Brescia  sul  ricorso
 proposto da Agovino Alberto ed altri contro il Ministero della difesa
 ed altri
 Impiego  pubblico  -  Forze  armate  -  Sottoufficiali (nella specie:
    dell'Esercito)  -  Inquadramento  -  Nuova  disciplina  -   Regime
    transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per
    i  pari  grado  nell'Arma  dei  Carabinieri  -  Irragionevolezza -
    Violazione del principio di buon andamento ed imparzialita'  della
    pubblica    amministrazione   -   Incidenza   sul   principio   di
    proporzionalita' ed adeguatezza delle retribuzioni.
     D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34,  comma  1,  lett.  c),  e
    comma 3.
  Costituzione, artt. 36 e 97.
(GU n.50 del 15-12-1999 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1513 del 1995,
 proposto da Agovino  Alberto,  Battista  Angelo,  Bernardo  Raffaele,
 Capobianco  Fabrizio, Caruso Giovanni, Coico Cosimo, Condorelli Fabio
 Nicola, De Stefano Achille, Di Stefano Orazio, Flore Giovanni, Golino
 Antonio, Gomma Rosario, Guerrera Luigi, Guida Raffaele, Liggi  Mauro,
 Modugno  Michele,  Paciello  Sebastiano,  Pagliuca  Antonio, Pulciano
 Piero, Salaniti Vito, Senese Antonio,  Stumbo  Salvatore,  Tranquillo
 Stanislao,  Trevisan  Enrico, Arcucci Massimiliano, Auletta Vincenzo,
 De Maio Roberto, Nuccetelli Marco Vinicio, Pilia Mario, Riezza Luigi,
 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ughetta Bini ed  elettivamente
 domiciliati  presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola
 n. 14;
   Contro  il  Ministero  della  difesa,  in  persona   del   Ministro
 pro-tempore,  il  Ministero  della  funzione pubblica, in persona del
 Ministro  pro-tempore,  il  Ministero  del  tesoro,  in  persona  del
 Ministro  pro-tempore,  costituitisi  in  giudizio, rappresentati   e
 difesi  dall'avvocatura  distrettuale  dello   Stato   ed   ex   lege
 domiciliati  presso  gli  uffici  della  stessa,  in  Brescia, via S.
 Caterina n. 6, per l'annullamento "degli atti del nuovo inquadramento
 in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995,  n.
 196  ...  con  i  quali  tutti i ricorrenti sono stati inquadrati nel
 grado di maresciallo ordinario, eccetto i ricorrenti  Pilia,  Riezzo,
 Liggi,  Guerrera, Gomma, Bernardo, Stumbo, Golino, Coico e Condorelli
 inquadrati nel  grado  di  maresciallo,  ed  i  ricorrenti  Battista,
 Capobianco,  De  Stefano  e  Guida  nel  grado di sergente maggiore",
 nonche' per il  riconoscimento  del  diritto  "ad  ottenere  ai  fini
 dell'inquadramento  il  medesimo trattamento attribuito con il d.lgs.
 n. 198/1995 ai sottufticiali pari  grado  appartenenti  all'Arma  dei
 Carabinieri" (cosi', testualmente, l'epigrafe del ricorso).
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  delle  intimate
 Amministrazioni;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 domande e difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data  per  letta,  alla  pubblica  udienza  del  9  luglio 1999, la
 relazione del primo  ref. dott.ssa Alessandra Farina;
   Uditi, alla  stessa  udienza,  l'avv.  Maria  Ughetta  Bini  per  i
 ricorrenti   e   l'avv.   dello   Stato  Alessandro  Maddalo  per  le
 Amministrazioni resistenti;
   Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   1. - "Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995", si espone in  ricorso,
 "si e' provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di
 reclutamento  ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo
 delle Forze Armate, Esercito, Marina  ed  Aeronautica,  ad  eccezione
 dell'Arma  dei  Carabinieri  il  cui  riordino  dei  ruoli  e'  stato
 disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995".
   1.1.  -   All'inquadramento   degli   odierni   ricorrenti   (tutti
 sottufficiali   dell'esercito   in  forza  al  battaglione  logistico
 Legnano), sulla scorta di quanto disposto  dall'art.  34  del  citato
 d.lgs.  n.  196,  si  e' poi provveduto con decreti ministeriali, dei
 quali s'e' data comunicazione agli interessati, con note individuali,
 tutte datate tra il 18 ed il 27  settembre  1995;  "in  particolare",
 prosegue  il ricorso, "i sigg.ri Agovino, Paciello, Salaniri, Caruso,
 Pagliuca, Auletta, Nuccetelli, De Maio, Tranquillo,  Modugno,  Flore,
 Di Stefano, Trevisan e Pulciani, gia' marescialli ordinari sono stati
 inquadrati  nel  grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo
 dei marescialli; il sig. Senese, gia' sergente maggiore  ed  inserito
 nei  quadri  di  avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, e'
 stato promosso al grado di maresciallo ordinario  ed  inquadrato  nel
 ruolo  dei  marescialli;  i  sigg.ri  Pilia, Riezzo, Liggi, Guerrera,
 Gomma, Bernardo, Stumbo, Golino, Coico e  Condorelli,  gia'  sergenti
 maggiori,  con  piu'  di  quattro  anni di anzianita' nel grado, sono
 stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo;
 i sigg.  Battista,  Capobianco,  De  Stefano,  Guida,  gia'  sergenti
 maggiori,  con  meno  di  quattro  anni di anzianita' nel grado, sono
 stati iscritti  nei  ruoli  dei  sergenti,  mantenendo  il  grado  di
 sergente maggiore".
   2. - Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai
 sensi  del  citato  d.lgs.  n.  196/1995,  hanno  proposto  ricorso i
 predetti sottufficiali, deducendone la  illegittimita'  derivata  per
 "illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  1, lettera c,
 commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995  per  contrasto  con  gli
 artt. 3, 36 e 97 della Costituzione".
   Le   determinazioni   ministeriali   di   inquadramento   sarebbero
 illegittime, in quanto applicano  il  d.lgs.  n.  196/1995  (attuando
 l'inquadramento  del  personale in servizio alla data del 1 settembre
 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si
 afferma in ricorso, "e' penalizzante rispetto a quello disposto per i
 parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995.
 Cio'", si prosegue, "in netto contrasto con lo spirito della legge n.
 216/1992  che  ha  demandato  al  governo  l'emissione   di   decreti
 legislativi  contenenti  le necessarie modifiche agli ordinamenti del
 personale... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e  dei
 trattamenti   economici  allo  scopo  di  conseguire  una  disciplina
 omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali".
   I ricorrenti si vedrebbero,  insomma,  "riservato  dalla  normativa
 transitoria  un  trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello
 riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:
     a) i marescialli ordinari delle Forze Armate esclusi  dai  quadri
 di  avanzamento  formati  alla  data  del  31  agosto 1995 sono stati
 inquadrati nel ruolo dei marescialli  con  il  grado  di  maresciallo
 ordinario  mentre  i  marescialli  ordinari dell'Arma dei Carabinieri
 sono stati inquadrati nel ruolo  degli  ispettori  con  il  grado  di
 maresciallo  capo  (cfr.    art.  34,  comma  1, lettera c, d.lgs. n.
 196/1995 in rapporto all'art.   46, comma 1,  lettera  b,  d.lgs.  n.
 198/1995);
     b)  i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti nei
 quadri di avanzamento  alla  data  del  31  agosto  1995  sono  stati
 inquadrati  nel  ruolo  dei  marescialli  con il grado di maresciallo
 ordinario con due anni di anzianita' mentre  i  brigadieri  dell'Arma
 dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado
 superiore  nei  quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli
 ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art.  34,  comma  1,
 lettera  c,  d.lgs.  n.  196/1995  in  rapporto all'art. 46, comma 1,
 lettera b, d.lgs. n. 198/1995);
     c) i sergenti maggiori gia' iscritti nei quadri di avanzamento ma
 non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado
 di maresciallo ordinario con  anzianita'  di  grado  31  agosto  1993
 mentre  i  brigadieri  dei  carabinieri sono stati promossi in quanto
 inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo
 (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art.   49,
 comma 2, d.lgs. n. 198/1995..." (v. pagg. 5, 6 ric.).
   "In sintesi", conclude l'esposizione di gravame, "si assiste ad una
 sostanziale   promozione  di  tutti  i  sottufficiali  dell'Arma  dei
 Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali)  mentre  i
 sottufficiali  dell'Esercito  (che  prima  del decreto legislativo in
 esame erano parigrado, e con anzianita'  anche  superiore  nel  grado
 medesimo   rispetto   ai   colleghi   sottufficiali   dell'Arma   dei
 Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento:  si  verifica
 un  inammissibile  scavalcamento  soprattutto  ai fini gerarchici tra
 sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata".
   L'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere  "un  inquadramento
 dei  citati  sottufficiali  dell'Esercito inferiore rispetto a quello
 attribuito  ai  pari  grado  dell'Arma  dei  Carabinieri",   sarebbe,
 pertanto, costituzionalmente illegittimo:
     "per  irragionevole  descriminazione  tra appartenenti alle Forze
 Armate per i quali vi e' sempre stata una  corrispondenza  dei  gradi
 sulla   scorta   della   omogeneita'   di   funzioni",  nonche'  "per
 irragionevole   equiparazione   (violazione    del    principio    di
 ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non
 sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali
 di  grado superiore delle Forze Armate" (e cio' in evidente contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);
     per violazione dell'art. 36  della  Costituzione,  la  denunciata
 diversita'  degli  inquadramenti  riflettendosi "pure sul trattamento
 retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate,
 e con vantaggio ingiustificato a favore dei  sottufficiali  dell'Arma
 dei Carabinieri";
     per  violazione dell'art. 97 della Costituzione, che, si afferma,
 "fissa il principio di imparzialita' della pubblica  amministrazione,
 in  relazione al potere - dovere di adottare i medesimi inquadramenti
 di  fronte  a  situazioni   equiparate   in   forza   di   precedenti
 inquadramenti  effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di
 norme preesistenti e sulla base  di  norme  attuali  che  ribadiscono
 l'equiparazione  tra  ruoli  e  profili  professionali" (pagg. 10, 11
 ric.).
   Gli istanti richiedono cosi', in definitiva, che  l'amministrazione
 sia  condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze
 retributive tra l'inquadramento operato ai sensi  del  citato  d.lgs.
 n.   196/1995   e  quello  superiore  riconosciuto  ai  sottufficiali
 dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.
   3. - Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le  intimate
 amministrazioni  statali,  che  hanno  chiesto,  con  formule di mero
 stile, il rigetto del ricorso.
   Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma  fuori  del
 termine   di  10  giorni  liberi  anteriori  alla  data  fissata  per
 l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa
 delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'iter  che  ha  portato
 alla  emanazione  del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato "che i decreti
 legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei,  in  quanto
 la  normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera",
 illustrando,  inoltre,  come  non  appaia  illegittima  "nemmeno   la
 normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in
 quanto  il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non
 poteva non tenere presenti  le  differenze  esistenti  tra  le  Forze
 Armate,  differenze  dovute  ai relativi ordinamenti di settore, alle
 norme  fondamentali  di  stato,  nonche'  alle   attribuzioni   delle
 autorita' di pubblica sicurezza".
   3.1.  -  Anche  i  ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno
 ribadito le loro argomentazioni,  con  memoria  presentata  in  vista
 dalla  udienza  di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita
 "la dismogeneita' delle disposizioni previste dall'art. 34, comma  1,
 lettera  c,  commi  3,  4,  5, 7 e 8, del d.lgs. n. 196/1995 rispetto
 all'art. 46 del d.lgs. n.  198/1995  relativo  all'inquadramento  dei
 Carabinieri",  si sottolinea il "contrasto con lo spirito della legge
 216/1992 ove all'art.  3  si  demanda  il  governo  all'emissione  di
 decreti   legislativi   per   il   riordino   delle  carriere,  delle
 attribuzioni e dei trattamenti economici, allo  scopo  di  conseguire
 una   disciplina   omogenera  fermi  restando  i  rispettivi  compiti
 istituzionali" e, dunque, la violazione  del  disposto  dell'art.  3,
 della   legge   6   marzo   1992,  n.  216,  nonche'  la  conseguente
 "discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma  dei  Carabinieri  che
 vengono   (rectius  sono  stati  promossi),  mentre  i  sottufficiali
 dell'Esercito non beneficiando dello  stesso  trattamento,  subiscono
 una perdita patrimoniale mentre ai fini gerarchici sono scavalcati da
 paragrafo  o  addirittura  di grado inferiore (non va dimenticato che
 l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)".
   3.3. - Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi  i  difensori
 presenti per le parti costituite, la causa e' passata in decisione.
                             D i r i t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza.    (Reg.  ord.  n.
 666/1999).
 99C1191