N. 675 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 1999

                                N. 675
  Ordinanza  emessa  il  24  settembre  1999 dal tribunale di Asti nel
 procedimento penale a carico di Fregnan Sandro ed altra
 Processo penale -  Dibattimento  -  Rinnovazione  per  mutamento  del
    giudice  persona fisica - Verbali delle dichiarazioni gia' assunte
    -  Utilizzabilita',  secondo  l'interpretazione  della  Corte   di
    cassazione,   subordinata   alla      ripetizione  dell'esame  del
    dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto
    da una delle parti - Preclusione per il  giudice  di  ritenere  la
    ripetizione    manifestamente    superflua    o    irrilevante   -
    Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio
    della funzione giurisdizionale.
     Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
  Costituzione, artt. 3, 25 e 101.
(GU n.50 del 15-12-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna  udienza  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 511, comma 2 del
 c.p.p., cosi' come interpretato dalle sezioni unite  della  Corte  di
 cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione
 agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione).
   Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che
 nell'ambito   del   presente   dibattimento,  come  consta  dal  p.v.
 dell'odierna udienza:
     e' stata disposta, ex art. 525, comma 2, c.p.p., la  rinnovazione
 del  dibattimento  a  seguito del mutamento della persona del giudice
 monocratico in quanto innanzi al primo giudice (rectius  pretore)  si
 era svolta attivita' istruttoria (esame testi);
     la  difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti gia' sentiti
 non prestando in ogni caso  il  consenso  alla  lettura  dei  verbali
 contenenti le menzionate testimonianze.
   Secondo il "diritto vivente", cristallizzato nella citata pronuncia
 della  Suprema  Corte,  alla  luce  della richiesta della difesa, non
 potrebbero essere utilizzate,  mediante  "la  semplice"  lettura,  le
 testimonianze  raccolte  dal  precedente  giudice (rectius pretore) e
 contenute nei  relativi  verbali  gia'  inseriti  nel  fascicolo  del
 dibattimento.
   La  questione  sollevata dal p.m. non e' manifestamente infondata e
 deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 674/1999).
 99C1198